Tipologia: DPR*
Data decreto: 8 maggio 1987
Firma Accordo: 9 gennaio 1987(1)
Validità: 01.01.1985 - 31.12.1987
Parti: Delegazione di parte pubblica e OO.SS.
Comparti: PA, Enti pubblici non economici
Fonte: CNEL
Note*: DPR 8 Maggio 1987, n. 267. Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 Marzo 1987 concernente il comparto del personale degli Enti Pubblici non economici. In G.U. 11.07.1987 n. 160 s.o.


Sommario:

 Preambolo
Art. 1 Area di applicazione e durata
Art. 2. Applicazione del contratto
Art. 3. Personale degli ordini, collegi professionali, relative federazioni e delle casse conguaglio prezzi
Art. 4. Incentivazione della mobilità
Art. 5. Contrattazione decentrata.
Art. 6. Organizzazione del lavoro
Art. 7. Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro
Art. 8. Turni di lavoro
Art. 9. Prestazioni di lavoro straordinario
Art. 10. Formazione e aggiornamento professionale
Art. 11. Produttività
Art. 12. Fondo di incentivazione
Art. 13. Compensi incentivanti la produttività
Art. 14. Progetti finalizzati
Art. 15. Progetti-pilota
Art. 16. Diritto di informazione
Art. 17. Stipendio
Art. 18. Retribuzione individuale di anzianità
Art. 19. Compensi per lavoro straordinario
Art. 20. Passaggi di qualifica
Art. 21. Personale appartenente all'ex categoria direttiva
Art. 22. Concorsi interni
Art. 23. Indennità
Art. 24. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 25. Sussidi - borse di studio
Art. 26. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
 Art. 27. Dotazioni organiche
Art. 28. Modalità di assunzione
Art. 29. Trattamento di missione
Art. 30. Visite mediche di controllo
Art. 31. Libretto sanitario
Art. 32. Personale addetto a servizi soggetti a riforma
Art. 33. Pari opportunità in favore delle lavoratrici
Art. 34. Bilinguismo
Art. 35. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 36. Personale medico
Art. 37. Verifica
Art. 38. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 39. Copertura finanziaria
Art. 40. Entrata in vigore
Tabella di equiparazione
Allegato a Codice sindacale di autoregolamentazione dello esercizio del diritto di sciopero relativo al comparto degli Enti Pubblici non economici. (decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86 - parastato).
Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 Maggio 1987, n. 267, recante: "norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 Marzo 1987 concernente il comparto del personale degli Enti Pubblici non economici". (decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla gazzetta ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987).
Comunicato relativo al decreto del presidente della repubblica 8 Maggio 1987, n. 267, recante: "norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 Marzo 1987 concernente il comparto del personale degli Enti Pubblici non economici". (decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla gazzetta ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987).

Decreto del Presidente della Repubblica 8 Maggio 1987, n. 267.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 Marzo 1987 concernente il comparto del personale degli Enti Pubblici non economici. G.U. 11.07.1987 n. 160 s.o.

Il presente testo entra in vigore secondo quanto dispone l'art.: 40

Il Presidente della Repubblica
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 Aprile 1987 (registrato alla Corte dei Conti il 22 Aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, recante disposizioni valevoli per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, emanata ai sensi dell’art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto l’art. 3(2) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale degli Enti Pubblici non economici, ai sensi della previsione di cui all’art. 5 della legge 29 Marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 20 Marzo 1970, n. 75, recante disposizioni sul riordinamento degli Enti Pubblici non economici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 Maggio 1976, n. 411, 16 Ottobre 1979, n. 509, 22 Dicembre 1979, n. 768, e 25 Giugno 1983, n. 346, recanti disposizioni risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il personale degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 Marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del presidente della repubblica 9 luglio 1986, n. 935, recante disposizioni in ordine alle qualifiche funzionali, ai profili professionali ed ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 Marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 22 Dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987);
Visto l’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 Marzo 1987, ai sensi dell'ultimo comma dell’art. 7 e dell'ottavo comma dell’art. 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il personale del comparto degli Enti Pubblici non economici, di cui all'art. 3(2) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 9 Gennaio 1987 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dal citato art. 3(2), e le confederazioni sindacali Cgil - Cisl - Uil Cida - Cisnal - Cisal - Confsal - Cisas e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e la organizzazione sindacale Flepar;(1)accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la Cildi in data 21 Gennaio 1987, la Fimed in data 24 Febbraio 1987 e la Confill in data 26 Febbraio 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 Aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 26 Marzo 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto degli Enti Pubblici non economici, di cui all'art. 3(2) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 Aprile 1987, n. 163; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana
Il seguente decreto:

Art. 1 Area di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dipendente degli Enti Pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello stato, compresi quelli soggetti a processi di soppressione, scorporo o riforma salvo che per essi non sia individuato comparto di contrattazione diverso da quello di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68 - e al personale degli enti per i quali non si sia ancora proceduto all'attuazione dei relativi provvedimenti di riordino.
2. I benefici economici del presente decreto si applicano anche nei confronti del personale degli Enti Pubblici soppressi, confluito in altre amministrazioni, al quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora provvisoriamente attribuito il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 346, salva la rideterminazione dei trattamenti spettanti a seguito di inquadramento nelle amministrazioni di destinazione.
3. Il presente decreto si riferisce al periodo 1 Gennaio 1985-31 Dicembre 1987. Gli effetti economici decorrono dall'1 Gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 Giugno 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
4. Per la parte non modificata, rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 Maggio 1976, n. 411, al decreto del Presidente della Repubblica 16 Ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 25 Giugno 1983, n. 346, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935.

Art. 5. Contrattazione decentrata.
1. Nell'ambito di cui all'art. 14 della legge 29 Marzo 1983 n. 93, della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, sono consentiti accordi decentrati a livello nazionale e per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unità organica complessa.
2. La contrattazione decentrata a livello nazionale è effettuata per ente, gruppi di enti o per enti federati quali l'Automobile Club d'Italia, gli automobile clubs provinciali, ordini, collegi professionali e relative federazioni. Essa è volta alla definizione di accordi sulle specifiche materie di cui alla successiva lettera a) ed alla determinazione di criteri generali di riferimento per la contrattazione a livello locale nelle materie individuate alla lettera b).
a) per l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione od introduzione di nuove metodologie di organizzazione del lavoro e di nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti anche allo scopo di garantire la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, la contrattazione ha per oggetto:
[…]
Progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale;
Criteri per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato;
Definizione delle modalità di attuazione dei controlli previsti all’art. 9 della legge 20 Maggio 1970, n. 300;
[…]
b) criteri generali relativi ai seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro: orario di servizio e orario di lavoro;
Disciplina dei carichi di lavoro a livello di strutture;
[…]
acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turn-over; individuazione delle attività di lavoro interessate all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e relative quantità e delle modalità generali di attuazione della disciplina in materia di turnazioni di lavoro;
[…]
3. La contrattazione a livello locale ha per oggetto, nell'ambito dei criteri fissati dalla contrattazione a livello nazionale, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro:
Definizione dei regimi di orario di lavoro (flessibilità, articolazione, turnazioni), determinazione dei settori che richiedono prestazioni di lavoro straordinario e delle relative quantità, nonché prestazioni in turni nell'ambito delle disposizioni del presente decreto;
Articolazione dei carichi di lavoro per singoli settori operativi, in funzione degli obiettivi dei piani di lavoro;
[…]
4. Per gli enti con strutture regionali o interregionali la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento del personale in servizio e criteri per la mobilità provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza nonché le materie di cui al precedente comma che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente al livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti.
5. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale è composta dal dirigente titolare dell'ufficio, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente, e da una rappresentanza dei titolari di unità organiche sottoordinate.
6. Gli enti, per l'emanazione di provvedimenti inerenti le materie di cui ai precedenti commi, sono tenuti ad attivare tempestivamente le procedure per effettuare la specifica contrattazione al livello previsto che dovrà concludersi nel termine di cinque giorni o nel maggior termine concordato tra le parti a livello nazionale in relazione alle materie oggetto di trattative.
7. Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente competente per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento, attribuito al direttore generale dell'ente, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti.
8. Ove si ravvisino, entro 10 giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia è subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali da effettuarsi di norma nel termine di 15 giorni.
[…]

Art. 6. Organizzazione del lavoro
1. Gli enti, nell'ambito della loro autonomia, operano attraverso una organizzazione finalizzata al conseguimento di obiettivi di produttività ed efficienza, previa programmazione sistematica degli interventi.
2. In particolare, nei limiti compatibili con le dimensioni e la natura dei compiti istituzionali il modello organizzativo e strutturale degli enti dovrà essere finalizzato:
[…]
Alla aggregazione delle attività ricomprese all'interno di ciascun "ciclo di prodotto", per consentire il superamento della parcellizzazione del lavoro, la migliore rilevazione dei carichi di lavoro e l'individuazione di parametri e standards di produzione, la quantificazione delle risorse umane e strumentali occorrenti, la valutazione dei costi di ciascun prodotto e la identificazione di precisi centri di responsabilità di risultato;
[…]
3. L'attuazione del nuovo modello organizzativo, nell'ambito delle modalità di sviluppo previste ai vari livelli di contrattazione decentrata, sarà oggetto di puntuali e periodiche verifiche per la valutazione di aderenza agli obiettivi programmatici e di compatibilità con le strutture operative di riferimento, anche attraverso nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati), appositamente costituiti.

Art. 7. Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro
[…]
8. La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario, già fissata in 38 ore dal 21 Aprile 1983, è di 37 ore effettive a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto ed è definitivamente fissata in 36 ore effettive dal 31 Dicembre 1987. Il nuovo orario di lavoro è immediatamente fissato con provvedimento del direttore generale dell'ente. La nuova disciplina dell'orario di servizio e di lavoro assume carattere definitivo, non appena conclusi i relativi accordi sindacali.
[…]
12. L'orario di lavoro ordinario può essere articolato su 6 o 5 giorni alla settimana con inizio non anteriore alle ore 7,30 salvo anticipazioni giustificate dalla particolare natura del servizio prestato.
13. Rispetto all'orario ordinario di lavoro, escluso quello prestato in turni, può essere introdotta una flessibilità preventivamente programmata ed autorizzata per fasce nell'ambito della prima e dell'ultima ora di lavoro, fruibile anche contemporaneamente.
14. In relazione ad esigenze di servizio degli enti o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio dei carichi di lavoro in particolari periodi dell'anno, potranno operarsi temporanee concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno.
15. Con la contrattazione decentrata a livello nazionale saranno stabiliti i limiti massimi di concentrazione dell'orario settimanale, della durata continuativa e complessiva della concentrazione, nonché il limite minimo dell'orario di lavoro settimanale da distribuire su almeno 5 giorni nel periodo di riassorbimento del maggior orario di lavoro prestato.
16. Le relative modalità di concentrazione dell'orario di lavoro saranno definite con la contrattazione a livello locale.
17. Modalità particolari di concentrazione dell'orario, nei limiti imposti dalle esigenze di servizio, potranno essere previste per scuole e convitti con riguardo alle attività che si svolgono solo in una parte dell'anno.
[…]

Art. 8. Turni di lavoro
1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura dell'orario di servizio possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. I turni, eccettuati quelli festivi per le attività necessitate non a ciclo continuo - che comportino in ogni caso il riposo compensativo - sono caratterizzati dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta minuti tra loro o con il complessivo orario ordinario di lavoro, fissato per la generalità del personale in base al comma dodicesimo dell'articolo precedente.
3. L'istituzione dei turni può essere consentita ai soli fini di realizzare l'estensione della fruibilità dei servizi aperti al pubblico o un migliore sfruttamento di impianti, di garantire servizi di guardiania, trasporto, manutenzione, custodia e centralino o per far fronte ad esigenze degli organi di amministrazione, alla necessità oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attività di servizio in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a cadenze fisse previste da norme di legge o regolamentari.
4. I turni devono essere programmati di norma con cadenza mensile. il numero dei turni pomeridiani non potrà superare nel mese la metà delle giornate lavorative dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi. i turni notturni, effettuabili solo per attività a ciclo continuo, non potranno essere superiori a dieci nel mese.
5. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sarà privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, la adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi.
6. Gli enti provvederanno a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

Art. 9. Prestazioni di lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.
2. I settori di lavoro per i quali si renda temporaneamente indispensabile il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e le relative quantità sono individuati con la contrattazione decentrata secondo i criteri di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, fatte salve le attività di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali, comprese le funzioni dirigenziali di vertice.
3. In caso di eventi improvvisi, urgenti ed imprevedibili per cui necessitano prestazioni di lavoro straordinario, il dirigente o, in mancanza, il responsabile preposto alla struttura interessata può disporre le prestazioni medesime per non oltre tre giorni, nei limiti di tempo e di unità strettamente necessari, con tempestiva convocazione delle organizzazioni sindacali.
4. La prestazioni di lavoro straordinario è in ogni caso disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, previa contrattazione sui carichi di lavoro da fronteggiare e sui contingenti che assicurino il più efficace e rapido soddisfacimento delle esigenze, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e ferma restando l'acquisizione di elementi di obiettivo riscontro in ordine ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
5. In tali ambiti, lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere complessivamente in ciascun ente, un monte-ore riferito all'anno pari a 120 ore annue per il numero dei dipendenti.
6. Tale limite, in occasione di manifestazioni sportive, di iniziative a carattere culturale ed artistico nonché di iniziative connesse ad attività espletate all'estero, può essere superato, previa contrattazione per ente a livello nazionale, fino ad un massimo di 180 ore annue ove siano valutate insufficienti tutte le forme di flessibilità degli orari previste dal presente decreto.
7. Il limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario è fissato in 250 ore annue, prestazioni eccedenti il predetto limite danno luogo a riposo compensativo o ad eccezionali deroghe per attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali da definire in sede di contrattazione decentrata.
8. La contrattazione decentrata a livello nazionale stabilirà i criteri per l'assegnazione alle singole unità territoriali delle ore di straordinario necessarie per far fronte alle situazioni di lavoro di cui ai precedenti commi. tali criteri dovranno fare riferimento alle carenze di personale, ai carichi di lavoro, alle peculiarità delle situazioni locali e funzionali.

Art. 10. Formazione e aggiornamento professionale
1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale costituiscono il basilare supporto per correlare lo sviluppo delle risorse e capacità lavorative a quello organizzativo e tecnologico.
2. In questa prospettiva ogni forma di evoluzione del sistema di organizzazione del lavoro dovrà procedere in piena sintonia con la previsione di adeguate iniziative in materia di formazione ed aggiornamento professionale.
3. La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere rivolti:
Ad estendere l'aggiornamento professionale a tutto il personale ed in particolare a quello coinvolto nei processi di sviluppo dell'organizzazione del lavoro;
A consentire il più rapido ed efficace inserimento del personale di nuova assunzione o sottoposto a processi di mobilità nello svolgimento delle attività di servizio;
A favorire, mediante adeguati processi di riconversione professionale, la realizzazione di opportuni interventi per fronteggiare aree di criticità nell'esecuzione dei servizi istituzionali e sviluppare la più ampia mobilità del personale.
4. In quest'ambito i progetti di tipo strumentale predisposti per l'introduzione di nuove tecnologie o tecniche organizzative conterranno opportune previsioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale, dando priorità agli interventi formativi di quelle professionalità che assumono valore portante per la realizzabilità dei progetti medesimi.
5. Un ruolo specifico assumerà infine l'attività di formazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dell'area del funzionariato alle quali, oltre la conoscenza specialistica propria dei settori di applicazione, sono richieste comuni basi di professionalità in materia di organizzazione del lavoro, di tecnologie di sviluppo organizzativo e direzionale e di tecnologia informatica.
6. Per le azioni formative e di aggiornamento sopraindicate, gli enti secondo le loro dimensioni e possibilità organizzative, e secondo il tipo di intervento, potranno promuovere iniziative autonome, anche mediante la costituzione di apposite strutture, ovvero valorizzare forme di collaborazione con altri enti, con le scuole superiori dello stato e con le scuole di formazione di tipo industriale o universitario.
[…]
8. L'attività formativa può svolgersi durante l'orario di lavoro o al di fuori di esso, possono essere previste forme di incentivazione per la docenza e la partecipazione fuori orario ai corsi di aggiornamento e specializzazione.
[…]

Art. 16. Diritto di informazione
1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e 20 del decreto del presidente della repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, gli enti assicurano la preventiva, costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali. essa è fornita con particolare riferimento:
Alle caratteristiche generali e agli aspetti tecnici del processo di pianificazione, programmazione e controllo dei risultati dell'azione amministrativa;
Alle modifiche dell'assetto organizzativo e strutturale;
Alla definizione dei piani di lavoro e dei progetti di tipo strumentale e delle misure più idonee per la loro attuazione;
Al confronto periodico tra i risultati e gli obiettivi programmati per l'applicazione di interventi gestionali idonei a correggere eventuali scostamenti;
Alle modifiche dei regolamenti organici, dell'ordinamento dei servizi e delle dotazioni organiche;
[…]
2. Informazione costante e tempestiva sarà altresì fornita per gli investimenti tecnologici dell'ente per i riflessi che ne possono derivare sull'organizzazione del lavoro.
3. L'informazione sulle materie e con le finalità previste dovrà essere fornita con completezza di dati e documentazione comprensiva di eventuali atti preparatori, in tempi adeguati rispetto alla complessità degli argomenti o delle materie soggette a contrattazione e delle eventuali vertenze oggetto della contrattazione stessa.
4. Specifiche informazioni dovranno essere periodicamente fornite dagli enti alle organizzazioni sindacali di comparto al fine di verificare lo stato di attuazione degli accordi come previsto dall’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13.

Art. 23. Indennità
[…]
4. Sempre previa determinazione dei criteri in sede di contrattazione decentrata può altresì essere attribuita al personale chiamato a svolgere attività in particolari condizioni di disagio, gravosità o complessità, nonché funzioni di coordinamento nell'ambito di compiti previsti nei profili professionali della medesima qualifica di appartenenza o di quelle inferiori o infine che richiedono particolare e più elevata esperienza, "una indennità speciale" nelle seguenti misure massime annuali riferite a ciascuna qualifica funzionale:
[…]

Art. 31. Libretto sanitario
1. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210.

Art. 33. Pari opportunità in favore delle lavoratrici
1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti presso gli enti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, a rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psico-fisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

Art. 37. Verifica
1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo di comparto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, alla realizzazione dei piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.
2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall’art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Art. 40. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 Maggio 1987
Registrato alla Corte dei Conti , addì 4 Luglio 1987 Atti di governo, registro n. 67, foglio n. 3, con esclusione di: art. 3, commi settimo e ottavo; art. 13, comma quarto; art. 18, commi secondo, terzo e quarto; art. 24; art. 26; art. 35 e art. 38, ai sensi della delibera n. 1794 della sezione del controllo stato in data 1 luglio 1987.

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(2) DPR 5 Marzo 1986, n. 68
Art. 3. - Comparto del personale degli enti pubblici non economici.

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici comprende il personale dipendente dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato. Appartiene in ogni caso al comparto di cui al presente articolo il personale:
degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nel successivo art. 7;
degli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
delle casse conguaglio prezzi;
degli organismi ed istituzioni derivanti dalla ex Cassa per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
da cinque membri rappresentativi delle varie categorie degli enti pubblici non economici, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.