Tipologia: DPR*
Data decreto: 28 settembre 1987
Firma accordo: 8 settembre 1987
Validità: 01.01.1985 - 31.12.1987
Parti: Delegazione di parte pubblica e OO.SS.
Comparti: PA, Ricerca
Fonte: CNEL
Note*: DPR 28 Settembre 1987, n. 568. Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68 per il triennio 1985-87. In G.U. 11.02.1988 n. 34 s.o.

Sommario:

 Preambolo
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1. Campo di applicazione e durata
Art. 2. Norme di garanzia per l'applicazione del contratto
Titolo II Accordi decentrati
Art. 3. Livelli di contrattazione
Art. 4. Materie
Art. 5. Soggetti titolari
Art. 6. Procedure
Titolo III Orario ed organizzazione del lavoro
Art. 7. Orario di lavoro
Art. 8. Organizzazione del lavoro
Art. 9. Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro
Art. 10. Orario flessibile
Art. 11. Permessi e ritardi
Art. 12. Turni di lavoro
Art. 13. Prestazioni di lavoro straordinario
Titolo IV Qualifiche funzionali - profili professionali Inquadramento - mobilità e reclutamento
Art. 14. Qualifiche
Art. 15. Primo inquadramento
Art. 16. Mobilità
Art. 17. Assunzioni
Art. 18. Regolamento dell'accesso alle singole qualifiche
Art. 19. Modalità di assunzione
Titolo V Trattamento economico
Art. 20. Stipendi
Art. 21. Trattamento economico delle fasce differenziate di professionalità relativi al profilo di "ricercatore"
Art. 22. Effetti economici derivanti dall'inquadramento nelle fasce del profilo di ricercatore
Art. 23. Disposizioni particolari per il trattamento economico degli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici e dei ricercatori dell'istituto superiore di sanità.
Art. 24. Disposizioni particolari e transitorie in materia di trattamento economico
Art. 25. Retribuzione individuale di anzianità
Art. 26. Passaggio di qualifica
Art. 27. Compensi per lavoro straordinario
Art. 28. Incentivazione
Art. 29. Indennità
Art. 30. Trattamento di missione
Art. 31. Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale
Titolo VI Tutela dei lavoratori
Art. 32. Pari opportunità in favore delle lavoratrici
 Art. 33. Tutela della salute
Art. 34. Visite mediche di controllo
Art. 35. Libretto sanitario
Titolo VII Relazioni sindacali
Art. 36. Diritto di informazione
Art. 37. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 38. Locali per le rappresentanze sindacali
Art. 39. Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro
Art. 40. Attività culturali, ricreative ed assistenziali
Art. 41. Diritto di affissione
Art. 42. Garanzia nelle procedure disciplinari
Art. 43. Patronato sindacale
Art. 44. Referendum
Art. 45. Assemblea
Art. 46. Verifica
Titolo VIII Produttività e aggiornamento
Art. 47. Produttività
Art. 48. Formazione e aggiornamento professionale
Titolo IX Norme speciali
Art. 49. Commissioni giudicatrici per i concorsi alle fasce di ricercatore
Art. 50. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Art. 51. Bilinguismo
Art. 52. Disposizioni particolari per gli istituti di sperimentazione agraria
Art. 53. Rivalutazione per il personale degli enti di ricerca dei compensi per lavoro straordinario relativi al 1 semestre dell'anno 1976.
Art. 54. Compensi incentivanti la produttività per il personale degli enti di ricerca
Art. 55. Norma di rinvio
Art. 56. Copertura finanziaria
Art. 57. Entrata in vigore
Allegati
Allegato 1 Profilo collaboratore professionale degli enti di ricerca
Codice di autoregolamentazione
Cgil Cisl Uil Ricerca
Federdirigenti Funzione pubblica
Cida - Ricerca Cisnal Federazione nazionale statali
Cisal Ricerca
Cisas Ffp Comparto ricerca
Confsal Ricerca
Usppi unione sindacati professionisti pubblico - privato impiego
Pepe Dirstat Aderente alla Confederi - Federazione delle associazioni e sindacati nazionali dei funzionari direttivi dello stato
Anpri-Epr Associazione nazionale professionale ricercatori enti pubblici di ricerca

Decreto del Presidente della Repubblica 28 Settembre 1987, n. 568.

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 (1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68 per il triennio 1985-87. G.U. 11.02.1988 n. 34 s.o.

Il presente testo entra in vigore secondo quanto dispone l'art.: 57

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 Agosto 1987 (registrato alla Corte dei Conti il 20 Agosto 1987 presidenza, registro n. 11, foglio n. 9), con il quale l'on. Giorgio Santuz, Ministro senza Portafoglio, incaricato per la Funzione Pubblica, è stata conferita, tra l'altro, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 29 Marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, recante disposizioni, valevoli per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 Marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 20 Marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 Luglio 1986, n. 935, recante disposizioni in ordine alle qualifiche funzionali, ai profili professionali ed ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 Marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 11 Luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1972, n. 748, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo;
Vista la legge 8 Marzo 1985, n. 72, concernente l'adeguamento provvisorio della disciplina dei dirigenti del parastato a quello dei dirigenti delle amministrazioni statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 22 Dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987);
Visto l'art. 27 della legge 5 Agosto 1978, n. 468, in materia di oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato;
Visto il decreto-legge 28 Agosto 1987, n. 355;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 Settembre 1987, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, ed all'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-87 riguardante il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 8 Settembre 1987 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dal citato art. 7(1) e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cida, Cisnal, Cisal, Cisas, Confsal, Usppi, Cofedir e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e l'Anpri-Epr (per quest'ultima con riserva dell'esito finale del giudizio pendente);
Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 Settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, ai fini dell'approvazione della citata ipotesi di accordo nonché del recepimento e dell'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministri della Pubblica Istruzione, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a
Il seguente decreto:

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1. Campo di applicazione e durata

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7(1) del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, il cui trattamento in atto, disciplinato attraverso accordi di lavoro, resta escluso il personale dirigente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1972, n. 748, il personale dirigente di cui alla legge 8 Marzo 1985, n. 72, nonché i dirigenti di ricerca dell'istituto superiore di sanità, i direttori, i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografica, i direttori delle stazioni sperimentali per le industrie.
2. Gli effetti giuridici del presente decreto, concernente il triennio 1 gennaio 1985-31 Dicembre 1987, decorrono dal 1 gennaio 1985, mentre gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 Giugno 1988.
3. Sono fatte salve le diverse decorrenze previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Titolo II Accordi decentrati
Art. 4. Materie

1. La contrattazione decentrata a livello nazionale è effettuata per enti, istituti o gruppi di enti e/o istituti. Essa è volta alla definizione di accordi sulle specifiche materie di cui alla lettera a) ed alla determinazione di criteri generali di riferimento per la contrattazione a livello locale nelle materie individuate alla lettera b):
A - 1) Per l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione od introduzione di nuove metodologie di organizzazione del lavoro e di nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti nel perseguimento degli obiettivi programmati garantendo, peraltro, l'ottimale utilizzazione delle risorse strumentali;
2) criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche;
3) Proposte di istituzione di nuovi profili professionali o di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo;
4) Progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale;
5) Proposte per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato;
6) Definizione delle modalità di attuazione dei controlli previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
[…]
9) Individuazione delle attività soggette a turnazioni nell'ambito di quanto previsto dall'art. 12;
[…]
12) Criteri per l'attribuzione delle indennità;
B - 1) criteri generali relativi ai seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro compatibilmente con le peculiarità delle funzioni: orario di servizio e orario di lavoro; disciplina dei carichi di lavoro a livello di strutture; definizione degli indicatori, dei parametri e degli standard di produttività a norma dell'art. 47 del presente decreto, tenuto conto sia delle indicazioni contenute nella relazione annuale al parlamento sullo stato della pubblica amministrazione che delle specificità del comparto e definizione delle modalità per i relativi riscontri; acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turn-over; individuazione delle attività di lavoro interessate all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e relative quantità e delle modalità generali di attuazione della disciplina in materia di turnazioni di lavoro;
[…]
2. La contrattazione a livello locale, compatibilmente con le peculiarità delle funzioni, ha per oggetto, nell'ambito dei criteri fissati dalla contrattazione a livello nazionale, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro:
a) definizione dei regimi di orario di lavoro (flessibilità, articolazione e turnazioni), determinazione dei settori che richiedono prestazioni di lavoro straordinario e delle relative quantità, nonché prestazioni in turni nell'ambito delle disposizioni del presente decreto;
b) articolazione dei carichi di lavoro per singoli settori operativi, in funzione degli obiettivi dei piani di lavoro;
[…]

Art. 5. Soggetti titolari
1. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale è composta dal dirigente titolare dell'unità organica, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente o istituto, e da una rappresentanza di titolari degli uffici interessati.

Titolo III Orario ed organizzazione del lavoro
Art. 7. Orario di lavoro

1. La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario, è fissata in 36 ore effettive, dal 31 Dicembre 1987.

Art. 8. Organizzazione del lavoro
1. gli enti o istituti, nell'ambito della loro autonomia, operano attraverso una organizzazione finalizzata al conseguimento di obiettivi di produttività ed efficienza, previa programmazione sistematica degli interventi.
2. L'organizzazione del lavoro negli enti ed istituti pubblici di ricerca potrà adeguarsi in funzione dei programmi di ricerca.
3. In particolare, nei limiti compatibili con le dimensioni e la natura dei compiti istituzionali, il modello organizzativo e strutturale degli enti dovrà essere finalizzato:
a) alla realizzazione di condizioni di massima elasticità operativa anche attraverso la riconsiderazione delle posizioni di lavoro nella direzione di una loro pronta adattabilità alle nuove metodologie e tecniche di lavorazione e piena aderenza agli obiettivi di produttività ed efficienza, prevedendo, ove necessario, l'attivazione di opportuni processi di mobilità;
B) A favorire il decentramento funzionale, assicurando alle unità periferiche i necessari presupposti di autonomia anche ai fini della utilizzazione dei mezzi informatici installati nelle unità stesse.
4. L'attuazione del nuovo modello organizzativo, nell'ambito delle modalità di sviluppo previste ai vari livelli di contrattazione decentrata, sarà oggetto di puntuali e periodiche verifiche per la valutazione di aderenza agli obiettivi programmatici e di compatibilità con le strutture operative di riferimento, anche attraverso nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati), appositamente costituiti.

Art. 10. Orario flessibile
1. L'orario di lavoro ordinario può essere articolato su sei o cinque giorni alla settimana con inizio non anteriore alle ore 7,30, salvo anticipazioni giustificate dalla particolare natura del servizio.
2. Rispetto all'orario ordinario di lavoro, escluso quello prestato in turni, può essere introdotta una flessibilità.
3. In relazione ad esigenze di servizio degli enti o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio dei carichi di lavoro in particolari periodi dell'anno, potranno operarsi temporanee concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno.
4. Con la contrattazione decentrata a livello nazionale saranno stabiliti i limiti massimi di concentrazione dell'orario settimanale, della durata continuativa e complessiva della concentrazione, nonché il limite minimo dell'orario di lavoro settimanale da distribuire su almeno cinque giorni nel periodo di riassorbimento del maggior orario di lavoro prestato.
5. le relative modalità di concentrazione dell'orario di lavoro saranno definite con la contrattazione a livello locale.

Art. 12. Turni di lavoro
1. Per le esigenze di funzionalità degli enti ed istituti ed al fine di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti o per far fronte ad esigenze degli organi di amministrazione, alla necessità oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attività di servizio in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a cadenza fissa previste da norme di legge o regolamentari, riconducibili alla copertura dell'orario di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. I turni, eccettuati quelli festivi per le attività necessitate non a ciclo continuo, che comportino in ogni caso il riposo compensativo, sono caratterizzate dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta minuti tra loro o con il complessivo orario ordinario di lavoro, fissato per la generalità del personale.
3. I turni devono essere programmati di norma con cadenza mensile. il numero dei turni pomeridiani non potrà superare nel mese la metà delle giornate lavorative dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi. I turni notturni, effettuabili solo per attività a ciclo continuo, non potranno essere superiori a dieci nel mese.
4. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12, quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6.
5. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sarà privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi.
6. Gli enti ed istituti provvederanno a disciplinare l'accordo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

Art. 13. Prestazioni di lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.
2. I settori di lavoro per i quali si renda temporaneamente indispensabile il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e le relative quantità sono individuati con la contrattazione decentrata secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, fatte salve le attività di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali, comprese le funzioni dirigenziali di vertice.
3. In caso di eventi improvvisi, urgenti ed imprevedibili per cui necessitano prestazioni di lavoro straordinario, il dirigente o, in mancanza, il responsabile preposto alla struttura interessata può disporre le prestazioni medesime per non oltre tre giorni, nei limiti di tempo e di unità strettamente necessari, con tempestiva convocazione delle organizzazioni sindacali.
4. La prestazione di lavoro straordinario è in ogni caso disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, previa contrattazione sui carichi di lavoro da fronteggiare e sui contingenti che assicurino il più efficace e rapido soddisfacimento delle esigenze, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e ferma restando l'acquisizione di elementi di obiettivo riscontro in ordine ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La contrattazione decentrata a livello nazionale stabilirà i criteri per l'assegnazione alle singole unità territoriali delle ore di straordinario necessarie per far fronte alle situazioni di lavoro di cui ai precedenti commi. Tali criteri dovranno fare riferimento alle carenze di personale, ai carichi di lavoro, alle peculiari delle situazioni locali e funzionali.
6. Lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere complessivamente in ciascun ente il monte ore riferito all'anno pari a 100 ore annue per il numero dei dipendenti.
7. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 250 ore annue.
8. Prestazioni eccedenti il predetto limite danno luogo a riposo compensativo o ad eccezionali deroghe per attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali da definire in sede di contrattazione decentrata.

Titolo V Trattamento economico
Art. 29. Indennità

[…]
5. Restano comunque in vigore le indennità di rischio, meccanografiche, turno, maneggio valori e per servizio notturno e festivo, reperibilità, sede disagiata ed altre indennità similari.
[…]

Titolo VI Tutela dei lavoratori
Art. 32. Pari opportunità in favore delle lavoratrici

1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso gli enti o istituti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

Art. 33. Tutela della salute
1. Le rappresentanze sindacali, con modalità da determinarsi a livello decentrato, possono controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché, promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del personale.

Art. 34. Visite mediche di controllo
1. Salvo che per gli enti abilitati per legge ad effettuare visite di controllo per i lavoratori, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali.
2. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
3. Le visite di controllo devono essere in ogni caso effettuate nelle fasce orarie previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35. Libretto sanitario
1. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

Titolo VII Relazioni sindacali
Art. 36. Diritto di informazione

1. In applicazione di quanto stabilito negli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, l'amministrazione, a tutti i livelli, assicura una preventiva, costante, tempestiva e periodica informazione alle organizzazioni sindacali, in particolare sulle seguenti materie:
a) atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche;
b) atti e provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro;
c) investimenti e programmi dell'ente;
d) interventi di progettazione e di introduzione di sistemi informatici, o di modifica dei sistemi preesistenti, con informazione specifica sulle caratteristiche dei sistemi stessi, in modo tale da consentire, con congruo anticipo, la valutazione in merito ad eventuali vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli, all'ambiente e alla qualità del lavoro.
2. Saranno altresì attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali e degli accordi decentrati. Negli accordi decentrati potranno essere definite ulteriori articolazioni in materia di informazione.
3. I dati necessari saranno consegnati alle organizzazioni sindacali su materiale cartaceo, ovvero su supporti magnetici.
4. Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno fornite secondo modalità tali da non pregiudicare, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa.

Art. 41. Diritto di affissione
1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 43. Patronato sindacale
1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi degli enti o istituti di appartenenza.
2. Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 29 Luglio 1947, n. 804.

Art. 45. Assemblea
1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per trenta ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.

Art. 46. Verifica
1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di Settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso, in ogni sua parte, con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, alla realizzazione dei piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.
2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Titolo VIII Produttività e aggiornamento
Art. 48. Formazione e aggiornamento professionale

1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale costituiscono il basilare supporto per correlare lo sviluppo delle risorse e capacità lavorative a quello organizzativo e tecnologico.
2. In questa prospettiva ogni forma di evoluzione del sistema di organizzazione del lavoro dovrà procedere in piena sintonia con la previsione di adeguate iniziative in materia di formazione ed aggiornamento professionale.
3. La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere rivolti:
a) ad estendere l'aggiornamento professionale a tutto il personale ed in particolare a quello coinvolto nei processi di sviluppo dell'organizzazione del lavoro;
b) a consentire il più rapido ed efficace inserimento del personale di nuova assunzione o sottoposto a processi di mobilità nello svolgimento delle attività di servizio;
c) a favorire, mediante adeguati processi di riconversione professionale, la realizzazione di opportuni interventi per fronteggiare aree di criticità nell'esecuzione dei servizi istituzionali e sviluppare la più ampia mobilità del personale.
4. In quest'ambito i progetti di tipo strumentale predisposti per l'introduzione di nuove tecnologie o tecniche organizzative conterranno opportune previsioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale, dando priorità agli interventi formativi di quelle professionalità che assumono valore portante per la realizzabilità dei progetti medesimi.
5. Un ruolo specifico assumerà infine l'attività di formazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dell'area del funzionariato alle quali, oltre la conoscenza specialistica propria dei settori di applicazione, sono richieste comuni basi di professionalità in materia di organizzazione del lavoro, di tecnologie di sviluppo organizzativo e direzionale e di tecnologia informatica.
6. Per le azioni formative e di aggiornamento sopraindicate, gli enti o istituti, secondo le loro dimensioni e possibilità organizzative, e secondo il tipo di intervento, potranno promuovere iniziative autonome, anche mediante la costituzione di apposite strutture, ovvero valorizzare forme di collaborazione con altri enti, con le scuole superiori dello stato e con le scuole di formazione di tipo industriale o universitario.
7. L'attività di docenza, secondo i contenuti dell'intervento, può essere affidata a personale dell'ente o dell'istituto e a esperti esterni sulla base di specifici rapporti professionali.
8. L'attività formativa può svolgersi durante l'orario di lavoro o al di fuori di esso. Possono essere previste forme di incentivazione per la docenza e la partecipazione fuori orario ai corsi di aggiornamento e specializzazione.
9. Per il personale delle qualifiche funzionali più elevate sarà prevista altresì la partecipazione a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attività scientifiche anche presso università italiane e straniere, centri o imprese opportunamente prescelti in relazione all'attività dell'ente o istituto di appartenenza.

Titolo IX Norme speciali
Art. 50. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente o istituto non potrà procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

Art. 57. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 Settembre 1987

Registrato alla Corte dei Conti, addì 28 gennaio 1988, con esclusione dell'art. 14, secondo comma, numeri 2 e 3, dell'art. 15, ultimo alinea da nono comma e dodicesimo comma; dell'art. 24, secondo comma; dell'art. 25, secondo, terzo e quarto comma; dell'art. 28, quarto comma; dell'art. 31, dell'art. 43; dell'art. 53 e dell'art. 54 ai sensi della delibera n. 1889 della sezione controllo stato del 21 gennaio 1988
Atti di governo, registro n. 71, foglio n. 17
Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 Febbraio 1988, con riserva relativamente agli articoli 14, secondo comma, numeri 2 e 3; 15, ultimo alinea del nono comma e dodicesimo comma; 24, secondo comma; 25, secondo, terzo e quarto comma; 28, quarto comma; 31, 43; 53 e 54 ai sensi della delibera n. 59/sezioni riunite/e. del 9 Febbraio 1988
Atti di governo, registro n. 72, foglio n. 8

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(1)DPR 5 marzo 1986, n. 68
Art. 7 Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:
dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
dalle stazioni sperimentali per l'industria.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.