Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 7, 21 dicembre 2018, n. 58175 - Posizione di garanzia. Prescrizione


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 12/12/2018

 

 

 

FattoDiritto

 


T.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Brescia in data 15.10.2014, in riferimento al reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio. Fatto commesso il 5.10.2010.
L'esponente deduce l'illogicità della sentenza impugnata, con riguardo alla individuazione dell'imputato quale titolare di posizione di garanzia, in ambito antinfortunistico. Sul punto, osserva che alla data dì verificazione del sinistro T.P. non rivestiva la carica di amministratore delegato, né era componente del consiglio di amministrazione della società Prodotti Baumann s.p.a.. Considera che la Corte di Appello ha confermato l'affermazione di responsabilità penale valorizzando unicamente il fatto che in data 6.05.2009 T.P. aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nella sua qualità di delegato dal datore di lavoro. Al riguardo, la parte rileva che tale occasionale atto eseguito dal prevenuto non consentiva di dedurre che T.P. fosse effettivamente il delegato per la sicurezza del datore di lavoro, anche alla data in cui ebbe a verificarsi il sinistro, a distanza di oltre un anno.
La parte ha depositato memoria ove rileva la mancanza di profili di inammissibilità del ricorso
Il ricorso impone i seguenti rilievi, di ordine dirimente.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza è stata pronunciata il 20.02.2018, mentre il termine di prescrizione è spirato in data 11.07.2018, tenuto conto delle intervenute sospensioni).
E' poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle conformi valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente.
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma in data 12 dicembre 2018.