Categoria: 1987
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Tipologia: DPR*
Data decreto: 18 maggio 1987
Firma accordo: 8 aprile 1987
Validità: 01.01.1985 - 31.12.1987
Parti: Delegazione di parte pubblica e OO.SS.
Comparti: Aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Fonte: CNEL
Note*: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Maggio 1987, n. 269. G.U. 11.07.1987 n. 160 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. In G.U.11.07.1987 n. 160

Sommario:

 Preambolo
Art. 1. Campo di applicazione e durata
Titolo I Accordi decentrati
Art. 2. Livelli di contrattazione
Art. 3. Le materie
Art. 4. Soggetti titolari
Art. 5. Procedure
Titolo II Orario e organizzazione del lavoro
Art. 6. Riduzione dell'orario di lavoro settimanale
Art. 7. Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro
Art. 8. Orari di lavoro plurisettimanali
Art. 9. Orario flessibile
Art. 10. Turni di lavoro
Art. 11. Permessi e ritardi
Titolo III Profili professionali, dotazioni organiche, mobilità e reclutamento
Art. 12. Profili professionali
Art. 13. Dotazioni organiche
Art. 14. Mobilità
Art. 15. Mobilità all'interno della singola azienda o settore
Art. 16. Mobilità di comparto
Art. 17. Riequilibrio territoriale
Art. 18. Reclutamento
Titolo IV Occupazione
Art. 19. Piano occupazionale
Art. 20. Progetti finalizzati occupazionali
Titolo V Tutela dei lavoratori
Art. 21. Pari opportunità
Art. 22 Tutela della salute
Art. 23 Visite mediche di controllo
Art. 24 Accertamenti in materia di sicurezza, di igiene e salubrità del lavoro
Art. 25. Libretto sanitario
Art. 26 Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Titolo VI Relazioni sindacali
Art. 27 Informazione
Art. 28. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 29. Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro
Art. 30. Locali per le rappresentanze sindacali
Art. 31. Attività culturali ricreative ed assistenziali
Art. 32. Diritto di affissione
Art. 33. Garanzie nelle procedure disciplinari
Art. 34. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 35. Referendum
Art. 36. Assemblea
Titolo VII
Art. 37. Formazione
Titolo VIII Trattamento economico
Art. 38. Aumento del trattamento economico e nuovi stipendi
Art. 39. Aumenti annui al personale poste - ASST
Art. 40. Aumenti annui al personale monopoli di stato
Art. 41. Aumenti annui al personale ANAS
Art. 42. Aumenti annui al personale vigili del fuoco
Art. 43. Aumenti annui al personale cassa depositi e prestiti
Art. 44. Aumenti annui al personale AIMA
Art. 45. Stipendio
Art. 46. Effetti dei nuovi stipendi
Art. 47. Retribuzione individuale di anzianità
Art. 48. Lavoro straordinario
Art. 49. Passaggi di qualifica
Art. 50. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 51. Trattamento di quiescenza
Art. 52. Trattenute per scioperi brevi
Art. 53. Bilinguismo
Titolo IX Nona qualifica funzionale
Art. 54. Nona qualifica funzionale
Art. 55. Dotazioni organiche
Art. 56. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 57. Trattamento economico
Art. 58. Accesso alla nona qualifica
Titolo X Fondo d'incentivazione, verifica, accordo intercompartimentale
Art. 59. Fondo di incentivazione
Art. 60. Verifica
Art. 61. Accordo intercompartimentale
Titolo XI Specificità delle diverse aziende e amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo
Capo I Personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di stato per i servizi telefonici
 Art. 62. Indennità oraria per il servizio notturno
Art. 63. Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive
Art. 64. Indennità di lingua estera agli interpreti e traduttori
Art. 65. Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di persone
Art. 66. Premio industriale
Art. 67. Indennità per i servizi viaggianti
Art. 68. Indennità per servizio svolto nelle isole minori
Art. 69. Indennità speciale
Art. 70. Decorrenza
Art. 71. Compenso annuale di incentivazione
Art. 72. Indennità di direzione
Art. 73. Accordi decentrati
Art. 74. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 75. Contingenti centrali e regionali
Art. 76. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 77. Riposo compensativo
Art. 78. Intensificazione e abbinamenti
Art. 79. Compenso di intensificazione
Art. 80. Cumulo indennità
Art. 81. Limite del lavoro straordinario
Art. 82. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 83. Concorsi interni
Capo II Personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Art. 84. Premio per l'incremento del rendimento industriale
Art. 85. Indennità di funzione
Art. 86. Maneggio valori
Art. 87. Servizi meccanografici
Art. 88. Indennità di servizio notturno e festivo
Art. 89.. (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).
Art. 90. Alte specializzazioni
Capo III Personale dell'azienda nazionale autonoma delle strade
Art. 91. Alloggi di servizio
Art. 92. Premio di produzione
Art. 93. Estensione dell'indennità di rischio
Art. 94. Turno
Art. 95. Indennità di servizio notturno e festivo
Art. 96. Maneggio valori
Capo IV Personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 97. Orario di lavoro
Art. 98. Straordinario
Art. 99. Mobilità
Art. 100. Indennità di rischio
Art. 101. Indennità notturne e festive
Art. 102. Utilizzo del fondo di incentivazione
Art. 103. Locali per le rappresentanze sindacali
Art. 104. Altre indennità
Capo V Personale della cassa depositi e prestiti
Art. 105. Disposizioni particolari
Art. 106. Trattamento economico di raccordo
Art. 107. Premio di produzione
Art. 108. Turno
Art. 109. Indennità di servizio notturno e festivo
Art. 110. Servizi meccanografici
Art. 111. Maneggio valori
Capo VI Personale dell'azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo
Art. 112. Lavoro straordinario
Art. 113. Premio di incentivazione
Art. 114. Turno
Art. 115. Indennità di servizio notturno e festivo
Art. 116. Servizi meccanografici
Art. 117. Maneggio valori
Capo VII
Art. 118. Competenze accessorie per la nona qualifica funzionale
Art. 119. Copertura finanziaria
Art. 120. Entrata in vigore
Allegati
Allegato a Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero (Cgil - Cisl - Uil - Cida - Cisal - Confedir - Usppi)
Allegato b Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero (Confsal - Cisas)
Allegato c Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero (Cisnal)
Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 Maggio 1987, n. 269, recante: "norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo". (decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla gazzetta ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 Luglio 1987).G.U. 10.11.1987 n. 263

Decreto del Presidente della Repubblica 18 Maggio 1987, n. 269. G.U. 11.07.1987 n. 160

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo.

Il presente testo entra in vigore secondo quanto dispone l'art.: 120
Fonte complessa cosi composta:
Allegato a(a)
Allegato b (b)
Allegato c (c)

Il Presidente della Repubblica
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Vista la legge 29 Marzo 1983, n. 93 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 Aprile 1987 (registrato alla Corte dei Conti in data 22 Aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all' art. 5 della legge- quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dallo accordo intercompartimentale, di cui all' art. 12 della legge - quadro sul Pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 Dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 Aprile 1987, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68 (1), raggiunta in data 8 Aprile 1987 tra la delegazione di parte pubblica Composta come previsto dal citato art. 5 e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cida, Cisnal, Cisal, Confsal, Confedir, Cisas e Usppi e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la Cildi e la Consal in data 14 Aprile 1987 e la Casil in data 16 Aprile 1987;
Visto il decreto- legge 29 Aprile 1987, n. 163;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 Maggio 1987, ai sensi dell' art. 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle Poste e delle Telecomunicazioni, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, dell'Interno e dell'Agricoltura e delle Foreste;

Emana
Il seguente decreto:

Art. 1. Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, riferentisi al triennio 1 Gennaio 1985 - 31 Dicembre 1987, si applicano al personale del comparto di contrattazione collettiva delle aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, così come determinato e composto per effetto dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68.
[…]
3. Il presente decreto si applica inoltre al personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Luglio 1976, n. 752.

Titolo I Accordi decentrati
Art. 3. Le materie

1. La contrattazione decentrata nazionale aziendale o di settore ha per oggetto le seguenti materie:
a) i criteri per l'organizzazione del lavoro;
b) i criteri per la determinazione dei tempi, dei carichi di lavoro e dei relativi moduli organizzativi;
c) i criteri, la struttura e la programmazione dell'orario di lavoro e le modalità di accertamento del suo rispetto;
d) i criteri per l'utilizzo del lavoro straordinario;
e) le proposte per l'assunzione del personale a tempo definito;
f) le proposte per la determinazione delle dotazioni organiche;
g) le proposte di modifica di eventuali indici misuratori delle prestazioni lavorative previsti nelle diverse aziende;
h) i criteri per la mobilità del personale e per l'erogazione di eventuali incentivi economici;
i) le direttive per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dello ambiente di lavoro;
l) i piani per la formazione, lo addestramento e l'aggiornamento professionale del personale, nonché i relativi programmi e le necessarie strutture;
m) le proposte di programmi per l'introduzione delle nuove tecnologie intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro;
n) i programmi per la realizzazione dei servizi sociali (mense, tempo libero, etc.) ed i relativi criteri di gestione;
o) le proposte per la determinazione dei profili professionali, loro modifiche, integrazioni e soppressioni all'interno delle qualifiche, dei livelli e/o categorie;
p) piani di azioni positive in favore delle lavoratrici per la realizzazione delle pari opportunità;
q) criteri, sistemi, quantificazioni dei piani e controllo di produttività ed incentivazioni connesse.
2. La contrattazione decentrata territoriale ha per oggetto le seguenti materie:
[…]
b) l'organizzazione del lavoro in rapporto alla struttura dei servizi anche ai fini di formulare proposte per la determinazione delle consistenze organiche;
[…]
d) le proposte in ordine alle misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;
e) le mense, i servizi per il tempo libero a livello territoriale e l'accesso dei patronati sindacali sui posti di lavoro;
f) la struttura degli orari (turni, flessibilità, straordinari, permessi, apertura e chiusura degli uffici);
g) la mobilità aziendale a domanda, regionale, zonale e provinciale;
h) i corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione nell'ambito di programmi nazionali aziendali.

Art. 4. Soggetti titolari
1. Titolari della negoziazione decentrata sono:
Per la parte pubblica
Una delegazione composta:
a) dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede;
b) da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi decentrati.
Per la parte sindacale
Una delegazione composta:
a) dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'azienda o settore interessato che abbia adottato codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguale ad uno di quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto nonché dai rappresentanti delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici dipendenti da diverse aziende o settori, esclusi quelli dipendenti dallo stesso Ministero, aventi sede nella medesima Regione, la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale.
3. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quello provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale.
4. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui è affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facoltà di delega potrà essere esercitata dal Ministro con un provvedimento anche a carattere permanente; in tali provvedimenti, col rispetto dei principi indicati dalla legge- quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra gli organi periferici della amministrazione.

Titolo II Orario e organizzazione del lavoro
Art. 7. Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro

1. La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati territoriali secondo i seguenti criteri:
Rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge;
Migliore efficienza e produttività della azienda;
Più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
Rispetto dei carichi di lavoro;
Ampliamento dello arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse alla natura delle prestazioni ed alle caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati.
2. L'orario settimanale di lavoro, distribuito a seconda delle aziende e settori su sei o cinque giornate lavorative, può essere articolato in termini di flessibilità e turnazione anche ai fini di una maggiore apertura temporale che si estenderà, a titolo di riferimento, fino alle ore 18.
3. Il suddetto orario potrà essere anticipato o posticipato per alcuni settori da individuare nella contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi dell'effettiva esigenza dell'utenza.
4. Saranno definite le attività a ciclo continuo e quelle che si protraggono fino o oltre le 18.
5. Le prestazioni per turno saranno opportunamente programmate.
6. In sede di accordi decentrati per unità organiche, così come definite nel comma secondo del precedente articolo 5, saranno altresì individuate le modalità di completamento dell'orario in relazione ai periodi di presenza in servizio contemporanea di tutto il personale, eccetto quello impegnato in turnazione.
7. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario di lavoro e la turnazione possono anche coesistere.

Art. 10. Turni di lavoro
1. Qualora l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o più turni.
[…]

Titolo V Tutela dei lavoratori
Art. 21. Pari opportunità

1. Le informazioni previste dal presente decreto e quelle richieste dall'osservatorio del lavoro sono elaborate e formulate in modo da consentire una corretta valutazione delle condizioni e della dinamica quantitativa e qualitativa del lavoro femminile.
2. Le modalità di applicazione degli istituti regolamentati dal presente decreto e dagli accordi decentrati devono essere tali da eliminare oggettive disparità di opportunità fra uomo e donna; particolare attenzione va posta agli effetti che l'introduzione di nuove tecnologie e le modifiche dell'organizzazione del lavoro possono produrre nella collocazione professionale e sulla salute della donna, specie per particolari periodi (gestazione, puerperio, etc.).
3. Pertanto per attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne allo interno del comparto delle aziende sono definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
4. In sede di contrattazione decentrata nazionale potrà essere prevista la costituzione presso ogni azienda o settore di apposito comitato garante di parità che ha il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di reale opportunità e relazionare almeno una volta all'anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi che possano compromettere una eventuale maternità e la salute delle gestanti.

Art. 22 Tutela della salute
1. Le rappresentanze sindacali, con modalità da determinarsi a livello decentrato, possono controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del personale.

Art. 24 Accertamenti in materia di sicurezza, di igiene e salubrità del lavoro
1. Le unità sanitarie locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuativo di videoterminali, come dispone la vigente normativa CEE. 2. Le unità sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni di legge hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle aziende.

Art. 25. Libretto sanitario
1. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dall' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210.

Art. 26 Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'azienda non potrà procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

Titolo VI Relazioni sindacali
Art. 27 Informazione

1. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni utile contributo di partecipazione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro ed alla efficienza dei servizi, il dipartimento della funzione pubblica e le singole aziende assicurano rispettivamente alle organizzazioni sindacali firmatarie dello accordo recepito nel presente decreto e alle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione decentrata, una preventiva costante e tempestiva informazione, anche a livello di strutture periferiche, fatti salvi i casi di riservatezza previsti dalla legge, sugli atti e provvedimenti di carattere generale che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi.
2. L'informazione sulle innovazioni tecnologiche che si intendono introdurre e sui programmi degli investimenti avviene solo a livello aziendale.
3. Sulle materie che precedono gli organi competenti delle singole aziende informano le organizzazioni sindacali nazionali di settore attraverso riunioni a carattere semestrale sugli indirizzi di fondo e sui principi ispiratori della loro attività.
4. Con pari periodicità sono fornite le informazioni alle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione decentrata a livello territoriale.

Art. 32. Diritto di affissione
1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 36. Assemblea
1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

Titolo VII
Art. 37. Formazione

1. La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacità e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione possono essere attuati, oltre che dalla scuola superiore della pubblica amministrazione per le più elevate professionalità, anche mediante corsi di formazione organizzati direttamente dalle singole aziende in base alla normativa vigente.
2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di altra specializzazione tecnico-scientifica.
3. Interventi specifici sono diretti ad accrescere la professionalità delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parità fra tutti i dipendenti.
4. Le aziende, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, formulano al dipartimento della funzione pubblica le relative proposte indicando la natura dei corsi che intendono organizzare, i destinatari degli stessi, la durata e la sede di svolgimento, al fine di acquisire il parere del consiglio superiore della pubblica amministrazione previsto dall'art. 21 della legge n. 93/83.
5. I corsi di cui sopra sono espletati durante il normale orario di servizio e concentrati, ove possibile, in sedi delle aziende capoluoghi di provincia.

Titolo VIII Trattamento economico
Art. 48. Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
2. Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere o riposi giornalieri compensativi da fruire nel mese successivo con modalità che tengano conto dell'organizzazione ed esigenze delle aziende.
[…]

Titolo X Fondo d'incentivazione, verifica, accordo intercompartimentale
Art. 60. Verifica

1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito nel presente decreto effettuano una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.
2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti possono formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall' articolo 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 Marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Art. 61. Accordo intercompartimentale
1. Ai sensi dell' art. 12, comma primo, della legge 29 Marzo 1983, n. 93, le parti concordano di demandare alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:
[…]
i) reperibilità;
l) indennità di rischio.
2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie..

Titolo XI Specificità delle diverse aziende e amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo
Capo I Personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di stato per i servizi telefonici
Art. 73. Accordi decentrati

1. Le materie relative alle lettere b), f), g) ed o) del comma primo dell' art. 3 del presente decreto restano disciplinate, per le aziende postelegrafoniche, dalle disposizioni recate dalle leggi 3 Aprile 1979, n. 101 , e 22 Dicembre 1981, n. 797.

Art. 77. Riposo compensativo
1. Le aziende dipendenti dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre che il servizio eccedente la durata del lavoro ordinario, ad eccezione di quello notturno e di quello eseguito durante le festività settimanali o infrasettimanali, sia cumulato e compensato - nei limiti e con le modalità stabilite con la contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale - nello stesso mese o in quello successivo con l'equivalente numero di giornate di riposo.

Art. 78. Intensificazione e abbinamenti
1. Entro i limiti e con le modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale, quando le esigenze di servizio lo richiedano, gli impiegati dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono tenuti ad eseguire la quota di lavoro riferibile alle unità assenti dall'ufficio.

Art. 81. Limite del lavoro straordinario
1. L' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, è sostituito dal seguente:
"art. 3. - Per il personale applicato ad uffici o servizi la cui attività richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario a tempo od a cottimo assolutamente indilazionabili, in eccedenza al limite individuale annuale di 350 ore, sempre che le relative esigenze non possano essere fronteggiate con la mobilità del personale, sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno finanziario, particolari limiti individuali con motivato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed il consiglio di amministrazione.
Tale decreto, deve indicare, oltre agli uffici o settori interessati, i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entità del personale impiegato, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, nonché l'ammontare della relativa spesa, che deve in ogni caso essere contenuta entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio determinati ai sensi del precedente art. 2.
Al termine di ogni periodo autorizzato, il direttore compartimentale o il capo dell'ispettorato di zona in cui è ubicato l'ufficio autorizzato ed il direttore centrale competente per materia presentano una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito che, a cura della amministrazione centrale, viene trasmessa al consiglio di amministrazione".

Capo II Personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Art. 87. Servizi meccanografici

1. Con decorrenza dal 31 Dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per il Tesoro, compete una indennità giornaliera di l. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.
2. L'indennità vigente corrisposta alla medesima data, in applicazione della legge 27 Maggio 1959,n. 324, è soppressa.

Capo III Personale dell'azienda nazionale autonoma delle strade
Art. 93. Estensione dell'indennità di rischio

1. Dall'1 Luglio 1987, l'indennità di rischio di cui al punto 7, gruppo V della tabella a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n. 146, che approva il regolamento di attuazione dell' art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, viene estesa al personale dell'ANAS adibito alla conduzione di automezzi di servizio destinati al trasporto di persone.
2. La rispondenza fra le categorie di personale aziendale aventi diritto all'indennità di rischio di cui alla legge sopracitata e le attività comportanti rischio da esse prestate è in ogni caso determinata secondo le modalità di cui all' art. 8, primo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n. 146.

Art. 94. Turno
[…]
2. Per ogni mese il numero dei turni non può essere superiore a 10.

Capo IV Personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 97. Orario di lavoro

1. Fermo restando quanto stabilito nella parte generale del presente decreto in materia di orario di lavoro, la durata dell'orario di lavoro settimanale del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco viene ridotta a 36 ore settimanali a decorrere dal 31 Dicembre 1987.
2. Dalla stessa data il numero massimo dei turni di servizio continuativi diurni e notturni effettuabili da ciascun lavoratore nell'arco dell'anno verrà stabilito con la contrattazione decentrata nazionale di settore.

Art. 98. Straordinario
1. Dal 31 Dicembre 1987 le prestazioni di lavoro straordinario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle del personale dei ruoli del supporto tecnico, amministrativo-contabile e dei ruoli sanitario e ginnico sportivo, sono autorizzate, annualmente, con decreto del presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, nell'ambito del limite di spesa di 140 ore pro-capite.
2. Col medesimo provvedimento è determinata una ulteriore attribuzione annua di 80.000 ore di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984, per fronteggiare situazioni di servizio imprevedibili ed indilazionabili.
[…]
4. Ferma restando annualmente la spesa complessiva nel limite dello stanziamento di bilancio, i limiti individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono determinati in sede di contrattazione decentrata nazionale.

Art. 100. Indennità di rischio
1. A decorrere dall'1 Gennaio 1986 l'indennità di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, è fissata secondo le seguenti misure lorde mensili:
[…]
6. A decorrere dall'1 Luglio 1987 la misura delle indennità è aumentata di l. 50.000 mensili per ciascun livello. per il personale del supporto, la misura è aumentata di l. 25.000 mensili.
7. Tale miglioramento rimane subordinato al raggiungimento ed all'attuazione degli accordi, necessari per l'introduzione di una nuova organizzazione del lavoro intesa anche a ridurre il numero delle unità addette ai turni notturni.

Art. 104. Altre indennità
1. A decorrere dal 31 Dicembre 1987 al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, in servizio presso i nuclei elicotteristi è corrisposta, in sostituzione della indennità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 Marzo 1981, n. 141, una indennità mensile di volo di l. 2.200.000 annue. a decorrere dalla stessa data, al personale del predetto corpo, in possesso del brevetto di motorista o specialista d'elicotteri, con obbligo di volo, è corrisposta, in sostituzione dell'indennità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 Marzo 1981, n. 141, una indennità mensile di volo di l. 1.900.000 annue.
2. Agli operatori subacquei del corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei è corrisposta, in sostituzione della indennità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 Maggio 1975, n. 146, una indennità mensile di l. 1.700.000 annue.
[…]

Capo V Personale della cassa depositi e prestiti
Art. 105. Disposizioni particolari

1. Nel rispetto della autonomia organizzativa garantita dall' art. 1 della legge 13 Maggio 1983, n. 197, per la cassa depositi e prestiti vengono stabilite le seguenti deroghe alle disposizioni generali contenute nel presente decreto:
a) rientrano tra le materie oggetto di contrattazione nazionale aziendale anche quelle materie che, sulla base del comma secondo dell'art. 3 del presente decreto, avrebbero formato oggetto di contrattazione decentrata territoriale; alle materie indicate nel comma primo dell' art. 3 sono aggiunte le proposte di modifica dello ordinamento del personale da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell' art. 8, lettera g), della legge 13 Maggio 1983, n. 197 .
L'orario di lavoro è disciplinato secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto;
b) la presidenza della delegazione di parte pubblica, composta come previsto all' art. 4 del presente decreto per la contrattazione nazionale aziendale della cassa depositi e prestiti, è di spettanza del direttore generale, quale organo cui è demandata la rappresentanza legale dell'istituto; in deroga al precedente art. 5 , comma quarto, nel caso in cui non si fosse raggiunto l'accordo entro il termine di cui all'articolo suddetto la rappresentanza di parte pubblica è integrata dal Ministro del Tesoro, Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da un suo delegato a norma dello art. 7, lettera a), della legge 13 Maggio 1983, n. 197;
[….]
d) il comitato paritetico, già costituito ai sensi dell' art. 14 della legge 13 Maggio 1983, n. 197, esplica anche le funzioni del comitato di cui al comma quarto dell' art. 21 ;
[…]

Art. 108. Turno
[…]
2. Per ogni mese il numero dei turni non può essere superiore a 10.

Art. 110. Servizi meccanografici
1. Con decorrenza dal 31 Dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennità giornaliera di l. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.

Capo VI Personale dell'azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo
Art. 112. Lavoro straordinario

1. I reali fabbisogni globali di ore di lavoro straordinario da utilizzare in ambito aziendale sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno finanziario ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, con decreto del presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro- presidente dell'AIMA, previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. La formulazione della proposta prevista nel comma primo ed i criteri di utilizzazione saranno determinati d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all' art. 4 del presente decreto.
[…]

Art. 114. Turno
[…]
2. Per ogni mese il numero dei turni non può essere superiore a 10.

Art. 116. Servizi meccanografici
1. Con decorrenza dal 31 Dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, compete una indennità giornaliera di l. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.

Capo VII
Art. 120. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservammo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 Maggio 1987
Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 Luglio 1987

Atti di governo, registro n. 67, foglio n. 8, con esclusione di: art. 5, commi secondo, sesto e settimo; art. 34; art. 47, commi secondo, terzo e quarto; art. 50; art. 56; art. 74; art. 76; art. 82; art. 89 e art. 105, comma primo, lettera f), e secondo, ai sensi della delibera n. 1805 della sezione del controllo in data 3 Luglio 1987.

________________
(1)DPR 5 marzo 1986, n. 68
Art. 5. Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo

1 . Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PPTT);
Azienda di stato per i servizi telefonici (ASST);
Amministrazione autonoma dei monopoli di stato (AAMS);
Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS);
Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIM.);
Cassa depositi e prestiti (DDPP);
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2 . La delegazione di parte pubblica è composta:
dal presidente del consiglio dei ministri o dal ministro per la funzione da lui delegato, che la presiede;
dal ministro del tesoro;
dal ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
dal ministro delle finanze;
dal ministro dei lavori pubblici;
dal ministro dell'agricoltura e delle foreste;
dal ministro dell'interno.

3 . Il presidente del consiglio dei ministri, ove non sia nominato il ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio sottosegretario; i ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare sottosegretari di stato in base alle norme vigenti.

4 . La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.