Cassazione Civile, Sez. Unite, 21 dicembre 2018, n. 33211 - Domanda di risarcimento danni per infortunio di un appuntato dell'Arma nei confronti della P.A.: la giurisdizione dipende dalla natura giuridica dell’azione di responsabilità



Presidente Mammone – Relatore Doronzo

 

 

Fatto

 



1.- L.T.S. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Comune di Palagonia e P.M. e ne chiese la condanna in solido al risarcimento dei danni, pari a Euro 700.000, oltre spese mediche e assistenziali, in conseguenza dell’infortunio da lui subito in data 15/5/1998.
1.1.- A sostegno della domanda, espose che, la mattina del 15/5/1998, intorno alle ore 7:00, mentre si accingeva ad entrare nella caserma dei Carabinieri, presso cui lavorava quale appartenente all’Arma con il grado di appuntato, era stato investito dalla porta carraia di accesso da lui aperta manualmente a causa del mal funzionamento del congegno elettrico; nel compiere tale manovra, a seguito della mancanza del fermo di arresto, la porta era uscita dal binario e lo aveva travolto cagionandogli lesioni personali gravi, con postumi invalidanti.
2.- Nel costituirsi in giudizio, P.M. , comandante della caserma all’epoca dei fatti, chiese di chiamare in causa la C.I.F.A. dei F.lli C. s.n.c., che si era occupata della manutenzione del cancello, nonché la Zurich International Italia S.p.A., la Fondiaria Sai S.p.A. e le Assicurazioni Generali S.p.A., che si costituirono contrastando la domanda.
3.- Con sentenza n. 269/2010, il Tribunale di Catania accolse la domanda nei confronti del Ministero della Difesa, che condannò al pagamento in favore del L.T. di Euro 582.131,26 a titolo di risarcimento del danno biologico e patrimoniale; la rigettò, invece, nei confronti degli altri convenuti.
4.- La sentenza fu confermata dalla Corte d’appello di Catania, che rigettò tanto l’impugnazione principale proposta dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell’Interno, tanto le impugnazioni incidentali proposte dalla Zurich Insurance Public Limited Company, dalla Fondiaria sai S.p.A. e dal P. .
4.1.- A sostegno della decisione la Corte, nel rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia, condivise la qualificazione giuridica della domanda data dal Tribunale.
4.2.- Ritenne, al riguardo, che la richiesta risarcitoria fosse stata proposta dal L.T. a tutela del suo diritto assoluto alla vita e all’integrità fisica, senza che nella specie emergesse una precisa scelta del danneggiato di avvalersi della responsabilità contrattuale nascente dal rapporto di lavoro.
4.3.- Osservò che l’idoneità lesiva della condotta dell’Amministrazione era tale da esplicarsi nei confronti della generalità dei cittadini e non solo nei confronti dei propri dipendenti, sicché il rapporto di lavoro costituiva una mera occasione dell’evento dannoso.
4.4.- Aggiunse che, anche a voler ritenere ambigua la domanda, essa doveva comunque essere interpretata, in base al petitum e alla causa petendi, come una causa di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c., alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.Un. 12/3/2001, n. 99).
4.5.- Nel merito confermò la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale e condivise il giudizio circa la responsabilità della Amministrazione per il danno cagionato da cose in custodia, in mancanza di prova, da parte della convenuta, del caso fortuito che, solo, ai sensi dell’art. 2051 c.c., può interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso.
5.- Contro la sentenza ricorre il Ministero della Difesa, formulando un unico motivo.
5.1.- Resistono con controricorso il L.T. , la Generali Italia S.p.A. e la Zurich Insurance Public Limited Company, mentre non svolgono attività difensiva le altre parti intimate. In prossimità dell’udienza, la Generali Assicurazioni S.p.A. deposita memoria.

 

 

Diritto

 



1.- Con l’unico motivo di ricorso il Ministero della Difesa denuncia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, e dell’art. 2087 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1: assume che, nel caso di specie, sussistevano gli elementi materiali per configurare la responsabilità contrattuale dell’amministrazione, quale datrice di lavoro, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 2087 c.c., con la conseguenza che la controversia doveva ritenersi attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo.
1.2.- In punto di fatto, e sotto un primo aspetto, sottolinea che dalla porta carraia, la cui caduta aveva cagionato le lesioni patite dal L.T. , era consentito l’accesso alla caserma dei carabinieri solo delle auto di servizio e delle auto private dei dipendenti autorizzati, non anche di terzi estranei, trattandosi di area militare, sicché l’obbligo relativo alla manutenzione e alla gestione dei dispositivi di accesso all’area non poteva che qualificarsi come tipicamente datoriale, ossia inerente al rapporto di servizio e riconducibile al paradigma normativo dell’art. 2087 c.c..
1.3.- Sotto un secondo aspetto, rileva che il dipendente aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento della dipendenza dell’infortunio da causa di servizio.
1.4.- Entrambe queste circostanze di fatto assumono, secondo il ricorrente, un valore significativo per la qualificazione della domanda, essendo pacifico che l’infortunio si è verificato a causa del mal funzionamento del cancello di accesso ad un’area militare mentre il dipendente stava accedendo al luogo di lavoro.
1.5.- A fronte di questi elementi anche il criterio della residualità della domanda di responsabilità contrattuale rispetto a quella extracontrattuale, pure posto dal giudice di merito a fondamento della sua decisione, non era invocabile.
2.- Il motivo è infondato.
2.1.- Nella materia in esame, principio ripetutamente affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, è quello secondo cui la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta: se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998; mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
2.2.- Si è poi precisato che, al fine di tale accertamento, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura contrattuale dell’azione né la semplice prospettazione dell’inosservanza dell’art. 2087 c.c., né la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, allorché il richiamo all’uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell’elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell’illecito.
2.3.- Infine, si è rimarcato che la irrilevanza di detto richiamo dipende dai tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, ossia da una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso; mentre, ove la condotta dell’amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio, poiché l’ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge (cfr. in tali sensi: Cass. Sez.Un. 28/11/2017, n. 28368; Cass. Sez. Un. 7/7/2009, n. 15849; Cass. Sez. Un. 8/7/2008, n. 18623; Cass. Sez. Un. 4/3/2008, n. 5785; Cass. Sez. Un. 7/2/2006, n. 2507).
3.- È stato accertato dai giudici di merito - con valutazione non oggetto di sindacato in questa sede - che l’evento dannoso è stato causato dalla caduta della porta carraia, sicché è pacifico il nesso di causalità con il bene in custodia dell’amministrazione; è stato anche accertato che il Ministero, in qualità di custode, non ha offerto la prova del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (ex plurimis, Cass. 12/05/2017, n. 11785; Cass. 05/02/2013, n. 2660; da ultimo, Cass. 30/10/2018, n. 27724).
4.- A fronte di questa fattispecie, correttamente la sentenza impugnata ha individuato i tratti essenziali dell’illecito nella violazione del principio del neminem laedere, e in particolare nella violazione dell’art. 2051 c.c., in ragione del fatto che esso è stato realizzato con una condotta dell’amministrazione violativa di obblighi ipotizzabili nei confronti di tutti consociati, e non anche nella violazione di obblighi che trovano fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro.
4.1.- La condotta lesiva, per i tratti suoi propri, è infatti idonea ad incidere sulla generalità delle persone, trattandosi dell’omessa custodia di una porta di accesso alla caserma (su fattispecie analoga, Cass. Sez. Un., 27/1/2011, n. 1875).
4.2. - Al riguardo è irrilevante, sul piano della determinazione della giurisdizione, il fatto che l’infortunio si sia verificato mentre il L.T. si recava in caserma per prendere servizio, né che l’accesso attraverso la porta carraia fosse consentito solo ai mezzi autorizzati.
4.3.- Quanto alla prima circostanza, essa ha certamente rappresentato l’occasione per il verificarsi dell’infortunio, ma non può di per sé divenire criterio dirimente per la qualificazione del tipo di responsabilità, dovendo aversi riguardo, come si è detto, alla natura della condotta dell’amministrazione e alla sua potenzialità lesiva nei confronti della generalità dei consociati.
4.4.- Quanto alla seconda, manca nella sentenza impugnata ogni riferimento a tale questione di fatto e la parte ricorrente non deduce quando, in che termini e con quale atto essa sarebbe stata sottoposta alla cognizione del giudice di merito né in che modo sarebbe stata decisa ed eventualmente impugnata; neppure specifica quando la circostanza sarebbe divenuta "pacifica" o "non contestata", dovendosi al riguardo ricordare che, quando con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" o "non contestata dalle parti", il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. 12/10/2017, n. 24062; Cass. 13/10/2016, n. 20637). Infine, non può ricorrersi alle nozioni di comune esperienza ex art. 115 c.p.c., comma 2, non potendo ritenersi "fatto notorio" - quale evento di carattere generale ed obiettivo che, proprio perché tale, non ha bisogno di essere provato nella sua specificità - la circostanza che da quel cancello di accesso non potesse accedere personale estraneo, non potendosi né in astratto né in concreto escludere la possibilità di ingresso di persone non legate da rapporto di servizio, come fornitori, familiari, comuni cittadini.
4.5.- Per le stesse ragioni, non può darsi rilievo al riconoscimento della causa di servizio, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, trattandosi, peraltro, di circostanza che non è idonea ad incidere sulla qualificazione della domanda, diversi essendo i presupposti normativi del riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo rispetto a quelli idonei a configurare una responsabilità datoriale (Cass. 23/7/2004, n.13887; v. pure Cass. 24/10/2017, n. 25151, e Cass. 29/01/2013 n. 2038).
5.- Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza. Nessun provvedimento sulle spese deve invece essere adottato nei confronti delle parti che non hanno svolto attività difensiva.
Non può trovare applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29/1/2016, n. 1778).
 

 


P.Q.M.
 

 


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida, in Euro 5.000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quanto dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.