Tipologia: CCNL
Data firma: 23 marzo 1987
Validità: 01.03.1987 - 28.02.1990
Parti: Aniaf e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Az. Aerofotogrammetriche
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Parte prima Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità.
Art. 2 - Decorrenza e durata.
Art. 3 - Diritti sindacali.
Art. 4 - Permessi sindacali.
Art. 5 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 6 - Affissioni e distribuzione stampa sindacale.
Art. 7 - Sistema di informazione.
Art. 8 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 9 - Relazioni industriali e controversie.
Art. 10 - Lavoro esterno
Art. 11 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 12 - Norme complementari.
Parte seconda Normativa istituti contrattuali
Art. 1 - Documenti per l'assunzione.
Art. 2 - Assunzione a termine.
Art. 3 - Periodo di prova.
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Quota oraria e giornaliera.
Art. 6 - Part time.
Art. 7 - Contratti di formazione e lavoro.
Art. 8 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Art. 9 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 10 - Ferie.
Art. 11 - Congedo matrimoniale.
 Art. 12 - Tredicesima mensilità.
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 14 - Malattia e Infortunio.
Art. 15 - Mutamento di mansioni.
Art. 16 - Missioni e trasferte.
Art. 17 - Servizio Militare.
Art. 18 - Licenziamenti.
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 21 - Cessione o trasformazione d'Azienda.
Art. 22 - Disciplina del lavoro.
Art. 23 - Fondo di solidarietà.
Art. 24 - Portatori di handicap.
Art. 25 - Servizio mensa
Parte terza Classificazione professione unica
Art. 1 - Livelli professionali e livelli retributivi.
Art. 2 - Acquisizione professionale.
Art. 3 - Declaratorie e profili professionali e retributivi.
Art. 4 - Quadri.
Parte quarta Stipendi e salari
Art. 1 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario
Art. 2 - Determinazione della paga base dei tirocinanti
Art. 3 - Determinazione della paga degli apprendisti.
Allegati
Testo della legge del 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori)
Testo della legge del 29 maggio 1982 n. 297 (Trattamento di Fine Rapporto)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche

L'anno 1987, addì 23 marzo, in Roma tra l'Aniaf - Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche [...] assistiti relativamente all'ipotesi di accordo, dalla Confindustria […], la Filis Cgil […], la Fis Cisl […], la Filsic Uil […], assistiti dalle rispettive Delegazioni Provinciali, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Aerofotogrammetriche.

Parte prima Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità.

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Aziende che utilizzano il metodo aerofotogrammetrico e tecniche connesse per la formazione e la gestione di elaborati di natura cartografica e tematica in generale ed il relativo Personale dipendente.

Art. 3 - Diritti sindacali.
I diritti sindacali sono quelli previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300.
Fermo restando quanto stabilito sopra, nelle Aziende con più di cinque dipendenti, i Lavoratori avranno diritto a cinque ore retribuite all'anno da utilizzare per assemblee durante l'orario di lavoro e potranno altresì eleggere, al loro interno, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, un loro rappresentante per i rapporti con la Direzione dell'Azienda. […]

Art. 6 - Affissioni e distribuzione stampa sindacale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della legge 20.5.1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali e regionali aderenti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto la affissione, in apposito albo, di comunicati aventi per oggetto materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
[…]

Art. 7 - Sistema di informazione.
Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, l'Aniaf, sulla base degli elementi raccolti, fornirà, al livello nazionale, regionale e territoriale, informazioni globali riguardanti le prospettive economiche e produttive del settore con particolare riferimento alle evoluzioni della tecnologia che possono avere significativi riflessi sui processi produttivi e le prevedibili implicazioni sull'occupazione.
Inoltre, le parti, verificheranno la possibilità di azioni congiunte nei confronti delle Regioni per i piani di formazione professionale e nei confronti delle istituzioni pubbliche al fine di una regolamentazione del servizio cartografico nazionale.
Sarà inoltre esaminata la possibilità di realizzare, una volta definita la riforma del sistema pensionistico a livello legislativo, un fondo pensionistico integrativo per il settore.
Infine, nel corso degli incontri di cui al 1° comma saranno fornite informazioni in merito all'applicazione della legge n. 903/1977 con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.

Art. 8 - Igiene e sicurezza del lavoro
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della legge 20.5.1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanti, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica; anche con riferimento alle eventuali possibili conseguenze derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie.
Gli oneri relativi saranno a carico delle Aziende purché ci sia preventivo accordo tra le parti sugli organismi ed enti chiamati ad effettuare tali controlli e ricerche aziendali.
Qualora nuove disposizioni di legge dovessero intervenire in materia, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per esaminare le eventuali implicazioni derivanti.

Art. 9 - Relazioni industriali e controversie.
[…]
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente Contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali. L'iter delle controversie, di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle Organizzazioni territoriali Industriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell'Associazione Nazionale.

Art. 10 - Lavoro esterno.
Le lavorazioni previste dal presente contratto riguardanti l'intero ciclo produttivo, potranno essere affidate all'esterno, solo ad imprese che applichino al proprio personale dipendente il presente contratto di lavoro, ferme restando le disposizioni di legge in materia di lavoro a domicilio.

Art. 12 - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Parte seconda Normativa istituti contrattuali
Art. 1 - Documenti per l'assunzione.

[…]
Per l'assunzione il Lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:
[…]
6) certificato medico attitudinale rilasciato da Ente di Diritto Pubblico.
[…]

Art. 4 - Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 6 ore e 40 minuti giornalieri e di 40 ore settimanali. L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le ore 12,00 e le 14,00, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora.
La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (settimana corta) potrà essere concordato in sede aziendale fermo restando che il 6° giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
In caso di effettuazione di più turni di lavoro, il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana e dovranno essere regolati come segue:
1° e 2° turno - ore 6,40 giornaliere;
3° turno - ore 6 giornaliere.
[…]
Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo.
In questo caso l'azienda informerà le RSA delle necessità produttive per esaminare le conseguenti implicazioni organizzative e concordare le modalità di attuazione per l'intera azienda, per reparti, unità produttive o singole fasi di lavorazione, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell'orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori dell'orario settimanale contrattuale.
Gli incontri tra Direzioni aziendale e RSA si terranno con periodicità compatibile con le possibilità di previsione per i periodi con prestazioni sia superiori sia inferiori all'orario contrattuale. Gli scostamenti del programma così definito saranno tempestivamente comunicati alla RSA e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data inizialmente prevista.
Le prestazioni eccedenti i regimi d'orario come sopra programmati saranno considerate supplementari e/o straordinarie agli effetti contrattuali.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro e alle relative deroghe ed eccezioni.
Le parti concordano che, in caso di controversie in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga tempestivamente esaminata dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Art. 8 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
[…]
Nell'ambito della disciplina prevista e stabilita dal predetto Art. 4 il lavoro supplementare e straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte del Lavoratore.
Nei casi di urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore, l'Azienda potrà far ricorso al lavoro supplementare e straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze Sindacali o al Rappresentante.
Nei casi, invece, di effettuazione di prestazione supplementare e straordinaria non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà, l'Azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSA o al Rappresentante.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie.
[…]

Art. 9 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
[…]