Regione Friuli Venezia Giulia
Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13
Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
B.U.R. 10 novembre 1998, n. 17 s.s.
 

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Sezione I
Disposizioni in materia di organizzazione della Direzione regionale dell'ambiente e di valutazione di impatto ambientale

Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di organizzazione della Direzione regionale dell'ambiente)
1. All'articolo 69, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera i), come aggiunta dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, è abrogata.
2. All'articolo 74, comma 1, della legge regionale 7/1988, la lettera c), come sostituita dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 43/1990, è abrogata.
3. All'articolo 107, comma 1, della legge regionale 7/1988, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
« e bis) le attribuzioni della Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ed il coordinamento della relativa attività regionale con quella dello Stato e degli Enti locali. ».
4. All'articolo 108 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1993, n. 11, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
« c) Servizio della tutela dall' inquinamento atmosferico, acustico e ambientale; c bis) Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento; ».
5. All'articolo 108 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11/1993, al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
« d bis) Servizio per la valutazione di impatto ambientale; ».
6. L'articolo 111 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 11/1993, è sostituito dai seguenti:
« Art. 111
1. Il Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale:
a) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, acustico e di altri inquinamenti ambientali;
b) attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;
c) attende all'emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore;
d) provvede alla raccolta, all'elaborazione e all'aggiornamento di dati relativi all'inquinamento atmosferico ed acustico e di altre forme di inquinamento ambientale;
e) attua gli interventi necessari alla minimizzazione dei fenomeni inquinanti collaborando con le altre Direzioni regionali per gli aspetti igienico-sanitari, di pianificazione territoriale ed industriale.
Art. 111 bis
1. Il Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento:
a) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento dell'acqua, del suolo e quelli tendenti alla determinazione del fabbisogno e alla ottimizzazione delle infrastrutture civili, nonché attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;
b) attende alla programmazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento delle acque e del suolo, di acquedotti, fognature, impianti di depurazione, impianti e reti di interventi, comprese altre strutture civili di carattere primario, che non rientrano nelle attribuzioni di altre Direzioni regionali o di altri Servizi della Direzione regionale dell'ambiente;
c) cura gli adempimenti di competenza in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione;
d) attende all'emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore;
e) cura gli altri adempimenti regionali in materia di inquinamento delle acque e del suolo collaborando con la Direzione regionale della sanità per gli aspetti igienico- sanitari di sua competenza, nonché il coordinamento degli interventi e della vigilanza esercitati dagli Enti locali in materia;
f) provvede alla raccolta, all'elaborazione e all'aggiornamento dei dati nelle materie di competenza. ».
7. Dopo l'articolo 112 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/1993, è aggiunto il seguente:
« Art. 112 bis
1. Il Servizio per la valutazione di impatto ambientale cura, con la collaborazione degli uffici di volta in volta interessati, l'attuazione delle norme nella relativa materia. ».

Art. 2
(Modifiche agli articoli 23 e 25 della legge regionale43/1990 in materia di valutazione di impatto ambientale)
1. All'articolo 23, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, le lettere b), d), ed e) sono sostituite dalle seguenti: « b) il Direttore regionale dell'ambiente, con funzioni di Vicepresidente;
d) i Direttori regionali della programmazione, della pianificazione territoriale e dell'igiene e sanità, ovvero i loro rappresentanti;
e) il Direttore del Servizio per la valutazione di impatto ambientale, che svolge pure le funzioni di segretario; ».
2. All'articolo 25, comma 1, della legge regionale 43/1990, le parole « del Servizio delle analisi dei progetti » sono sostituite dalle parole « del Servizio per la valutazione di impatto ambientale ».
3. Nella legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, qualora si faccia riferimento all'Ufficio di piano e all'Assessore regionale alla programmazione, le relative disposizioni s'intendono riferite rispettivamente alla Direzione regionale dell'ambiente e all'Assessore regionale all'ambiente.

Sezione II
Disposizioni in materia di smaltimento rifiuti

Art. 3
(Modifica all'articolo 5 della legge 30/1987 in materia dismaltimento dei rifiuti. Adeguamento garanzie finanziarie)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22/1996, la lettera l) è sostituita dalla seguente: « l) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando - ove ne ricorrano i presupposti - la responsabilità per danno ambientale; ».
2. Gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, determinati dal regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987, approvato con DPGR 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., come da ultimo modificato con DPGR 30 settembre 1997, n. 310/Pres., sono dovuti per le varie tipologie di discarica, ad eccezione di quelle di IIa categoria - tipo A, in misura doppia di quella prevista dal medesimo regolamento.
3. L'adeguamento delle garanzie finanziarie nelle forme e limiti di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire nel rispetto dell'articolo 23 del precitato regolamento facendo riferimento, per quanto riguarda la decorrenza dei termini, all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 30/1987 in materia di smaltimento dei rifiuti)
1. All'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come da ultimo sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
« 1 bis. Qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, spettano rispettivamente alla Giunta regionale ed al Direttore regionale all'ambiente. ».

Art. 5
(Ambito di applicazione dell'articolo 27, comma 1, legge regionale 22/1996 in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive)
1. L'articolo 27, comma 1, della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, non trova applicazione, salvo che per le discariche di inerti, nei confronti degli enti pubblici e loro consorzi.

Art. 6
(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 22/1996 in materia di smaltimento dei rifiuti)
1. L'articolo 28 della legge regionale 22/1996 è sostituito dal seguente:
« Art. 28
1. Fino all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, la realizzazione e l'esercizio di discariche possono venire autorizzati qualora:
a) siano al servizio o supporto di impianti tecnologici di smaltimento esistenti o autorizzati, limitatamente - per rifiuti solidi urbani - ai soli impianti di bacino;
b) siano al servizio di insediamenti produttivi localizzati nel territorio regionale, gestite direttamente dagli insediamenti produttivi medesimi da utilizzarsi esclusivamente per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni;
c) sia stata dimostrata l'effettiva sussistenza del fabbisogno di spazio di deposito in relazione alla quantità, rapportata agli ambiti territoriali serviti, di rifiuti prodotti di provenienza regionale.
2. Il fabbisogno di cui alla lettera c) del comma 1 viene soddisfatto con l'ampliamento e/o la trasformazione qualitativa delle strutture in esercizio o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero con nuovi interventi che, limitatamente allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, devono essere attuati da operatori pubblici. Non concorrono a formare detto fabbisogno i rifiuti di provenienza extra-regionale, seppur in vario modo trattati da impianti localizzati nella regione.
3. Il piano regionale di cui al comma 1 individua tra le norme di attuazione quelle che entrano in vigore già a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di adozione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge.
4. Gli impianti di smaltimento e le discariche previste dai commi precedenti non possono essere ubicati ad una distanza inferiore a metri 3.000 da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali. ».

Art. 7
(Salvaguardia di zona tipica)
1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 22/1996, come sostituito dall'articolo 6, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione, non trovano applicazione entro il limite di tre chilometri dal perimetro della stessa, così come geograficamente individuata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 14 febbraio 1990, n. 30, come modificato dall'articolo 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione dei vini, non trovano applicazione entro il limite di due chilometri dal perimetro di vigneti con estensione superiore ad un ettaro.

Art. 8
(Adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento dei rifiuti)
1. In applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, l'Amministrazione regionale adegua la normativa dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale ai principi fondamentali dettati dalla medesima norma statale mediante il recepimento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle disposizioni in essa contenute.
2. In considerazione della rispondenza ai principi della normativa statale, come recepita al comma 1, di preesistenti normative regionali in materia, anche al fine di operare sulla base di puntuali disposizioni integrative organizzatorie e procedurali, continuano a trovare applicazione le seguenti specifiche norme regionali:
a) della legge regionale 30/1987, e successive modifiche ed integrazioni:
1) l'articolo 2, comma 1, 2) l'articolo 5, comma 1, lettere b), h), l) ed o), ed il comma 2, 3) l'articolo 6, comma 3, 4) gli articoli 8 e 9, 5) l'articolo 10, comma 1 - con esclusione della lettera c) - e comma 4, 6) gli articoli 12 e 15, comma 4, 7) gli articoli 16, 17 e 18, 8) l'articolo 23, comma 1, lettere a), g), i) ed m), 9) l'articolo 23 bis, 10) gli articoli 25 e 28, comma 3, 11) gli articoli 29, 31, 32 e 33 bis;
b) della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, gli articoli 1, 2, 6, 7 e 8, attuativi in Regione del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, nei limiti richiamati dal decreto legislativo 22/1997;
c) della legge regionale 22/1996, e successive modifiche ed integrazioni, gli articoli 27, 28, 30, commi 2 e 3, e 31.
3. All'articolo 5, comma 1, lettera b), all'articolo 23, comma 1, lettera a), all'articolo 23 bis, commi 1 e 3, lettera c) e all'articolo 31 della legge regionale 30/1987, le parole « tossici e nocivi » sono sostituite dalla parola « pericolosi ».
4. Nel titolo e all'articolo 1 della legge regionale 41/1991 le parole « tossici o nocivi » sono sostituite dalla parola « pericolosi ».
5. Rimangono altresì valide le norme contenute nel « Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti », già approvato con DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, in quanto disposizioni assunte successivamente e in prima applicazione e in coerenza al decreto legislativo 22/1997.
6. I centri di raccolta previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 22/1997, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 389/1997 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere la propria attività sulla base delle autorizzazioni, licenze comunali e regolamenti comunali previsti dalla previgente normativa, nei limiti temporali di cui all'articolo 57, comma 3 del medesimo decreto legislativo 22/1997. A partire dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge eventuali modifiche alle precitate attività e l'esercizio di nuove sono assoggettati al medesimo articolo 46 del decreto legislativo 22/1997.

Sezione III
Disposizioni in materia di parchi e foreste

Art. 9
(Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e foreste)
1. All'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
« 2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento ed al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica ed allo svolgimento della ricerca scientifica. Per i fini di cui sopra, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico, nonché a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, secondo le modalità stabilite da uno specifico regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.
2 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree di particolare interesse naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. ».
2. All'articolo 31, comma 4, della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18, comma 7, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) effettuare le spese afferenti la gestione delle riserve. ».
3. All'articolo 39, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo le parole « dal regolamento della riserva » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero dalle norme di gestione dei beni immobili del patrimonio regionale di cui all'articolo 79, comma 1, ».
4. All'articolo 54, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: « m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b). ».
5. L'area individuata dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 42/1996 cessa di far parte delle aree di reperimento di cui al medesimo articolo ed è istituita quale riserva naturale regionale.
6. All'articolo 79 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 6/1997, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
« 1 bis. Per la gestione dei beni immobili di cui al comma 1, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali provvede alle:
a) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, compresi lavori, opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in appalto ovvero in economia;
b) spese per la pianificazione delle risorse forestali, comprese la redazione e revisione dei piani di assestamento forestale e la progettazione o realizzazione della viabilità forestale sulle proprietà regionali;
c) spese per le dotazioni antinfortunistiche in applicazione delle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro. ».
7. All'articolo 79 della legge regionale 42/1996, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
« 4 bis. Il Direttore regionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, il personale operaio necessario per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori di competenza del Servizio della conservazione della natura e del Servizio delle foreste regionali.
4 ter. In applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, per l'anno 1998, il contingente massimo di operai necessari per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori di competenza dei Servizi dipendenti dalla Direzione regionale Azienda dei parchi e delle foreste regionali è fissato in numero di 20 unità.
4 quater. Gli operai assunti ai sensi del comma 4 bis sono utilizzati nell'ambito delle circoscrizioni territoriali individuate dai programmi di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, approvati dalla Giunta regionale.
4 quinquies. La Direzione regionale Azienda dei parchi e delle foreste regionali funge da Direzione aziendale rispetto ai dipendenti Servizi, unità produttive, ed è autorizzata ad esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione del contratto nazionale e degli accordi locali, secondo le modalità previste dal contratto stesso.
4 sexies. Al personale operaio, in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero presso i Servizi dipendenti dalla Direzione regionale delle foreste, è riconosciuta l'indennità sostitutiva per mense aziendali, di cui all'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nella misura e secondo le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31. ».
8. All'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18, comma 7, lettera d), della legge regionale 10/1997, le parole « Per gli oneri relativi ai lavori da eseguirsi in economia ai sensi della legge regionale 9/1990, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di cui all'articolo 79 comma 1, » sono sostituite dalle parole: « Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, ».
9. In relazione al disposto di cui all'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, come da ultimo modificato dal comma 8, la denominazione del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è così sostituita: « Spese per la gestione di beni immobili del patrimonio regionale ».
10. In via di interpretazione autentica, l'espressione « o loro delegati » di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), e l'espressione « o suo delegato » di cui all'articolo 53, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e dell'articolo 54, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), della legge regionale 42/1996, vanno intese non soltanto come possibilità di delega permanente, ma anche, in caso di assenza o di impedimento, di delega temporanea da parte del Sindaco.
11. Tutti i pagamenti afferenti le competenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, anche mediante aperture di credito e conseguenti ordini di accreditamento da disporre - nel limite di spesa di lire 1.000 milioni - a favore dei dirigenti preposti ai Servizi della Direzione regionale, ovvero di dipendenti regionali, con qualifica funzionale non inferiore a consigliere, assegnati ai medesimi Servizi.
12. La norma di cui al comma 11 si applica anche alle pratiche già istruite ed a quelle in corso di istruzione o non ancora definite, alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. È istituita la riserva naturale regionale della Forra del Cellina il cui territorio è perimetrato, in via provvisoria, con la linea rossa nella cartografica alla scala 1:25.000, allegato n. 19, della legge regionale 42/1996.
14. La gestione della riserva naturale regionale della Forra del Cellina è affidata all'Ente parco delle Dolomiti friulane.
15. Al Consiglio direttivo dell'Ente parco delle Dolomiti friulane partecipano i Sindaci dei Comuni di Barcis e di Montereale Valcellina ovvero, in caso di impedimento o assenza, i Vicesindaci.
16. Alla riserva naturale istituita con la presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, le norme generali e le disposizioni emanate con la legge regionale 42/1996.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione della riserva naturale istituita con la presente legge anche mediante finanziamenti annui agli organi gestori.
18. Ad integrazione del disposto dell'articolo 84, comma 16, della legge regionale 42/1996, e per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33, è autorizzata l'ulteriore spesa, per l'anno 1998, di lire 3 milioni a carico del capitolo 3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo; al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
19. Ad integrazione del disposto dell'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, e per la conclusione dei rapporti giuridici passivi del soppresso ente regionale Azienda delle foreste, non cessati alla data del 30 giugno 1997, trasferiti all'Amministrazione regionale ed assegnati all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge regionale 42/1996, e dell'articolo 9, comma 6, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 33/1997, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva, per l'anno 1998, di lire 300 milioni, a carico del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998; al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis, dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come aggiunto dal comma 1, fanno carico ai capitoli 3139 e 3140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, le cui denominazioni sono modificate mediante sostituzione delle parole finali « e biotopi » con le seguenti parole: « biotopi e terreni di particolare pregio naturalistico, nonché spese per la conservazione, il miglioramento ed il mantenimento delle biodiversità, e spese per la fruizione didattica e la ricerca scientifica ».
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 42/1996, sono assunti dall'Amministrazione regionale e fanno carico ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 bis dell'articolo 79, della legge regionale 42/1996, come aggiunto dal comma 7, fanno carico ai capitoli 3102 e 3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

Art. 10
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 42/1996 in materia di parchi e foreste)
1. L'articolo 5 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
« Art. 5
(Aree di rilevante interesse ambientale)
1. L'Amministrazione regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, compie una ricognizione dello stato di attuazione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., al fine di provvedere alla delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA).
2. La delimitazione di cui al comma 1 non può includere territori di parchi, riserve o aree di reperimento ed è effettuata avuto riguardo alla presenza di vincoli di carattere idrogeologico ed ambientale, nonché di siti di importanza comunitaria o nazionale.
3. Le ARIA, nonché i territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, non compresi nella delimitazione di cui al comma 1, sono disciplinati con variante allo strumento urbanistico generale avente contenuto di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.
4. D'intesa con i Comuni interessati, le ARIA possono essere assoggettate a pianificazione particolareggiata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
5. La delimitazione delle aree di cui al comma 1, è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, di concerto con l'Assessore regionale ai parchi, d'intesa con i Comuni interessati. I Comuni devono esprimersi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, l'intesa si intende raggiunta.
6. Alla delimitazione di cui al comma 5 è allegato un documento tecnico di indirizzo, che costituisce riferimento obbligatorio per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, di cui al comma 3.
7. La variante di cui al comma 3 è adottata entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5; a tal fine vanno utilizzati, in quanto compatibili, gli elaborati redatti per l'approvazione dei piani attuativi dei parchi naturali e degli ambiti di tutela ambientale, già previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
8. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione di cui ai commi 3 e 4, rimangono in vigore i piani di conservazione e sviluppo ed i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7.
9. Eventuali limitazioni all'attività agricola, previste dalle normative dei piani di cui al comma 8, possono essere modificate con apposita variante allo strumento urbanistico generale.
10. Nelle ARIA prive dei piani di conservazione e sviluppo e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale si applicano le previsioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettera b).
11. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino beneficiari di un finanziamento per la formazione di un piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato di un ambito di tutela ambientale, di cui alla legge regionale 11/1983, che non siano stati adottati, utilizzano tale finanziamento per la predisposizione delle varianti previste al comma 3.
12. Ai Comuni di cui al comma 11, ad avvenuta entrata in vigore della variante di cui al comma 3, viene erogato il saldo del contributo concesso.
13. Per l'adozione della variante di cui al comma 3, ai Comuni che non utilizzano il finanziamento di cui alla legge regionale 11/1983 secondo le previsioni di cui ai comma 11 e 12, è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti promossi dalla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28.
14. Al fine di cui al comma 13, le richieste di finanziamento vanno presentate entro due mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5. Di esse si tiene conto nella deliberazione di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996.
15. Qualora il termine fissato per gli adempimenti attuativi previsti al comma 7, decorra inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine, che non può essere superiore a centoventi giorni, trascorso il quale si surroga, anche mediante Commissario, all'ente stesso. ».

Art. 11
(Modifiche alle leggi regionali in materia di forestazione)
1. All'articolo 3 bis della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Per le opere di cui al comma 1 il termine per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni ed il termine delle occupazioni d'urgenza sono fissati di diritto al 31/12/2002. Per la definizione delle procedure inerenti le opere di viabilità forestale finanziate con i fondi FIO i sedimi possono essere asserviti a servitù per pubblica utilità. ».
2. All'articolo 3 ter della legge regionale 26/1993, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 6/1997, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. La Direzione regionale delle foreste ha facoltà di stipulare contratti per l'acquisto o per la costituzione di servitù sopra gli immobili, già assoggettati a procedimento di espropriazione in caso di convenienza, da valutarsi in concreto, in relazione all'interesse alla sollecita definizione dell'acquisizione ed ai riflessi negativi, anche sui costi, di eventuali contestazioni giudiziarie. ».
3. L'articolo 119 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
« Art. 119
1. Il Servizio delle manutenzioni con sede nella città di Tolmezzo:
a) cura e coordina la progettazione e l'esecuzione della manutenzione e il ripristino delle opere di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica, nonché della viabilità forestale e di servizio;
b) cura e coordina l'assunzione e la gestione amministrativa degli operai per i lavori in amministrazione diretta;
c) cura e coordina la gestione tecnica, l'aggiornamento tecnico e antinfortunistico degli operai assunti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, con particolare riguardo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
d) cura gli studi e la ricerca nel settore di competenza. ».
4. All'articolo 1 della legge regionale 9/1990, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Gli organi suddetti sono altresì autorizzati ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale ed un tanto nel numero e per la durata consentiti dai progetti approvati. ».
5. All'articolo 3 della legge regionale 9/1990, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Al personale di cui alla presente legge, a seconda della tipologia dei lavori per la quale è assunto, si applica a tutti gli effetti normativi, economici, previdenziali, infortunistici e assicurativi il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili ed affini o il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti forestali. ».
6. All'articolo 31 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, il quinto comma è sostituito dal seguente:
« L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad acquisire le attrezzature, le macchine operatrici e utensili, i mezzi di trasporto di persone e materiali e tutti gli strumenti necessari per l'esecuzione in economia delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché ad acquisire i sedimi necessari per l'impianto dei cantieri e per il deposito e la conservazione delle attrezzature predette e a provvedere alla costruzione, all'acquisto o all'affitto di strutture idonee al ricovero e alla manutenzione dei mezzi d'opera e delle attrezzature predette. ».
7. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, il primo comma è sostituito dal seguente:
« L'esecuzione delle nuove opere di sistemazione idraulico-forestale può essere affidata, in delegazione amministrativa intersoggettiva, alle Comunità montane e agli Enti locali. ».
8. All'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:
« Per tutte le opere ed i lavori descritti al comma primo l'Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale delle foreste e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ha la facoltà, laddove se ne verifichi l'esigenza tecnica o l'utilità pratica, di eseguire i lavori in economia nelle forme consentite.
Per gli acquisti, i noli, le manutenzioni e le forniture di ogni genere, la Direzione regionale delle foreste e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste ricorrono alla trattativa privata fino all'importo di lire 300 milioni (IVA esclusa), in considerazione della necessità operativa di disporne in breve tempo e della specificità dei mezzi e delle operazioni suddette. Per cifre superiori si applicano la legge e il regolamento di contabilità dello Stato.
Per le opere, i lavori, gli acquisti e quant'altro indicato ai commi terzo e quarto, si prescinde dall'approvazione della relazione programmatica annuale di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996, trattandosi di attività inerenti l'emergenza antincendio. ».
9. All'articolo 58 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 31/1997, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. ».

Art. 12
(Interventi per la difesa dei boschi dagli incendi)
1. Gli enti pubblici, i privati e le associazioni di residenti nei rispettivi territori comunali possono eseguire gli interventi di cui alla lettera b) del comma primo dell'articolo 4 della legge regionale 8/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 3/1991, su dichiarazione da presentare all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, per il tramite delle Stazioni forestali, almeno 45 giorni prima del previsto inizio dell'intervento.
2. Tale dichiarazione, che comunque non costituisce avvio di procedimento ai sensi della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, illustrante gli interventi previsti e le modalità di esecuzione degli stessi, deve essere corredata di una planimetria del territorio interessato, unitamente ad una dichiarazione del Sindaco che attesti l'insussistenza di usi civici su detti territori ovvero all'autorizzazione del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici.
3. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, esaminati gli interventi proposti, può richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti ed autorizza o respinge motivatamente gli interventi entro 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, dettando eventuali prescrizioni.
4. Trascorso il periodo di 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione senza che siano state dettate da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio le proprie determinazioni, l'intervento può essere eseguito, fatti salvi i diritti e le autorizzazioni di enti o di terzi.
5. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge regionale 8/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22/1993, e gli stessi non sono a carico dell'Amministrazione regionale. Il materiale di risulta resta di proprietà dei titolari dei fondi interessati dagli interventi, salvo diversa disposizione degli stessi e deve essere comunque rimosso a cura e spese dei soggetti di cui al comma 1.
6. Ad ultimazione dei lavori l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, procede alla verifica della buona esecuzione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di competenza, applicabili al territorio oggetto degli interventi stessi.

Art. 13
(Disposizioni in materia di Corpo forestale regionale. Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 7/1988 e 20/1996)
1. All'articolo 27 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 54/1983, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
« Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore- guardia del Corpo forestale regionale.
Assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di:
a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale, consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale;
b) consigliere forestale;
c) segretario - maresciallo del Corpo forestale regionale;
d) coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è, altresì, attribuita al personale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale che abbia maturato un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni e che abbia superato un apposito corso di formazione per ufficiali di polizia giudiziaria, la cui durata e le cui modalità di effettuazione sono stabilite con apposito regolamento. ».
2. L'articolo 56 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:
« Art. 56
1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale è un servizio armato, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 3, secondo comma, del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale.
3. Al personale del Corpo forestale regionale ed a quello ittico è fornito dall'Amministrazione regionale il vestiario e l'equipaggiamento necessario all'espletamento del servizio, ivi incluso l'armamento previsto in dotazione unitamente alle idonee attrezzature d'uso e custodia.
4. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione agli appartenenti al personale di cui al comma 1.
5. Risultano, altresì, a carico dell'Amministrazione regionale le spese relative all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286.
6. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo dell'uso del vestiario e dell'equipaggiamento. ».
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le Stazioni forestali sono istituite quali strutture stabili di livello inferiore al Servizio.
4. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo sostituito dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, il numero « 68 » è sostituito dal numero « 73 » e l'inciso « 5 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale » è sostituito dall'inciso « 10 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale ».
5. Il regolamento di cui all'articolo 56 della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 2, è emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sezione IV
Altre disposizioni in materia di ambiente

Art. 14
(Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera e bis), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come aggiunta dall'articolo 8, comma l, della legge regionale 21/1997, non trovano applicazione per le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, sino alla data di avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione delle rispettive Sezioni del PRAE.

Art. 15
(Salvaguardia gestioni idriche in atto)
1. Sino alla avvenuta individuazione delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sospesa la revisione dei consorzi e delle altre forme associative e gestionali in atto alla data del 31 dicembre 1997 per il servizio idrico ed il trattamento delle acque reflue costituiti tra gli Enti locali.
2. Per i medesimi servizi e sino a tale data, non sono consentiti nuovi affidamenti a soggetti terzi da parte dei Comuni singoli o associati, eccetto che per la proroga di affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o per l'ampliamento delle attività dei consorzi o aziende speciali già costituite.

Art. 16
(Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.
2. La spesa ammissibile per i contributi di cui al comma 1 può comprendere anche gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti relativi all'intervento.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale agli operatori, pubblici e privati, gestori di impianti tecnologici, di discariche di IIa categoria - tipo A e di depositi preliminari, da determinarsi proporzionalmente alla capacità dell'impianto per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, finalizzati all'abbattimento dei relativi costi per l'utenza.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione regionale dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro alla Direzione regionale dell'ambiente dell'istanza di finanziamento.
5. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i contenuti dell'abbattimento dei costi all'utenza, sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2424 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - con la denominazione « Contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali con amianto da edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva » e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2425 (2.1.243.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione « Contributi in conto capitale agli operatori pubblici e privati, gestori di impianti tecnologici, di discariche e depositi preliminari in relazione alla capacità dell'impianto di smaltire rifiuti contenenti amianto, per l'abbattimento dei relativi costi per l'utenza » e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
8. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni per l'anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 6 e 7, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 95 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ E TRASPORTI
Sezione I
Disposizioni in materia di impianti a fune

Art. 17
(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/1981recante la disciplina degli impianti a fune)
1. All'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1991, n. 26, il numero 3 del secondo comma è sostituito dal seguente: « 3. un funzionario della Direzione regionale della pianificazione territoriale; ».

Art. 18
(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 15/1981recante la disciplina degli impianti a fune)
1. All'articolo 18 della legge regionale 15/1981, il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Le tariffe per l'uso da parte del pubblico degli impianti aventi finalità di trasporto pubblico locale o assimilabili devono essere preventivamente approvate dal Direttore regionale della viabilità e dei trasporti, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4. ».

Art. 19
(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 15/1981recante la disciplina degli impianti a fune)
1. Al secondo comma dell'articolo 20 della legge regionale 15/1981, dopo le parole « da adibirsi ai vari tipi di impianti » sono aggiunte le parole « , rilasciando apposita attestazione. ».

Sezione II
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di servizi pubblici non di linea

Art. 20
(Modifiche all'articolo 57 bis della legge regionale 41/1986in materia di trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 57 bis della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come aggiunto dall'articolo 41 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, al comma 1 sono abrogate le parole « presenti sul territorio regionale ».
2. All'articolo 57 bis della legge regionale 41/1986, al comma 2, dopo le parole « su proposta dell'Assessore alle finanze », sono aggiunte le parole « di concerto con l'Assessore alla viabilità e ai trasporti ».
3. All'articolo 57 bis della legge regionale 41/1986, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
« 3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fideiussorie a favore delle Aziende concessionarie di trasporto pubblico locale, pubbliche e private, a fronte dei mutui contratti ai sensi del comma 1. ».
4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 bis dell'articolo 57 bis della legge regionale 41/1986, come aggiunto dal comma 3 del presente articolo, fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

Art. 21
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20/1997recante la disciplina ed organizzazione del trasportopubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia)
1. All'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Al fine di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e della promozione del trasporto pubblico locale e con l'intento di garantire il diritto alla mobilità nelle aree più svantaggiate del territorio, la Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene la riorganizzazione dell'offerta di trasporto, assicurando finanziamenti a sostegno del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, anche tenendo conto della dovuta solidarietà nell'assegnazione delle risorse finanziarie a causa dei minori ricavi che si possono verificare nelle aree svantaggiate e dei maggiori introiti tariffari delle aree con maggiore mobilità. ».

Art. 22
(Integrazione dell'articolo 7 della legge regionale 20/1997recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia)
1. All'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 20/1997, dopo le parole « determinate categorie di utenti », sono aggiunte le parole « avvalendosi anche delle associazioni di tutela e rappresentanza di cui all'articolo 20; ».

Art. 23
(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 20/1997recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia)
1. All'articolo 10 della legge regionale 20/1997, al comma 3, è abrogata la parola « attuali ».

Art. 24
(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/1997recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia)
1. All'articolo 15 della legge regionale 20/1997, al comma 1, le parole « dall'1 luglio 1998 » sono sostituite dalle parole « dall'1 gennaio 1999 ».
2. All'articolo 15 della legge regionale 20/1997, al comma 2, dopo le parole « espletate dalla Provincia competente », sono aggiunte le parole « , entro il 31 ottobre 1998, ».
3. All'articolo 15 della legge regionale 20/1997, al comma 3, dopo le parole « sulla base di un capitolato », sono aggiunte le parole « , redatto in conformità allo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, ».

Art. 25
(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 20/1997recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia)
1. All'articolo 23 della legge regionale 20/1997, il comma 3 è abrogato.

Art. 26
(Integrazione dell'articolo 24 della legge regionale 20/1997recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia)
1. All'articolo 24 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 2 bis. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, si applicano le sanzioni amministrative e pecuniarie nei confronti delle Aziende così come contenute nell'articolo 22, con l'esclusione dell'infrazione di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 22. ».

Art. 27
(Modifica all'articolo 31 della legge regionale 20/1997recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia)
1. All'articolo 31 della legge regionale 20/1997, al comma 2, dopo le parole « ad un massimo di Lire 75.000 », sono aggiunte le parole « senza la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. ».

Art. 28
(Procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale)
1. In sede di prima applicazione, le procedure concorsuali e di aggiudicazione previste dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20/1997, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, sono espletate dall'Amministrazione regionale qualora la Provincia competente sia partecipe di Aziende o Consorzi di trasporto pubblico locale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la Provincia interessata è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario.

Art. 29
(Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 45/1996in materia di trasporti pubblici locali)
1. All'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1996, n. 45, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 2 bis. Le Aziende subentrate nelle concessioni esercitate da aziende municipalizzate, consortili o da consorzi pubblici possono destinare i contributi di cui al comma 1, e per le finalità di cui all'articolo 1, ai Comuni proprietari delle aziende cessanti. ».

Art. 30
(Interventi per lo studio e la realizzazione di linee di trasporto urbano non inquinanti)
1. Al fine di concorrere alla riduzione delle emissioni inquinanti nelle aree urbane regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni ed ai loro Enti strumentali previsti dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 142/1990, per lo studio sulla fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione di linee di trasporto urbano a trazione elettrica.
2. Il contributo non può superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, valutata sulla base di progetti definitivi unitariamente predisposti per l'infrastruttura e per il materiale rotabile.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 3621 (2.1.232.3.09.18) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 19 - programma 0.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - con la denominazione « Contributi ai Comuni ed ai loro Enti strumentali per lo studio sulla fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione di linee di trasporto urbano a trazione elettrica » e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 105 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

Art. 31
(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 27/1996 in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)
1. All'articolo 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La determinazione delle tariffe, le condizioni di trasporto e svolgimento del servizio, le sanzioni amministrative e la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, vengono disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge. ».

Sezione III
Disposizioni in materia di trasporto ciclistico

Art. 32
(Trasferimento di funzioni agli Enti locali in materia di trasporto ciclistico)
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi previsti dagli articoli 7, 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trasporto ciclistico.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province sono tenute ad osservare le seguenti priorità:
a) per la viabilità ciclistica sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano la priorità è assegnata ai Comuni dotati del Piano urbano del traffico di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/1997;
b) per la viabilità ciclistica di interesse fisico- motorio e turistico la priorità è assegnata agli interventi sperimentali che prevedono la creazione di unità organiche e funzionali di intervento.

Art. 33
(Integrazioni della legge regionale 14/1993 in materia di trasporto ciclistico)
1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale l4/1993 è aggiunto il seguente:
« Art. 7 bis
(Contributi per la realizzazione di piste ciclabili di interesse regionale)
1. Per gli interventi di viabilità ciclabile intercomunale o interprovinciale, proposti dalle Province, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti che prevedano la creazione di tronchi funzionali di itinerari che colleghino centri di maggior interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico tra loro e con le reti ciclabili previste dalle Regioni confinanti.
2. Sono ammissibili a finanziamento i progetti predisposti dalle Province dotate dei Piani provinciali di viabilità e trasporto ciclistico di cui al comma l dell'articolo 3.
3. L'Amministrazione regionale esprime parere vincolante sui Piani di cui al comma 2 per quanto riguarda gli aspetti di integrazione e compatibilità tra i Piani delle diverse Province e delle Regioni confinanti e individua gli «itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale».
4. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma l è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa valutata ammissibile, cumulabili con altre pubbliche sovvenzioni, sempre nel limite massimo della spesa valutata ammissibile.
5. Per la concessione ed erogazione dei contributi trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernenti i finanziamenti ad Enti pubblici. ».
2. All'articolo 8 della legge regionale 14/1993, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
« 1 bis. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 7 bis si provvede secondo il seguente ordine prioritario:
a) itinerario che risulti essere un tronco funzionale di un « itinerario ciclabile di prioritario interesse regionale » di cui all'articolo 7 bis, comma 3;
b) percorso che colleghi più centri di prioritario interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico;
c) economicità dell'intervento.
1 ter. Le priorità di cui al comma 1 bis sono definite in dettaglio nei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale. ».
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma l, della legge regionale 14/1993, come aggiunto dal comma l del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 3734 (2.1.233.5.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 19 - programma 1.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione IX - con la denominazione « Contributi alle Province per il finanziamento di progetti di viabilità ciclabile intercomunale e interprovinciale di collegamento fra centri di interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico e con le reti ciclabili delle Regioni confinanti » e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 106 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Sezione IV
Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina

Art. 34
(Modifica alla legge regionale 47/1996 in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale)
1. All'articolo 3, comma l, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) con il termine beneficiari i cittadini residenti nella Regione intestatari di veicoli o titolari di diritto di usufrutto su veicoli ovvero unici utilizzatori in via permanente di veicoli intestati ad organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori di interesse collettivo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, educativa, della beneficenza, della tutela artistica ed ambientale la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, come definiti dalla lettera b), autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine; ».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le specifiche condizioni per il riconoscimento della qualificazione di unico utilizzatore in via permanente di veicoli intestati ad organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori di interesse collettivo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, educativa, della beneficenza, della tutela artistica ed ambientale la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, nonché la documentazione da produrre alle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.
3. All'articolo 14 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 2 bis. Ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni indicate al precedente comma 2 ed al comma 5 dell'articolo 16, qualora il rifornimento senza titolo derivi dall'intervenuto cambiamento di residenza del beneficiario in altro Comune senza che questi abbia effettuato la segnalazione prevista dal comma 7 dell'articolo 4 e la Camera di commercio non abbia conseguentemente provveduto a modificare la fascia indicata sull'identificativo, non si procede al ritiro dell'identificativo medesimo impropriamente utilizzato. ».
4. All'articolo 15 della legge regionale 47/1996, al comma 3, le parole « negli altri casi ivi previsti » sono sostituite dalle parole « in caso di mancata segnalazione della cessazione del titolo di proprietà, comproprietà o usufrutto del veicolo ».
5. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 47/1996 è aggiunto il seguente:
« Art. 16 bis
(Recuperi delle riduzioni di prezzi impropriamente beneficiate)
1. Le somme indebitamente percepite da parte di privati vengono recuperate dall'Amministrazione regionale, con la maggiorazione degli interessi determinati con le modalità indicate all'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, ad avvenuto accertamento dell'illecito rifornimento da parte dei competenti organi. ».
6. Per l'introito delle somme derivanti dal disposto di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 47/1996, come inserito dal comma 5, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è istituito « per memoria » - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1503 (4.3.6) con la denominazione « Recupero delle somme indebitamente percepite da privati per riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale impropriamente beneficiate ».

Sezione V
Altre disposizioni in materia di viabilità e trasporti

Art. 35
(Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998in materia di contributi per il contenimento di emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto)
1. All'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
« 4 bis. I contributi di cui al comma 4 sono concessi a favore di soggetti pubblici e privati per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato, di sistemi tecnologici innovativi atti al contenimento delle emissioni inquinanti, per i quali siano state effettuate specifiche verifiche con esito positivo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ovvero dal Ministero dell'ambiente.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ufficio di piano, sono determinati i requisiti per l'accesso alle provvidenze e le modalità di presentazione della domanda. ».

Art. 36
(Interpretazione autentica degli articoli 17 e 31 della legge regionale 22/1987 e dell'articolo 5 della legge regionale 57/1991)
1. In via di interpretazione autentica, nei programmi di investimento finanziati con le provvidenze previste dagli articoli 17 e 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10/1995, possono essere ricomprese le spese sostenute per oneri derivanti da riserve, purché connesse con la realizzazione complessiva dell'opera.

Art. 37
(Norme in materia di programmi di investimento finanziati ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 31 della legge regionale 22/1987, dell'articolo 5 della legge regionale57/1991, e dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto1984, n. 39 e successive modifiche)
1. In via di interpretazione autentica, i contributi concessi ai sensi degli articoli 17 e 31 della legge regionale 22/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 5 della legge regionale 57/1991 e dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 25/1985, possono essere destinati per finanziare anche programmi di investimento già avviati alla data di presentazione della domanda, purché afferiscano ad opere che per la loro complessità richiedano tempi di esecuzione pluriennali e che alla medesima data risultino ancora in corso di esecuzione ovvero, ancorché completati, rivestano caratteristiche di particolare urgenza che hanno determinato la necessità di anticipazione dei fondi da parte dei soggetti richiedenti.

Art. 38
(Partecipazione al capitale sociale di una società per azioni per il rilancio dell'aeroporto « Duca Amedeod'Aosta » di Gorizia)
1. La Regione è autorizzata a partecipare al capitale sociale, in misura non superiore al 40 per cento, di una società per azioni che abbia le finalità di sviluppare e rilanciare le attività aeronautiche, turistiche, sportive e culturali sul sedime dell'aeroporto « Duca Amedeo D'Aosta » di Gorizia.
2. La Giunta regionale, prima di sottoscrivere la quota azionaria di competenza, acquisisce il parere della competente Commissione consiliare sullo statuto e sull'atto costitutivo della società.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1683 (2.1.254.3.09.21) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - con la denominazione « Partecipazione al capitale sociale della società per azioni per il rilancio dell'aeroporto «Duca Amedeo D'Aosta» di Gorizia » e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1998.
4. All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1998, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 402 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Art. 39
(Convenzione con il Consorzio per l'Idrovia Litoranea Veneta e diramazioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il Consorzio per l'Idrovia Litoranea Veneta e diramazioni, con sede in Udine, una convenzione a durata triennale, rinnovabile, al fine di consentire allo stesso di sviluppare un'attività di sostegno agli uffici regionali competenti per la valorizzazione turistica della Litoranea Veneta e l'attivazione degli interventi tecnico - economici necessari alla sua ristrutturazione e al suo potenziamento, nel tratto ricadente nel territorio della Regione Friuli- Venezia Giulia.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare specifiche convenzioni con il medesimo Consorzio per la gestione di impianti ed infrastrutture attinenti la Litoranea Veneta.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 definiscono in particolare le modalità di esecuzione degli interventi ed il finanziamento degli stessi.

Art. 40
(Oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 22/1987)
1. Gli oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 22/1987, sono posti a carico del capitolo 3753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998, la cui denominazione è conseguentemente così modificata: « Spese per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture portuali e di navigazione interna di competenza regionale, per l'illuminazione, i segnalamenti, le forniture d'acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all'attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti e della navigazione interna. ».

Art. 41
(Delegazione amministrativa intersoggettiva nel settore marittimo-portuale e della navigazione interna)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 22/1987 ed ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, l'Amministrazione regionale individua nei Comuni competenti per territorio, nei Consorzi tra gli stessi e, per quanto concerne Porto Nogaro, nel Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno, i soggetti pubblici delegati all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza regionale relative all'esecuzione e manutenzione di opere nei porti e lungo le vie di navigazione interna.
2. Con il provvedimento di affidamento degli interventi mediante delegazione amministrativa si provvede al contestuale impegno della relativa spesa ed alla regolamentazione dei rapporti, tra amministrazione delegante ed ente delegato, che potranno concernere anche opere ed interventi già finanziati ma non ancora avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42
(Delegazione amministrativa intersoggettiva)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 3 della legge regionale 42/1995, sono individuati i relativi destinatari anche negli Enti istituzionalmente destinatari della gestione delle opere da realizzare in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22.

Art. 43
(Finanziamento per la realizzazione dell'Autoporto di Udine)
1. A parziale deroga di quanto indicato al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, il Comune di Udine è autorizzato a completare gli interventi ammessi a contributo con finanziamento di lire 1 miliardo erogato nell'esercizio 1992 per la realizzazione dell'Autoporto, entro il 31 dicembre 1997.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO, DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
Sezione I
Disposizioni in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico

Art. 44
(Ulteriore recepimento dei principi della legge 11 febbraio1994, n. 109,e successive modifiche ed integrazioni in materia di appalti di lavori pubblici)
1. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per gli appalti dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, sono escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, incrementata del 50 per cento della media stessa. Viene comunque esclusa l'offerta, o le offerte in caso di parità, che presenta il ribasso percentualmente maggiore e quindi non viene conteggiata ai fini del calcolo della media.
2. Per l'affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a 10 e quello massimo è pari a 30.
3. Qualora il numero dei candidati sia superiore a 30, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le Amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta delle imprese da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle Amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare.
4. Per gli appalti dei lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, si fa riferimento alla disciplina comunitaria di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

Art. 45
(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 46/1986 e disposizioni in materia di termini di ultimazione di lavori inerenti l'edilizia sovvenzionata)
1. All'articolo 18 della legge regionale 46/1986, il quinto comma, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, è sostituito dal seguente:
« Nelle stesse forme e modi di cui ai commi precedenti sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori riferiti alla data in cui divengono efficaci, ai sensi di legge, le deliberazioni di approvazione dei relativi progetti esecutivi, anche quando non ricorre la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero, di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico. ».
2. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori fissato in base alle norme regionali che disciplinano la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, l'organo concedente ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

Art. 46
(Utilizzazione fondi per opere pubbliche assegnati alle Province)
1. Nell'esercizio delle funzioni contributive loro devolute con la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le Province, per mezzo delle rispettive Giunte ed in presenza di motivate ragioni, hanno la facoltà di confermare o revocare i benefici concessi ad Enti pubblici qualora questi ultimi - contravvenendo alle disposizioni dettate dalla legge regionale 46/1986 - abbiano per necessità realizzato, in tutto o in parte, lavori od opere diverse da quelle originariamente ammesse a contributo, o effettuato un utilizzo improprio dell'economia realizzata sul beneficio concesso.
2. Nel caso di utilizzo improprio dell'economia realizzata sul beneficio concesso, le Giunte provinciali, contestualmente alla conferma del contributo, stabiliscono anche l'eventuale destinazione e modalità di utilizzo di dette economie.
3. La presente norma si applica anche ai contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. In deroga a quanto disposto con l'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.

Art. 47
(Norme in materia di contributi a favore di Enti pubblici odi soggetti a prevalente partecipazione pubblica)
1. In via di interpretazione autentica, il riferimento agli Enti pubblici contenuto nell'articolo 202 della legge regionale 5/1994, va inteso anche con riguardo a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità, intendendosi per tali quei soggetti il cui capitale sociale sia posseduto in misura maggioritaria, direttamente o indirettamente, da Enti pubblici, con la specificazione che l'utilizzazione di eventuali economie contributive è ammessa per le finalità di cui alle lettere da a) a g) del comma 3 dell'articolo 202 della legge regionale 5/1994.
2. Ai soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità, si applicano le norme di cui agli articoli 2, 8, 9 e 10 della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, e quella di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 1, prima parte, e comma 2, lettera b) della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 1 quater della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come introdotto dall'articolo 33 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16.
3. I finanziamenti ed i contributi concessi ad Enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, oltreché per l'esecuzione dei lavori, anche per l'acquisizione di impianti ed attrezzature funzionali alle opere stesse.
4. In caso di mutui, i contributi pluriennali concessi ad Enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico vengono erogati direttamente all'Istituto mutuante sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate.

Art. 48
(Contributo straordinario a favore del Comune di Aquileia in occasione degli eventi giubilari)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario in occasione degli eventi giubilari per il miglioramento delle condizioni di accoglienza.
2. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 è presentata all'Ufficio di piano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di un apposito programma degli interventi e di un preventivo di spesa. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
3. Il contributo predetto è concesso ed erogato in via anticipata ed in unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 23/1997.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 851 (2.1.232.3.08.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 7 - programma 0.6.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - con la denominazione « Contributo straordinario al Comune di Aquileia in occasione degli eventi giubilari » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 232 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Art. 49
(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8/1995 in materia di adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, le parole « a Comuni e Province » sono sostituite dalle parole « a Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».
2. All'articolo 5, comma 3, lettera c), della legge regionale 8/1995, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995 e modificato dall'articolo 6 della legge regionale 22/1995, le parole « del Sindaco del Comune ovvero del Presidente della Provincia » sono sostituite dalle parole « del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia ovvero del Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ».
3. All'articolo 5, comma 8, della legge regionale 8/1995, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, le parole « il Sindaco del Comune ovvero il Presidente della Provincia » sono sostituite dalle parole « il Sindaco del Comune, il Presidente della Provincia ovvero il Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ».

Art. 50
(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 31/1996 in materia di affidamento di opere pubbliche mediante trattativa privata)
1. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, dopo le parole « gli enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia » sono aggiunte le parole « , nonché i concessionari e le società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ».

Art. 51
(Programma di metanizzazione della zona montana)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nel completamento della rete di distribuzione dei gas combustibili nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute del 1 ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989.

Sezione II
Disposizioni in materia di centri storici e recupero edilizio ed urbanistico

Art. 52
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 2/1983 in materia di centri storici)
1. All'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, dopo le parole « di Grado e di Sauris » sono aggiunte le parole « nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale del comune di Moruzzo » e dopo le parole « dei piani particolareggiati del Comune di Sauris » sono aggiunte le parole « e del piano di recupero della frazione di S. Margherita del Gruagno ».
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 3354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è integrata con l'aggiunta in fine della locuzione « nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale del comune di Moruzzo ».

Art. 53
(Modifiche alla legge regionale 28/1995 in materia di sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28, sono aggiunte, alla fine, le parole « con le modalità stabilite dall'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 ».
2. Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 28/1995 sono sostituiti dai seguenti:
« Art. 3
(Destinazione della sovvenzione)
1. La sovvenzione di cui all'articolo 2 può essere destinata a:
a) opere di urbanizzazione primaria ed interventi edilizi di recupero a cura del Comune compresi nel piano particolareggiato;
b) acquisizione di immobili compresi nel piano particolareggiato;
c) concessione di anticipazioni a privati per:
1) l'acquisto di alloggi messi in vendita dal Comune nell'ambito del piano particolareggiato, anche dopo l'eventuale recupero degli stessi effettuato a cura dell'amministrazione comunale;
2) il recupero degli alloggi nel piano particolareggiato;
3) il recupero di immobili situati nel piano particolareggiato destinati o da destinarsi ad uso non abitativo o l'acquisto di immobili con tale destinazione messi in vendita dal Comune;
4) il risanamento di parti comuni dei fabbricati;
d) prestazioni professionali connesse con l'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione del piano particolareggiato e delle relative varianti, ivi compreso l'eventuale potenziamento dell'Ufficio tecnico comunale;
e) sistemazione provvisoria delle famiglie per il periodo di esecuzione dei lavori.
2. Agli effetti della presente legge, gli interventi di recupero considerati sono quelli previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere b), c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Le anticipazioni concedibili ai privati sono commisurate in relazione ai massimali stabiliti dall'articolo 8, primo comma, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e devono essere garantite da iscrizione sull'immobile di ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione concessa.
4. Nel caso di alienazione degli immobili di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 3), il prezzo di ciascuno è dato dal prezzo di acquisizione dell'immobile, o dal valore dello stesso prima dell'intervento edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale, e dal costo effettivo dei lavori eseguiti.
5. La restituzione al Comune delle anticipazioni concesse deve avvenire entro il termine massimo di 15 anni al tasso del 3 per cento, a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.
6. Con regolamento adottato dal Comune ed approvato con delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di individuazione e gli obblighi dei soggetti beneficiari, che devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata, di erogazione e di restituzione delle anticipazioni e di attuazione degli interventi finanziati.
Art. 4
(Locazione degli alloggi)
1. Gli alloggi acquisiti dal Comune ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere assegnati in locazione in regime di edilizia sovvenzionata a soggetti in possesso dei relativi requisiti e gestiti, in deroga all'articolo 47, terzo comma, della legge regionale 75/1982, come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 18/1993, direttamente dal Comune.
2. Con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3 vengono disciplinati i criteri, i punteggi e le modalità delle assegnazioni in locazione, con priorità per i residenti da almeno 5 anni nel Comune di Monfalcone, gli obblighi degli assegnatari, i criteri e le modalità di revoca delle assegnazioni degli alloggi.
3. Il canone di locazione degli alloggi è determinato dal Comune in base al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 31/1995.
4. Gli alloggi assegnati in locazione, in deroga agli articoli 69 e seguenti della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari che siano inquilini da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata.
5. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 4 è quantificato con le modalità di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 31/1995.
6. Le modalità di cessione degli alloggi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3. ».
3. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28/1995 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 4 bis
(Rientri)
1. Le somme ricavate dai rientri delle anticipazioni dai canoni di locazione e dalla cessione in proprietà degli alloggi, al netto delle spese generali e di amministrazione, sono destinate alle finalità della presente legge.
Art. 4 ter
(Commissione consultiva)
1. Per l'attuazione della presente legge, il Comune si avvale della Commissione consultiva di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2. ».

Sezione III
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 54
(Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 75/1982in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. L'articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
« Art. 16
(Vigilanza)
1. Le funzioni di vigilanza sugli IACP sono esercitate dall'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici il quale può disporre ispezioni e verifiche ai fini dell'accertamento delle circostanze di cui all'articolo 14, nonché assumere elementi istruttori, sulle materie di competenza dell'istituto ai fini del buon andamento della gestione amministrativa degli enti stessi.
2. Le deliberazioni adottate dagli IACP sono immediatamente esecutive e non necessitano di trasmissione all'organo di vigilanza, con la sola eccezione, a fini di mera comunicazione informativa, di quelle riguardanti il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da adottarsi in termini economico-patrimoniali, i piani finanziari, i regolamenti, i programmi di attività edile e manutentiva, le piante organiche e gli incarichi dirigenziali.
3. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso all'organo di vigilanza, certificato da idonea società di certificazione dei bilanci.
4. Le funzioni di controllo generale sono esercitate dai collegi dei revisori cui compete il controllo di legittimità sugli atti che implicano impegni di bilancio, la revisione del bilancio e del conto consuntivo, nonché la vigilanza sull'osservanza dello statuto e delle disposizioni regolamentari e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
5. I bilanci di previsione ed i piani finanziari devono essere in pareggio. L'eventuale disavanzo, rilevato dai rendiconti, deve essere assorbito con il bilancio o piano finanziario biennale successivo a quello in cui si è formato il disavanzo stesso.
6. Quando si verificano inadempienze ad obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o da direttive della Giunta regionale o dell'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici, gli IACP possono essere diffidati dall'Assessore stesso con assegnazione di un termine perentorio di esecuzione.
7. Qualora l'ente diffidato non provveda entro il termine prescritto, l'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici può nominare un commissario per il compimento degli atti necessari. Le spese relative sono inserite d'ufficio nel bilancio dell'ente.
8. I bilanci di previsione e consuntivi, di cui al comma 2, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. ».

Art. 55
(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 24, comma 1, lettera e), della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 45/1993 e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 31/1995, le parole « lire 20.000.000 » sono sostituite dalle parole « lire 30.600.000 ».
2. In via transitoria, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25 bis, comma 1, lettera d), della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'articolo 11 della legge regionale 45/1993, la disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in riferimento a tutti i bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata i cui termini di presentazione delle domande non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, l'importo di cui al comma 1 viene aggiornato in conformità alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.

Art. 56
(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. L'alinea del terzo comma dell'articolo 29 della legge regionale 75/1982 è sostituito dal seguente:
« La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è presieduta da un magistrato designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è compresa la sede dell'Istituto, ed è composta: ».

Art. 57
(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 32 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 58 della legge regionale 18/1993, al comma 4, la parola « consigliere » è sostituita dalla parola « segretario ».

Art. 58
(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 33 della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 59 della legge regionale 18/1993, al comma 2, le parole « e vincolante » sono abrogate.
2. All'articolo 33 della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 59 della legge regionale 18/1993, al comma 3, dopo le parole « dalla Direzione regionale. » sono aggiunte le parole « Decorsi 60 giorni dalla presentazione della documentazione senza che ci sia stato un pronunciamento negativo, il parere si ritiene favorevole. ».

Art. 59
(Modifica all'articolo 33 bis della legge regionale 75/1982in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 33 bis della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 37/1988 e sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 45/1993, al comma 1, dopo le parole « sulle relative varianti » è aggiunta la parola « sostanziali ».

Art. 60
(Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 75/1982in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. L'articolo 39 della legge regionale 75/1982 è sostituito dal seguente:
« Art. 39
(Obblighi dei beneficiari)
1. I beneficiari degli interventi di edilizia agevolata e convenzionata hanno l'obbligo di richiedere al Comune la nuova residenza nell'alloggio oggetto di contribuzione entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo e di mantenerla per tutto il periodo di erogazione dello stesso.
2. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1, il trasferimento della residenza, la locazione o l'alienazione dell'alloggio, l'estinzione anticipata del mutuo bancario, comportano la revoca del contributo, dal momento del verificarsi dell'inosservanza e la restituzione delle quote di contributo eventualmente liquidate successivamente, maggiorate del tasso di interesse legale decorrente dalla data delle singole erogazioni.
3. I soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa hanno l'obbligo di risiedere nell'alloggio e di non sublocarlo per tutta la durata del rapporto di contribuzione.
4. La sostituzione dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa - che è disciplinata dallo statuto della cooperativa - con altri soci, deve essere preceduta dalla verifica dei requisiti soggettivi prescritti in capo al subentrante e comunicata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. L'assegnazione dell'alloggio ad un socio non avente i requisiti soggettivi prescritti ovvero la mancata residenza nell'alloggio per un periodo superiore a 6 mesi comporta la revoca del contributo afferente all'alloggio stesso limitatamente alle quote non ancora percepite.
5. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza « more uxorio », i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e ne acquisisce l'intera proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo. ».
2. Non rileva ai fini dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 75/1982, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di sentenza giudiziale, così come previsto dal quarto comma dell'articolo 155 del codice civile.
3. Sono fatte salve, ai fini di cui al comma 1, le richieste di residenza presentate, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, oltre il termine stabilito.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei titolari di rapporti contributivi in corso.

Art. 61
(Deroga all'articolo 39 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 75/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, non viene disposta la decadenza o la revoca del contributo, o, se già disposta con atti non divenuti inoppugnabili, la medesima si intende revocata, nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore della presente legge, occupazioni di alloggi, anche di cooperative a proprietà indivisa, siano state effettuate posteriormente alla data prevista come obbligatoria, o non sia stato rispettato l'obbligo di residenza nei termini di legge, ovvero nel caso di sostituzioni di soci assegnatari - mediante trasferimento di quote o permuta delle stesse con soci già assegnatari nell'ambito dello stesso intervento edificativo o di diversi interventi della medesima cooperativa, comunque assistiti da agevolazioni statali o regionali, oppure con soci precedentemente non interessati agli interventi in parola - siano state effettuate senza la preventiva autorizzazione, in quanto dovuta, o senza la prevista comunicazione del possesso in capo ai subentranti dei requisiti soggettivi prescritti, sempreché i subentranti risultino effettivamente in possesso dei requisiti stessi alla data dell'assegnazione originaria, se già assegnatari, o alla data del subentro, se precedentemente non assegnatari.

Art. 62
(Integrazione alla legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 75/1982 è aggiunto il seguente:
« Art. 39 bis
(Norma di sanatoria per i beneficiari di contributo decaduti)
1. Coloro i quali, avendo richiesto l'autorizzazione assessorile a vendere l'alloggio oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 39 della presente legge, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, hanno proceduto all'alienazione dello stesso prima del rilascio dell'autorizzazione medesima, successivamente intervenuta, non sono tenuti - in via di sanatoria - alla restituzione dei contributi percepiti disposta con il provvedimento di revoca. ».

Art. 63
(Disposizioni relative all'articolo 43 della legge regionale75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. Relativamente agli interventi di edilizia convenzionata, limitatamente al primo bando da emanarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, gli operatori, che abbiano presentato domanda di contributo e che rientrino nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1995, possono essere ammessi a finanziamento anche se gli alloggi oggetto dell'intervento non corrispondono alle caratteristiche tipologiche di cui all'allegato « A » della Convenzione Tipo approvata con DPGR n. 167/Pres. del 16 maggio 1997.
2. All'articolo 43 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1995, alla fine del comma 5, sono aggiunte le seguenti parole « ; in tal caso - in deroga a quanto previsto dall'articolo 25 bis, lettera b) - i requisiti dei nuovi soci vengono accertati con riferimento, salvo che per il reddito, alla data di pubblicazione del bando della Cooperativa all'Albo del Comune. ».

Art. 64
(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 47 della legge regionale 75/1982, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 37/1988 e dall'articolo 60 della legge regionale 18/1993, al secondo comma, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: « e bis) alloggi acquisiti o realizzati dagli IACP per i quali la determinazione del prezzo di cessione od assegnazione dei canoni di locazione e dei contributi di uso degli alloggi costituisce oggetto di apposita convenzione con il Comune. ».
2. All'articolo 47 della legge regionale 75/1982, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 37/1988, dall'articolo 60 della legge regionale 18/1993 e dal comma 1 del presente articolo, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
« La destinazione degli alloggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e bis) del secondo comma a finalità o categorie di persone diverse da quelle dell'edilizia sovvenzionata, deve risultare da manifestazione espressa e costituisce parte integrante dell'atto di acquisto.
L'assegnazione, gestione e cessione degli alloggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e bis) del secondo comma, è attuata in conformità ai principi di autonomia finanziaria e patrimoniale degli Enti locali, nel rispetto dei vincoli di destinazione. ».

Art. 65
(Modifica all'articolo 52 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 52 della legge regionale 75/1982, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
« Ai fini di cui al primo comma, le comunicazioni di disdetta del contratto di locazione fatte pervenire ad inquilini assistiti da Comuni e IPAB sono equiparate ai provvedimenti di rilascio di abitazioni. ».

Art. 66
(Modifiche all'articolo 58 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 58 della legge regionale 75/1982, il quarto comma è sostituito dal seguente:
« Qualora il titolare del contratto di locazione abbandoni l'alloggio, lasciando nello stesso gli altri componenti il nucleo originario, lo IACP volturerà la locazione in favore della persona che assumerà la qualifica di capo famiglia, previa verifica, da parte della Commissione di cui all'articolo 29 della presente legge, della sussistenza dei requisiti previsti per l'edilizia convenzionata nei confronti dei subentranti. ».
2. All'articolo 58 della legge regionale 75/1982, dopo il nono comma, è aggiunto il seguente:
« In deroga a quanto disposto dai precedenti commi secondo e settimo, è consentita la cessione degli alloggi anche agli eredi privi dei requisiti prescritti, purché il decesso del titolare del rapporto locativo sia intervenuto dopo il versamento all'Istituto delle somme dovute. ».
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche ai procedimenti di cessione relativamente ai quali l'Istituto non abbia già provveduto alla restituzione, agli eredi del titolare del rapporto locativo, delle somme incassate a seguito della deliberazione di cessione.

Art. 67
(Disposizioni relative all'articolo 61, primo comma, lettera e), della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. L'articolo 12 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 e l'articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, sono abrogati.
2. I procedimenti di revoca dell'assegnazione ed i conseguenti provvedimenti di rilascio, avviati per le motivazioni di cui all'articolo 61, primo comma, lettera e) della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificata dall'articolo 197, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, in corso alla data dell'1 gennaio 1998 o attivati successivamente a tale data, non conclusi con l'effettivo rilascio dell'alloggio, devono essere rinnovati in base al limite di reddito vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e risultante dall'applicazione del succitato articolo 61, primo comma, lettera e), della legge regionale 75/1982.
3. A tal fine, l'aver posseduto o il possedere da parte dell'assegnatario, per due anni consecutivi, un reddito superiore al rinnovato limite di cui al comma 2, costituisce titolo per l'avvio dei procedimenti di revoca dell'assegnazione e conseguentemente di rilascio dell'alloggio.
4. All'articolo 61, primo comma, lettera e), della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 197, comma 2, della legge regionale 5/1994, le parole « quattro anni » sono sostituite dalle parole « due anni ».

Art. 68
(Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 65 della legge regionale 75/1982 il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Il canone è ragguagliato alla consistenza, alle caratteristiche ed alle condizioni abitative degli alloggi determinate secondo i parametri previsti dall'articolo 15 della legge 27 luglio 1978, n. 392. ».
2. All'articolo 65 della legge regionale 75/1982 il settimo comma, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, è sostituito dal seguente:
« La tabella delle percentuali di incidenza del canone sul reddito, di cui al comma precedente, si riferisce a redditi inferiori o uguali al limite di accesso all'edilizia sovvenzionata. Per coloro che superano il suddetto limite di reddito, il decreto del Presidente della Giunta regionale, potrà consentire ai singoli Istituti Autonomi per le Case Popolari l'applicazione di percentuali di incidenza maggiorate, che dovranno comportare la quantificazione di un canone non superiore a 25 per cento del reddito virtuale e comunque inferiore al tetto massimo di 2,5 volte l'equo canone. Per coloro che hanno un reddito compreso tra i 20 milioni di lire ed il limite di accesso all'edilizia sovvenzionata, l'applicazione delle previste percentuali di incidenza dovrà comportare un canone comunque non superiore a 2 volte l'equo canone. ».

Art. 69
(Modifica all'articolo 70 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 70, dodicesimo comma, della legge regionale 75/1982, dopo le parole « alloggi di edilizia sovvenzionata » sono aggiunte le parole « o comunque all'incremento del patrimonio immobiliare degli IACP ».

Art. 70
(Anticipazioni a carico del Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa a favore delle cooperative edilizie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, trovano applicazione per tutti i provvedimenti di liquidazione finale, ivi compresi quelli conseguenti ai trasferimenti di contributi ed anticipazioni previsti dagli articoli 39, 40 e 58 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, non ancora assunti alla data di entrata in vigore della legge regionale 18/1986, ancorché concernenti finanziamenti concessi anteriormente.
2. Qualora, successivamente a tale data, siano stati assunti provvedimenti di liquidazione, ivi compresi quelli conseguenti a trasferimento, senza considerare le disposizioni previgenti di cui al comma 1, i beneficiari possono richiedere la modifica dei provvedimenti di liquidazione finale o di trasferimento con istanza da inoltrare alla competente Direzione regionale entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2, connessi ai trasferimenti o subentri, avranno decorrenza dalla data dell'evento, con la riliquidazione senza restituzione delle somme e con anticipo della semestralità in scadenza.

Art. 71
(Conferma delle agevolazioni di cui agli articoli 88, 90 e94 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. I beneficiari di agevolazioni ai sensi degli articoli 88, 90 e 94 della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei quali sia stato emesso il decreto di concessione dell'agevolazione stessa e che, per cause oggettive estranee alla loro volontà e debitamente documentate, non abbiano conseguito la proprietà dell'alloggio per l'acquisto del quale era stato richiesto l'intervento regionale, possono richiedere, entro i termini di cui all'articolo 93 della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, e fermo restando il disposto del quinto comma dell'articolo 92 della medesima legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 45/1993, la conferma dell'agevolazione concessa a fronte dell'acquisto, anche già intervenuto, di altro alloggio, purché situato nell'ambito della stessa provincia.

Art. 72
(Deroga alla decadenza dei benefici)
1. Limitatamente alle domande di contributo che abbiano trovano accoglimento prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si dà corso alla decadenza dei benefici previsti dall'articolo 93 della legge regionale 75/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, quando al soggetto beneficiario, in luogo dell'acquisto, l'immobile oggetto del contributo sia stato assegnato in proprietà da parte di cooperative edilizie.

Art. 73
(Abrogazione dell'articolo 106 della legge regionale75/1982, in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. L'articolo 106 della legge regionale 75/1982, come modificato dall'articolo 44 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è abrogato.

Art. 74
(Norme in materia di edilizia convenzionata)
1. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento tra gli operatori, in via di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, come modificato dall'articolo 71 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, la convenzione tipo si applica agli interventi ammessi a finanziamento dopo il decreto di approvazione della convenzione stessa.
2. In via transitoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti per l'edilizia convenzionata, di cui alla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, agli operatori individuati all'articolo 21, secondo comma, della legge medesima, come modificato dall'articolo 56 della legge regionale 18/1993, a fronte delle domande, già ammesse a contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, cui non abbia fatto seguito l'emanazione del decreto di concessione per motivi non imputabili ai suddetti operatori, con conseguente economia, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10/1982, dei relativi stanziamenti.
3. Nei casi di cui al comma 2, sono fatte salve le convenzioni originariamente stipulate in conformità all'articolo 3 della legge regionale 16/1996, come modificato dall'articolo 71 della legge regionale 40/1996 e, ai fini del rispetto del quinto comma dell'articolo 92 della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, si fa riferimento all'originaria domanda presentata prima dell'attivazione dell'intervento.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

Art. 75
(Modifiche alla legge regionale 22/1995 in materia di edilizia convenzionata)
1. All'articolo 4 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 22, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. La norma di cui al comma 6 dell'articolo 120 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, si applica solamente agli interventi ammessi a finanziamento successivamente all'entrata in vigore della presente legge. ».
2. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 22/1995, le parole « il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzato a disporre, con propri provvedimenti, la liquidazione definitiva del contributo o dell'anticipazione ed il relativo frazionamento » sono sostituite dalle parole « è consentito procedere alla liquidazione ed al frazionamento del contributo o dell'anticipazione concessi ».
3. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 22/1995 è aggiunto il seguente:
« Art. 5 bis
1. Per gli interventi di edilizia convenzionata realizzati dalle imprese, ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, qualora gli alloggi oggetto di contributo siano stati legittimamente venduti a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi individuati in base alla normativa vigente prima dell'emissione del decreto di concessione, è consentito procedere alla concessione del contributo, contestualmente alla liquidazione definitiva ed al frazionamento, direttamente in capo agli acquirenti. ».

Art. 76
(Modifiche all'articolo 139 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 139, secondo comma, della legge regionale 75/1982, dopo la parola « inquilini », vengono inserite le parole « o loro legittimi eredi ».
2. All'articolo 139, terzo comma, della legge regionale 75/1982 le parole « all'acquisizione ed urbanizzazione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare ovvero » sono sostituite dalle parole « per opere di urbanizzazione primaria, di manutenzione delle stesse, nonché ».
3. All'articolo 139 della legge regionale 75/1982, i commi quarto e quinto sono abrogati.

Art. 77
(Riapertura del termine per la richiesta di cessione in proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla legge regionale 12/1966)
1. Il termine per la richiesta di cessione in proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, come integrata dalla legge regionale 15 marzo 1968, n. 17, da ultimo fissato con l'articolo 18 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, viene riaperto sino al 31 dicembre 1998.

Art. 78
(Norme in materia di edilizia sovvenzionata)
1. Gli Enti beneficiari possono utilizzare, entro il 31 dicembre 1998 i contributi previsti dall'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 59 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, e relativi alle annualità 1996 e 1997.

Art. 79
(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 10/1997 in materia edilizia abitativa)
1. All'articolo 12, comma 7, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo le parole « per il riscaldamento », sono abrogate le parole « in edifici pubblici, ad uso pubblico e privato ».

Art. 80
(Integrazione all'articolo 23 della legge regionale 31/1995in materia di obblighi dei beneficiari di contributi di edilizia convenzionata e agevolata)
1. All'articolo 23 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
« 3 bis. La revoca di cui al comma 3 è disposta anche a seguito di trasferimento di residenza, mancata occupazione, locazione o sublocazione ed alienazione dell'alloggio oggetto di contributo intervenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3 ter. Al fine di garantire uniformità di trattamento nei confronti dei beneficiari titolari di rapporto contributivo di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di decadenza disposti a seguito di trasferimento di residenza, mancata occupazione, locazione o sublocazione ed alienazione dell'alloggio oggetto di contributo intervenute dopo il periodo vincolato di un quinquennio non comportano la restituzione delle quote di contributo percepite. ».

Art. 81
(Norma di tutela in materia di contributi a fronte mutuo)
1. In materia di contributi regionali pluriennali costanti a fronte mutuo per l'edilizia agevolata e convenzionata, l'anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, per il capitale e la durata residui del mutuo originario, non costituiscono impedimento alla concessione del contributo ne comportano la revoca dello stesso.
2. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui all'articolo 93 bis della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 45/1993, si applicano anche agli interventi di edilizia convenzionata.

Sezione IV
Disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e di servitù militari

Art. 82
(Modifiche alla legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) i progetti preliminari degli eventuali interventi inclusi nelle varie fasi di esecuzione del piano. ».
2. All'articolo 32, comma 01, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: « c bis) aventi contenuto diverso da quello individuato all'articolo 32 bis. ».
3. All'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) aventi contenuto che rispetti il limite di flessibilità definita ed indicata nella relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis; ».
4. All'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 4, dopo le parole « Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 3, approva la variante al PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale » sono abrogate le parole « previo controllo di legittimità del competente Comitato di controllo, ».
5. All'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 5, sono abrogate le parole « al vincolo storico-architettonico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e ».
6. All'articolo 41, comma 3, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole « il patrimonio edilizio esistente non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente » sono sostituite dalle parole « il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente ».
7. All'articolo 41, comma 4 quinquies, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 34/1997, la parola « residenziali » è abrogata, e le parole « previsti dai PRGC » sono sostituite dalle parole « previsti dagli strumenti urbanistici comunali ».
8. All'articolo 45, comma 6 bis, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 34/1997, le parole « entro trenta giorni » sono abrogate.
9. All'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 34/1997, sono abrogate le parole « nel caso in cui tutte le opere di urbanizzazione previste in convenzione siano state ultimate e collaudate, ».
10. All'articolo 48 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 34/1997, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
« 4 bis. Per dare attuazione al PRPC è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo. ».
11. All'articolo 49, comma 6 bis, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole « le caratteristiche tipologiche di impostazione del PRPC » sono sostituite dalle parole « le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal PRPC ».
12. All'articolo 66, comma 2, della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 34/1997, sono inserite alla lettera a) dopo la parola « agricola », le parole « nonché ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota ».
13. All'articolo 72 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1, la lettera s) è sostituita dalla seguente: « s) parcheggi di pertinenza interrati o seminterrati nel lotto su cui insiste il fabbricato. ».
14. All'articolo 77 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il comma 1 bis, sono aggiunti i seguenti:
« 1 ter. In variante alla concessione edilizia si può dar corso alla realizzazione di lavori che, oltre a rispettare i requisiti indicati al comma 1 bis, rispondano alle seguenti condizioni:
a) non comportino aumento del numero delle unità immobiliari;
b) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'immobile e alla sicurezza sismica;
c) non comportino la modifica del numero dei piani né la modifica della tipologia dei solai di copertura;
d) rispettino le originali caratteristiche costruttive, qualora interessino gli immobili compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali adeguati al Piano urbanistico regionale o gli immobili compresi nelle zone perimetrate ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale, ovvero ai sensi dell'articolo 41 quinquies, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come aggiunto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al medesimo strumento urbanistico regionale.
1 quater. La variante alla concessione edilizia, concernente i lavori di cui al comma 1 ter, è soggetta a denuncia di inizio attività da presentare prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
1 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater non trovano applicazione per le parti di immobili vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
1 sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies trovano applicazione anche per i progetti soggetti ad autorizzazione edilizia ed a denuncia di inizio attività. ».
15. All'articolo 78, comma 1, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 34/1997, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: « b) di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), per interventi fino ad un massimo di 30 metri cubi e lettere f), h), i), l), o), p), q), r), s), soggetti a denuncia di inizio attività, qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 80, comma 2;
c) di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 68, comma 1, e gli interventi di cui all'articolo 72, comma 1, lettere g), m), n), non soggetti a denuncia né ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio. ».
16. Dopo l'articolo 78 bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 34/1997, è aggiunto il seguente:
« Art. 78 ter
(Strutture ricettive all'aria aperta)
1. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, così come definite dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, e ammesse dallo strumento urbanistico generale comunale vigente, non sono soggetti ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio gli allestimenti mobili di pernottamento, installati a cura della gestione, a condizione che rispondano ai seguenti requisiti:
a) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
c) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento. ».
17. All'articolo 79, comma 2, della legge regionale 52/1991, le parole « al parere della Commissione edilizia » sono sostituite dalle parole « ai pareri della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari ».
18. All'articolo 80, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 34/1997, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. I lavori possono essere intrapresi mediante denuncia, ove sussistano le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano compresi nei parchi naturali regionali o nelle riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;
b) per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 68, comma 3, lettere c), d), e), f) ed h), come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 34/1997, nonché per quelli di cui agli articoli 69, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 34/1997, 70 e 71, gli immobili interessati non siano compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali, ovvero non siano assoggettati dagli strumenti stessi a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico- architettoniche e storiche-testimoniali; tali immobili possono essere individuati con deliberazione del Consiglio comunale. ».
19. All'articolo 80 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 5 è abrogato il seguente periodo: « In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 4, l'Amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. ».
20. All'articolo 81 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 34/1997, il comma 5 bis è abrogato.
21. All'articolo 81 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il comma 5 ter è aggiunto il seguente:
« 5 quater. L'installazione di strutture temporanee per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive e ricreative, è soggetta unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. ».
22. All'articolo 82 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 34/1997, al comma 10, le parole « e dell'Azienda per i servizi sanitari » sono abrogate.
23. All'articolo 86 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 34/1997, alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole « , nonché il rispetto delle norme vigenti previste ai fini del rilascio del certificato di abitabilità ed agibilità ».
24. All'articolo 86 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 34/1997, il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Il certificato di agibilità è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui al comma 1 svolto dall'Ufficio tecnico comunale. ».
25. All'articolo 86 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo il comma 6, come sostituito dal precedente comma 23, è aggiunto il seguente:
« 6 bis. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'agibilità si intende attestata. ».
26. All'articolo 94, comma 1, lettera e), della legge regionale 52/1991, come sostituita dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 34/1997, le parole « del volume imponibile » sono sostituite dalle parole « della superficie imponibile ».
27. All'articolo 100, comma 2, della legge regionale 52/1991 le parole « con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 110 » sono sostituite dalle parole « con esclusione delle varianti di cui all'articolo 77, comma 1 ter ».
28. All'articolo 108, comma 9 quater, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 55, comma 2, della legge regionale 34/1997, dopo le parole « le somme a titolo di oblazione » sono aggiunte le parole « di cui al comma 9 ter ».
29. All'articolo 116, comma 1, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 34/1997, dopo la parola « progetto » sono aggiunte le parole « con riferimento alla sagoma, alla volumetria, all'altezza ».
30. All'articolo 123 bis della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1, dopo le parole « Gli incarichi per la redazione degli strumenti urbanistici generali » sono abrogate le parole « ed attuativi ».
31. All'articolo 131 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 34/1997, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione di quelle relative agli interventi di cui all'articolo 72 che rimangono di competenza comunale; ».
32. All'articolo 137, comma 2, della legge regionale 52/1991, le parole « dall'articolo 22 » sono sostituite dalle parole « dall'articolo 69 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ».

Art. 83
(Disciplina della Commissione regionale servitù militari)
1. È istituita presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale la Commissione regionale servitù militari, organo consultivo in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito della nomina dei rappresentanti regionali nel comitato misto paritetico ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 104, ed è composta:
a) dall' Assessore regionale alla pianificazione territoriale, che la presiede;
b) dai membri regionali effettivi e supplenti del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del ruolo unico del personale regionale in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale, con qualifica non inferiore a segretario. In caso di assenza o impedimento da parte del segretario svolge, le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione regionale.
4. La Commissione esprime parere:
a) sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno del comitato misto paritetico per le servitù militari;
b) sulla dismissione e sulle permute di immobili di proprietà dell'amministrazione della difesa;
c) sulla stipulazione di protocolli d' intesa fra l'Amministrazione regionale ovvero fra gli Enti locali e i Comandi delle Forze Armate di stanza nel Friuli-Venezia Giulia.
5. I componenti della Commissione rimangono in carica fino alla nuova nomina del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia da parte del nuovo Consiglio regionale secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 898/1976, come modificato dall'articolo 1 della legge 104/1990.
6. I membri supplenti nel comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia sono membri effettivi della Commissione.
7. In caso di assenza dell'Assessore la Commissione è presieduta dal componente più anziano presente alla seduta.
8. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Ai membri della Commissione compete un gettone di presenza di lire 60.000 oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica di dirigenti.
10. Gli oneri derivanti dal comma 9 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Sezione I
Disposizioni in materia di imprenditore agricolo a titolo principale. Soppressione del Registro degli imprenditori agricoli

Art. 84
(Modifiche alla legge regionale 6/1996 in materia di imprenditore agricolo a titolo principale. Soppressione del Registro degli imprenditori agricoli)
1. I requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, si considerano soddisfatti qualora il soggetto risulti titolare di una posizione previdenziale presso l'INPS - gestione ex SCAU.
2. L'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituisce condizione per beneficiare degli incentivi e degli interventi economici in agricoltura riservati alle aziende agricole di produzione primaria. Si prescinde dall'iscrizione nel Registro per gli organismi associativi degli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati, nonché per quelli per i quali non opera l'obbligo dell'iscrizione stessa, di volta in volta beneficiari di specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente, compresa quella sull'agricoltura eco-compatibile.
3. È delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura l'acquisizione - con le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 6 - delle ulteriori informazioni necessarie, ai fini della certificazione della qualifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996 in modo da attivare una gestione informatizzata unitaria dei dati relativi agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale (IATP), alla quale possano accedere anche gli Uffici regionali.
4. Fino a quando non sarà attivata la gestione di cui al comma 3, le domande di incentivo o intervento economico presentate alla Regione devono essere corredate del certificato di iscrizione al Registro di cui al comma 2, nonché, per gli IATP, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge regionale 6/1996.
5. Possono essere ammessi agli incentivi ed agli interventi economici, la cui erogazione può intervenire solo a seguito di presentazione di apposita fideiussione, anche coloro che diano dimostrazione di aver presentato denuncia di inizio di attività ai fini previdenziali e richiesta di attribuzione di partita IVA, purché conseguano il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge regionale 6/1996 entro due anni dalla richiesta degli incentivi ed interventi economici; in caso contrario, si procede alla revoca ed al recupero di quanto eventualmente concesso.
6. L'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è sostituito dal seguente:
« Art. 9
(Regolamento di esecuzione)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentite le parti economico- sociali e la competente Commissione consiliare, è approvato apposito Regolamento di esecuzione concernente le modalità di documentazione e di certificazione della qualifica di IATP, mediante delega alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché per la definizione degli aspetti operativi connessi con la cessazione del Registro degli imprenditori agricoli. Con il medesimo Regolamento sono, altresì, determinate le modalità per l'acquisizione dei dati relativi alle posizioni già verificate dalle Commissioni provinciali per la tenuta del Registro, nonché per l'utilizzazione - quando possibile, in via esclusiva - ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'INPS - gestione ex SCAU. ».
7. Il decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 6, è emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
8. L'articolo 13 della legge regionale 6/1996 è sostituito dal seguente:
« Art. 13
(Priorità per la concessione degli incentivi e degliinterventi economici)
1. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, per la concessione degli incentivi ed interventi economici in agricoltura, vengono valutate, innanzitutto, le priorità per settore di intervento assumendo, altresì, quale parametro, la valenza in termini oggettivi dei programmi e dei progetti presentati.
2. Successivamente alla determinazione delle priorità per settore di intervento, assumono rilievo i criteri per la valutazione delle condizioni di natura soggettiva degli operatori richiedenti. ».
9. Sono abrogati il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 44/1991 e l'articolo 31 della legge regionale 31/1996.
10. Nei commi 2 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale 6/1996, sono abrogate le parole « A partire dalla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 ».
11. Laddove leggi regionali od atti amministrativi aventi natura regolamentare o di bando richiedano l'iscrizione all'Albo professionale o al Registro degli imprenditori agricoli, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996, effettuata secondo quanto previsto dai commi 1 e 4, tiene luogo dell'iscrizione medesima. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 6/1996 è abrogato.
12. Le domande di iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, a suo tempo rigettate e per le quali pende ricorso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i ricorsi pendenti avverso la cancellazione dall'Albo o dal Registro, s'intendono decadute per il venire meno dell'Albo e del Registro stessi.
13. I ricorrenti di cui al comma 12 possono tuttavia presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (IPA) territorialmente competenti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996. In deroga alle disposizioni vigenti, nel caso in cui gli IPA accertino il possesso dei requisiti, la qualifica di IATP decorre - ai fini dell'ottenimento dei contributi nel frattempo eventualmente richiesti - dalla data in cui i ricorrenti abbiano acquisito il possesso dei requisiti stessi.
14. Eventuali ricorsi presentati avverso la negata iscrizione o la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici vengono decisi dall'ERSA, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'articolo 89 della presente legge.
15. Le spese finora sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli ed il funzionamento delle Commissioni provinciali, nonché quelle che le stesse devono sostenere per la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici e per la certificazione e la gestione informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli, fanno carico all'Amministrazione regionale che annualmente provvederà al rimborso delle somme anticipate dalle Camere medesime.
16. Le priorità introdotte con l'articolo 13 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, trovano attuazione con la rielaborazione dei criteri da effettuarsi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia di incentivi e di interventi economici in agricoltura e comunque per il programma di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996 relativo all'esercizio finanziario 1999.
17. Nel titolo della legge regionale 6/1996 le parole « Istituzione del Registro degli imprenditori agricoli » sono abrogate.
18. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 6/1996 le parole « ed istituisce il Registro degli imprenditori agricoli » sono abrogate.
19. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 15 della legge regionale 6/1996 sono abrogati.
20. Gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal comma 15, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, la cui denominazione è così modificata: « Rimborsi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le spese già sostenute per il funzionamento delle Commissioni provinciali, nonché per le spese relative alla tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici, e la certificazione e la gestione informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli ».
21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 6750 viene riconfermato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Sezione II
Disposizioni in materia di agriturismo

Art. 85
(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25/1996, le parole « di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 » sono sostituite con le parole « di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ».
2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25/1996, sono aggiunte le parole « , nonché dalle aziende aderenti ai consorzi di tutela dei prodotti tipici regionali del Friuli-Venezia Giulia ».
3. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 25/1996, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b bis) i prodotti tipici dei consorzi di tutela della regione Friuli-Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli-Venezia Giulia. ».

Art. 86
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo)
1. All'articolo 3, comma 3, della legge regionale 25/1996 le parole « può autorizzare l'esercizio » sono sostituite dalle parole « esprime, entro 60 giorni, parere al Sindaco per l'autorizzazione dell'esercizio ».

Art. 87
(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo)
1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25/1996, le parole « presso le Commissioni provinciali per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 4 della legge regionale 6/1996 » sono sostituite dalle parole « presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia ».

Art. 88
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, le parole « alla Commissione provinciale per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/1996 » sono sostituite dalle parole « all'ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993 ».
2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
« 4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime. ».
3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, le parole « dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/1996, integrata ai sensi del comma 4 del presente articolo » sono sostituite dalle parole « dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4 ».
4. I commi 6 e 7 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 sono abrogati.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 25/1996, come sostituito dal comma 2, continuano a far carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

Art. 89
(Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996in materia di agriturismo)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è aggiunto il seguente:
« 5 bis. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per sei mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera c), ed entro sei mesi la documentazione di cui al comma 2, lettera a). ».

Art. 90
(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo)
1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996 è sostituita dalla seguente: « h) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica. ».
2. All'articolo 17, comma 2, lettera b), della legge regionale 25/1996 sono abrogate le parole « ed in conformità alla disciplina recata dal DPGR n. 0446/92 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (93) 1536 del 13.7.1993 per le altre finalità ».
3. All'articolo 17, comma 2, della legge regionale 25/1996, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b bis) in conformità alla disciplina prevista dal "Regolamento regionale di applicazione nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dei regimi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole previsti dal Regolamento (CE) n. 950/97" i cui contenuti sono stati approvati con decisione della Commissione C (97) 5085 del 10 novembre 1997, per le altre finalità e in tutte le zone del territorio regionale. ».

Art. 91
(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo)
1. All'articolo 24, comma 2, della legge regionale 25/1996 il secondo periodo è abrogato.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25/1996, è aggiunto il seguente:
« 2 bis. Le aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al Sindaco, il rilascio delle licenze di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale, qualora non possano ottemperare al limite di cui al comma 3 dell'articolo 2. ».
3. Le domande per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 25/1996, come aggiunto dal comma 2, devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 92
(Modifica all'articolo 25 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo)
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25/1996, è sostituito dal seguente:
« 2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse vanno comunque applicate le limitazioni di carattere temporale, di capienza e provenienza delle materie prime utilizzate, stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5. ».

Art. 93
(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo)
1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 25/1996 le parole « ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE » sono abrogate.

Art. 94
(Competenze amministrative in materia di agriturismo.Integrazione all'articolo 170 della legge regionale 7/1988)
1. Per i fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, gli interventi di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura e dell'ERSA nel settore dell'agriturismo, previsti dalla legge regionale 25/1996, costituiscono oggetto di programma unitario.
2. Le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 3, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 25/1996 sono esercitati, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle funzioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 25/1996 trasferite all'ERSA, nella denominazione del capitolo 6239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è inserita all'inizio la locuzione « Finanziamenti all'ERSA per la concessione di », il codice di finanza regionale è modificato in (2.1.235.3.10.24) e il programma è modificato in 3.1.7.
4. All'articolo 170, comma 1, della legge regionale 7/1988, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « d bis) coordina e cura gli interventi regionali in materia di agriturismo. ».

Art. 95
(Norma transitoria in materia di elenco degli operatoriagrituristici)
1. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici prevista dall'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, tiene luogo dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici previsto dall'articolo 7 della legge regionale 25/1996, fino alla data di formale istituzione di quest'ultimo.

Sezione III
Altre disposizioni in materia di agricoltura

Art. 96
(Disposizioni varie in materia di agricoltura)
1. Al comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, dopo le parole « il tempestivo avvio », sono aggiunte le parole « e lo svolgimento ».
2. Per le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, dai conduttori delle aziende agricole per il ripristino e la ricostruzione delle strutture fondiarie danneggiate a seguito di eventi calamitosi riconosciuti e verificatisi nelle aree vincolate dal punto di vista ambientale e paesaggistico e/o dal punto di vista idrogeologico, che siano state archiviate per mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare l'istruttoria ove venga adeguatamente documentato che la predetta mancata o ritardata presentazione della documentazione sia ascrivibile al mancato rilascio in tempo utile dei pareri e/o autorizzazioni necessari da parte degli uffici pubblici competenti. Le domande di rinnovo dell'istruttoria di cui al presente comma sono presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, è prorogato di tre anni.
4. Per l'attuazione del programma nazionale di cui al regolamento (CE) 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, recante le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi apistici provinciali, all'atto dell'approvazione dei progetti operativi, l'anticipazione della sovvenzione nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 97
(Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 50/1993in materia di interventi straordinari a favore dei caseifici cooperativi)
1. L'articolo 11 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è abrogato.

Art. 98
(Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 16/1967in materia di premi di allevamento)
1. L'articolo 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, è abrogato.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 6493 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è così modificata « Contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata ».

Art. 99
(Rimessione in termini di domande relative all'indennità compensativa)
1. In via transitoria, sono rimesse in termini le domande presentate alle Comunità montane entro il 30 giugno 1997, ma oltre il termine prescritto, relative all'indennità compensativa prevista dalla legge regionale 13 agosto 1986, n. 34.

Art. 100
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/1988 in materia di inserimento dei giovani in agricoltura)
1. All'articolo 4 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, come da ultimo modificato dall'articolo 45 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: « b) contitolare di una società di persone, avente per oggetto la gestione di una azienda agricola; ».
2. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19/1988, la lettera c) è abrogata.
3. La norma di cui al comma 2 si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 101
(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 20/1992 in materia di interventi regionali agevolati a favore di cooperative agricole e loro consorzi)
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, dopo le parole « ad esclusione delle operazioni di credito agrario d'esercizio », sono aggiunte le parole « e dei finanziamenti per avversità e calamità naturali e per la promozione e la sperimentazione ».
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 20/1992, il numero « 20 » è sostituito con il numero « 10 ».
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 34 della legge regionale 20/1992, sono aggiunti i seguenti periodi « Le società cooperative possono provvedere all'aumento del capitale sociale in unica soluzione anche per più investimenti. La corrispondenza tra la spesa per gli investimenti e l'aumento di capitale sociale è certificata con apposita dichiarazione del Collegio sindacale. ».

Art. 102
(Norme in materia di riordinamento fondiario e di Consorzi di bonifica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 44/1983)
1. I Consorzi di bonifica che, entro il 31 dicembre 1995, in dipendenza dell'esecuzione di opere di sistemazione agraria finanziate dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 43/1985, abbiano dato attuazione alle previsioni dei relativi piani di riordinamento fondiario finanziati dall'Amministrazione regionale, mediante l'assegnazione delle aree riordinate, anche prima della loro approvazione, debbono, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare alla Giunta regionale i piani di riordinamento, corredati degli atti dai quali risulti l'eventuale assegnazione dei terreni.
2. Al fine di portare a compimento i piani di riordinamento fondiario di cui al comma 1, sono rinnovate di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le concessioni dei piani ai Consorzi di bonifica.
3. È consentita la deroga alla disciplina prevista dagli articoli 22, primo, secondo e terzo comma, 26, ultimo comma, 27, 32, primo e secondo comma, e 34 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
4. Dei terreni rimasti in possesso del concessionario per non essere stati né assegnati né contestati, il medesimo può acquisire la proprietà; tali terreni sono destinati ad opere di sussidio ai terreni riordinati, ovvero all'arricchimento del paesaggio mediante idonei impianti arborei.
5. Per il medesimo termine di cui al comma 2, rimangono confermati i finanziamenti e le concessioni disposti dalla Direzione regionale dell'agricoltura, per lo studio, la compilazione e l'attuazione dei piani di riordinamento fondiario.
6. Qualora il Consorzio di bonifica ometta o ritardi taluno degli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l'invio di un Commissario per il compimento degli adempimenti stessi.
7. Il Commissario, scelto di norma tra i dottori agronomi e dottori forestali ed i laureati in giurisprudenza, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
8. L'onere relativo ai commi 6 e 7 è posto a carico del Consorzio inadempiente.
9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è approvato il piano di cui al comma l. L'approvazione produce gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 215/1933.
10. Il termine di cui all'articolo 33, primo comma, del regio decreto 215/1933 è fissato in due anni.
11. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 10, trova applicazione la disciplina prevista dai commi 6, 7 e 8.
12. L'articolo 17 della legge regionale 44/1983 è sostituito dal seguente:
« Art. 17
(Consiglio dei delegati)
1. Il Consiglio dei delegati è composto da membri elettivi.
2. Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere che non può essere inferiore a venti né superiore a sessanta. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, negli statuti può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per distretti elettorali.
3. Sono membri elettivi:
a) i delegati eletti dall'Assemblea dei consorziati;
b) i rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile.
4. Il componente del Consiglio dei delegati eletto dall'Assemblea dei consorziati che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. ».
13. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 44/1983 è aggiunto il seguente:
« Art. 17 bis
(Elezioni consortili)
1. I rappresentanti dei Comuni di cui al comma 3 dell'articolo 17 sono eletti fra i sindaci o loro delegati in apposita adunanza dei medesimi, da convocarsi dal presidente del Consorzio di bonifica, entro venti giorni dall'avvenuto svolgimento dell'Assemblea dei consorziati.
2. Il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere è fissato dallo statuto consortile tra un minimo di un decimo ed un massimo di tre decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'Assemblea dei consorziati; l'eventuale frazione va considerata per unità intera. La determinazione del numero avviene tenendo conto delle peculiarità ed omogeneità territoriali, di accordi di programma intervenuti con le comunità locali e di ogni altro utile elemento oggettivo.
3. Il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei delegati; qualora nel corso del mandato si verifichino vacanze di posti per qualsiasi causa, il presidente del Consorzio convoca l'adunanza dei sindaci interessati per provvedere alla copertura dei posti vacanti; il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.
4. I rappresentanti dei Comuni possono essere suddivisi ed eletti separatamente per distretti, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17. ».
14. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge regionale 44/1983 è sostituito dal seguente:
« Con le stesse modalità di cui al primo comma si procede alla proroga del mandato commissariale, che può intervenire anche più volte, per periodi la cui durata non può essere superiore ad un anno, od alla nomina di un nuovo Commissario regionale. ».

Art. 103
(Modifica di disposizioni concernenti l'attività dell'ERSA)
1. L'Enoteca regionale « La Serenissima » di Gradisca d'Isonzo svolge anche attività di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici regionali secondo i programmi approvati annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA.
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, è sostituito dal seguente:
« 2. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA ed è composto dal Direttore dell'Ente o, per sua delega, dal responsabile del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari, che lo presiede, dal Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, o un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere, dal Direttore regionale dell'agricoltura, o suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere e, ove necessario, da esperti scelti dalla Giunta in numero non superiore a tre secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5. Il Nucleo è integrato di volta in volta dal Direttore regionale competente per materia, o da un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere. ».
3. All'articolo 13 della legge regionale 35/1995, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
« 4 bis. Il Direttore dell'ERSA, acquisiti i pareri e/o provvedimenti autorizzativi, approva i progetti esecutivi di opere pubbliche da trasferirsi nel patrimonio regionale. L'approvazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. ».
4. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 35/1995 è sostituito dal seguente:
« 2. Il Direttore del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari provvede ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996 alla concessione ed alla erogazione dei finanziamenti e dei contributi ai soggetti beneficiari in base alle graduatorie approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. ».
5. Gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati dall'ERSA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, acquisiti al patrimonio dell'Ente medesimo e rimasti invenduti, possono essere alienati alle cooperative agricole, comodatarie degli stessi, alle condizioni e modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, e con l'osservanza delle prescrizioni previste dall'articolo 214 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5. Gli impianti non ceduti alle predette cooperative entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere alienati con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 7/1990.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TURISMO
Sezione I
Norme relative alla disciplina del commercio e del turismo

Art. 104
(Competenza organica in materia di autorizzazioni)
1. Per tutte le autorizzazioni e loro variazioni sotto qualsiasi forma previste, disciplinate da leggi regionali nei settori del commercio e del turismo, trova applicazione l' articolo 51, commi 3 e 3 bis, della legge 142/1990, come rispettivamente modificato e aggiunto dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 105
(Norme in materia di commercio)
1. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede ad adottare, secondo le competenze dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, una nuova normativa di disciplina del commercio, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del decreto legislativo 114/1998.
2. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, il vigente Piano del commercio deve essere adeguato nelle sue previsioni normative e quantitative alle disposizioni di cui alle leggi regionali 28 agosto 1995, n. 34, e 25 marzo 1996, n. 16.

Sezione II
Interventi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio

Art. 106
(Istituzione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia)
1. È istituito il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo.
2. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
3. Le dotazioni del Fondo sono costituite dai conferimenti previsti dalla presente legge e possono essere alimentate:
a) dai conferimenti di fondi ordinari della Regione;
b) dai conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
c) dai conferimenti dello Stato e di Enti economici pubblici e privati;
d) dai rientri, anche anticipati, delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
e) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.
4. Le dotazioni del Fondo vengono utilizzate per la concessione di finanziamenti a medio termine della durata massima di dieci anni, a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia.
5. I finanziamenti di cui al comma 4 non possono superare, in equivalente sovvenzione lorda, i limiti di intensità previsti dai regolamenti regionali per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi in adeguamento alla normativa comunitaria di aiuti alle piccole e medie imprese.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo, vengono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità di intervento, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.
7. L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione, con sede presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. che assicura il supporto tecnico ed organizzativo al Comitato medesimo ai sensi del comma 17.
8. Il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo, ed è composto:
a) dal Presidente, designato tra i nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali del comparto commerciale e maggiormente rappresentative;
b) da sei componenti, scelti tra i nominativi indicati fra le organizzazioni sindacali del commercio maggiormente rappresentative;
c) da due dipendenti regionali, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, designati rispettivamente dall'Assessore al commercio e al turismo e dall'Assessore alle finanze.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Istituto di credito di cui al comma 7.
10. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato per una sola volta.
11. Qualora, durante il quadriennio, si rendesse necessario sostituire taluno dei componenti in seno al Comitato, si provvede con le modalità indicate al comma 8, sino alla scadenza del mandato del Comitato di gestione medesimo.
12. Al Presidente del Comitato è attribuita un'indennità mensile di carica ed ai componenti il Comitato stesso, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero determinati ed aggiornati periodicamente secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.
13. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al commercio e turismo, sono emanate le direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo, nonché sulle modalità di funzionamento del Comitato.
14. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e di presenza di cui al comma 12, fanno carico al Fondo.
15. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del Fondo.
16. Il Comitato di gestione è tenuto, altresì, a redigere un rapporto annuale, da inviarsi all'Assessore alle finanze, il quale presenta una relazione sull'attività svolta alla Giunta ed al Consiglio regionale.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia S.p.A., per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico ed organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto.
18. Tale convenzione deve disciplinare le forme di assistenza tecnica ed organizzativa ed in particolare disciplinare le modalità ed i termini di istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento, di concessione delle garanzie sui finanziamenti accordati, nonché le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo. La medesima convenzione deve prevedere l'assolvimento dei compiti di cui ai commi 9 e 17 e fissare, in relazione all'attività prevista dal comma 7, il compenso annuo da riconoscere a Mediocredito, a carico del Fondo.
19. La convenzione di cui al comma 17 viene stipulata dall'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, lettera a), la somma di lire 1.000 milioni.
21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8282 (2.1.254.3.10.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione « Conferimento al Fondo di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia » e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), per lire 723 milioni corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

Art. 107
(Rinnovo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 49/1978 destinati al sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici)
1. L'Amministrazione regionale, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, è autorizzata a rinnovare i finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, a favore di imprese a cui veniva assegnato un contributo ai sensi della legge regionale 49/1978, e successivamente lo stesso veniva revocato in quanto le imprese beneficiarie operavano in un settore diverso da quello del commercio, al fine di assicurare continuità operativa.
2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti nella misura massima di lire 251.266.730.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 251.266.730 per l'anno 1998 a carico del capitolo 8293 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 30 - programma 3.4.2 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione « Finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 107, comma 1, della legge regionale n. 13/1998 » e con lo stanziamento di lire 251.266.730 per l'anno 1998, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » del medesimo stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo e secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 14.

Art. 108
(Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996)
1. L'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, è sostituito dal seguente:
« Art. 2
(Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia S.p.A. contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi credito a rimborso decennale, per assicurare disponibilità finanziarie per l'attivazione di finanziamenti, a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole imprese commerciali o di servizi per gli investimenti delle predette imprese non eccedenti il limite di lire 2 miliardi.
2. I prestiti attivabili con le disponibilità finanziarie derivanti dal disposto di cui al comma 1 possono essere erogati anche per il tramite delle istituzioni bancarie all'uopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.
3. La Giunta regionale definisce con apposite direttive la procedura e le modalità, ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
4. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo e dell'Assessore alle finanze, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione.
5. Per detti finanziamenti trova applicazione quanto previsto dagli articoli 4 e 5. ».
2. L'articolo 2 della legge regionale 36/1996, così come sostituito dal comma 1, deve considerarsi assorbente delle norme contenute nei commi da 11 a 16 dell'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.
3. Rimane valida la disposizione finanziaria di cui al comma 17 dell'articolo 11 della legge regionale 3/1998.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 36/96, così come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 8284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
5. Lo stanziamento di lire 7.500 milioni previsto nel bilancio 1998 sul capitolo 1640 dello stato di previsione della spesa viene interamente trasferito sul capitolo 8284 il cui stanziamento per l'anno 1998 è elevato di pari importo.
6. Sono fatti salvi i rapporti giuridici e finanziari e gli effetti da questi prodotti, nonché le procedure amministrative avviate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996 precedentemente alla sostituzione di cui al comma 1.

Art. 109
(Opzione tra i benefici di cui all'articolo 8 della leggeregionale 36/1996 e contributi una tantum a favore diimprese commerciali e di servizi)
1. Alle imprese commerciali e di servizi che abbiano presentato domanda di contributo, ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, per un investimento superiore a lire 100 milioni entro la data di entrata in vigore della legge regionale 36/1996 è consentito di optare tra i benefici previsti dall'articolo 8 della legge regionale 36/1996 e un contributo « una tantum » della misura massima del 10 per cento dell'investimento ammissibile.
2. Le domande di opzione, di cui al comma 1, devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le condizioni per accedere al beneficio, di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) riscatto finale del bene non avvenuto in forma anticipata;
b) continuità dell'impresa istante o trasferimento dell'impresa stessa per atto tra i vivi o a causa di morte;
c) rispetto di tutte le condizioni fissate dalla legge regionale 63/1976 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8294 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - con la denominazione « Contributi sostitutivi dei finanziamenti previsti, per le imprese commerciali e di servizio, dalla soppressa legge regionale 63/1976 » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8221 dello stato di previsione precitato.

Art. 110
(Applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 36/1996. Interventi straordinari per la sanatoria delle istanze di intervento agevolato ai sensi della legge regionale 36/1988)
1. Le imprese di cui all'articolo 3 della legge regionale 36/1996 sono autorizzate a rinegoziare il contratto di mutuo a tassi attuali, fermo restando il diritto a percepire il contributo straordinario di cui al comma 1 del citato articolo 3 della legge regionale 36/1996 maturato al 30 giugno 1998, purché rinuncino alle agevolazioni sulle rate successive e si impegnino a mantenere la destinazione commerciale dei beni oggetto del programma d'investimento per tutta la durata del mutuo, pena la revoca del contributo concesso secondo la procedura di cui alla legge regionale 46/1993, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 111
(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale36/1996. Decorrenza dell'applicazione di norme)
1. L'articolo 12 della legge regionale 36/1996 è sostituito dal seguente:
« Art. 12
(Applicazione)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 non si applicano alle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione della disposizione contenuta nel comma 5 dello stesso articolo 11. ».

Art. 112
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 25/1982 in materia di contributi a favore delle imprese del settore commerciale per l'ammodernamento della rete di vendita)
1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 36/1996, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) interventi di costruzione o ristrutturazione o ampliamento dell'esercizio autorizzati con concessione edilizia, o opere da realizzarsi con autorizzazione edilizia, nonché di restauro o conservazione tipologica o risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria; ».

Art. 113
(Contributo straordinario alla società per azioni Centro commerciale all'ingrosso di Pordenone. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 3/1998)
1. All'articolo 11, comma 39, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole « previste dall'articolo 31, comma 6, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25 » sono sostituite dalle parole « previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Sezione III
Norme in materia di grande distribuzione

Art. 114
(Norme transitorie della legge regionale 41/1990 in materia di Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 41/1990, le variazioni di tipologia merceologica relative esclusivamente a singoli esercizi isolati del grande dettaglio con superficie complessiva superiore a mq. 5.000 - purché operanti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 41/1990 - sono soggette al solo nullaosta della Giunta regionale, salvo i casi di richiesta di trasformazione delle preesistenti merceologie in un'unica autorizzazione per tabella VIII ed a condizione che non venga incrementata la dimensione della superficie coperta.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 41/1990, l'ampliamento degli esercizi commerciali di grande distribuzione, autorizzati come centri commerciali al dettaglio anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge regionale 41/1990, con superficie complessiva inferiore a mq. 2.500, è soggetto al solo nullaosta regionale fino all'incremento massimo del 25 per cento della superficie di vendita.
3. In deroga agli articoli 7 ed 8 della legge regionale 41/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'apertura di centri commerciali al dettaglio e di complessi commerciali è soggetto al solo nullaosta regionale di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 41/1990, anche in assenza della destinazione urbanistica di zona urbanistica specifica Hc, nei soli casi in cui il relativo Piano particolareggiato sia stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 41/1990.

Art. 115
(Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio)
1. Nei confronti delle imprese richiedenti autorizzazioni per esercizi di grande distribuzione, le quali abbiano ottenuto da almeno ventiquattro mesi il nullaosta della Giunta regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990 e non abbiano provveduto all'attivazione del relativo esercizio commerciale, è prevista la decadenza automatica del nullaosta concesso.

Art. 116
(Norme integrative della legge regionale 41/1990)
1. Nelle zone omogenee Hc, già autorizzate in base a normativa precedente, in cui siano stati attivati esercizi del grande dettaglio, complessi e centri commerciali al dettaglio, limitatamente ai casi in cui siano interclusi esercizi commerciali all'ingrosso, già attivi in epoca precedente all'approvazione da parte della Giunta regionale della variante urbanistica di zona omogenea Hc, è consentito, previa richiesta di nullaosta regionale preventivo, il diritto di sostituzione della superficie destinata all'ingrosso con superficie destinata al grande dettaglio dei settori merceologici diversi da quelli dei generi alimentari e dell'abbigliamento, anche in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f), sub f 2), del Piano regionale del commercio approvato con DPGR 9 aprile 1991, n. 0130/Pres..
2. Le nuove autorizzazioni alla variante di strumento urbanistico per insediamento della zona Hc devono prevedere un termine utile di tre anni dalla data del rilascio, entro il quale i promotori dell'iniziativa commerciale devono avere ottenuto il nullaosta di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990. Trascorso tale termine, in assenza del nullaosta, i Comuni dovranno provvedere alla riclassificazione della zona omogenea Hc nella precedente destinazione funzionale.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3, della legge regionale 16/1996, non trovano applicazione per i complessi commerciali al dettaglio con superficie di vendita globale superiore a mq. 2.500 costituiti da esercizi che, insediati in più edifici, siano funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o facciano parte di un unico piano regolatore particolareggiato comunale la cui costruzione sia stata autorizzata dal Comune competente con provvedimento rilasciato antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 16/1996.
4. In deroga all'articolo 10, comma 1, terzo trattino, del Piano regionale del commercio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del nuovo Piano regionale del commercio, la superficie di vendita destinata al grande dettaglio non deve essere superiore al 75 per cento dell'intera superficie di vendita del centro commerciale al dettaglio; quella riservata al piccolo e medio dettaglio non può superare il 50 per cento.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 41/1990, l'ampliamento dei centri commerciali al dettaglio con superficie coperta superiore a mq. 5.000, autorizzati come tali con normativa antecedente all'entrata in vigore della medesima legge regionale 41/1990, che hanno assunto la caratteristica di complessi commerciali in seguito a trasformazioni del numero degli esercizi in essi ubicati, non è assoggettato all'articolo 29 della legge regionale 16/1996, ma al solo nullaosta regionale fino all'incremento massimo del 50 per cento della superficie di vendita preesistente alla richiesta di ampliamento.

Sezione IV
Norme in materia di distribuzione dei carburanti

Art. 117
(Disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti. Norme riguardanti la proroga del regime concessorio e l'incentivazione dei carburanti ecologici)
1. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e con riferimento al disposto dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, alla riforma organica del settore della distribuzione dei carburanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottando i necessari provvedimenti normativi.
2. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22 del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con DPGR 6 maggio 1991, n. 0193/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 20 luglio 1991, n. 93.
3. La vigente normativa regionale in materia di distribuzione dei carburanti, come modificata dal presente articolo, continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore della riforma di cui al comma 1.

Sezione V
Norme in materia di tutela dei consumatori e di commercio equo e solidale

Art. 118
(Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti)
1. In attesa di un'organica disciplina regionale di recepimento della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare le seguenti iniziative:
a) stabilire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, le modalità ed i costi con cui i servizi delle Aziende per i Servizi sanitari abilitati ad effettuare analisi biotossicologiche, chimiche e fisiche, eseguono le stesse su richiesta di associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti;
b) erogare contributi, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente.
2. Possono beneficiare dei provvedimenti di cui al comma 1 le associazioni dei consumatori e degli utenti che rispondano ai seguenti requisiti:
a) siano costituite per atto pubblico, da almeno tre anni, con statuto che sancisca un ordinamento interno a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori ed utenti, senza fini di lucro;
b) tengano un elenco, aggiornato annualmente, con le indicazioni delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) abbiano un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tengano i libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non lucrative;
d) comprovino e documentino la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratta per almeno due anni;
e) siano costituite almeno a livello regionale e siano presenti, con proprie strutture, in almeno due province della regione;
f) i loro rappresentanti legali non abbiano subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione stessa.
3. Le domande relative ai contributi di cui al comma 1, lettera b), devono essere presentate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dagli interessati alla Direzione regionale del commercio e turismo, corredate di un programma di attività. Le modalità relative alla presentazione delle domande per gli esercizi finanziari 1999 e 2000, saranno disciplinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro i 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio triennale 1999-2001 e della legge finanziaria regionale per l'anno 1999.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8140 (1.1.162.2.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 0.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - con la denominazione « Contributi alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Art. 119
(Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale)
1. Si intende per commercio equo e solidale la vendita di beni provenienti dai paesi in via di sviluppo, effettuata secondo i criteri contenuti nella risoluzione del Parlamento dell'Unione Europea PE 178.921 del 19 gennaio 1994.
2. All'attività del commercio equo e solidale, come definita al comma 1, svolta da associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), cooperative senza fine di lucro ed altri enti non commerciali secondo le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano, a decorrere dall'1 luglio 1998 e fino al recepimento del decreto legislativo 114/1998, le disposizioni concernenti gli esercizi di vicinato.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 è consentita altresì la vendita di beni commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni sul commercio su aree pubbliche.
4. Gli esercizi ove si svolge la vendita al dettaglio di beni che, per almeno l'80 per cento, fanno parte del circuito del commercio equo e solidale, assumono la denominazione di « Bottega del Mondo ». Agli stessi, ove la superficie risulti inferiore ai 100 mq., non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 5 e 6, del decreto legislativo 114/1998, ed è ammessa la vendita contemporanea di prodotti alimentari e non alimentari.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono stabilite ulteriori disposizioni di tipo organizzativo e commerciale atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle « Botteghe del Mondo » ai principi del commercio equo e solidale.
6. Il titolo di « Bottega del Mondo » è riconosciuto con decreto del Direttore del Servizio del commercio, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 e delle norme previste ai commi precedenti comporta la revoca del titolo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE,ISTRUZIONE E CULTURA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 120
(Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 14dicembre 1987, n. 44, in materia di strutture socio-assistenziali)
1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, come integrato dall'articolo 15 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: « i bis) alloggi popolari destinati allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale, ovvero, a persone e/o famiglie disagiate, assistite dalla Pubblica Amministrazione, o in situazioni di comprovato disagio abitativo e/o economico. ».

Art. 121
(Modifica all'articolo 3, comma 3 della legge regionale19/1997, in materia di residenze polifunzionali)
1. Per l'anno 1998 le domande di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 122
(Norme d'interpretazione autentica e procedurali in materiadi sanità e servizi socio-assistenziali)
1. In via di interpretazione autentica, devono considerarsi componenti delle Commissioni sanitarie, di cui all'articolo 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, i medici ed i segretari.
2. Qualora i componenti siano dipendenti regionali ai medesimi compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, ove dovuta.
3. All'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48, il comma 3 è sostituto dal seguente:
« 3. La ripartizione dei finanziamenti per le associazioni avviene sulla base di un sistema a punteggio che considera:
a) personale dipendente;
b) numero degli associati;
c) attività promozionali;
d) sede. ».
4. All'articolo 3 della legge regionale 48/1996, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. I criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio. Con la deliberazione dei criteri è fissato, per ogni sede provinciale delle associazioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, il tetto massimo degli associati da considerare per attribuire il punteggio riferito al comma 3, lettera b). ».
5. Per l'anno 1998 i criteri di riparto di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 48/1996, come sostituito dal precedente comma 4, sono determinati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Limitatamente all'anno 1998, la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, qualora le procedure di riorganizzazione istituzionale, previste dalla stessa legge regionale siano concluse entro il 30 giugno 1998.
7. Per l'anno 1998 il termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 20 della legge regionale 41/1996, scade al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
8. In attesa di una compiuta regolamentazione della materia nel territorio regionale l'autorizzazione ed il funzionamento delle strutture sanitarie veterinarie private sono disciplinati dalle norme nazionali vigenti.
9. La Giunta regionale determina, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e politiche sociali, il limite di distanza per l'ubicazione delle strutture veterinarie di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità del 20 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1996, n. 294.
10. L'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, è sostituito dal seguente:
« Art. 4
1. Le farmacie urbane e rurali non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale. In occasione di festività infrasettimanali, le farmacie uniche nel Comune possono rinunciare al riposo infrasettimanale nella stessa settimana, dandone comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente almeno un mese prima.
2. Le farmacie urbane e rurali osservano un riposo infrasettimanale di una giornata, eventualmente frazionabile in due mezze giornate, secondo turni da determinarsi con le modalità di cui all'articolo 2. La giornata intera di riposo infrasettimanale può essere ridotta a una mezza giornata, per comprovate esigenze accertate dal Comune territorialmente competente sentita la Commissione di cui all'articolo 39 della legge regionale 43/1981. In questo caso l'orario previsto dal primo comma dell'articolo 3 viene portato a 44 ore settimanali.
3. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico deve essere così assicurato:
a) in tutti i Comuni con più di due farmacie, a turno, a battenti aperti e secondo gli orari di cui all'articolo 3;
b) nei Comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata. ».
11. All'articolo 1 della legge regionale 10/1997, il comma 20 è abrogato con effetto dal 10 gennaio 1997 limitatamente a quanto disposto con riguardo all'articolo 21 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, e relativa autorizzazione di spesa a carico del capitolo 4923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 123
(Contributo straordinario alla cooperativa sociale San Mauroa r.l. con sede in Maniago. Modifica all'articolo 13 della legge regionale 10/1997)
1. All'articolo 13, comma 24, della legge regionale 10/1997, le parole « un contributo straordinario in misura non superiore al 50 per cento della spesa presunta » sono sostituite dalle parole « un contributo straordinario in misura non superiore al 70 per cento della spesa presunta ».

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 124
(Modifiche alla legge regionale 15/1996 in materia di tutela e promozione della lingua e della cultura friulane)
1. All'articolo 8 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
« 2. La Regione:
a) favorisce la produzione in lingua friulana dei singoli, delle associazioni culturali, di enti ed istituzioni;
b) riconosce una speciale funzione di servizio culturale ad enti ed istituzioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello regionale e che dispongono di un'organizzazione adeguata, individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato scientifico di cui all'articolo 21. Tra gli stessi la Regione riconosce alla Società Filologica Friulana « G.I. Ascoli di Udine » una posizione di primaria importanza e ne sostiene il conseguimento delle finalità istituzionali.
3. I programmi annuali dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono sottoposti al parere dei Comitato scientifico di cui all'articolo 21 e sono finanziati con distinti capitoli di bilancio. ».
2. L'articolo 11 della legge regionale 15/1996 è sostituito dal seguente:
« Art. 11
(Uso della lingua friulana)
1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali operanti nei Comuni in cui la lingua friulana sia storicamente radicata possono usare il friulano, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi Statuti.
2. Le modalità per l'uso della lingua friulana da parte degli uffici, Servizi ed Enti strumentali dell'Amministrazione regionale, aventi sede nei Comuni di cui al comma l, sono disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 sentito il Comitato scientifico dell'Osservatorio di cui all'articolo 21. ».
3. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 15/1996 è aggiunto il seguente:
« Art. 11 bis
(Statuti degli Enti locali)
1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.
2. In particolare, entro i limiti del comma l, lo Statuto può prevedere:
a) l'uso scritto ed orale della lingua friulana nei rispettivi Consigli;
b) l'uso, accanto ai toponimi ufficiali, dei corrispondenti termini in lingua friulana in tutte le situazioni in cui sia ritenuto opportuno;
c) l'uso della lingua friulana in altre situazioni, ivi compresi i rapporti dell'Amministrazione con i cittadini. ».
4. L'articolo 13 della legge regionale 15/1996 è sostituito dal seguente:
« Art. 13
(Grafia ufficiale della lingua friulana)
1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.
2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo « La grafia friulana normalizzata » del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:
a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma « ts » con il segno « z »;
b) sostituzione del digramma « cu+vocale », nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma « qu+vocale ».
3. L'Osservatorio della lingua e cultura friulana è l'organo competente per la codifica dei sistemi delle varianti geografiche del friulano sulla base della grafia ufficiale. ».
5. Le domande di contributo che riguardano la ristampa di opere in lingua friulana, già pubblicate nella grafia riconosciuta ufficiale prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno titolo di priorità ai fini dell'ammissione ai benefici della legge regionale 15/1996.
6. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 15/1996, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) concessione di borse di studio a laureati o laureandi in discipline attinenti alle finalità della presente legge; ».
7. All'articolo 17 della legge regionale 15/1996, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
« 1 bis. Con apposito regolamento regionale, sentito il Comitato scientifico dell'Osservatorio, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e di espletamento degli adempimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, finalizzati a dare esecuzione alle decisioni assunte dall'Osservatorio medesimo, per l'attuazione dei compiti e lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
1 ter. Al Presidente del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane spettano le attribuzioni dei dirigenti di servizio, come previste dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 1. ».
8. All'articolo 18, comma 1, della legge regionale 15/1996, le parole « l'Osservatorio propone annualmente alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura » sono sostituite dalle parole « la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura approva annualmente, su proposta dell'Osservatorio ».
9. All'articolo 19 della legge regionale 15/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Sulla base dei piani triennali di intervento previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari ai soggetti operanti in settori culturali e linguistici indicati all'articolo 8, comma 1. »;
b) al comma 2, lettera c) dopo le parole « corsi di informazione e aggiornamento » sono aggiunte le parole « premi letterari anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana »; alla lettera d) del medesimo comma, dopo le parole « e traduzione di testi teatrali in lingua friulana », sono aggiunte le parole « premi cinematografici anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana »; dopo la parola « corali » sono aggiunte le parole « e musicali »; dopo la parola « diffusione » sono aggiunte le parole « nonché per l'innovazione »;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2 bis. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, con le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), c) ed e); con le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, numero 4, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per gli interventi di cui al comma 2, lettera b); con le modalità di cui al titolo VII della legge regionale 68/1981 per gli interventi di cui al comma 2, lettera d). ».
10. All'articolo 21 della legge regionale 15/1996, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
« 3. Alle sedute del Comitato partecipano, con voto consultivo:
a) il direttore del Servizio per le lingue regionali e minoritarie;
b) i componenti dello staff scientifico di cui all'articolo 23 se costituito.
3 bis. Funge da segretario del Comitato un funzionario del Servizio per le lingue regionali e minoritarie. ».
11. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 15/1996, dopo le parole « di lingua », sono aggiunte le parole « e cultura » e dopo le parole « dalle scuole dell'obbligo » sono aggiunte le parole « e dalle scuole materne ».
12. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 15/1996, come modificato dal comma 11, la denominazione del capitolo 5438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è modificata con l'aggiunta della locuzione « alle scuole materne, » dopo la locuzione « alle scuole dell'obbligo, ».
13. All'articolo 29 della legge regionale 15/1996, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in lingua friulana. ».
14. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 15/1996, come modificato dal comma 13, la denominazione del capitolo 5440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è modificata con l'aggiunta delle parole « radiofonici o » prima della parola « televisivi ».
15. Il testo della legge regionale 15/1996, come modificato dal presente articolo, sarà ripubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Filologica Friulana « G. I. Ascoli » un contributo straordinario di lire 250 milioni per concorrere nelle spese per l'acquisto della sede di Pordenone della Società.
17. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo di cui al comma 16 sono fissati con il decreto di concessione.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5463 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.4 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VI - con la denominazione « Contributo straordinario alla Società filologica friulana « "G.I. Ascoli" a titolo di concorso nelle spese per l'acquisto della sede di Pordenone della Società » e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 730 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

Art. 125
(Disposizioni in materia di enti teatrali)
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e partecipare alla costituenda Fondazione di diritto privato « Teatro lirico Giuseppe Verdi ».
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5349 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.3 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VI - con la denominazione « Spese per la promozione e la partecipazione alla costituenda Fondazione di diritto privato "Teatro lirico Giuseppe Verdi" » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 71 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).
3. All'articolo 16, comma 26, della legge regionale 3/1998, dopo le parole « nell'ambito della stagione di prosa 1997/98 » è aggiunta la parola « anche ».

Art. 126
(Disposizioni in materia di diritto allo studiouniversitario. Modifica alla legge regionale 55/1990)
1. L'articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:
« Art. 6
(Composizione del Consiglio di amministrazione degli Enti)
1. Il Consiglio di amministrazione di ciascun Ente è nominato per la durata di quattro anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura. Fanno parte del Consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, nominato, d'intesa con l'Università, con le modalità di cui all'articolo 9:
a) quattro rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre;
b) il Rettore dell'Università o un suo delegato permanente;
c) tre rappresentanti degli studenti eletti tra gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio.
2. I rappresentanti eletti dalla componente studentesca vengono rinnovati ogni due anni in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione, essi vengono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi dei non eletti. ».
2. I Consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio, così come modificati dal presente articolo, sono ricostituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'individuazione dei rappresentanti della componente studentesca, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 55/1990, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si fa riferimento, nell'ordine, ai primi degli studenti eletti in concomitanza delle più recenti elezioni di rinnovo degli organi accademici.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO, PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO, SOCIETÀ FINANZIARIE REGIONALI,INTERVENTI A SUPPORTO DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 127
(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degliEnti locali)
1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.
2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma l vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.
3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.
4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

Art. 128
(Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale)
1. È istituita l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 127, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale.
2. L'Agenzia rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli Enti di cui all'articolo 127.
3. L'Agenzia è retta da un Comitato direttivo costituito da cinque componenti e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale; i restanti componenti sono designati rispettivamente dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione provincie italiane (UPI) del Friuli - Venezia Giulia.
4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria.
5. L'Agenzia opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le Organizzazioni sindacali.
6. In sede di prima applicazione del comparto unico, l'Agenzia procede, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998 - 2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali, peraltro già in un'ottica di graduale omogeneizzazione; a partire dalla successiva tornata contrattuale, è definito, a regime, un contratto collettivo unico.
7. In particolare il contratto unico dovrà tener conto delle diverse funzioni e responsabilità, graduando nel tempo gli effetti economici avuto riguardo, anche, alla compatibilità finanziaria.
8. Ove i contratti prevedano una fase di contrattazione decentrata, la medesima dovrà aver luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati, al riguardo, dall'Agenzia.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un apposito regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

Art. 129
(Integrazione dell'articolo 151 della legge regionale53/1981 in materia di spese legali sostenute dal personaleregionale)
1. All'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 2 bis. In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attività di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilità per dolo o per colpa grave. ».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come aggiunto dal comma 1, fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Art. 130
(Disposizioni sul patrimonio immobiliare del disciolto Entenazionale per le Tre Venezie)
1. All'articolo 14 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38, il comma 2 bis, come inserito dall'articolo 21, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente:
« 2 bis. Gli attuali locatari hanno diritto all'acquisto degli alloggi occupati al prezzo ed alle condizioni determinati conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'applicabilità, per gli alloggi già appartenenti al disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie, della detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21. Per gli alloggi già in gestione allo stesso Ente Tre Venezie, il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere scontato di una ulteriore percentuale dell'1 per cento per ogni anno di conduzione antecedente al 1998, fino ad un massimo del 40 per cento. ».

Art. 131
(Ulteriori norme in materia di cessione di beni patrimonialipubblici)
1. All'articolo 9 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 2 bis. Al fine dell'individuazione dei beni di cui al comma 2, le Aziende per i servizi sanitari ed i Comuni interessati provvedono, d'intesa, a redigere un atto ricognitivo dei beni da trasferire. Restano al patrimonio del Comune i beni di cui all'articolo 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che alla data della redazione dell'atto ricognitivo non abbiano effettiva destinazione sanitaria e per i quali non si debba mantenere tale destinazione. ».
2. Per le procedure espletate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non si sia proceduto alla redazione di un atto ricognitivo e qualora sussistano le condizioni relative alla destinazione dei beni di cui al comma 1, le procedure medesime possono essere regolarizzate con la redazione dell'atto ricognitivo, con le modalità parimenti previste dal comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 39 della legge regionale 49/1996, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 2 bis. Il regolamento regionale dei contratti deve altresì consentire il ricorso alla trattativa privata per l'alienazione di beni patrimoniali quando la scelta del contraente sia determinata da ragioni di interesse pubblico che individuino un soggetto pubblico o privato avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene oggetto della cessione. ».

Art. 132
(Cessione alloggi del disciolto ENLRP)
1. Gli alloggi indicati alla lettera b) dell'articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, passati alla Regione ai sensi dello stesso decreto e da quest'ultima trasferiti agli Istituti Autonomi per le Case Popolari in esecuzione della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari o loro familiari conviventi, i quali li conducano a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento del canone e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto.
2. La cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 avviene su richiesta degli aventi diritto.
3. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.
4. La deliberazione di cessione deve essere adottata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di cessione.
5. La stipulazione del contratto deve intervenire entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 4.
6. Il Consiglio di amministrazione dello IACP è tenuto a presentare all'organo vigilante, contestualmente al bilancio consuntivo, una relazione che evidenzi i casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, le motivazioni dello stesso e le eventuali responsabilità e le azioni svolte per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
7. Salva l'applicazione delle più favorevoli disposizioni previste da leggi dello Stato, il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio è determinato dallo IACP ai sensi del disposto di cui al primo comma dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982.
8. Il prezzo determinato ai sensi del comma 7, viene ridotto di una percentuale pari al 65 per cento quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e al 50 per cento negli altri casi, indipendentemente dalle qualità personali del richiedente.
9. Nella determinazione del prezzo di cessione in proprietà, gli enti sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario.
10. Il pagamento del prezzo può avvenire in un'unica soluzione o ratealmente in non più di 240 rate mensili. Nel caso di pagamento rateale del prezzo, il richiedente deve anticipare in contanti il 25 per cento dello stesso. Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse, calcolato su base annua, pari all'8 per cento.
11. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto di stipula del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo, l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.
12. Le somme ricavate dalle cessioni - detratti gli importi necessari all'anticipata estinzione dei mutui eventualmente contratti per la costruzione degli alloggi ceduti - sono destinate esclusivamente all'acquisto, al recupero ed alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata.

Art. 133
(Alienazione a favore dell'ERDISU di Udine dell'immobileCasa dello studente dell'EFA)
1. L'Ente friulano di assistenza (EFA) è autorizzato ad alienare all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine (ERDISU) l'immobile denominato Casa dello studente, sito in Udine, Viale Ungheria 43, già oggetto di contribuzioni regionali ai sensi delle leggi regionali 27 giugno 1966, n. 10, 20 luglio 1967, n. 17 e dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'articolo 67 della legge regionale 47/1991.
2. Il vincolo di destinazione dell'immobile di cui al comma 1 è trasferito in capo al soggetto acquirente.
3. Sono revocati i contributi concessi all'EFA ai sensi delle norme di cui al comma 1. La revoca ha effetto dalla data di esecutività dell'atto di compravendita.
4. Ai fini della determinazione del prezzo di compravendita, l'ERDISU di Udine acquisisce il preventivo parere vincolante della Direzione provinciale dei servizi tecnici che ne valuta la congruità, anche tenendo conto dell'importo dei contributi regionali precedentemente erogati al soggetto venditore.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ FINANZIARIE REGIONALI EINTERVENTI A SUPPORTO DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA

Art. 134
(Norme in materia di società finanziarie regionali)
1. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, la lettera a), come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8, è sostituita dalla seguente: « a) mediante assunzione di partecipazioni, da smobilizzare, di norma, entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, con organizzazione operativa nel territorio regionale. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche:
1) imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia;
2) imprese e società miste operanti nei Paesi esteri diversi da quelli individuati dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nelle quali siano interessate imprese aventi organizzazione operativa nel territorio regionale con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione, o di altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunità Europea;
3) società finanziarie, creditizie, nonché società svolgenti attività di servizio alle imprese, di studio o di propulsione economica, anche operanti al di fuori del territorio regionale, qualora l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale; ».
2. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 18/1966, alla lettera b), come sostituita dall'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, le parole « mediante assistenza finanziaria alle società predette, nonché anche » sono sostituite dalle parole « mediante assistenza finanziaria ai soggetti di cui alla lettera a), anche indipendentemente dalla partecipazione agli stessi, nonché, direttamente o ».
3. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera c), come sostituita dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8/1993, è sostituita dalla seguente: « c) mediante assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo all'esercizio di attività:
1) di consulenza aziendale;
2) di formazione imprenditoriale;
3) di consulenza finanziaria;
4) di assistenza per scambi in compensazione;
5) di guida al finanziamento e alla capitalizzazione con particolare riguardo alla prestazione di servizi finalizzati alla quotazione sui mercati mobiliari ed all'emissione di cambiali finanziarie e di certificati di investimento, alla ricerca di partnership ed all'assistenza per la gestione di contratti a termine;
6) di assistenza per la crescita della nuova impresa. ».
4. All'articolo 1 della legge regionale 18/1966, il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società finanziaria può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. ».
5. All'articolo 2, primo comma, della legge 18/1966, la lettera c), come sostituita dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 8/1993, è sostituita dalla seguente: « c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute attraverso altre società dalla stessa già partecipate. Le partecipazioni possono superare il predetto limite del 35 per cento, qualora le stesse riguardino imprese e società miste operanti nei paesi esteri ovvero società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalità, analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell'articolo 1 ovvero qualora le stesse siano finalizzate ad interventi di riconversione o ristrutturazione aziendale; ».
6. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera e), come sostituita dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2/1992, è sostituita dalla seguente: « e) che sia prevista la possibilità, nei casi in cui la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA lo ritenga opportuno, di attuare i propri interventi di partecipazione a condizione di essere rappresentata nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società cui le stesse partecipazioni si riferiscono; ».
7. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera f), come sostituita dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2/1992, è sostituita dalla seguente: « f) che le partecipazioni di cui alla lettera c) siano attuate in coerenza con gli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 2/1992; ».
8. All'articolo 2 della legge regionale 18/1966, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 8/1993, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
« In relazione a particolari esigenze, le quote di partecipazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA nel capitale delle società di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), possono essere detenute per un periodo superiore ai dieci anni di cui al medesimo primo comma, lettera a). ».
9. All'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 18/1966, le parole « L'obbligo di smobilizzo » sono sostituite dalle parole « Il limite decennale ».
10. All'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 al primo comma, le parole da « Tale fondo » a « in particolare: », sono sostituite dalle seguenti « Tale fondo, appartenente al patrimonio della predetta società, viene utilizzato, sulla base di un programma predisposto dal consiglio di amministrazione della società medesima ed approvato dall'assemblea ordinaria della stessa, a favore di imprese le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia, nonché della nuova impresa nel territorio regionale, riguardando in particolare: ».
11. All'articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 22/1975, le parole « dell'Est europeo, » sono sostituite dalle parole « diversi da quelli individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, ».
12. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22/1975 è abrogato.
13. All'articolo 1 della legge regionale 22/1975, il terzo comma è sostituito dal seguente:
« Gli interventi a valere sul Fondo di cui al primo comma sono attuati in coerenza agli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2. ».
14. All'articolo 1 della legge regionale 22/1975, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
« La verifica dell'attuazione del programma di cui al primo comma interviene in sede di approvazione del bilancio della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA da parte dell'Assemblea, in base ad apposita dettagliata informativa inserita nella nota integrativa al bilancio stesso. ».
15. All'articolo 1 della legge 22/1975, il quarto comma è sostituito dal seguente:
« Per tali operazioni la Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA osserva il disposto dell'articolo 1 della legge regionale 18/1966, con i limiti di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c) della legge regionale medesima. ».
16. Gli impegni contrattuali e comunque le obbligazioni assunte sulla base di disposizioni modificate o abrogate dal presente articolo mantengono validità fino alla conclusione o all'estinzione degli stessi.
17. Al fine di assicurare la più ampia capacità e flessibilità operativa della Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia SpA, il fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/1975 può essere utilizzato per aumenti di capitale della Società stessa.
18. Per le finalità di cui al comma 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a chiedere, in qualità di azionista di maggioranza della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, la convocazione di un'assemblea straordinaria della società, affinché, mediante utilizzo dello speciale fondo di dotazione di cui al comma 1, il capitale stesso sia aumentato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile, fino all'importo di lire 60 miliardi, da destinare per lire 10 miliardi alla costituzione presso la « Finfidi SpA - Società finanziaria per la concessione di garanzie e fidi », ovvero presso la società derivante dalla fusione di cui al comma 22 del presente articolo, di mezzi finanziari da utilizzare, attraverso forme di collaborazione con la « Società Finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FlNEST SpA », per la prestazione di garanzie a fronte dei rischi connessi alle esportazioni, alle Società miste, nonché agli investimenti effettuati all'estero.
19. L'operazione di aumento di capitale di cui al comma 17 è condizionata alla predisposizione da parte del consiglio di amministrazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA di un piano di impresa e di riorganizzazione interna, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, funzionale all'efficace svolgimento delle attività individuate dal presente articolo.
20. All'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come modificata dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, le parole « e dalle Società finanziarie a partecipazione regionale; » sono sostituite dalle parole « e dalle Società finanziarie partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, ovvero esclusivamente da queste ultime; ».
21. L'articolo 4 della legge regionale 31/1996 è sostituito dal seguente:
« Art. 4
1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, può essere utilizzato per la concessione di ogni tipo di garanzia riferita ad iniziative economiche, sia nuove che esistenti, localizzate nel Friuli-Venezia Giulia ovvero, limitatamente a quelle poste in essere da imprese con organizzazione operativa nella regione, anche al di fuori del territorio regionale. ».
22. Al fine di razionalizzare e potenziare la capacità operativa degli strumenti finanziari partecipati indirettamente dalla Regione nei settori del leasing e delle garanzie finanziarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la fusione tra la società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di sviluppo Società per Azioni - Friulia Lis SpA e la Finfidi SpA - Società finanziaria per la concessione di garanzie e fidi, anche previo riassetto della compagine azionaria di quest'ultima.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la modifica allo statuto della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e le società finanziarie e creditizie partecipate dalla Regione al fine di realizzare le condizioni di complementarietà e sinergia necessarie alla realizzazione delle attività affidate alla Finanziaria medesima, ovvero al raggiungimento degli obiettivi cui le attività stesse sono preordinate.

Art. 135
(Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell'INCE)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, istituito con legge 28 agosto 1997, n. 286, un finanziamento di lire 470 milioni per l'anno 1998.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 470 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1142 (1.1.162.2.10.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - con la denominazione « Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste per il supporto logistico, organizzativo e tecnico all'attività svolta nel territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 470 milioni per l'anno 1998.
3. All'onere di lire 470 milioni per l'anno 1998, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 136
(Norme di applicazione della legge 675/1996 in materia di trattamento dei dati personali)
1. L'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativamente ai dati personali specificati all'articolo 22, comma 1, e all'articolo 24 della medesima legge 675/1996, riveste interesse del massimo rilievo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'Ufficio del Difensore civico di cui alla legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, e per l'Ufficio del Tutore dei minori di cui alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, ai fini della gestione delle rispettive attività istituzionali.
2. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo viene effettuato da parte dei soggetti indicati al comma 1 esclusivamente per le finalità specificate al comma 1 medesimo e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 675/1996.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE

Art. 137
(Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 20giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni)
1. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58 e modificato dall'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1998 dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2002.
2. Nei casi di intervento pubblico previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non sia possibile rilasciare il certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo, il Sindaco può disporre nondimeno la chiusura amministrativa del procedimento contributivo qualora il richiedente abbia ricevuto dal Comune somme a titolo risarcitorio per la non corretta esecuzione dei lavori di riparazione in conseguenza di pronuncia giudiziale di condanna.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contributo è liquidato in via definitiva per l'importo corrispondente ai lavori eseguiti mediante intervento pubblico, sulla base dell'accertamento effettuato dal Comune che tiene luogo del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
4. I Comuni possono procedere all'acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, per destinarli ad uso pubblico, ancorché gli stessi abbiano già formato oggetto di intervento di riparazione e di restauro, per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche e ambientali.
5. Le spese per l'acquisizione degli edifici di cui al comma 4, nonché quelle per i lavori necessari per destinarli all'uso pubblico previsto, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Le disposizioni previste dal comma 4 e dal presente comma si applicano in favore dei Comuni che abbiano già acquistato gli edifici di cui al comma 4 presentando alla Segreteria Generale Straordinaria la relativa domanda di finanziamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 ter - come aggiunto dall'articolo 11 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 - e dell'articolo 14 della legge regionale 30/1977 e loro successive modificazioni ed integrazioni, entro i termini stabiliti dall'articolo 15 della legge regionale 40/1996.
6. Per i maggiori oneri previsti dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
7. I provvedimenti di mancata catalogazione eventualmente assunti, in base agli articoli 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 47 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine ad edifici la cui schedatura sia frutto di un errore tecnico dovuto ad una parziale individuazione del complesso edilizio, sono annullati e per l'effetto la Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata ad emettere nuovi provvedimenti correlati ad una corretta schedatura degli edifici sotto il profilo ambientale, storico, culturale ed etnico.
8. I termini di presentazione delle domande di contributo sulla legge regionale 30/1977, nei casi di cui al comma 7, sono fissati in sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di mancata catalogazione.
9. Ai fini del conseguimento dei benefici contributivi, nei casi di cui al comma 7, sono considerate utili le domande presentate ai sensi della legge regionale 30/1977 prima della data di entrata in vigore della presente legge nei termini decorrenti dalla notifica dei provvedimenti di mancata catalogazione erroneamente assunti, in base agli articoli 16 della legge regionale 35/1979 e 47 della legge regionale 50/1990, in ordine ad edifici già fatti oggetto di analoghi provvedimenti.
10. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 30/1977, sulla base delle domande indicate al comma 9.
11. All'articolo 12 della legge regionale 30/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è abrogato il sesto comma.
12. Gli interventi relativi al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 30/1977, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a finanziamento sulla base dei programmi presentati dai Comuni fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. All'articolo 27, comma 12 bis, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come inserito dall'articolo 25 della legge regionale 40/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Avuto riguardo ai medesimi edifici, l'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto o di alienazione soggetti alle disposizioni limitative dei trasferimenti delle cose di antichità ed arte contenute nel Capo III della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127. ».
14. All'articolo 30 della legge regionale 63/1977, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 37/1993, al comma 1 le parole « e sono cedute » sono sostituite dalle seguenti: « il quale ha facoltà di utilizzarle in conformità alla loro destinazione o di adibirle a sede di Uffici pubblici o di pubblici servizi o a finalità sociali ovvero di cederle in proprietà ».
15. Qualora per rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa non si pervenga all'assegnazione in proprietà, in favore degli aventi diritto, delle unità immobiliari ricostruite mediante delega ai Comuni, presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 30 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, dedotte le somme derivanti da crediti dell'Amministrazione comunale maturati nei confronti del delegante prima dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai singoli interventi di ricostruzione delegata.
16. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i negozi stipulati nonché gli atti e i provvedimenti assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 15.
17. L'autorizzazione prevista dall'articolo 55, terzo comma, della legge regionale 63/1977, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 40/1996, può essere rilasciata, con le modalità ivi indicate, anche nei casi in cui risulti sia già stata avviata, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 40/1996, un'attività produttiva diversa da quella originaria, anche esercitata sotto una diversa impresa.
18. All'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977, così come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 37/1993, le parole « a soggetti residenti privi di alloggio » sono sostituite dalle seguenti: « a soggetti privi di alloggio già residenti o che intendano trasferire la propria residenza, in mancanza dei quali il Comune è autorizzato ad alienare gli alloggi o a mutarne la destinazione d'uso nel rispetto dello strumento urbanistico vigente ».
19. All'articolo 75, primo comma, numero 4, della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 33 della legge regionale 40/1996, le parole « ritenuta urgente ed indilazionabile per la ricostruzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti » sono sostituite dalle parole: « ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate ».
20. In relazione al disposto di cui al comma 19, la denominazione del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è così modificata: « Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate ».
21. Le risorse finanziarie assegnate ai soggetti pubblici diversi dai Comuni, ai sensi degli articoli 76 e 79 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate, in tutto o in parte, anche solo per concorrere al finanziamento della spesa di interventi di interesse comune realizzati da altri soggetti pubblici sulla base di accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall' articolo 17 della legge 127/1997, e dell' articolo 10 della legge regionale 10/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
22. I progetti esecutivi delle opere di ricostruzione presentati nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 62 della legge regionale 40/1996, possono essere ripresentati nei termini all'uopo fissati dal Sindaco, sentita la commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda motivata degli interessati.
23. Al comma 12 bis dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come introdotto dall'articolo 25 della legge regionale 40/1996, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Tale convenzione può essere stipulata contestualmente all'atto di cessione delle singole unità immobiliari. ».
24. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 47 della legge regionale 35/1979, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 37/1993, e dalle altre vigenti disposizioni di legge per la riparazione e la ricostruzione delle case canoniche ed uffici di ministero pastorale, danneggiate, distrutte o demolite a causa degli eventi sismici del 1976 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora definite con formale provvedimento amministrativo, sono proseguibili ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data.
25. Sono soggette a conferma le domande indicate al comma 24 presentate in ogni tempo prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché entro i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni.
26. La conferma delle domande indicate al comma 24 va effettuata con istanza prodotta alla Segreteria Generale Straordinaria, indipendentemente dallo stadio raggiunto dall'istruttoria condotta sulle domande stesse.
27. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 24 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.
28. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 36/1985, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 30/1977, come modificato dall'articolo 3, primo comma, della legge regionale 25/1978 e 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, la domanda di cui al comma 28 può essere presentata dal successore dell'istante deceduto.
30. Per le fattispecie di cui ai commi 28 e 29 trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 53 della legge regionale 53/1984, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.
31. Sono fatte valide agli effetti contributivi le opzioni di intervento privato tempestivamente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge dai successori per causa di morte dei soggetti titolari della domanda di intervento pubblico.
32. Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi relativi alle domande di cui ai commi 28, 29 e 31 è fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. Nel caso di concorso su uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici del 1976 di interventi non omogenei, ai sensi della legge regionale 30/1977 e della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, fermo restando l'accoglimento delle domande e la determinazione dei contributi in base alle leggi regionali richiamate nelle rispettive domande di intervento, le modalità per l'approvazione del progetto esecutivo unitario, la concessione e l'erogazione dei contributi sono ricondotte nell'ambito della legge regionale 30/1988, secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
34. A tal fine le domande di intervento sono collocate nella stessa posizione di graduatoria, anche in deroga ai criteri fissati dall'articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 91 della legge regionale 50/1990, con priorità rispetto ad ogni altra categoria di intervento.
35. Sulla base del programma degli interventi, la Segreteria Generale Straordinaria comunica al Comune, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale 30/1988, sia la quota finanziaria a carico delle risorse della legge regionale 30/1988, sia quella a carico dei fondi di edilizia abitativa di cui alla legge regionale 30/1977.
36. L'invito del Sindaco a presentare il progetto esecutivo unitario, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988, è rivolto contestualmente a tutti i richiedenti l'intervento di recupero e consolidamento antisismico dell'edificio.
37. Sul progetto esecutivo unitario l'organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1988 esprime parere in luogo dell'organo tecnico ed agli effetti di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, evidenziando gli importi ammissibili a contributo con riferimento alle diverse unità immobiliari comprese nell'edificio e alle rispettive domande di intervento.
38. Fatte salve le competenze della Commissione edilizia comunale e della Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, il progetto esecutivo è approvato in linea tecnica ed economica dal Sindaco, sia agli effetti della legge regionale 30/1977, sia a quelli della legge regionale 30/1988.
39. Nel rispetto delle disposizioni vigenti, i contributi in conto capitale per le unità immobiliari comprese nell'edificio sono concessi con provvedimenti contestuali del Sindaco con spesa a carico delle risorse della legge regionale 30/1988 e, rispettivamente, dei fondi di edilizia abitativa di cui alla legge regionale 30/1977.
40. L'erogazione dei contributi è disposta secondo le modalità della legge regionale 30/1988.

Art. 138
(Norme di modifica, di integrazione e di interpretazioneautentica di altre leggi regionali di intervento nelle zonecolpite dagli eventi sismici del 1976)
1. All'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 58, come modificato dall'articolo 193 della legge regionale 5/1994, è aggiunto il seguente periodo: « ed inoltre quelle conseguenti alla composizione delle medesime controversie in via transattiva o attraverso conciliazione giudiziale. ».
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i fondi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come modificato dall'articolo 54 della legge regionale 50/1990, per il ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonché delle aree adibite a deposito di materiale di risulta, a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, nei limiti di costo stabiliti dal DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/SGS e dal DPGR 8 aprile 1987, n. 2289/SGS.
3. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, è abrogato.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni i fondi di cui all'articolo 2 della legge regionale 45/1984, e successive modificazioni ed integrazioni, per il ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonché delle aree adibite a deposito di materiale di risulta, anche in presenza di perizie suppletive e di variante approvate in via di sanatoria dopo l'ultimazione dei lavori, nei limiti di costo stabiliti dai decreti del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 1986, n. 2112/SGS, 8 aprile 1987, n.2281/SGS e 30 settembre 1996, n. 2874/SGS.
6. In via di interpretazione autentica, l'indennità di occupazione prevista dall'articolo 78, comma 5, della legge regionale 26/1988, riguarda tutti i periodi anteriori fino alla data del trasferimento della proprietà delle aree in capo al Comune.
7. Nei limiti degli importi autorizzati dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, la Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a concedere ai Comuni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, i contributi di cui all'articolo 10 della legge regionale 30/1988, con le modalità ivi previste, anche per opere diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni di spesa, purché si tratti di interventi volti a garantire l'integrale recupero strutturale e la completa funzionalità di opere ed impianti pubblici già finanziati in base alla legge regionale 63/1977.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
9. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale e quelli in annualità costanti di cui all'articolo 11 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 96 della legge regionale 50/1990, corredate della documentazione ivi prescritta, sono presentate al Comune competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad esclusione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 30/1988.
10. In via transitoria, le graduatorie formate ai sensi della legge regionale 30/1988, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono valide limitatamente alle domande in relazione alle quali, alla predetta data, sia stato notificato l'avviso a presentare il progetto esecutivo o la perizia giurata, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988.
11. I soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato notificato l'avviso di cui al comma 10, devono confermare la domanda entro novanta giorni dalla predetta data.
12. Le domande dei soggetti confermanti e le nuove domande presentate entro il termine di cui al comma 9 sono collocate in una nuova graduatoria e ordinate secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della legge regionale 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni.
13. Le nuove graduatorie sono approvate dal Comune ed inviate alla Segreteria Generale Straordinaria entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza di quello utile per la presentazione delle domande.
14. L'Amministrazione regionale procede alla formazione di una graduatoria unica regionale, di validità annuale, nella quale confluiscono, in sede di prima applicazione, anche le domande confermate a norma del comma 11.
15. Ad esaurimento delle graduatorie già formate, l'Amministrazione regionale provvede a finanziare in via prioritaria i progetti esecutivi e le perizie giurate presentati a seguito di avvisi sindacali notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Le nuove graduatorie sono finanziate di anno in anno sulla base delle risorse disponibili e le domande non finanziate nel corso di un esercizio decadono di diritto.
17. Per i maggiori oneri previsti dai commi 9 e 10, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
18. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del contributo in annualità costanti e la domanda dei benefici spettanti al « de cuius » non sia stata ripetuta nei termini previsti dall'articolo 18 della legge regionale 30/1988, la stessa può essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 30/1988, presentate oltre i termini ivi indicati e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
20. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.
21. All'articolo 42, comma 1, della legge regionale 40/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , avuto anche riguardo alla reale situazione e consistenza degli edifici. ».
22. I crediti dell'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 56 della legge regionale 40/1996, per il cui recupero sia stata intentata dai Sindaci dei Comuni terremotati azione giudiziale, ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono annullati, in tutto o in parte, con decreto del Sindaco-Funzionario delegato, qualora risulti che il convenuto abbia comunque utilizzato il contributo in lavori di riparazione o di ricostruzione del fabbricato danneggiato o distrutto dagli eventi sismici.
23. All'articolo 39 ter della legge regionale 50/1990, come aggiunto dall'articolo 58 della legge regionale 40/1996, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
« 1 bis. Il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi può essere altresì emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, quando non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori realizzati nei termini, sempreché gli stessi risultino eseguiti alla data in cui viene effettuato l'accertamento almeno nella percentuale dell'80 per cento. ».
24. All'articolo 115, comma 1, della legge regionale 50/1990, le parole « e dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 », sono sostituite dalle parole: « dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, »; e dopo le parole « attestante la rispondenza dell'impianto » sono aggiunte le parole: « o dell'intervento ».
25. Le dichiarazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore delle presente legge, in conformità all'articolo 115 della citata legge regionale 50/1990, come modificato dal comma 24, sono fatte valide a tutti gli effetti.
26. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 37/1993, si applicano anche alle spese derivanti dall'esperimento di procedure arbitrali iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche se non definite nel giudizio, che siano connesse allo svolgimento di contratti d'appalto o di incarichi professionali per i quali, pur essendo stata l'azione civile promossa di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria, questa abbia dichiarato, con sentenza, la sua incompetenza per essere stata la controversia devoluta, nei disciplinari d'incarico o nei contratti, ad arbitri.
27. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 37/1993, sono estese alle spese ivi previste sostenute dai Comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
28. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 37/1993 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. All'articolo 10 della legge regionale 46/1993, il comma 2 bis, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, è sostituito dal seguente:
« 2 bis. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto del Sindaco-Funzionario delegato. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a lire 2.000.000 sono emanati su conforme parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione. ».
30. All'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge regionale 40/1996, le parole « dall'articolo 46 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni », sono sostituite dalle parole « dai capi I e III del titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni ».
31. Le disposizioni del comma 30 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 40/1996.
32. All'articolo 10, comma 6, della legge regionale 40/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche qualora prestino in via temporanea la propria attività lavorativa in Comuni diversi da quello di appartenenza sulla base di un rapporto convenzionale a termine. ».
33. A parziale modifica del disposto di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 40/1996, e con effetto dall'1 gennaio 1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni, fino al 31 dicembre 2000, le spese derivanti dagli incarichi conferiti, ai sensi dall'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 8/1996, con le modalità ivi previste, al personale inquadrato nei ruoli organici degli enti indicati dall'articolo 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, ovvero al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, anche non inquadrato nel ruolo organico dell'Ente di appartenenza, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 57/1983.
34. In relazione agli incarichi indicati al comma 33, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 37/1987, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1996 dall'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 8, è stabilito al 31 dicembre 2000.
35. Il rimborso delle spese di cui al comma 33 ai Comuni da parte della Regione è riconosciuto per i rapporti di collaborazione mantenuti con personale di ruolo titolare di incarico alla data del 31 dicembre 1996.
36. Al comma 5 degli articoli 10 e 11 della legge regionale 40/1996, è aggiunto il seguente periodo: « Fino alla medesima data sono, altresì, rimborsate ai Comuni le spese per il personale di ruolo destinato a sostituire quello inquadrato in base al presente articolo che sia cessato dal servizio per dimissioni o per altre ragioni. ».
37. La disposizione di cui al comma 36 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 40/1996.
38. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 40/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In via transitoria, continuano altresì a trovare applicazione tutte le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, qualora alla data dell'1 gennaio 1994 risulti essere già stata emessa la deliberazione della Giunta regionale ivi prevista al terzo comma, nell'ambito del procedimento di approvazione degli elenchi degli edifici rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale. ».
39. L'articolo 14 della legge regionale 40/1996, è così modificato:
a) al comma 2, sono abrogate le parole « Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, »;
b) al comma 5, le parole « Gli interventi di cui al comma 2, nonché i maggiori oneri per le finalità di valorizzazione e diffusione », sono sostituite dalle parole « I maggiori oneri per le finalità di valorizzazione e diffusione degli interventi di cui al comma 1 ».
40. All'articolo 33, comma 2, della legge regionale 40/1996, sono abrogate le parole « con priorità rispetto ad ogni altra categoria di intervento finanziata in base a criteri uniformi stabiliti in via amministrativa nel settore delle opere ed impianti pubblici. ».
41. All'articolo 37 della legge regionale 40/1996, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 2 bis. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 2, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione dei provvedimenti di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. ».
42. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 37 della legge regionale 40/1996, come aggiunto dal comma 41 fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
43. In via di interpretazione autentica, rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 68, comma 1, della legge regionale 40/1996, anche interventi di ricostruzione di parti di edificio demolite, nonché la sistemazione di aree di pertinenza urbanistica funzionali alla nuova destinazione d'uso dell'edificio denominato « ex albergo Savoia ».
44. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 104 della legge regionale 50/1990, qualora lo stato degli edifici si trovi in gravi condizioni di degrado e di pericolo per la sicurezza degli abitanti, per carenze legate alle tipologie costruttive o alla scelta dei materiali, la Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a rimuovere le cause dei suddetti inconvenienti ponendo in essere ogni intervento idoneo a garantire l'abitabilità degli edifici e la sicurezza degli impianti.
45. Le disposizioni di cui al comma 44 trovano applicazione per i soli interventi sugli edifici ubicati nel Comune di Lusevera in relazione ai quali erano state presentate nei termini, prima dell'entrata in vigore della presente legge, le domande di intervento correttivo, ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 50/1990.
46. Le disposizioni previste dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 50/1990, trovano applicazione in favore dei soggetti pubblici ivi considerati anche per gli oneri connessi alle transazioni ed alle conciliazioni giudiziali che pongono fine alle controversie connesse all'esecuzione dei contratti d'appalto di opere ed interventi pubblici nonché a quelle relative allo svolgimento di incarichi professionali previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
47. L'assunzione delle spese derivanti dalle transazioni è ammessa a condizione che la stipula dell'accordo transattivo sia preceduta dal parere favorevole dell'Ufficio legislativo e legale della Regione.
48. Le disposizioni dei commi 46 e 47 trovano applicazione limitatamente alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
49. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 58/1982, come modificato dall'articolo 193 della legge regionale 5/1994, ed integrato dal comma 1 del presente articolo.
50. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 50 della legge regionale 50/1990, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 48/1991 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale e la domanda dei benefici spettanti al « de cuius » non sia stata ripetuta nei termini previsti, la stessa può essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
51. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all'articolo 50 della legge regionale 50/1990 presentate oltre i termini ivi indicati e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
52. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.

Art. 139
(Ulteriori norme d'intervento nelle zone terremotate delFriuli)
1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria Generale Straordinaria, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se per i lavori anzidetti non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2003.
2. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 1 non siano state completamente realizzate, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2003.
3. L'articolo 19 della legge regionale 40/1996 è abrogato.
4. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 2003. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.
5. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente già attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 2003.
6. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al 31 dicembre 2003 qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.
7. L'articolo 18 della legge regionale 40/1996 è abrogato.
8. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, in deroga alle vigenti disposizioni, per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, il rilascio del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale viene erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo a tutti gli effetti del certificato di abitabilità o agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni urbanistico- edilizie.
9. Le disposizioni del comma 8 trovano applicazione anche alle unità immobiliari e agli edifici pubblici ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge o per i quali, alla medesima data, sia stata erogata la rata di saldo del contributo.
10. Limitatamente agli interventi edilizi ed infrastrutturali eseguiti direttamente dalla Segreteria Generale Straordinaria su richiesta dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le economie contributive eventualmente conseguite durante l'esecuzione dei lavori di un lotto di appalto per rimborsare ai Comuni le spese di esproprio relative ad altri lotti d'appalto di una medesima opera.
11. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 10.
12. In via di interpretazione autentica, gli alloggi ricevuti in donazione dai Comuni nell'ambito della solidarietà nazionale ed internazionale conseguente agli eventi sismici del 1976 rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 47, secondo comma, lettera d), della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, e possono essere assegnati o alienati in conformità alle clausole del contratto di donazione.
13. In relazione ai rendiconti dei funzionari delegati alle spese per interventi nelle zone terremotate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito singolarmente di importo non superiore a lire 50 milioni e complessivamente per una somma di ammontare massimo di lire 80 milioni, derivanti da prestazioni professionali nonché dalla concessione di contributi per interventi nel settore dell'edilizia abitativa o delle opere pubbliche e di pubblica utilità, ai sensi delle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, qualora, da apposita certificazione del funzionario delegato, i crediti siano riconosciuti di dubbia o difficile esazione, nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o risultino inesigibili.
14. La certificazione di cui al comma 13 comporta la regolarizzazione del relativo rendiconto del funzionario delegato.
15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 trovano applicazione per i rendiconti dei funzionari delegati relativi agli esercizi finanziari trascorsi e sino all'esercizio 1991.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli i finanziamenti necessari per il recupero e il consolidamento antisismico dell'edificio annesso al Duomo, già adibito a sagrestia, sale ed archivio del Capitolo.
17. Il recupero di cui al comma 16 può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l'edificio a sede museale per la valorizzazione del patrimonio storico artistico legato alla tradizione ecclesiastica patriarcale.
18. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 16 il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Assunta deve presentare domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. La concessione del finanziamento di cui al comma 16 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
20. Per gli interventi di cui al comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Cividale del Friuli anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8732 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione « Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli per il recupero e il consolidamento antisismico dell'edificio annesso al Duomo » e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio i finanziamenti necessari per la dotazione della Pieve di San Pietro di adeguata viabilità di accesso, di parcheggi e di servizi igienici.
23. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 22, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Per gli interventi di cui al comma 22 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
25. Per i finanziamenti di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Zuglio anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
26. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1.278 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 il cui stanziamento è elevato di pari importo.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla provincia veneta di Sant'Antonio da Padova dell'Ordine dei Frati Minori un finanziamento straordinario per il completamento della ricostruzione del complesso edilizio relativo al convento-santuario di Sant'Antonio da Padova, sito in Gemona del Friuli, già in parte finanziato in base alle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
28. La domanda per accedere al finanziamento indicato al comma 27 è presentata al Comune di Gemona del Friuli entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. La concessione del finanziamento indicato al comma 27 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso del complesso edilizio per un periodo non inferiore a dieci anni.
30. Per le finalità del comma 27 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
31. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 27 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
32. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni a carico del capitolo 8678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone i finanziamenti necessari al completamento funzionale dell'edificio denominato « ex casa Gerometta », già assistito dai benefici previsti dall'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare a fini istituzionali.
34. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un finanziamento necessario per realizzare in Comune di Maniago, anche per lotti funzionali, un edificio scolastico da adibire a sede dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Zanussi » di lire 6.000 milioni e un finanziamento di lire 6.000 milioni a parziale copertura delle spese necessarie all'adeguamento e al miglioramento ai fini della sicurezza, anche mediante accordi di programma, della viabilità di accesso alla Val Tramontina, con interventi sulla SS 552 nel tratto montano.
35. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone i finanziamenti necessari per l'acquisto ed il recupero dell'edificio che conserva gli affreschi del « Pordenone », sito nel centro storico del capoluogo, da destinare a fini museali.
36. Per conseguire i finanziamenti di cui ai commi 33, 34 e 35 la Provincia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande eventualmente già presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
37. Per le finalità previste dai commi 33, 34 e 35 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.000 milioni, lire 12.000 milioni e lire 2.000 milioni, per un importo complessivo di lire 15.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Lusevera per la realizzazione della nuova accessibilità in sicurezza e delle connesse opere di consolidamento per l'ampliamento del percorso di visita nel compendio delle Grotte di Villanova.
39. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 38 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Per l'intervento di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Sindaco del Comune interessato, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
41. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione « Comunità di Rinascita », con sede a Tolmezzo, un finanziamento per il ripristino e l'adeguamento impiantistico e funzionale della sede della Comunità sita in Tolmezzo e destinata a finalità assistenziali di carattere socio-sanitario.
43. La domanda per accedere al finanziamento indicato al comma 42 è presentata al Comune di Tolmezzo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
44. La concessione del finanziamento di cui al comma 42 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
45. Per le finalità di cui al comma 42 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tolmezzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
46. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 42, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
47. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni a carico del capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Treppo Carnico un finanziamento di lire 350 milioni per il riattamento, l'ampliamento e la riqualificazione funzionale di un edificio comunale destinato a finalità museali, già fatto oggetto dei benefici previsti dalla legge regionale 63/1977.
49. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 48, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
50. Per l'intervento di cui al comma 48 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Sindaco del Comune interessato, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana Valli del Natisone i finanziamenti necessari per il completamento del Centro servizi comunitari e del Museo etnologico.
53. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 52, la Comunità montana presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
54. Per i finanziamenti di cui al comma 52, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del presidente della Comunità montana Valli del Natisone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzone un finanziamento di lire 2.000 milioni per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e completamento delle mura di cinta medievali del centro storico, nonché delle opere di consolidamento delle mura di sostegno del fossato, danneggiate dagli eventi sismici del 1976, comprese le opere di protezione e di sistemazione dei siti attigui al compendio storico-murario.
57. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 56 il Comune di Venzone presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
58. Per gli interventi di cui al comma 56 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Venzone anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
59. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina i finanziamenti necessari per la ristrutturazione, il miglioramento, l'adattamento e l'ampliamento dell'edificio destinato a sede della scuola media, allo scopo di dotare il complesso scolastico di un adeguato servizio di refezione-mensa, nonché di una nuova palestra idonea a soddisfare esigenze di carattere comprensoriale.
61. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 60, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
62. Per i finanziamenti di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Villa Santina, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S. Pellegrino di Meduno-Navarons i finanziamenti necessari per il recupero e il consolidamento antisismico del campanile annesso alla Chiesa parrocchiale di San Pellegrino in Navarons di Meduno.
65. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 64 il legale rappresentante della Parrocchia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
66. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 64 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
67. Per gli interventi di cui al comma 64 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Meduno, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
68. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8734 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione « Finanziamento alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S. Pellegrino di Meduno-Navarons per il recupero ed il consolidamento antisismico del campanile » e con lo stanziamento di lire 330 milioni per l'anno 1998.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre ovvero al Comune di Nimis un finanziamento di lire 1.200 milioni per la bonifica di aree artigianali-industriali in Comune di Nimis interessate da impianti produttivi obsoleti non recuperabili, nonché per la realizzazione, sulla aree stesse, di un immobile da assegnare in locazione o ad altro titolo a soggetti imprenditori per fini produttivi.
70. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 69, la Comunità montana ovvero il Comune di Nimis presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
71. Per il finanziamento di cui al comma 69, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Presidente della Comunità montana delle Valli del Torre ovvero al Sindaco del Comune di Nimis, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
72. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 69 fanno carico al capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
73. Per gli interventi di cui ai commi 16, 33, 34, 35, 38, 48, 52, 56, 60 e 69 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia decanale di Tarvisio i finanziamenti necessari per il consolidamento della torre campanaria e per la messa a norma degli impianti della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo.
75. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 74 il legale rappresentante della Parrocchia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
76. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 74, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
77. Per gli interventi di cui al comma 74, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarvisio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
78. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8735 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione « Finanziamento alla Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Tarvisio per il consolidamento della torre campanaria e la messa a norma degli impianti della Chiesa parrocchiale » e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1998.

Art. 140
(Norme procedurali, finanziarie e di sanatoria per ilcompletamento della ricostruzione delle zone terremotate)
1. Nell'ambito del processo di completamento della ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate, l'Amministrazione regionale, tramite la Segreteria Generale Straordinaria, è autorizzata a finanziare le Comunità montane, la Comunità collinare e i Consorzi di sviluppo industriale per la costruzione, l'acquisto e l'eventuale ripristino, miglioramento e adattamento di immobili da assegnare in locazione o ad altro titolo a soggetti imprenditori per fini produttivi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nel territorio dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con DPGR 0714/Pres del 20 maggio 1976, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quello dei Comuni classificati danneggiati con il medesimo provvedimento purché ricompresi, anche in parte, nei territori delle Comunità montane e della Comunità collinare.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i finanziamenti necessari per gli interventi di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai Comuni nell'ambito delle iniziative di solidarietà nazionale ed internazionale conseguenti agli eventi sismici del 1976.
5. Le domande di finanziamento di cui al comma 4 sono presentate dai Comuni interessati alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da un progetto preliminare delle opere da realizzare con un preventivo di spesa.
6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l'entità dei finanziamenti di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.
7. Per gli interventi di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
8. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
9. Per il completamento del recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 10 contributi annui costanti per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale anche per diverse destinazioni di immobili già adibiti ad attività ricreative o culturali, danneggiati dagli eventi sismici e presso i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ripristinata l'attività preesistente.
10. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 9 i Comuni classificati disastrati con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 9 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 12.
12. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l'entità dei contributi di cui al comma 9, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.
13. La spesa riconosciuta ammissibile comprende una quota non superiore al dodici per cento del costo delle opere di cui al comma 9 per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'intervento stesso.
14. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato, a partire dall'anno 1998, il limite decennale di spesa di lire 800 milioni.
15. Le annualità relative al limite di spesa di cui al comma 14 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1998 al 2000. Le ulteriori annualità saranno iscritte negli esercizi successivi.
16. Al fine di completare il recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti ai soggetti di cui ai commi 17 e 18 per il recupero totale o parziale di immobili fortificati, assoggettati a vincolo di interesse storico- artistico ai sensi della legge 1089/1939, nei quali, alla data degli eventi sismici, risultavano in atto destinazioni ad uso abitativo o produttivo, ancorché non esclusive, anche se utilizzati da terzi purché ubicati nei Comuni classificati disastrati con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato effettuato l'intervento di recupero. Nell'ambito dell'intervento di recupero possono essere effettuati anche gli interventi indicati dall'articolo 9, comma 44, della legge regionale 3/1998.
17. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 16 i proprietari degli immobili che realizzino, nell'ambito dell'intervento di recupero, il ripristino delle destinazioni abitative o produttive e degli altri spazi eccedenti tali destinazioni, da utilizzare dal Comune competente per territorio, previa stipula di apposita convenzione, per un periodo non inferiore a trenta anni.
18. I contributi di cui al comma 16 possono essere altresì concessi ai Comuni che acquistano in proprietà tali immobili per destinarli a finalità istituzionali, culturali, sociali o ricreative. A tal fine dovrà essere predisposta un'apposita relazione, da allegare alla domanda di contributo, che illustri compiutamente le destinazioni individuate, nonché la forma di futura gestione.
19. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 16 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 20. La domanda è corredata da un progetto preliminare delle opere da realizzare e da un preventivo di spesa.
20. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l'entità dei contributi di cui al comma 16, i criteri e le modalità per la loro concessione, nonché le condizioni per la stipula di un apposito accordo di programma sottoscritto anche dall'eventuale soggetto gestore e che preveda finalità, forme, modalità di partecipazione finanziaria alla gestione e durata della stessa.
21. La spesa riconosciuta ammissibile comprende una quota non superiore al dodici per cento dell'importo dell'intervento di recupero di cui al comma 16 per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'intervento stesso. Nell'ipotesi di cui al comma 18 essa comprende altresì l'onere per l'acquisto dell'immobile.
22. I contributi di cui al comma 16 sono cumulabili con altre analoghe provvidenze concesse o da concedere dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche in base alle leggi di intervento nelle zone terremotate.
23. Ai procedimenti contributivi di cui al comma 16, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
24. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato, a partire dall'anno 1998, il limite di spesa decennale di lire 1.000 milioni.
25. Le annualità relative al limite di spesa di cui al comma 24 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1998 al 2000. Le ulteriori annualità saranno iscritte negli esercizi successivi.
26. Sono confermati, a tutti gli effetti, i finanziamenti concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per il ripristino degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, ancorché l'insorgenza, in corso d'opera, di eventi dannosi accidentali abbia determinato l'impossibilità di recupero degli edifici medesimi.
27. Per gli edifici considerati al comma 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in via integrativa, i maggiori oneri necessari a garantire il raggiungimento della completa funzionalità degli edifici medesimi, anche attraverso interventi ricostruttori.
28. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti integrativi di cui al comma 27 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Per i maggiori oneri previsti dal comma 27, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni al Comune di Venzone per il primo impianto e l'avvio del Centro di documentazione sui danni sismici e sul restauro delle strutture architettoniche, istituito nell'ambito del Museo della Terra di Venzone.
31. Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al comma 30, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva dell'iniziativa nonché di un preventivo di spesa.
32. Per la sovvenzione di cui al comma 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Venzone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene i limiti di oggetto e d'importo
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 75 milioni al Circolo Culturale « Pradis Grotte » per l'allestimento dell'edificio destinato ad attività museali e culturali site in località.
34. Per conseguire la sovvenzione di cui al comma 33, l'Associazione interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione descrittiva degli interventi e da un preventivo di spese.
35. Per l'erogazione della sovvenzione di cui al comma 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Clauzetto anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene i limiti di oggetto e d'importo.
36. Per l'intervento di cui al comma 33 trova applicazione, per quanto compatibile, il Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
37. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 75 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
38. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8736 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VI - con la denominazione « Sovvenzione straordinaria al Comune di Venzone per il primo impianto e l'avvio del Centro di documentazione sui danni sismici e sul restauro delle strutture architettoniche » e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1998.
39. Per gli interventi di cui ai commi 1, 4, 9, 16 e 30 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
40. Al fine di esaminare ed approfondire i problemi emergenti nel processo di completamento della ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate, in un quadro multilaterale che raccordi le competenze del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni locali e dello Stato, è istituita la Consulta per i problemi della ricostruzione con il compito di formulare proposte e di fornire orientamenti agli organi istituzionali della Regione per un'efficace azione legislativa ed amministrativa volta a dare definitiva soluzione ai problemi ancora aperti.
41. La Consulta è organismo del Consiglio regionale, ha sede presso la rappresentanza della Regione in Udine, via San Francesco 4 e presenta semestralmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività e sullo stato del processo di completamento della ricostruzione delle zone terremotate.
42. La Consulta è composta:
a) dal Presidente della Commissione permanente competente in materia del Consiglio regionale, in qualità di Presidente;
b) dall'Assessore delegato alla ricostruzione;
c) dal Presidente dell'Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, con funzioni vicarie;
d) da un rappresentante per ciascuno dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;
e) da un rappresentante delle sezioni regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM;
f) da tre rappresentanti dell' Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato;
43. Il Presidente dell'Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato può essere delegato, anche in via permanente, a presiedere la Consulta.
44. Partecipano ai lavori della Consulta il Segretario Generale Straordinario per la ricostruzione del Friuli ed il Dirigente del Servizio Affari Generali e della consulenza della Segreteria Generale Straordinaria.
45. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate da un dipendente regionale, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere, designato dal Presidente della Consulta ovvero dal delegato permanente a presiederla.
46. Con provvedimento di convocazione della Consulta, possono essere di volta in volta invitati a partecipare ai lavori, con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, gli Assessori regionali eventualmente interessati, assistiti dai Direttori regionali e funzionari competenti, i Parlamentari eletti nelle circoscrizioni regionali, i Sindaci dei Comuni terremotati, i Presidenti degli enti pubblici territoriali ed istituzionali della Regione, nonché esperti esterni all'Amministrazione regionale i quali, per la specifica competenza posseduta, possono portare un utile contributo ai lavori della Consulta.
47. La Consulta è convocata su .iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti.
48. La convocazione avviene mediante avviso, sottoscritto dal Presidente, da comunicarsi a ciascuno dei componenti almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi eccezionali di comprovata urgenza. All'avviso di convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.
49. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti appartenenti alle categorie indicate dalle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 42 e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
50. Ai componenti esterni appartenenti alle categorie indicate dalle lettere c), e) ed f) del comma 42 compete il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
51. Gli oneri derivanti dal comma 50 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
52. Le domande di finanziamento eventualmente presentate oltre i termini di legge fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75 e 76 della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli enti pubblici diversi dai Comuni per la realizzazione di opere ed impianti pubblici nelle zone terremotate, sono fatte salve agli effetti del conseguimento dei relativi benefici, anche in deroga all'ordine delle competenze derivanti dalla classifica delle opere ed impianti pubblici medesimi.
53. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi concessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988 a favore di soggetti che, muniti di ogni altro requisito di legge, abbiano acquistato solamente la nuda proprietà dell'alloggio danneggiato dagli eventi sismici, anziché la proprietà piena ed esclusiva.
54. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 53, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione dei provvedimenti di autotutela sono loro restituite su domanda da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
55. Gli oneri derivanti dal comma 54 fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
56. Le domande di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 40/1996, pervenute in ritardo alla Segreteria Generale Straordinaria per il tramite del Comune, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve agli effetti contributivi, purché presentate al Comune medesimo entro i termini utili ivi fissati.
57. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 56 per ragioni connesse alla loro tardiva acquisizione agli atti della Segreteria Generale Straordinaria, sono annullati e, per l'effetto, le domande introduttive dei procedimenti contributivi sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi, fermo restando ogni altro requisito richiesto dalle vigenti disposizioni.
58. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzate con i contributi della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente dai soggetti interessati o dai Comuni in seguito a delega dei soggetti stessi, su aree a questi assegnate in via provvisoria dal Comune in pendenza delle procedure espropriative, sono fatti salvi agli effetti urbanistico-edilizi e contributivi, in seguito alla cessione in proprietà agli aventi diritto delle unità immobiliari ricostruite, ancorché all'origine le concessioni edilizie ed i provvedimenti di concessione dei contributi siano stati intestati al nome dei soggetti privati in assenza del requisito della titolarità del diritto reale sui terreni interessati dalla ricostruzione.
59. Le assegnazioni di finanziamento disposte a domanda di parte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle opere pubbliche di competenza dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, in difetto del programma annuale adottato nelle forme di legge, possono essere confermate dalla Segreteria Generale Straordinaria sulla base dell'acquisizione successiva del programma sopra indicato.
60. I Comuni che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano dovuto effettuare interventi di rifacimento del manto di copertura degli edifici ricostruiti negli ambiti unitari o su delega degli interessati, a causa di carenze progettuali o costruttive evidenziatesi in occasione di condizioni atmosferiche, particolarmente avverse, possono ottenere il rimborso delle relative spese presentando alla Segreteria Generale Straordinaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata della documentazione giustificativa.
61. Per le spese di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
63. Non si fa luogo alla revoca dei finanziamenti erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 28 della legge regionale 50/1990, in favore di cooperative edilizie a proprietà divisa che si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa, ancorché alla predetta data gli alloggi finanziati non siano stati ultimati o non si siano potuti assegnare ai soci prenotatari in conformità all'oggetto sociale.
64. Per gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie indicate al comma 63, che risultino ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari liquidatori hanno facoltà di chiedere all'Amministrazione regionale l'erogazione della rata di saldo dei finanziamenti concessi, dietro presentazione della documentazione prevista dall'articolo 72 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni.
65. Per gli alloggi rimasti inultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti di cui all'articolo 71 della legge regionale 63/1977, sono riconosciuti, in via definitiva, per l'importo corrispondente alle somme erogate alle cooperative edilizie fino alla predetta data e le quote di finanziamento non ancora corrisposte alla data medesima sono revocate dalla Segreteria Generale Straordinaria.
66. In deroga ai divieti posti dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone terremotate, i commissari liquidatori delle cooperative edilizie sono autorizzati ad alienare gli alloggi realizzati con i finanziamenti previsti dalla legge regionale 63/1977, ancorché non ultimati.
67. In luogo delle anticipazioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 52/1988, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti ivi previsti o ai loro successori per causa di morte, al di fuori dei casi indicati al comma 68, contributi in conto capitale di importo pari a lire 25 milioni per alloggio, senza necessità di prestazione di garanzia reale o personale.
68. Le anticipazioni erogate agli aventi diritto dall'Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 52/1988, come modificata dalla legge regionale 48/1991, sono convertite in contributi in conto capitale per l'ammontare delle somme effettivamente erogate a ciascun socio. L'importo complessivo delle rate di ammortamento rimborsate semestralmente all'Amministrazione regionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto degli interessi eventualmente corrisposti per ritardato pagamento, sono computate in aumento del contributo previsto dal comma 70.
69. In conseguenza della conversione delle anticipazioni a norma del comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbandonare le azioni, eventualmente intraprese prima della data di entrata in vigore della presente legge, volte ad escutere le garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 52/1988.
70. In favore dei soggetti indicati al comma 73, nonché dei soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, anche in deroga al divieto di cumulo previsto dalle vigenti disposizioni, un ulteriore contributo in conto capitale, determinato ai sensi dei commi 71 e 72, senza necessità di prestazione di garanzia reale o personale, allo scopo di consentire l'acquisto della proprietà degli alloggi inseriti nell'attivo di liquidazione.
71. Per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità, il contributo di cui al comma 70 è determinato nella percentuale del cinquanta per cento della spesa ammissibile, definita avuto riguardo al prezzo di acquisto non superiore al valore di stima attribuito dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione immobiliare, al netto delle somme già versate o comunque dovute dai soci alle cooperative edilizie, ed altresì al netto delle somme relative ai contributi di cui al comma 67 e alle anticipazioni convertite a norma del comma 68.
72. Per gli alloggi non ultimati, privi del certificato di abitabilità, il contributo di cui al comma 70 è finalizzato anche al completamento dei lavori ed è determinato nella percentuale dell'ottanta per cento della spesa ammissibile definita al comma 71, avuto riguardo al valore di stima attribuito dall'autorità giudiziaria incrementato di un terzo, corrispondente al costo forfetario dei lavori di ultimazione.
73. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 67, le domande sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite i commissari liquidatori delle cooperative edilizie:
a) dai soci prenotatari degli alloggi, sempreché non abbiano già beneficiato dell'anticipazione regionale di cui all'articolo l della legge regionale 52/1988, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 48/1991;
b) da almeno un successore per causa di morte dei soci prenotatari dei singoli alloggi, sempreché non abbiano già beneficiato dell'anticipazione regionale indicata alla lettera a).
74. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 70, le domande sono presentate, negli stessi termini e con le medesime modalità dai soggetti indicati al comma 73, nonché dai soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68. Le domande devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'importo complessivo delle rate semestrali di ammortamento eventualmente rimborsato ai sensi della legge regionale 52/1988, e successive modifiche ed integrazioni.
75. I soggetti previsti dal comma 73 devono presentare, con le modalità ivi previste, un'unica domanda diretta a conseguire i benefici indicati ai commi 67 e 70.
76. In caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione dei contributi indicati ai commi 67 e 70, la relativa domanda può essere ripetuta, con le modalità indicate al comma 73 e negli stessi termini ivi previsti, da almeno un successore per causa di morte del soggetto deceduto.
77. La domanda presentata o ripetuta a norma dei commi dal 73 al 76, deve contenere la dichiarazione che si intende conseguire la proprietà dell'alloggio cooperativo inserito nell'attivo di liquidazione.
78. Il contributo previsto dal comma 67, nonché quello indicato al comma 70 eventualmente maggiorato a norma del comma 68 dell'importo complessivo, delle rate di ammortamento rimborsate semestralmente all'Amministrazione regionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi, anche cumulativamente, dalla Segreteria Generale Straordinaria, dietro presentazione dell'atto di acquisto dell'alloggio e di una dichiarazione rilasciata dai commissari liquidatori attestante l'entità della spesa ammessa a contributo, come definita ai commi 71 e 72. L'erogazione dei medesimi contributi è disposta in un'unica soluzione per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità e, per gli altri alloggi, secondo le seguenti modalità:
a) in ragione dell'ottanta per cento del contributo, contestualmente all'emissione del decreto di concessione;
b) per la parte residua, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed il rilascio del certificato di abitabilità.
79. L'acquisto del diritto di proprietà degli alloggi da parte dei soci o dei loro aventi causa produce gli stessi effetti dell'assegnazione e dispiega altresì efficacia sanante nei confronti dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione degli alloggi medesimi.
80. Trovano applicazione nei confronti dei beneficiari dei contributi del presente articolo le disposizioni contenute nell'articolo 66 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 48/1991. I divieti quinquennali ivi previsti decorrono dalla data del decreto di concessione per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità e dalla data del rilascio del predetto certificato per gli alloggi non ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
81. Per le finalità previste dai commi 64, 65, 67, 70 e 78 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 8713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo e la cui denominazione è modificata con la sostituzione della parola « Anticipazioni » con la parola « Contributi » e l'aggiunta in fine, dopo la parola « liquidazione », della locuzione « ovvero acquisiscono tali unità abitative dalle stesse ».
82. Per le finalità previste dal combinato disposto degli articoli 8 e 10 della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 63/1983, nonché per le finalità di cui all'articolo 40 della legge regionale 63/1977, è autorizzata la spesa di lire 35.950 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
83. Per le finalità previste dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, della legge regionale 40/1996, nonché per le finalità previste dal comma 33 dell'articolo 138, è autorizzata la spesa di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un finanziamento per il completamento dei lavori di recupero dell'immobile denominato Palazzo di Sopra in Spilimbergo.
85. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 84, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
86. Per l'intervento di cui al comma 84, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Comune interessato, anche in deroga alle vigenti norme per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.
87. Per l'istruttoria delle domande, la concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 84, trovano applicazione le disposizioni del Titolo V della legge regionale 63/1977.
88. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è aumentato di pari importo per l'anno 1998.
89. Per le finalità previste dagli articoli 75 e 76 della legge regionale 63/1977, come integrati dai commi 1 e 52, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Udine per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del compendio della Chiesa Metropolitana di Udine.
91. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 90, il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Assunta deve presentare domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
92. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 90, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modifiche ed integrazioni.
93. Per l'intervento di cui al comma 90, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco di Udine, anche in deroga ai limiti di oggetto e di importo.
94. Per le finalità previste dal comma 90 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8737 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione « Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Udine per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del compendio della Chiesa Metropolitana di Udine » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1998.
95. Al maggior onere di complessive lire 86.773 milioni per l'anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa del presente Titolo, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, si provvede:
a) per lire 24.000 milioni mediante storno di pari importo delle quote del limite d'impegno autorizzato dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 58/1990, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8657 del precitato stato di previsione della spesa, non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 11;
b) per lire 19.200 milioni mediante storno di pari importo delle quote del limite d'impegno autorizzato dall'articolo 3, comma 13, della legge regionale 58/1990, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8664 del precitato stato di previsione della spesa, non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 11;
c) per lire 41.890 milioni mediante prelevamento dal capitolo 8960 del precitato stato di previsione della spesa di pari importo corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 14;
d) per lire 1.683 milioni mediante prelevamento dal capitolo 8961 del precitato stato di previsione della spesa di pari importo corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 12.

TITOLO VI
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 93 DEL TRATTATO CE

Art. 141
(Sospensione dell'efficacia)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, 106, 109 e 134 sono sospesi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.