Decreto Ministeriale 12 febbraio1982
Divieto di commercializzazione di ghisa malleabile a cuore nero.
G.U. 19 febbraio 1982, n. 49

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;
Visto l'art. 41, secondo comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
Visti l'art. 2, n. 2 e 5 e l'art. 6, lettera g), ed n), della legge 23 legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Ritenuta la propria competenza ad emanare provvedimenti per la salvaguardia della sicurezza dell'ambiente di vita relativamente ai prodotti industriali nonché provvedimenti concernenti gli standards dei prodotti industriali;
Visto il telex del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3068 del 2 luglio 1981, col quale è stata demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza per l'attività omologativa di macchinari, impianti e mezzi personali di protezione;
Ritenuto che la qualità dei materiali impiegati in prodotti, di cui ai punti precedenti, è elemento di valutazione ai fini della determinazione degli standards e della salvaguardia della sicurezza degli stessi prodotti, nonché della loro omologazione;
Visto l'esposto della società Falck di Milano e l'allegata relazione sulle richieste effettuate dall'Istituto di chimica fisica elettrochimica e metallurgica del Politecnico di Milano;
Visti i risultati delle ricerche, di cui al punto precedente, dai quali si rileva che l'impiego della ghisa malleabile: sia in generale da sconsigliare a cuore nero per la fabbricazione di raccordi in tutte le applicazioni in cui sia importante la sicurezza d'esercizio, a causa della sensibilità alla frattura fragile, ai rischi di incrinature e di rotture in fase di montaggio e di esercizio, alla formazione di difetti per la scarsa colabilità, che comporta la non affidabilità per piccoli spessori, alla difficoltà di protezione anticorrosiva mediante zincatura; sia in particolare da vietare nei casi in cui la sicurezza d'esercizio è collegata anche a rischi per l'integrità della salute o della vita umana;
Sentito sui risultati della ricerca di cui al punto precedente, l'Ispettorato tecnico dell'industria, il quale ha rilevato che tali risultati hanno posto in evidenza elementi pregiudizievoli alla salvaguardia della sicurezza dell'ambiente di vita, cui sono ispirati orientamenti già determinati nella Repubblica Federale di Germania e ripresi nella norma DIN 2950 ed in altri Stati della Comunità economica europea;
Ritenuta la necessità di prevenire fenomeni di cedimento negli impianti domestici di distribuzione di acqua calda, fredda e gas combustibile, per i quali vengono normalmente utilizzati piccoli spessori a condizioni di esercizio le più disparate, sia in fase di montaggio e manutenzione che per la possibile presenza di fattori corrosivi, a causa dell'impiego di materiale non idoneo;
Ritenuta la necessità conseguente di vietare la commercializzazione di raccordi di ghisa malleabile a cuore nero limitatamente all'impiego degli stessi negli impianti di distribuzione di acqua calda, fredda e gas combustibile da realizzarsi negli edifici destinati a civile abitazione, salva, in via transitoria ed ad esaurimento, una limitata deroga al fine di tener conto dell'interesse degli importatori nella misura massima compatibile con la salvaguardia dell'esigenza ispiratrice del presente decreto;
 

Decreta:

Art. 1

Con decorrenza dall'inizio del terzo mese dalla pubblicazione del presente decreto è fatto divieto di commercializzazione di raccordi in ghisa malleabile a cuore nero destinati a impianti di distribuzione di acqua calda, fredda e gas combustibile da realizzarsi negli edifici destinati a civile abitazione.
 

Art. 2

In deroga a quanto disposto dall'art. 1 è consentita la commercializzazione per dieci mesi dei raccordi che risultino importati prima dell'inizio del secondo mese successivo alla pubblicazione del presente decreto.
 

Art. 3

Gli uffici provinciali UPICA del Ministero dell'industria vigilano sull'applicazione del presente decreto, segnalando alla competente autorità giudiziaria e al Ministero stesso le eventuali inosservanze al presente provvedimento.