Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
G.U. 28 agosto 1945, n. 103

Art. 1.

Costituiscono il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
1) il Segretariato generale;
2) la Direzione generale degli affari generali e del personale;
3) la Direzione generale del lavoro;
4) la Direzione generale della cooperazione;
5) la Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;
6) il Servizio per le migrazioni interne.
 

Art. 2.

Dei servizi attualmente di competenza del Ministero della industria, del commercio e del lavoro, sono devoluti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quelli relativi alle seguenti materie:
a) studi, ricerche, statistiche, attività di osservazione all'interno ed all'estero nelle materie del lavoro e della previdenza e dell'assistenza sociale;
b) tutela del lavoro;
c) organizzazione ed ordinamento sindacale;
d) contratti e regolamentazione del lavoro, controversie del lavoro;
e) uffici del lavoro, rapporti con l'ufficio internazionale del lavoro ed altri enti internazionali in materia di lavoro;
f) cooperazione;
g) formazione professionale e perfezionamento dei lavoratori e vigilanza sugli enti aventi tali scopi; apprendistato;
h) collocamento; migrazioni interne e avviamento dei lavoratori all'estero;
i) prevenzione, previdenza ed assistenza sociali e vigilanza sugli istituti aventi tali scopi.
Nelle materie di cui alle lettere c), f) e g) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede di concerto con il Ministero della industria e del commercio e con ogni altro Ministero interessato, per quanto riguarda la specifica competenza dei detti Ministeri.
I provvedimenti relativi al collocamento dei lavoratori sono adottati di concerto con il Ministero dell'assistenza post-bellica, nei casi in cui tali provvedimenti interessano la competenza di detto Ministero.
 

Art. 3.

Restano affidati alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio il servizio delle assicurazioni private e la vigilanza sugli enti ed imprese relative.
Il Ministero dell'industria e del commercio procederà di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quanto riguarda l'ordinamento delle assicurazioni popolari.
 

Art. 4.

Ferme restando le norme di cui al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, è devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sugli enti di previdenza per i lavoratori e le società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitale e di rendite superiori agli importi previsti dal primo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sostituito dalla legge di conversione 29 gennaio 1934, n. 304.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è rappresentato nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito e di previdenza delle comunicazioni, e nel Comitato per le imprese assicuratrici.
 

Art. 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume tutti i servizi per l'assistenza ai lavoratori e per il loro elevamento morale e professionale, ed esercita la vigilanza sugli enti e gli istituti che si propongono scopi assistenziali e di valorizzazione dei lavoratori.
Esso è altresì rappresentato nel Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia, nel Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione all'assistenza degli invalidi di guerra, nel Comitato nazionale per gli orfani di guerra, nel Consiglio dell'Opera nazionale combattenti.
 

Art. 6.

L'Ispettorato dell'industria e del lavoro assume la denominazione di Ispettorato del lavoro ed è posto alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Passano al Ministero dell'industria e del commercio quelle funzioni dell'attuale Ispettorato dell'industria e del lavoro che rientrano nelle materie di competenza del predetto Ministero dell'industria e del commercio.
Fino a quando con apposito provvedimento non si provvederà alla ripartizione del personale appartenente al ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, il personale stesso sarà alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 

Art. 7.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sarà provveduto alla ripartizione del personale e dei fondi di bilancio fra i due Ministeri.
Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale, il personale già dipendente del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi attribuiti col presente decreto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, passerà alle dipendenze di quest'ultimo, continuando ad essere amministrato dal Ministero dell'industria e del commercio.
 

Art. 8.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale esercita la facoltà che le leggi conferiscono al Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro di designare e nominare rappresentanti dei lavoratori e, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, rappresentanti dei datori di lavoro nei consigli, nelle commissioni e negli enti nei quali è ammessa tale rappresentanza.
 

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.