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Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432
Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
G.U. 24 giugno 1976, n. 165

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
Sentite le associazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori;
Udito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
 

Decreta:

Art. 1.

L’occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino a 18 anni è vietata nei seguenti lavori pericolosi, faticosi e insalubri:

A. - ATTIVITA' INDUSTRIALI
1) Produzione di piombo, zinco, arsenico, antimonio, manganese, tallio, vanadio e selenio.
2) Trattamento del minerale di mercurio e successive operazioni fino all’imbottigliamento del metallo.
3) Produzione e impiego del berillio e del cadmio, loro leghe e composti.
4) Raffinamento dei metalli preziosi.
5) Produzione di leghe contenenti piombo, zinco, arsenico, antimonio, manganese, tallio, selenio, vanadio e di amalgame con mercurio.
6) Lavorazione del piombo metallico; fabbricazione e demolizione di oggetti di piombo e contenenti piombo.
7) Operazioni di tempera e di cementazione con cianuri; operazioni di tempera al piombo.
8) Esercizio dei forni per la produzione della ghisa, delle ferroleghe, del ferro e dell’acciaio; lavoro ai laminatoi; demolizione e riparazione dei forni.
9) Saldatura con leghe piombifere, ad eccezione delle microsaldature su circuiti concernenti le apparecchiature elettriche od elettroniche e di quelle relative ai lavori di meccanica di precisione; decappaggio e zincatura, stagnatura e piombatura di lastre metalliche e di oggetti metallici in genere; smaltatura su metalli:
10) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
11) Sbavatura, molatura e sabbiatura dei metalli.
12) Lavori nelle fonderie di ghisa e di altre leghe, ad eccezione dei lavori di modelleria, di attrezzeria e di formatura delle anime.
13) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
14) Operazioni di galvanoplastica, di galvanostegia, di galvanotipia e di ossidazione anodica con impiego di cianuri, di composti del cromo o di acidi forti.
15) Pulitura con limatura di piombo o con composti di piombo.
16) Produzione di polveri metalliche.
17) Produzione e governo (carica, pulizia, riparazione, ecc.) degli accumulatori elettrici.
18) Produzione di acido solforico, di anidride solforosa e di solfiti; di acido nitrico.
19) Produzione del cromo, delle sue leghe e dei suoi composti, impiego del cromo e dei suoi composti.
20) Produzione degli ossidi e dei sali di bario.
21) Produzione di acido formico, di acido acetico, di acido benzoico, di acido ossalico e ossalati, di acido acrilico, di acido metacrilico, di acido malenico e dei loro derivati alogenati.
22) Produzione dell’acetilene, dell’aldeide formica, dell’aldeide acetica, dell’acroleina e della anidride acetica; impiego dell’aldeide formica, dell’acroleina e dell’anidride acetica.
23) Produzione di ammoniaca, di potassio e di sali di ammonio e di potassio.
24) Produzione delle sode per via elettrolitica con celle a catodo di mercurio.
25) Produzione di idrato, solfato, carbonato e perossido di sodio.
26) Produzione di fosforo e composti di fosforo, fosfatazione dei metalli.
27) Produzione degli alogeni e composti.
28) Produzione di ossidi di piombo, di biacca e di altri composti piombiferi, produzione e uso di colori, vernici e mastici contenenti piombo e antimonio.
29) Produzione di composti di mercurio.
30) Fabbricazione di apparecchi e strumenti a mercurio, limitatamente alle operazioni che importano la manipolazione del mercurio.
31) Produzione e utilizzazione industriale di preparati e composti arsenicali.
32) Produzione dell’ossido di zinco e dei sali di zinco; degli ossidi di manganese; dell’ossido di vanadio.
33) Produzione di benzolo, solfuro di carbonio, alcool ed etere di cloroetilici, cicloesanolo, mono e diclorobenzolo, nitrobenzolo, nitropropano, piridina, ossido di mesitile, isoforone, metilcellosolve, buticloellosolve, dimetilformammide, dimetilacetamide; lavorazioni che comportano l’impiego o la manipolazione delle sostanze sopraelencate oppure l’impiego o la manipolazione del cloroformio, del tetracloruro di carbonio, del tetracloroetano.
34) Estrazione di olii, di grassi, di essenze e di resine mediante solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, tetracloroetano ed altri solventi tossici.
35) Produzione dei coloranti organici e dei prodotti intermedi.
36) Produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.
37) Produzione e impiego di naftalina e omologhi nonché dei loro derivati amminici alogenati e solfonati.
38) Produzione delle ammine seguenti: metilammina, etilammina, propilammina, trietilammina, etilendiammina, anilina e nitroanilina, dietilanilina, dimetilanilina, toluidina, benzidina, fenilidrazina, amminofenolo, cloroanilina, difenilammina e fenilendiammina.
39) Produzione e utilizzazione del cloruro di carbonide (fosgene) e della cloropicrina.
40) Produzione in impianti centralizzati e distribuzione di gas per riscaldamento.
41) Distillazione, raffinamento e tutte le altre lavorazioni del petrolio e derivati; del catrame e derivati; degli scisti bituminosi e derivati.
42) Produzione e impiego dei composti organo-metallici (piombotetraetile, nichelcarbonile, ecc.).
43) Produzione di eteri; di ossidi di etilene, di essenze o di olii essenziali, quali trementina e canfora; produzione e trattamento di resine naturali.
44) Produzione delle resine sintetiche con impiego dell’acrilonitrile e degli isocianati organici.
45) Fabbricazione di oggetti di plastica limitatamente alla preparazione delle mescole contenenti composti di piombo.
46) Produzione degli alcaloidi.
47) Produzione e impiego dell’acido cianidrico, del cianogeno e loro derivati.
48) Produzione di carburo di calcio e di calciocianamide.
49) Produzione, imbottigliamento e utilizzazione industriale di gas compressi e liquefatti.
50) Produzione di collodio e di celluloide e fabbricazione di oggetti di celluloide.
51) Produzione della gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica limitatamente alla confezione delle mescole, alla vulcanizzazione a freddo, alla preparazione e applicazione delle soluzioni di gomma, alla lavorazione della gomma piombifera.
52) Lavori di carico e scarico di forni industriali destinati alla cottura o al trattamento di materiali a temperatura superiore a 500 gradi; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione dei forni non compresi in altre voci.
53) Produzione dell’alluminio.
54) Macinazione e raffinazione dello zolfo.
55) Produzione dei fiammiferi, limitatamente alla preparazione della pasta fosforica e alle operazioni di immersione e di essiccamento dei fiammiferi.
56) Concia delle pelli, limitatamente alla preparazione e manipolazione delle materie concianti, al trattamento con la calce, ai lavori alle fosse e ai bottali di concia, alla scarnitura a mano delle pelli, alla raffinazione delle pelli con impiego di benzina, benzolo, eteri ed altri solventi.
57) Secretaggio del pelo per cappelli; produzione e lavorazione del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali.
58) Produzione del rayon fino all’essiccamento del filato incluso.
59) Lavori che comportano l’impiego di cloruro di vinile e polivinile.
60) Carbonissaggio delle lane e sgrassatura con solventi tossici.
61) Ingiallimento e maturazione artificiale della frutta; solforazione delle sostanze alimentari in genere.
62) Lavori di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici; di taglio dei massi; fermo re-stando per i lavori sotterranei il divieto di cui all’art. 5, lettera d), della legge.
63) Lavorazione meccanica dei materiali e delle rocce limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti pulverulenti.
64) Industria delle ceramiche, limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici (vetrine), alla macinazione a secco delle materie prime, all’applicazione delle vernici, ove queste contengono piombo; demolizione, ricostruzione e riparazione dei forni.
65) Produzione di vetrerie, cristallerie, smalti, lastre e conterie, limitatamente alla polverizzazione e mescola delle materie prime, alla fabbricazione delle perle, alla soffiatura dei vetri, alla opacatura ed incisione dei vetri con acido fluoridrico o con getto di sabbia, alla fabbricazione del vetro piombifero, alla pulitura, demolizione, ricostruzione e riparazione dei forni.
66) Produzione di mole a smeriglio e di abrasivi.
67) Lavori nelle aziende grafiche, limitatamente alla pulitura dei caratteri tipografici, alla composizione a mano o a macchina, alla stereotipia, alla fotoincisione.
68) Lavorazione dei tabacchi, limitatamente alle operazioni di apertura delle balle, di cernita delle foglie non preventivamente inumidite, di fermentazione e demolizione dei cumuli di fermentazione. di essiccamento nei locali chiusi, di macinazione e setacciatura, di produzione degli estratti e di trinciatura.
69) Operazioni di derattizzazione e di disinfestazione.
70) Manipolazione, cernita e lavorazione delle ossa e delle sostanze cornee; trattamento di altri residui animali.
71) Raccolta, scarico e cernita delle immondizie; vuotatura dei pozzi neri; lavori nelle fogne.
72) Lavori nei macelli.
73) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
74) Lavori nei porti, limitatamente alle operazioni di scarico e stivaggio delle merci e alle altre operazioni che si compiono nelle stive.
75) Lavori edilizi, limitatamente alle operazioni di demolizione, alle operazioni di allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni, alla preparazione degli impasti di ce-mento, fermo restando il divieto di adibire al lavoro sui ponti sospesi i minori di 18 anni, stabilito dall’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
76) Operazioni di tesatura di cavi e trespoli allestimento o smontaggio di armature, preparazione degli impasti di cemento e trasporto delle strutture edili.
77) Lavori di catramatura e di bitumatura.
78) Produzione di calce ventilata.
79) Lavori ai cementifici limitatamente alle mescole, alla macinazione e all’insaccamento.
80) Manovra di apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione degli ascensori e dei montacarichi.
81) Produzione, trasformazione e distribuzione di elettricità, limitatamente alla manovra, pulizia, manutenzione e riparazione dei quadri di distribuzione, e a tutte le operazioni che si riferiscono alle macchine generatrici, agli inseritori e disgiuntori di corrente, agli apparecchi e alle linee serventi la corrente.
82) Lavori nei pozzi, cisterne e ambienti confinanti in genere.
83) Lavori con impiego di martelli pneumatici mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissa-chiodi.
84) Lavori nelle sale di prova industriale dei motori a combustione interna, a scoppio o a reazione.
85) Sbiancatura e tintura a base di prodotti tossici della carta, della paglia e delle fibre tessili.
86) Lavorazione dell’amianto; produzione dei conglomerati a base di amianto; manipolazione ed applicazioni industriali di prodotti a base di amianto.
87) Lavori nei magazzini frigoriferi.
88) Produzione di ormoni e loro derivati.
89) Produzione di grafite.

B. - ATTIVITA' NON INDUSTRIALI
a) Agricoltura
1) Lavori comportanti la lavorazione, la manipolazione e l’applicazione di pesticidi.
2) Lavori in risaie.
3) Lavori nei magazzini frigoriferi.
4) Accesso ai locali delle cantine di fermentazione nel periodo dal 1 settembre al 30 novembre, ai silos, cisterne, serbatoi, pozzi o fosse settiche ed altri ambienti confinanti.
5) Condotta e manutenzione di veicoli di trasporto e macchine operatrici con propulsione meccanica; agganciamento di
rimorchi, di attrezzi o di utensili ai trattori agricoli.
6) Condotta e governo dei tori e degli stalloni.
7) Legaggio ed abbattimento degli alberi, maneggio e trasporto dei tronchi.
b) Altre attività
1) Lavori nei magazzini frigoriferi.
2) Imbottigliamento e distribuzione di gas compressi e liquefatti.
3) Commercio all’ingrosso di stracci, carta da macero e materiali vari da recupero (compresi i rottami metallici).
4) Commercio all’ingrosso di pesticidi.
5) Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
6) Lavori di carico e scarico nelle imprese di trasporto; lavori di facchinaggio.
7) Impiego professionale di lacche, tinture ed altre sostanze nocive nei servizi di estetica della persona.
8) Operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
9) Lavori nelle imprese di pulizia con impiego di scale, ponti mobili né di ogni altro mezzo di elevazione di altezza superiore a un metro, di pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
10) Preparazione ed impiego dei fanghi negli stabilimenti idrotermali.
11) Lavori del personale ausiliario per l’assistenza ai malati negli istituti di cura pubblici e privati, compresi i gabinetti di analisi cliniche e microbiologiche e i gabinetti di radiologia.
12) Rifornimento di carburanti ad autoveicoli e motoveicoli.
 

Art. 2.

L’occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino a 18 anni può essere consentita dall’ispettorato provinciale del lavoro nei seguenti lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantire la salute e l’integrità fisica.

A. - ATTIVITA' INDUSTRIALI
1) Lavori di levigatura, arrotatura e pulitura con mezzi meccanici; lavori alle macchine a stampo o a impronta; lavoro alle macchine trancianti, alle seghe circolari o a nastro.
2) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale e animale, delle piume e dei peli; operazioni di sfilacciatura delle lane meccaniche.
3) Lavori di tintura, di fissaggio e di candeggio dei filati e dei tessuti, nei quali si preparano o si usano colori o bagni di sostanze tossiche.
4) Lavorazione del cappello, limitatamente alle operazioni di pomiciatura, spazzolatura e rasatura.
5) Lavorazione della madreperla e del corallo.
6) Produzione di concimi chimici, limitatamente alle operazioni in cui si sviluppano polveri, gas e vapori nocivi.
7) Operazioni inerenti alla dezuccherazione del melasso col processo alla barite.
8) Produzione di alcool e di sostanze alcooliche limitatamente alle operazioni di distillazione e di fermentazione.
9) Lavorazioni nelle quali si impiegano derivati amminici, alogenati, nitrati, solforati e fosforati degli idrocarburi aromatici e dei fenoli.
10) Produzione di solventi organici non contemplati nell’art. 1.
11) Lavorazioni comportanti la preparazione o l’impiego di prodotti o sostanze in soluzione con: toluolo, xilolo, trementina, cloro e nitrometano, dicloroetano, dicloretilene; tricloroetilene, tetracloroetilene, chetoni (ad eccezione dell’acetone e del butanone), alcool metilico, formiato di metile, formiato di etile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di butile, acetato di isobutile, acetato di amile, acetato di esile secondario, metilcicloesanolo, diossano, nitroetano.
12) Produzione di saponi limitatamente alle operazioni di saponificazione e a quelle inerenti al trasferimento e all’impiego degli alcali concentrati; produzione dei detersivi sintetici limitatamente alla preparazione dei derivati solfonati, all’essiccazione ed insaccamento alla manipolazione di enzimi, alcali e sbiancanti ottici ad alta concentrazione.
13) Lavori di verniciatura e coloritura a spruzzo.
14) Lavorazioni che si compiono nei locali dei forni delle vetrerie (non contemplate nella tabella A).
15) Seconda lavorazione del vetro mediante cannello o fiamma a gas per la produzione di lampade elettriche, ampolle, impiego delle pompe a mercurio.
16) Fabbricazione degli specchi, limitatamente alle operazioni inerenti alla preparazione ed applicazione delle sostanze speculari ed all’essiccamento.
17) Lavori ai forni per laterizi, refrattari, gres, ceramiche, cemento e calce, fermo restando il divieto di cui al n. 52 -Tabella A dell’art. I.
18) Lavori nei magazzini e depositi di materie tossiche, infiammabili od esplodenti o di materiali pulverulenti.
19) Lavori nei laboratori di riparazione e revisione delle pellicole cinematografiche.
20) Lavori nelle cabine di proiezione cinematografica.
21) Lavorazione meccanica di legni esotici.
22) Micrasaldature con leghe piombifere su circuiti concernenti le apparecchiature elettriche od elettroniche, nei lavori di meccanica di precisione, nelle industrie elettrotecnica, elettronica e metal-meccanica.
23) Lavori di modelleria, di attrezzeria e di formatura delle anime nelle fonderie di ghisa e di altre leghe ferrose.
24) Produzione dell’allumina.
25) Fabbricazione della lana di vetro e molatura dei vetri nell’industria vetraria.
26) Pulitura meccanica dei metalli.
27) Produzione di carta trasparente fino all’essiccamento del foglio incluso.
28) Lavori nelle aziende grafiche inerenti alla cromolitografia con colori o
polveri piombiferi, alla rotocalcografia, alla scomposizione e manipolazione in genere di caratteri tipografici.
29) Macinazione del gesso e della calce.
30) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.

B. - ATTIVITA' NON INDUSTRIALI
Agricoltura
1) Lavori che comportano l’impiego di sostanze tossiche o altrimenti pericolose (maturazione artificiale della frutta o ortaggi).
Altre attività
1) Manovra di montacarichi.
2) Lavori che comportano l’apprestamento di cure agli animali, o il contatto con essi, con i loro cadaveri o con ogni altra materia infetta o contaminata quando questi lavori implicano un rischio di infezione o di contaminazione grave.
3) Impiego di fanghi negli stabilimenti idrotermali.
 

Art. 3.

L’occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino a 18, nei lavori di cui all’articolo 2 del presente decreto, deve essere autorizzata dall’ispettorato del lavoro. Nel relativo provvedimento saranno determinate le eventuali misure, da adottarsi da parte del datore di lavoro, per garantire la salute e l’integrità fisica dei suddetti minori da occupare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1976

LEONE
MORO - TOROS
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 74