Categoria: 1993
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Tipologia: CCNL
Data firma: 23 luglio 1993
Validità: 01.07.1993 - 30.06.1997
Parti: Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e Paste per carta, Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e
Trasformatrici, Associazione sindacale Intersind e Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo, Federazione informazione e spettacolo, Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, sport, informazione, comunicazione, cultura e cartai
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Az. Cartarie, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Sfera di applicabilità del contratto
Parte prima Norme generali
Sezione prima Rapporti sindacali

Art. 1 - Osservatorio Nazionale
Art. 2 - Sistema d'informazione
• a) Livello nazionale
• b) Livello territoriale
• c) Livello di gruppo
• d) Livello di unità produttiva
Art. 3 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Art. 4 - Assemblea
Art. 5 - Delegato di impresa
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 7 - Permessi ed aspettative per cariche sindacali
Art. 8 - Istruzione professionale
Art. 9 - Controversie
Sezione seconda Disciplina comune agli operai e agli impiegati
Art. 1 - Assunzione - Documenti
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Consultori
Art. 4 - Assenze
Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 6 - Contratto a tempo determinato
Art. 7 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 8 - Classificazione unica
• Declaratorie e Profili
Art. 9 - Orario di lavoro
• 1) Giornalieri e due turni

• 2) Turnisti non a ciclo continuo
• 3) Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7)
• 4) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Norme particolari per il settore cartario
Art. 10 - Mobilità del personale
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Indennità di zona malarica
Art. 13 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 14 - Regolamento interno d'azienda
Art. 15 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Appalti e lavori esterni
Art. 18 - Diritto allo studio
Art. 19 - Lavoratori studenti
Art. 20 - Portatori di handicap
Art. 21 - Aspettativa
Art. 22 - Tutela della maternità
Art. 23 - Patronati
Art. 24 - Diffusione di libri e riviste
Art. 25 - Passaggio di qualifica
Art. 26 - Trasferimento di azienda - Cessazione di attività
Art. 27 - Nomenclatura
Art. 28 - Conteggi perequativi
Art. 29 - Trattamento di fine rapporto
Art. 30 - Indennità in caso di morte
Art. 31 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 32 - Disposizioni generali
Art. 33 - Decorrenza e durata
Parte seconda Norme operai
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Allievi tecnici delle aziende cartarie
Art. 3 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 4 - Maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 5 - Cambio delle squadre per lavoro a turni
Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 7 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 8 - Recuperi
Art. 9 - Giorni festivi
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Permessi
Art. 12 - Congedo matrimoniale
Art. 13 - Gratifica natalizia
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15 - Trasferimenti
Art. 16 - Malattia e infortunio
• A) Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
• B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 17 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 18 - Mutamento di mansioni
 Art. 19 - Corresponsione della retribuzione e delle competenze per cessazione del rapporto
Art. 20 - Indumenti di lavoro
Art. 21 - Lavoro a domicilio
Art. 22 - Lavoro a cottimo
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24 - Disciplina del lavoro
Art. 25 - Apprendistato
• Durata dell'apprendistato
• Trattamento economico
• Ferie
• Malattia
• Infortunio sul lavoro o malattia professionale
• Cumulabilità
• Insegnamento complementare
• Rinvio alle disposizioni della regolamentazione per gli operai
Art. 26 - Tirocinio
Art. 27 - Addetti alle lavorazioni grafiche
• Apprendisti
• Iter professionale
• Legatori
Parte terza Norme impiegati

Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Mutamento di mansioni
Art. 3 - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni
Art. 4 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 5 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Permessi
Art. 8 - Congedo matrimoniale
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione
Art. 10 - Provvigioni o interessenze
Art. 11 - Indennità di cassa
Art. 12 - Indennità di contingenza
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
• Norme transitorie
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Trasferimenti
Art. 16 - Alloggio
Art. 17 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattia professionale
Art. 19 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 21 - Previdenza
Art. 22 - Certificato di lavoro
Art. 23 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti
Art. 24 - Norme speciali
Parte quarta Quadri

Art. 1 - Classificazione
Art. 2 - Trattamento normativo
Art. 3 - Coperture assicurative
Art. 4 - Responsabilità civile legata alla prestazione
Parte quinta Salari e stipendi
Art. 1 - Corresponsione della retribuzione. Quota oraria
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario
Art. 3 - Determinazione della paga base degli apprendisti
Protocollo aggiuntivo
Distribuzione del contratto
Quote contratto
Allegati
1) Estratto della legge 29.5.1982, n. 297 (Norme sul trattamento di fine rapporto)
2) Norme del CCNL 21.7.1979 sull'indennità di anzianità
Operai
Art. 27 - Indennità di anzianità
Norme particolari per il settore cartotecnico
Norme particolari per il settore cartario
Impiegati
Art. 24 - Indennità di anzianità
Art. 19 - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato
Art. 21 - Conteggi perequativi
Art. 20 - Chiamata e richiamo alle armi
3) Legge 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali
4) Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
5) Legge 11 maggio 1990, n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali
6) Accordo integrativo viaggiatori o piazzisti dipendenti di aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone

L'anno 1993, addì 23 luglio tra l'Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e Paste per carta […]; l'Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e Trasformatrici […]; con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana […] con la partecipazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato […]; l'Associazione sindacale Intersind […] e la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo […] e la Federazione informazione e spettacolo […] e la Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, sport, informazione, comunicazione, cultura e cartai […] è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende esercenti l'industria della carta, cartone e paste per carta, per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone e per i lavoratori da esse dipendenti, in sostituzione del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1990.

Sfera di applicabilità del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le aziende esercenti l'industria della carta e cartone e delle paste per carta e a tutti i lavoratori da esse dipendenti nonché alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.
[…]
Si intendono per aziende cartotecniche quelle che eseguono le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, quaderni, registratori, raccoglitori, pirottini, piatti e bicchieri di cartone, tovaglioli e articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario e lavorazioni affini), la fabbricazione dei sacchetti, dei sacchi a grande contenuto, degli astucci, delle scatole, della cartine e tubetti per sigarette, delle veline per l'imballaggio di agrumi, di imballaggi flessibili in genere di carta e cartone, anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica ecc. limitatamente per queste ultime, a quelle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche non si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano la fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati, ecc.
Il presente contratto ha valore anche per i lavoratori dipendenti dalle aziende che, per la fabbricazione dei prodotti cartotecnici e della trasformazione della carta e del cartone lavorano e trasformano, per effetto di accoppiamento o di estrusioni, anche altre materie quali il politene, il cellophane, ecc. quando queste ultime non sono prodotte dalle stesse aziende.

Parte prima Norme generali
Sezione prima Rapporti sindacali
Art. 1 - Osservatorio Nazionale

Le Parti nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione dei settori, dei loro punti di forza e dei loro punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle loro esigenze, convengono di costituire un Osservatorio Nazionale.
Per ciascuno dei settori disciplinati dal CCNL l'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Fermo restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare, con la periodicità ritenuta opportuna, i seguenti argomenti.
Andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei più rilevanti comparti.
- Andamento e prospettive degli investimenti.
- Evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione e delle professionalità.
- Andamento e prospettive dell'occupazione. In questo ambito, con riferimento alla occupazione femminile potrà essere effettuata una attività di studio e ricerca sulle azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991 al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto alle specifiche situazioni di settore.
- Applicazione della normativa contrattuale sulla C.U.
- Le problematiche della sicurezza e della ecologia anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni.
- Le problematiche della formazione professionale anche in relazione all'attività degli organismi paritetici di cui all'accordo interconfederale 20 gennaio 1993.
- Le problematiche connesse all'evoluzione della normativa di legge in materia di previdenza integrativa.
L'esame avverrà sia sulla base dei dati già in possesso delle Associazioni che potranno essere messi a disposizione dell'Osservatorio, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.

Art. 2 - Sistema d'informazione
Le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, effettueranno, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, e comunque su richiesta di una delle parti, un esame congiunto per discutere le implicazioni di cui ai commi seguenti e gli indirizzi di politica industriale con riferimento all'andamento del mercato, alla politica delle materie prime e dell'energia, alla ricerca, alle innovazioni tecnologiche e alle indicazioni della programmazione nazionale per il settore carta, esprimendo le loro autonome valutazioni, anche avuto riguardo alla applicazione della legge n. 903/1977.

a) Livello nazionale
Ciascuna Associazione imprenditoriale firmataria fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni globali riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva del settore onde favorire l'armonico sviluppo del settore medesimo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all'occupazione.
Nel corso di tale incontro le Associazioni imprenditoriali informeranno i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all'attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Ciascuna organizzazione imprenditoriale fornirà inoltre alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.
Relativamente alla occupazione femminile, le parti studieranno e valuteranno l'attuazione di possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.
Per quanto riguarda l'occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all'andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici:
- paste per carta
- carte per giornali
- carte da scrivere e da stampa
- carte per altri usi
- cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carte da lettera, quaderni, registri ecc.)
- carte per uso domestico e sanitario - scatole e contenitori in genere - sacchi a grande contenuto
- cartone ondulato
- carte trasformate in genere (parati - patinate - gommate - paraffinate - sensibili)
Nel corso dell'incontro le parti potranno anche valutare l'opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.

b) Livello territoriale
Le informazioni di cui ai primi quattro commi del punto a), globalmente riferite nell'ambito di competenza dell'Associazione territoriale imprenditoriale, verranno fornite dalla stessa al sindacato territoriale di categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle Associazioni industriali al sindacato territoriale di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.

c) Livello di gruppo
In occasione di uno specifico incontro, promosso dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porteranno a conoscenza delle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni sui programmi produttivi, sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, sull'entità dei finanziamenti pubblici, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

d) Livello di unità produttiva
Le informazioni di cui al punto c) verranno fornite specificatamente dalle unità produttive con più di 200 dipendenti su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali avanzata per il tramite del competente sindacato di categoria nel corso di appositi incontri convocati dalla Associazione locale imprenditoriale.

A livello di gruppo e di unità produttiva le parti possono incontrarsi, su richiesta di una di esse, per verificare le informazioni fornite, a seguito di quanto stabilito nei commi precedenti.
Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 200 potranno essere effettuati, su richiesta di una delle parti aziendali, rappresentate ed assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali, incontri per l'esame di eventuali problemi e situazioni di natura strutturale e produttiva che richiedessero un approfondimento in tale sede anche ai fini di tutelare l'occupazione e favorire lo sviluppo.

Art. 3 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione aziendale.
[…]

Art. 4 - Assemblea
Le assemblee di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, potranno essere indette anche dalle Organizzazioni sindacali di categoria territoriali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto. Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori hanno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee.
[…]

Art. 5 - Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente Organizzazione Industriale.
[…]

Art. 9 - Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite le RSA, verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle Organizzazioni territoriali industriali e, nel caso di mancato accordo, comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell'Associazione nazionale di categoria.

Sezione seconda Disciplina comune agli operai e agli impiegati
Art. 2 - Visita medica

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Il datore di lavoro ha facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del lavoratore.
Il lavoratore potrà inoltre essere sottoposto a visita medica allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Gli accertamenti previsti dal presente articolo sono effettuati da medici competenti ai sensi del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 3 - Consultori
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile, consentiranno, a richiesta delle RSA, che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.

Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 9 - Orario di lavoro
1) Giornalieri e due turni

La durata dell'orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell'azienda lo consentano, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSA, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
[…]

2) Turnisti non a ciclo continuo
La durata dell'orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell'azienda lo consentano, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSA, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
[…]

3) Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7)
L'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in tre turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
[…]
L'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 semisquadre e seguendo l'alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4/2 - o 2/1 - oppure 6/3.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali, potranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzino l'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale. Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno esaminate e definite a livello aziendale.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, sono riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni, due giorni di riposo retribuito a godimento individuale su base annua.
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni avvicendati, in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti, risultante dalle intese esistenti che prevedono sette giorni complessivi annui di fermata, saranno riconosciuti due giorni retribuiti su base annua a godimento individuale.
Resta inteso che, quanto previsto al comma precedente, dovrà essere raccordato con le norme eventualmente concordate aziendalmente sulla stessa materia, al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.
[…]
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che sono inseriti nei tre turni avvicendati viene corrisposta una maggiorazione […]
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che non sono inseriti nei tre turni avvicendati la maggiorazione di cui sopra viene corrisposta nella misura del 6%.
La maggiorazione di cui al comma precedente viene corrisposta anche nelle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 nonché nei reparti cartotecnici delle cartiere che lavorano a ciclo continuo (7/7).
[…]
Ai lavoratori turnisti sarà inoltre corrisposta la maggiorazione prevista dall'art. 6, parte operai, per la prestazione domenicale con riposo compensativo.
[…]

4) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa e/o alle esigenze tecnico-produttive-organizzative e quindi non per esigenze stabili e permanenti, l'orario settimanale contrattuale, di cui ai punti 1), 2), 3), può essere realizzato anche come media in un arco temporale di 12 mesi.
In tal caso, previa comunicazione e valutazione con le RSA potranno essere attuati per l'intera azienda, per reparti o per unità produttive regimi di orario che prevedono settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale nei limiti dell'orario di legge e settimane con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno anche essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.
[…]
Gli scostamenti dal programma iniziale saranno tempestivamente comunicati alle RSA e il riequilibrio dovrà essere riprogrammato non oltre tre mesi dal periodo originariamente previsto.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro e alle relative deroghe ed eccezioni.
[…]

Norme particolari per il settore cartario
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che sono inseriti nei tre turni avvicendati viene corrisposta a decorrere dall' 1.5.1990 una indennità in cifra fissa onnicomprensiva […]
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che non sono inseriti nei tre turni avvicendati, nonché ai lavoratori triturnisti non a ciclo continuo verrà corrisposta dall' 1.5. 1990 una indennità in cifra fissa onnicomprensiva […]

Art. 11 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge.
[…]

Art. 12 - Indennità di zona malarica
Le Associazioni territoriali locali potranno stabilire un'indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità sarà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un'altra zona pure malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 13 - Igiene e sicurezza del lavoro
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi. Dette prescrizioni saranno portate tempestivamente a conoscenza delle RSA
In attuazione del disposto dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono attribuiti ai dirigenti delle RSA i seguenti compiti:
- promuovere le indagini ritenute necessarie alla tutela della salute. Tali indagini dovranno essere effettuate dai servizi di medicina preventiva delle Unità Sanitarie Locali di cui alla legge di riforma sanitaria e/o dagli Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo fra la Direzione aziendale e RSA;
- partecipare agli accertamenti relativi a eventuali condizioni di nocività o particolare insalubrità ambientale;
- contrattare con la Direzione aziendale l'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza intese a eliminare gli eventuali fattori di nocività o insalubrità accertati;
- partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei dati biostatistici.
Rappresentanti dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione potranno, in numero non superiore a 3, partecipare alla discussione in uno con le RSA, con il riconoscimento della normale retribuzione, quando la discussione medesima si svolga in orario di lavoro.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive, qualora non sia effettuata dalle Usl, viene attuata da personale professionalmente qualificato appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico - quali, ad esempio, Inail, Istituto Superiore di Sanità, CNR, Servizio Igienico Sanitario di Enti Locali, Istituto Universitario - scelto di comune accordo tra la Direzione aziendale e le RSA
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui viene a conoscenza.
Gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dagli Enti concordemente designati di cui al 5° comma e quelli per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra formeranno oggetto di valutazione tra Direzione aziendale e RSA
I dirigenti delle RSA, a richiesta, possono prendere visione del registro infortuni.
Vengono istituiti, tenuti ed aggiornati a cura dell'azienda:
a) il registro dei dati ambientali: in esso saranno annotati, per ogni stabilimento o reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare insalubrità ambientale; il registro sarà tenuto a disposizione delle RSA;
b) il registro dei dati biostatistici, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale o malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione delle RSA
Le direzioni aziendali sono tenute a comunicare ai lavoratori interessati le informazioni fornite dai produttori relative alla tossicità delle sostanze usate nel processo produttivo e alle modalità del loro corretto impiego.
Inoltre, le direzioni aziendali affiggeranno in prossimità degli impianti produttivi una scheda contenente le norme di sicurezza.
Le parti, nel riaffermare il pieno rispetto dei dettati della legge di riforma sanitaria e delle vigenti leggi regionali e delle province a statuto speciale in materia, convengono di coordinare le disposizioni del presente articolo con le norme di legge disciplinanti in tutto o in parte gli stessi argomenti.
Inoltre, a fronte delle trasformazioni tecniche e tecnologiche in atto, le parti stipulanti il presente contratto attueranno di comune accordo a livello nazionale, avvalendosi delle strutture pubbliche, anche settoriali, specializzate in materia, le azioni necessarie a promuovere ricerche finalizzate a individuare eventuali forme di nocività nell'uso delle nuove tecnologie, nell'utilizzo delle nuove sostanze impiegate nei processi produttivi e nella fabbricazione di nuovi prodotti.

Art. 14 - Regolamento interno d'azienda
Il regolamento interno d'azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 15 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Allo scopo di ricercare e di attuare in tempo utile, rispetto alla programmazione aziendale, la migliore soluzione dei problemi sindacali riguardanti l'attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di nuove tecnologie informatiche o di sistemi di produzione o di organizzazione del lavoro, che facciano sorgere nell'ambito aziendale questioni relative a nuove qualifiche, determinazione di nuovi organici, riconversioni professionali e modifiche ai livelli di occupazione e il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, le aziende, ove l'esame esperito con le RSA non abbia portato alla soluzione dei relativi problemi, ne daranno notizia, tramite le Organizzazioni territoriali competenti, alle Organizzazioni territoriali di categoria dei lavoratori, al fine di disciplinare le situazioni derivanti dalle suddette innovazioni.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendali.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo di 7 giorni su 7 saranno esaminati, osservando la procedura di cui al comma precedente, la situazione degli organici e la distribuzione dell'orario di lavoro delle maestranze con l'introduzione della 4a squadra, al fine di realizzare l'orario di lavoro contrattuale.
Analogamente sarà provveduto per quanto riguarda la distribuzione dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.

Art. 17 - Appalti e lavori esterni
Nelle aziende con più di 50 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione, a meno che non riguardi attività così specialistica da potersi ritenere completamente al di fuori dal campo di attività dell'azienda o che presenti caratteristiche di saltuarietà.
I lavoratori delle ditte appaltatrici non potranno essere impiegati, all'interno dell'azienda appaltante, in lavori direttamente pertinenti le attività produttive proprie dell'azienda stessa.
Le lavorazioni previste dalla norma relativa alla «sfera di applicabilità del contratto» limitatamente alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone potranno essere affidate dalle aziende solo a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente CCNL del settore. Inoltre tali aziende comunicheranno periodicamente alle RSA i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori stessi.

Art. 20 - Portatori di handicap
Le Aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n.482/1968 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 22 - Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'Inps una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
[…]

Art. 32 - Disposizioni generali
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali.

Parte seconda Norme operai
Art. 3 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia
Per quanto riguarda l'orario di lavoro si applicano le norme previste dall'art. 9, parte prima, sezione seconda.
[…]

Art. 4 - Maggiorazioni per lavoro a turni
Agli operai che effettuano lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate (vedi chiarimento a verbale) ma sempre di 8 ore consecutive saranno concesse le seguenti maggiorazioni sulla normale retribuzione (escluse ovviamente dalla base di computo le maggiorazioni di cui si tratta):
- 8% per il primo e secondo turno (diurni);
- 26% per il terzo turno (notturno).
[…]
Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa anche per le donne, potrà essere applicata a turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva prevista (v. dichiarazione a verbale).
[…]

Art. 5 - Cambio delle squadre per lavoro a turni
Nessun operaio addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento indispensabile con l'attività delle macchine continue, può allontanarsi dal suo posto se non è sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio e ciò fino a un massimo di due ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.
All'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione del 30 per cento per il prolungamento del primo e del terzo turno e del 55 per cento per il prolungamento del secondo turno da computare sulla normale retribuzione.

Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSA
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle RSA
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
[…]

Art. 8 - Recuperi
È in facoltà dell'azienda far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore e le soste di lavoro concordate, corrispondendo all'operaio la sola normale retribuzione. Per i turnisti il recupero potrà avvenire anche nei giorni festivi con il riconoscimento della relativa maggiorazione.
[…]
I recuperi avverranno entro 30 giorni per gli operai giornalieri e per non più di 1 ora al giorno e per gli operai turnisti entro 45 giorni.

Art. 16 - Malattia e infortunio
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denunzia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denunzia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a mansione inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale mansione inferiore.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a mansione inferiore.
[…]

Art. 20 - Indumenti di lavoro
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, a usura particolare di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.

Art. 21 - Lavoro a domicilio
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla tutela del lavoro a domicilio (legge 18 dicembre 1973, n. 877) le parti concordano quanto segue:
a) le aziende committenti di lavoro a domicilio sono tenute a comunicare alle RSA i nominativi e l'indirizzo dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo e la quantità dei lavori stessi;
b) l'azienda committente dovrà garantire che il lavoro a domicilio sia eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
[…]
f) è fatto divieto alle aziende committenti di lavoro a domicilio di avvalersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati anche se giuridicamente configurati come lavoranti a domicilio, nonché di affidare lavoro a domicilio, di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai propri dipendenti interni. Inoltre le aziende si asterranno dall'affidare lavori a domicilio a terze persone, che risultino avere una occupazione stabile.

Art. 22 - Lavoro a cottimo
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema di cottimo, quando in conseguenza dell'organizzazione del lavoro è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.
[…]
L'azienda, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà a scopo informativo ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri del sistema di cottimo.

Art. 24 - Disciplina del lavoro
Per le inflazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Per le sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora l'operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 16, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza e in tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
[…]
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l'operaio colpevole di:
[…]
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
5) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
7) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
[…]

Art. 25 - Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e dal relativo Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16 e dalle disposizioni seguenti.

Insegnamento complementare
Le ore destinate all'insegnamento complementare ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Rinvio alle disposizioni della regolamentazione per gli operai
Per tutto quanto non è previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa disposta per gli operai.

Parte terza Norme impiegati
Art. 3 - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni

[…]
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSA
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle RSA
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
[…]

Art. 4 - Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
[…]

Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattia professionale
Agli impiegati, per i quali sussiste l'obbligo di legge di assicurazione all'Inail, si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'impiegato al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'impiegato in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l'impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
[…]