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Legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Impiego pacifico dell'energia nucleare.
G.U. 30 gennaio 1963, n. 27

La Camera dei deputati ed in Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

CAPO I
DEFINIZIONI

Art. 1.

Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonché minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilità civile valgono inoltre le seguenti definizioni:
a) per "incidente nucleare" si intende ogni fatto o serie di fatti aventi la stessa origine che; abbiano causato un danno sempre che questo fatto o questi fatti o alcuni dei danni da essi causati provengano o risultino dalle proprietà radioattive oppure dalla combinazione delle dette proprietà radioattive e di quelle tossiche, esplosive o comunque dannose dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi;
b) per "impianti nucleari" si intendono i reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi; gli impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati; gli impianti di deposito delle materie nucleari escluso il deposito in corso di spedizione, nonché tutti gli altri impianti nei quali dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi siano detenuti;
c) per "combustibile nucleare" si intendono le materie fissili, compreso l'uranio sotto forma di metallo, lega o composto chimico (incluso l'uranio naturale), il plutonio sotto forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sia indicata dal Comitato direttivo dell'Agenzia europea per l'energia nucleare;
d) per "prodotti o residui radioattivi" si intendono le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni risultanti dalle operazioni di produzione o utilizzazione di combustibili nucleari, esclusi da una parte i combustibili nucleari e dall'altra parte i radioisotopi che, al di fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini industriali, commerciali, agricoli, terapeutici o scientifici;
e) per "materie nucleari" si intendono i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale "quello impoverito) ed i prodotti o residui radioattivi;
f) per "esercente" di un impianto nucleare si intende la persona fisica o giuridica designata o riconosciuta dalla pubblica, autorità competente come esercente dell'impianto stesso.
 

CAPO II
DEI MATERIALI ED IMPIANTI NUCLEARI

Art. 2.

Le concessioni per i minerali definiti al comma quarto dell'articolo 197 del Trattato della Comunità europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sono accordate con le norme fissate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
Del Consiglio superiore delle miniere fa parte un rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per la energia nucleare.
 

Art. 3.

Chiunque detiene materie fissili speciali o altre materie prime fonti, in qualsiasi quantità, deve farne denuncia nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria e del commercio.
Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, venga in possesso delle materie suddette deve farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni. Il Comitato nazionale per l'energia nucleare eserciterà sulle materie detenute i controlli necessari.
È parimenti soggetto all'obbligo di denunzia al Ministero dell'industria e del commercio chi detiene materie radioattive in quantità tali che la radioattività complessiva all'atto della denunzia ecceda un decimo di curie. Qualora le materie radioattive siano detenute da medici e da enti sanitari, pubblici o privati, e destinate esclusivamente ad uso diagnostico o terapeutico, la denuncia deve essere effettuata anche al Ministero della sanità. Qualora le materie stesse siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore è tenuto ad effettuare la denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione.
Le denunzie devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.
 

Art. 4.

Il commercio nel territorio della Repubblica Italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia, atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 57 del Trattato, è soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie tessili prevista dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.
L'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata.
Per l'importazione e l'esportazione dei prodotti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione - quando è prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari - è data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio.
Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione.
 

Art. 5.

Il trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in quantità soggetta all'obbligo della denunzia, deve essere effettuato da vettori terrestri, marittimi ed aerei autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e commercio, rispettivamente di concerto con i Ministri per i trasporti, per la marina mercantile e per la difesa.
Parimenti, possono essere concesse speciali autorizzazioni per i trasporti singoli a vettori che siano di volta in volta autorizzati con provvedimento del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro interessato.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria per il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea dell'energia atomica.
 

Art. 6.

L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonché gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato Nazionale per l'energia nucleare.
Il richiedente deve dimostrare di possedere capacità tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la località prescelta, le modalità per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalità per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 19.
Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi, nonché le modalità di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto.
Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.
 

Art. 7.

La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare, il fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale è stata accordata l'autorizzazione.
Gli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che è effettuato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare in conformità dell'articolo 2, n. 3), della legge 11 agosto 1960, n. 933.
 

Art. 8.

Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, è consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.
Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.
 

Art. 9.

L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica, istruzione e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quelle per il rilascio delle relative patenti.
Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell'idoneità e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi.
 

Art. 10.

Le opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari autorizzati dal Ministro per l'industria e per il commercio possono, con decreto dello stesso Ministro, essere dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 23.5, e successive modificazioni.
Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dello articolo 71 della stessa legge.
 

Art. 11.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere accordate speciali autorizzazioni per impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici a istituti scientifici, universitari e scolastici.
Per detti impianti si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8.
 

Art. 12.

Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi i provvedimenti del Ministro per l'industria e per il commercio sono adottati di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantili, di concerto, con i Ministri per la difesa e per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme tecniche ed amministrative, relative alla navigazione con mezzi nucleari.
 

Art. 13.

L'impiego degli isotopi radioattivi è sottoposto alla autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministro per l'industria e per il commercio, per gli usi industriali, dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste per gli usi agricoli, con il Ministro per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con il Ministro per la sanità per gli usi diagnostici e terapeutici.
Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.
Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.
 

Art. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio degli impianti, sia alle operazioni comunque connesse con le materie nucleari, nonché all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica, con le norme tecniche contenute nel manuale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità.
Nello stesso decreto saranno stabilite le modalità e la periodicità dei controlli di cui al comma precedente nonché le penalità da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente le pene dell'ammenda non superiore a lire 10 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno.
Le dette norme dovranno prevedere la indicazione degli organi competenti per la loro attuazione ed i loro poteri, nonché la istituzione di un organo interministeriale di coordinamento e di consultazione presso il Ministro dell'industria e del commercio.
 

CAPO III
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE.

Art. 15.

L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, in conformità della presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose quando sia provato che il danno e causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso.
Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o residui radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.
La responsabilità dell'esercente l'impianto nucleare ha inizio dal momento in cui sono presenti nell'impianto le sostanze nucleari sopra indicate, e cessa quando dette sostanze sono prese in consegna da altra persona che sia responsabile ai sensi della presente legge.
L'esercente l'impianto non è responsabile per gli incidenti nucleari conseguenti ad atti di conflitto armato, derivanti da invasione, guerra civile, insurrezione, o a cataclisma naturale di carattere eccezionale.
 

Art. 16.

Per i trasporti di combustibili nucleari, prodotti o residui radioattivi, l'esercente è responsabile in conformità alle norme della presente legge, per le sostanze:
a) che provengono dall'impianto nucleare da lui esercito sino a quando non siano prese in consegna da altri che sia responsabile ai sensi della presente legge;
b) che siano destinate all'impianto da lui esercito e provengano da un esercente di paese straniero che, in base alla sua legge nazionale od a convenzioni internazionali, non sia obbligato ad assumere la responsabilità in limiti almeno uguali a quelli della presente legge.
L'esercente è liberato dalla responsabilità per i trasporti di cui ai commi precedenti qualora il trasporto sia effettuato da un trasportatore a cui tale responsabilità sia trasferita per legge.
 

Art. 17.

L'esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da un incidente nucleare non è proponibile dai danneggiati e loro aventi causa se non contro l'esercente l'impianto nucleare o il trasportatore autorizzato nei casi previsti dalla presente legge.
Sono solidalmente tenuti anche l'assicuratore o altra persona che abbia prestato la garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 19.
Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o per assicurazione contro le malattie professionali, nonché gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone od alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente l'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma per essere rivalse di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato a seguito di incidente nucleare.
Dal risarcimento dovuto al danneggiato ai sensi della presente legge va comunque dedotto quanto corrispostogli per la assicurazione sociale o facoltativa di cui al comma precedente.
 

Art. 18.

L'esercente l'impianto nucleare o colui che ha prestato la garanzia, finanziaria e lo stato, qualora sia stato chiamato ad intervenire ai sensi del successivo articolo 19, hanno diritto alla rivalsa:
a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;
b) nella misura in cui la rivalsa è contrattualmente prevista.
 

Art. 19.

Il limite massimo delle indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni alle persone ed alle cose è fissato per ogni incidente nucleare in lire 3.150 milioni.
Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile possa considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro per l'industria e per il commercio; in difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.
Per gli impianti a scopo esclusivamente didattico, il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può consentire che la garanzia finanziaria sia stabilita in un importo minore, qualora possa ritenersi che il pericolo dei danni sia limitato.
Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo non sia coperto dalla garanzia finanziaria dell'esercente, il risarcimento per la parte eccedente sarà a carico dello Stato fino alla concorrenza di 43.400 milioni di lire.
Per persona lesa, la responsabilità è limitata in ogni caso ad un massimo di 30 milioni.
Il risarcimento del danno è dovuto, senza la limitazione di cui al precedente comma, nel caso di condanna penale dell'esercente, del trasportatore o di coloro del cui operato essi rispondono a norma del Codice civile per il fatto dal quale l'incidente nucleare è derivato.
Se l'azione penale si estingua per morte dell'imputato, per amnistia o per prescrizione, il giudice civile, ai soli effetti del risarcimento e su domanda degli interessati proposta entro un anno dal momento dell'estinzione del reato, accerta se il fatto dal quale l'incidente nucleare è derivato avrebbe costituito reato.
 

Art. 20.

Il trasporto di materie fissili speciali non può essere autorizzato se non è fornita la prova della esistenza di una garanzia finanziaria, secondo le modalità previste nell'articolo seguente, per il risarcimento dei danni ai terzi nella misura di 3.150 milioni di lire.
La garanzia finanziaria deve essere data dall'esercente l'impianto nucleare nel cui interesse avviene il trasporto, salvo che si tratti di trasportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della presente legge, ed il trasportatore assuma in proprio la garanzia finanziaria per il trasporto.
Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non può essere autorizzato se non è fornita la prova dell'esistenza di valida garanzia finanziaria nei limiti di cui al primo comma.
Le disposizioni del quarto comma dell'articolo precedente si applicano anche, ai trasporti di cui al presente articolo.
 

Art. 21.

L'esercente o il trasportatore autorizzato di cui al precedente articolo deve stipulare un'assicurazione fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'articolo 19 o fornire altra garanzia finanziaria ritenuta idonea con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.
L'assicurazione o garanzia data per un trasporto non può in alcun caso essere sospesa prima che il trasporto abbia termine con la presa in consegna da altro responsabile ai sensi della presente legge.
L'assicurazione o garanzia data per un impianto nucleare può essere sospesa solo dopo un preavviso di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro per l'industria e per il commercio, il quale adotta i provvedimenti conseguenti.
Gli indennizzi dovuti in base alla presente legge per danni derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabili.
 

Art. 22.

Qualora la garanzia finanziaria sia prestata con fidejussione l'importo previsto dall'articolo 54 della tariffa allegato A del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sarà applicato nella misura dello 0,1 per mille.
 

Art. 23.

Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni del giorno in cui la persona lesa abbia notizia del danno. Nessuna azione è proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare o da furti, perdite o abbandono delle sostanze nucleari.
 

Art. 24.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustiziati e per il tesoro, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la istituzione di un Fondo per assicurare un equo indennizzo alle persone danneggiate da incidenti nucleari, per le quali il danno si manifesti dopo il decorso di dieci anni dall'incidente nucleare.
Le dette norme dovranno precisare la misura dell'indennizzo, i contributi per la costituzione del Fondo, che saranno a carico sia del Tesoro dello Stato, sia degli utilizzatori dell'impianto nucleare, le regole di procedura per la corresponsione dell'indennizzo.
Il detto Fondo potrà essere costituito presso un Ente pubblico di assicurazione sociale.
 

Art. 25.

Le azioni per il risarcimento dei danni prodotti da incidenti nucleari debbono essere proposte davanti al Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'impianto nucleare.
L'atto di citazione deve essere notificato anche al Ministero del tesoro, che ha sempre facoltà di intervenire nel giudizio.
Nel caso di concorso di più domande e quando si preveda che l'importo dei risarcimenti possa superare le garanzie finanziarie di cui agli articoli 19 e 20, il presidente del Tribunale dispone che abbia luogo una procedura concorsuale e nomina a tal fine un giudice delegato alla detta procedura di concorso.
Nel caso di accertata insufficienza delle suddette garanzie finanziarie, il Tribunale riduce con sentenza proporzionalmente l'importo per ciascun danneggiato.
 

CAPO IV
DEI BREVETTI

Art. 26.

L'Ufficio centrale brevetti è tenuto a comunicare al Comitato nazionale per l'energia nucleare tutte le domande di brevetti d'invenzione o di modelli industriali riconosciuti di natura specificamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1960, n. 933.
 

Art. 27.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, quando ricorrano particolari motivi di pubblico interesse, può concedere al Comitato nazionale per l'energia nucleare licenze, non esclusive per l'utilizzazione di brevetti d'invenzione o di modelli di utilità.
Su parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare il Ministro può anche concedere le dette licenze non esclusive a favore dell'utilizzatore di impianti nucleari, quando siano essenziali per lo sviluppo della energia nucleare nel Paese.
Negli stessi decreti è fissato se ed in quale misura è dovuta, l'indennità per l'utilizzazione-, tenuto conto degli eventuali finanziamenti pubblici accordati per le relative ricerche. Avverso la fissazione dell'indennità o la non concessione della stessa è ammessa azione giudiziaria da parte dell'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto.
 

CAPO V
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 28.

L'omessa denunzia dei materiali di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000: nel caso di omessa denunzia di materie fissili speciali è altresì comminato l'arresto da uno a due anni.
 

Art. 29.

Chiunque commerci o trasporti i minerali di cui all'articolo 197 del trattato istitutivo della. C.E.E.A. approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, senza, autorizzazione del Ministro per l'industria, e per il commercio è punito con la pena dell'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000.
Chiunque commerci o trasporti senza autorizzazione materie grezze, materie radioattive, materie fissili speciali è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
Alle stesse pene soggiace l'acquirente.
 

Art. 30.

Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza averne ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge è punita con le pene dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da 5 a 10 milioni di lire, senza pregiudizio delle pene applicabili per reati previsti dal Codice penale.
La stessa pena si applica nel caso che l'esercente l'impianto nucleare continui nell'esercizio quando sia stata sospesa l'autorizzazione.
 

Art. 31.

Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 13 è punito con la ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.
 

Art. 32.

Nei carsi previsti dagli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive.
 

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 

Art. 33.

Tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 6, si applicano anche agli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica.
 

Art. 34.

Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato, di industrie insalubri, nonché di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorché incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari.
Parimenti nulla è innovato in materia di demanio marittimo, di acque territoriali e di acque pubbliche.
 

Art. 35.

Entro un anno dall'entrata in vigore della, presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere al riordinamento ed all'ampliamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio ai fini di adeguarli alle attribuzioni conferite al Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta unità.
Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro.
Con lo stesso decreto, verranno previsti i maggiori conseguenti stanziamenti a favore del Ministero della industria e del commercio.
 

Art. 36.

Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore dell'energia nucleare assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria e del commercio si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa dei Ministero dell'industria, e del commercio nell'esercizio finanziario 1962-63 e negli esercizi successivi.
All'onere suddetto si provvede con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario per far fronte agli oneri dipendenti da, provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle opportune variazioni di rilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI
FANFANI - COLOMBO - TAVIANI - PICCIONI - BOSCO - LA MALA - TREMELLONI - TRABUCCHI - ANDREOTTI - GUI - SULLO - RUMOR - MATTARELLA - RUSSO - BERTINELLI - PRETI - MACRELLI - BO - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO