Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 07 gennaio 2019, n. 354 - Pluralità di contravvenzioni in materia di sicurezza. Ricorso inammissibile

 


 

 

 

Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 27/11/2018

 

 

 

Fatto

 

 

 


1. Con sentenza in data 5.3.2108 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia resa all'esito del giudizio di primo grado dal Tribunale della stessa città che aveva ritenuto la penale responsabilità di H.Y.M. per i reati di cui agli artt. 5 e 10 decreto legislativo 74/2000, nonché per una pluralità di contravvenzione in ordine alle condizioni di sicurezza sul lavoro previste dal decreto legislativo 81/2008, condannandolo alla pena di due anni di reclusione e tre mesi di arresto. 
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge processuale, la nullità della sentenza di primo grado in quanto priva nel corpo del provvedimento delle conclusioni delle parti in violazione di quanto previsto dall'art. 546 lett d) cod. proc. pen. nonché di riferimenti al verbale di udienza, quantunque la difesa avesse richiesto nella discussione orale l'applicazione, illustrandone le ragioni, delle circostanze generiche, sulle quali il giudice di prime cure aveva omesso qualunque motivazione
 

 

 

 

Diritto

 

 

 


Il ricorso deve ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza.
Mentre come già chiarito dalla sentenza impugnata la mancata riproduzione delle conclusioni delle parti all'interno di una sentenza non configura alcuna causa di nullità, rilevando quali cause di nullità fra le prescrizioni dettate dall'art. 546 cod. proc. pen. in ordine ai requisiti della sentenza soltanto quelle di cui al terzo comma e facendo in tal caso fede il verbale di udienza, deve rilevarsi che nessuna richiesta di applicazione delle attenuanti generiche risulta riprodotta nel verbale del procedimento di primo grado, che risulta il documento che, in quanto redatto dal cancelliere, assevera con efficacia probatoria privilegiata quanto avvenuto in udienza. Come già affermato da questa Corte, infatti, la mancata presentazione delle conclusioni della difesa non è idonea a produrre alcuna nullità della sentenza qualora tale mancanza dipenda dall'inerzia del difensore, presente in udienza e rimasto inattivo per sua scelta, potendo tale nullità derivare esclusivamente dal totale impedimento alla difesa di proporre le proprie richieste finali o dal mancato accoglimento della richiesta di prendere per ultima la parola (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015 - dep. 21/03/2016, Branchi e altri, Rv. 266478).
Posto che l'asserzione contenuta nel presente ricorso non risulta supportata da alcuna evidenza in difetto della relativa verbalizzazione, in ogni caso, quand'anche si trattasse di un'omessa pronuncia, soccorre pienamente la motivazione resa sul punto dalla Corte di Appello essendo il secondo grado di giudizio funzionalmente preordinato a superare gli errori e le carenze in cui sia eventualmente incorso il primo giudice.
Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende.

 

 

 

 

P.Q.M.
 

 

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27.11.2018