Regione Toscana
Delibera della Giunta Regionale 28 maggio 2012, n. 477
Linee guida per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro, del sostegno all'occupazione e della ecosostenibilità nell'ambito dell'affidamento di servizi sanitari e sociali di cui alla cat. 25 dell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. affidati da Enti del Servizio Sanitario Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 recante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Vista la Legge 14 novembre 2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2001, recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”;
Visto Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che nell’allegato II B comprende espressamente gli appalti dei i servizi sanitari e sociali;
Vista la Legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;
Visto Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Vista la Legge regionale del 24 novembre 1997, n. 87 “Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale”;
Legge regionale n. 32 del 26 luglio del 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Vista Legge regionale del 24 febbraio 2005, n. 40.’’Disciplina del servizio sanitario regionale”;
Vista la Legge regionale del 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
Vista la Legge regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R “Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale del 13 Luglio 2007, n. 38”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 31 ottobre 2001, n. 199 “Approvazione direttive transitorie per l’affidamento dei servizi alla persona”;
Visto il Piano sanitario regionale 2008/2010 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 53 del 16 luglio 2008;
Visto il comma 1 dell’art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che proroga piani e programmi regionali attuativi del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2012;
Visto il DPEF 2012 adottato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 56 del 27 luglio 2011;
Vista la proposta di Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015, approvata dalla Giunta regionale in data 19 dicembre 2011;
Considerato che lo sviluppo sostenibile figura da tempo tra gli obiettivi generali delle politiche dell'UE, per cui gli appalti pubblici rientrano tra gli strumenti più idonei a diffondere le tecnologie ambientali, valorizzando la ricerca e lo sviluppo di modelli di produzione e di consumo sostenibili, anche con riferimento alle disposizioni in materia di contratti pubblici e sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
Rilevato che per raggiungere i migliori risultati in termini di promozione della salute e sicurezza è fondamentale sviluppare l'attività formativa di tutti i soggetti interessati alla realizzazione di appalti pubblici di servizi sanitari e sociali;
Ritenuta indispensabile la promozione di iniziative congiunte tese a combattere il fenomeno del lavoro irregolare, garantire ogni possibile scambio di informazione sulla conduzione degli appalti pubblici, privilegiando ogni azione tesa a garantire il pieno rispetto dei diritti contrattuali e della partecipazione dei lavoratori;
Rilevata a tal fine la necessità di favorire la massima collaborazione tra gli Enti pubblici e le categorie economiche, promuovendo buone pratiche in materia di appalti pubblici di servizi esclusi dall’applicazione del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dei diritti contrattuali dei lavoratori che operano durante l'esecuzione degli appalti, nella fase di redazione degli atti di gara e nella fase di esecuzione del contratto e di promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la sostenibilità ambientale e sociale di detti servizi;
Visto l’Allegato A al presente atto, recante le “Linee guida per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro, del sostegno all’occupazione e della ecosostenibilità nell’ambito dell’affidamento di servizi sanitari e sociali di cui alla cat. 25 dell’allegato II B del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. affidati da Enti del Servizio Sanitario Regionale”;
Ritenuto che l’attuazione delle predette linee guida sia funzionale all’applicazione delle disposizioni in materia di approvvigionamento di servizi sanitari e sociali sopra richiamati affidati da Enti del Servizio Sanitario Regionale;
Ritenuto di approvare le sopra richiamate linee guida, contenute nell’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi
 

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le “Linee guida per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro, del sostegno all’occupazione e della ecosostenibilità nell’ambito dell’affidamento di servizi sanitari e sociali di cui alla cat. 25 dell’allegato II B del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. affidati da Enti del Servizio Sanitario Regionale” di cui all’allegato “A” al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare mandato alle competenti strutture della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di provvedere alla diffusione del presente atto agli ESTAV, alle Società della Salute, alle Aziende Sanitarie e a tutti i soggetti del Servizio Sanitario della Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) della Legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima Legge regionale 23/2007.

 

LINEE GUIDA
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DEL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE E DELLA ECOSOSTENIBILITÀ NELL'AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SANITARI E SOCIALI DI CUI ALLA CAT. 25 DELL' ALL. II B DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 E s.m.i. AFFIDATI DA ENTI DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE TOSCANA.
 

Le presenti Linee guida, nell’ambito dei principi e delle procedure dettate dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché della Legge n. 328 dell’8 novembre del 2000 e s.m.i., del relativo D.P.C.M. del 30 marzo 2001, della legge regionale 13 luglio 2007 n 38 e della Legge regionale n. 32 del 26 luglio del 2002 e s.m. e i., sono finalizzate alla programmazione di azioni di prevenzione coordinate e finalizzate ad assicurare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, le garanzie dei diritti contrattuali dei lavoratori, a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale nell'ambito degli appalti pubblici di servizi sanitari e sociali di cui alla cat. 25 dell'Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché a garantire nel medesimo ambito la corretta e trasparente gestione dei rapporti tra i soggetti del Servizio Sanitario della Regione Toscana - Aziende USL, Enti di Supporto Tecnico Amministrativo di Area Vasta (Estav), Società della Salute, ecc. - le Organizzazioni Sindacali e le categorie economiche interessate.
 

PREMESSO

1. Che l'obiettivo delle presenti Linee Guida è quello di definire, nell’ambito dei principi e delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della Legge n. 328 dell’8 novembre del 2000 e s.m. e i. e del relativo D.P.C.M. del 30 marzo 2001, della legge regionale 13 luglio 2007 n 38, nonché della Legge regionale n. 32 del 26 luglio del 2002 e s.m.i. - alla luce delle indicazioni contenute nella Deliberazione di Consiglio Regionale n. 199 del 31 ottobre 2001 - buone pratiche in materia di appalti pubblici di servizi sanitari e sociali di cui alla cat. 25 dell'Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, a garanzia dei diritti contrattuali dei lavoratori che operano durante l'esecuzione degli appalti, nella fase di redazione degli atti di gara e nella fase di esecuzione del contratto e di promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la sostenibilità ambientale e sociale di detti servizi;
2. Che la proposta di deliberazione al Consiglio regionale di Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (nr. 38/2012) prevede, in linea con il precedente atto di programmazione, strategie ed azioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, volte in particolare al rafforzamento della rete della prevenzione, all'implementazione di un sistema informativo, alla concertazione fra i diversi attori del sistema, alla diffusione di azioni informative e formative mirate al potenziamento degli interventi nei comparti a maggior rischio;
3. Che è fondamentale per ogni lavoratore, prima di essere addetto allo svolgimento dei propri compiti lavorativi, essere adeguatamente formato e addestrato in ordine alle criticità della specifica attività lavorativa nonché alla conoscenza ed al rispetto delle relative norme di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 9/4/2008, n. 81 e s.m. e i. concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. Che lo sviluppo sostenibile figura da tempo tra gli obiettivi generali delle politiche dell'UE, per cui gli appalti pubblici rientrano tra gli strumenti più idonei a diffondere le tecnologie ambientali, valorizzando la ricerca e lo sviluppo di modelli di produzione e di consumo sostenibili, anche con riferimento alla L.R.T. 13/07/2007 n. 38 e s.m. e i. contenente norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
5. Che per raggiungere i migliori risultati in termini di promozione della salute e sicurezza è fondamentale sviluppare fattività formativa di tutti i soggetti interessati alla realizzazione di appalti pubblici di servizi, sia dei lavoratori coinvolti che delle figure organizzative preposte all’interno dell’Ente, ed effettuare un adeguato monitoraggio sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza nonché sull'applicazione delle presenti Linee guida;
6. Che, per quanto sopra, si ritiene indispensabile la massima collaborazione tra tutti gli Enti coinvolti per la promozione di iniziative congiunte tese a combattere il fenomeno del lavoro irregolare, garantire ogni possibile scambio di informazione sulla conduzione degli appalti pubblici, privilegiare ogni azione tesa a garantire il pieno rispetto dei diritti contrattuali e della partecipazione dei lavoratori;
7. Che le presenti Linee guida si collocano in un quadro di continuità con le altre iniziative di collaborazione tra i suddetti Enti pubblici e le categorie economiche;
8. Che gli Estav, ai sensi della L.R.T. 24/2/2005, n. 40 e s.m. e i., sono competenti, tra l'altro, in materia di approvvigionamento di servizi, mentre alle Aziende Sanitarie compete l'esecuzione dei contratti.
 

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

1. I servizi sanitari e sociali di cui alla cat. 25 dell'Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, sono caratterizzati da un alto tasso qualitativo e di cura alla persona, poiché sono rivolti a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, i diritti di cittadinanza e prevenire o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare;
2. Gli stessi, in ragione della qualità e specificità del servizio reso, si rivolgono a soggetti particolarmente delicati e richiedono pertanto la salvaguardia del rapporto tra fornitore ed utente, chiamando in causa la responsabilità tanto dei soggetti pubblici quanto di quelli privati;
3. Tali principi ed obiettivi devono trovare rispondenza anche nelle modalità di affidamento dei servizi e dell’ambiente lavorativo in cui sono erogati;
 

TUTTO CIO' PREMESSO


Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. Le Premesse costituiscono parte integrante delle presenti Linee Guida.
2. Le Linee Guida si applicano all’affidamento ed esecuzione dei servizi sanitari e sociali di cui alla cat. 25 dell'Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. e i., della legge regionale 13 luglio 2007 n 38, nonché della Legge n. 328 dell’8 novembre del 2000 e s.m. e i. e del relativo D.P.C.M. del 30 marzo 2001, altresì della Legge regionale n. 32 del 26 luglio del 2002 e s.m. e i., alla luce delle indicazioni attuative di cui all’articolo 19, terzo comma della Legge regionale n. 41 del febbraio 2005.
 

Art. 2 - Informazione e confronto.

1. Il Committente e la Stazione appaltante hanno l'obiettivo di rendere efficaci, costruttive e trasparenti le relazioni con le categorie economiche interessate.
2. A tale scopo il Committente e la Stazione appaltante informano preventivamente i soggetti interessati, della propria programmazione annuale degli appalti, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal precedente articolo 1.
3. Entro 30 giorni dall’informazione preventiva, i soggetti interessati possono chiedere l'attivazione di un confronto con il Committente e la Stazione appaltante per esprimere le proprie valutazioni in merito ad ogni possibile miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei lavoratori, allo sviluppo delle azioni per la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, all’eventuale introduzione di clausole sociali e/o ambientali, al puntuale rispetto del C.C.N.L. e della contrattazione territoriale, ai criteri di valutazione dell'offerta
4. Il Committente e la stazione appaltante tengono conto delle osservazioni condivise emerse durante il confronto costituiscono indirizzi per la stesura dei capitolati tecnici e dei documenti di gara.
5. I soggetti interessati possono altresì chiedere l'attivazione di un confronto successivo, entro 30 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto, con la partecipazione dell'impresa aggiudicatala dell'appalto, per informazioni sulla conduzione dei servizi e per la promozione e garanzia di opportune azioni finalizzate a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ed in genere del lavoro.
 

Art 3 - Criterio di aggiudicazione.

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, ai fini dell'aggiudicazione, la stazione appaltante utilizza di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente.
2. In ragione della natura dei servizi in oggetto, nonché della relativa disciplina prevista come richiamata in Premessa e all’articolo 1 delle presenti Linee Guida, la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa presuppone che Committente e Stazione appaltante, privilegiando i profili “qualitativi” dell’offerta nonché gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale e sociale del servizio, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non contraddittorietà, non possano prevedere ripartizioni del punteggio e/o formule di aggiudicazione tali da eludere o sminuire la valenza dei suddetti elementi qualitativi rispetto a quelli prettamente economici del “prezzo” e conferire rilievo decisivo e determinante a quest’ultimo. Inoltre, al fine di garantire la massima qualità nell’espletamento dei servizi, Committente e Stazione appaltante privilegiano l’affidamento delle gestioni complessive ed in subordine le prestazioni di servizi.
3. La Stazione appaltante effettua le verifiche ed i controlli previsti dalla vigente normativa in materia di affidamento di appalti pubblici di servizi. Verifica altresì che il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro e il costo della manodopera non siano soggetti a ribasso d’asta, indipendentemente dall’organizzazione dell’impresa partecipante.
4. La Stazione appaltante prevede, comunque, nel capitolato speciale adeguate misure di controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'osservanza del C.C.N.L. e della contrattazione territoriale e della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
5. Gli atti di gara e i relativi contratti ad esecuzione continuativa e periodica prevedono espressamente la clausola di revisione dei prezzi nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nonché dall’articolo 6 delle presenti Linee Guida.
6. Le Stazioni appaltanti ed i soggetti interessati in relazione al criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa possono stipulare specifici protocolli d’Intesa ai sensi degli artt. 120 e 283 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m. e i. al fine di precisare - in relazione a specifiche aree o ambiti d’intervento - la migliore formulazione del criterio valutativo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazioni contenute nel presente articolo. Le Stazioni appaltanti, in considerazione della particolarità dei servizi di cui alle presenti Linee Guida, e nel rispetto degli obiettivi prescritti nelle Premesse ivi contenute, valutano l’ammissibilità del sub-appalto.
 

Art. 4 - Ecosostenibilità.

1. Per contribuire alla diffusione di una cultura ambientale anche negli appalti pubblici, la Stazione appaltante si impegna, per quanto in suo potere, a ridurre in maniera significativa gli impatti ambientali, incentivando o prescrivendo l'utilizzo o la fruizione di prodotti e servizi ecologici.
 

Art. 5 - Ricaduta occupazionale sul territorio.

1. La Stazione appaltante inserisce negli atti di gara, tra gli obblighi dell'aggiudicatario, le clausole di riassunzione obbligatoria del personale impegnato negli appalti di servizi, tenuto conto di specifiche disposizioni di legge nazionali e regionali, dei C.C.N.L. di riferimento e della contrattazione territoriale, nonché di motivate ragioni di pubblico interesse.
2. Per gli appalti strategicamente ed economicamente più rilevanti, nella fase istruttoria della nuova gara, la Stazione appaltante ha facoltà di promuovere un confronto preventivo con i soggetti interessati dalle presenti Linee guida, soprattutto in caso di sostanziali mutamenti organizzativi o prestazionali rispetto alla situazione esistente.
 

Art. 6 - Rispetto della normativa vigente.

1. I soggetti interessati all’applicazione delle presenti linee guida, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 convertito in Legge 31/2008 e s.m. e i., si adoperano affinché Stazione appaltante, Aziende Committenti e Imprese partecipanti alle gare rispettino le disposizioni di legge, le prescrizioni pattizie, i C.C.N.L. di comparto stipulati dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e gli accordi integrativi territoriali regionali, privilegiando la tutela del lavoro e della sicurezza e la qualità d'impresa, intesa come qualificazione tecnico-professionale e rispetto della normativa in materia di sicurezza e regolarità del lavoro mediante l'adozione di buone pratiche.
2. In considerazione di quanto previsto al comma 1, del presente articolo, negli atti di gara deve essere previsto, per tutta la durata contrattuale, il rispetto dei C.C.N.L. di comparto, ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale n. 13 luglio 2007, n. 38 e s.m. e i. e dell'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i.
3. Negli atti di gara devono essere previste clausole specifiche di tutela del diritto del lavoratore alla retribuzione, nonché delle imprese, con riferimento a:
a) rispetto dei tempi di pagamento dei corrispettivi contrattuali dovuti alle imprese secondo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile;
b) modalità di subentro e di rivalsa sull'impresa da parte del Committente nei casi in cui non siano osservati i termini previsti dalle norme regionali e nazionali nei pagamenti delle retribuzioni nella filiera del subappalto secondo quanto previsto dal DPR 207/2010.
4) la stazione appaltante verifica che il ricorso al subappalto avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, attraverso l'estensione alle imprese subappaltatrici degli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria, con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità del lavoro e richiedendo al contraente l'elenco dei prezzi unitari, risultante dall'aggiudicazione, relativo alle lavorazioni oggetto di subappalto, ivi compresi gli oneri per la sicurezza ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e i. e dalla LR 38/2007.
5) Nei capitolati speciali d'oneri devono essere inserite come cause di risoluzione del contratto, quali tipizzazioni del "grave inadempimento", prevedendo altresì la contestuale comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, le gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto mediante l'impiego di personale non risultante dalle scritture e in riferimento alla normativa per il rilascio del D.U.R.C.
6) Inserimento nei capitolati speciali d'oneri della clausola di adeguamento dei prezzi, prevista dall'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., con particolare riferimento alle ricadute derivanti dalle variazioni del costo del lavoro conseguente al rinnovo dei C.C.N.L..
 

Art. 7 - Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

l. La Stazione Appaltante e il Committente, nell'ambito delle rispettive competenze, attuano le misure e gli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dalla normativa vigente (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m. e i.).
 

Art. 8 - Informazione e formazione.

1. I soggetti interessati dalle presenti Linee guida, per quanto di rispettiva competenza, effettuano i seguenti adempimenti:
a) promuovere la progettazione ed implementazione di percorsi di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori dell'Ente appaltante e degli organismi locali preposti alle attività di controllo e verifica;
b) diffondere la cultura sulla sicurezza del lavoro, anche attraverso il potenziamento dell'informazione e della formazione, prevedendo finanche l'utilizzo dei mezzi di informazione di massa per una sensibilizzazione della collettività sui temi della sicurezza sul lavoro;
c) promuovere iniziative formative specifiche a largo spettro nei confronti degli operatori di settore (professionisti, lavoratori autonomi, mediatori culturali, addetti ai lavori ed altri operatori), al fine di responsabilizzarli sul loro ruolo nel campo della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) prevedere percorsi formativi congiunti, in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, che coinvolgono sia i dipendenti diretti degli Enti interessati che i lavoratori dei servizi in appalto.
 

Art. 9 - Rinvii normativi.

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Legge n. 328 dell’8 novembre del 2000 e s.m.i.;
- D.P.C.M. del 30 marzo 2001;
- D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m. e i.;
- DPR 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06”;
- Legge Regionale n. 87 del 24 novembre 1997 e s.m.i;
- Legge Regionale n. 32 del 26 luglio del 2002 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i.
- Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 e s.m.i.;
- Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m. e i;
- Regolamento di attuazione della legge 13 luglio 2007 n. 38 - DPGR 45/R/2008.