Categoria: 2018
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Tipologia: Intesa sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Data firma: 20 dicembre 2018
Parti: Confapi e Cgil, Cisl, Uil
Settori: P.M.I.
Fonte: cisl.it

Sommario:
Intesa sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Allegato A Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Allegato B Dichiarazione Accordo sulle molestie e violenza sul lavoro


Intesa sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro

Confapi e Cgil, Cisl e Uil preso atto dell'Accordo delle parti sociali europee (Businesseurope, Ueapme, Ceep e Etuc/Ces) siglato il 26 aprile 2007 dal titolo “Framework agreement on harassment and violence at work", considerato che l'accordo si riferisce, tra gli altri, anche alle realtà lavorative che hanno a riferimento, in qualità di associazioni/organizzazioni di rappresentanza, rispettivamente la Confapi e Cgil, Cisl, Uil, è volontà delle Parti attuare (ai sensi del punto 5) quanto previsto nell'articolato (facendo propria la traduzione del 25 gennaio 2016 dal titolo "Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" - All. A di quest'Intesa).
Pertanto, Confapi e Cgil, Cisl, Uil, intendendo applicare fattivamente quanto previsto, ritengono opportuno far già parte di questa Intesa il modello di Dichiarazione (ai sensi del punto 4), ribadendo che:
• ogni atto, prassi comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell'Accordo, è inaccettabile;
• è riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurino molestie o violenza;
• gli atti, le prassi e/o i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno denunciati;
• tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia stata rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
• è necessario che vengano definite congiuntamente procedure minime da mettere in atto nel contesto lavorativo, qualora si verifichino dei casi, ma anche interventi di prevenzione finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, delle lavoratrici, dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro (ai sensi del punto 2)
Confapi e Cgil, Cisl e Uil, credendo fortemente nei valori espressi in quest'Intesa, ancor più considerato il tema in oggetto, s'impegnano a darne un'ampia diffusione, a promuoverne l'applicazione, a partire dalla Dichiarazione (All. B) e da quanto in essa indicato all'interno delle diverse unità produttive.
Inoltre, si impegnano a che vengano realizzati nelle realtà lavorative che hanno a riferimento le Parti che siglano questa Intesa, interventi e/o materiale info-formativi finalizzati ad aumentare la conoscenza del tema delle molestie e violenza sul lavoro da parte di tutta la popolazione lavorativa, a partire dalle figure apicali, coinvolgendo i ruoli preposti alle tutele della salute e sicurezza sul lavoro [RSPP, MC (ove previsto); RLS....], anche attraverso la diffusione di specifiche buone prassi sui temi del contrasto alle discriminazioni e la violenza nei luoghi di lavoro.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà per ogni singola impresa di adottare autonome ulteriori procedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei contenuti dell'Accordo.