Categoria: Documentazione sindacale
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ABI Associazione Bancaria Italiana

Roma,
21 giugno 2013
Prot. USI/001479
 
Ai Segretari Generali
- Dircredito-FD
- Fabi
- Fiba-Cisl
- Fisac-Cgil
- Sinfub
- Ugl Credito
- Uilca
- Unità Sindacale Falcri Silcea
Loro Sedi


Accordo di settore sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 12 marzo 1997 - Disdetta di ABI (ASL/1350.1)

Con il CCNL 19 gennaio 2012, abbiamo convenuto, all’art. 25, di costituire “entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto, una Commissione paritetica di studio, che avrà il compito di procedere alla revisione dell’Accordo di settore sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del 12 marzo 1997” e che i relativi lavori dovranno concludersi “entro il 31 dicembre 2012” (cfr. ora appendice 4 del testo coordinato sottoscritto il 19 dicembre 2012).
In attuazione del citato impegno contrattuale, la Commissione si è più volte riunita per concordare un testo che rivedesse l’Accordo sia in termini di adeguamento al dettato legislativo, sia come effettiva e coerente rispondenza delle previsioni in esso contenute ai mutati assetti organizzativi aziendali del settore - nel quale tra l’altro assume sempre maggiore rilievo la dimensione interaziendale e di gruppo - con l’obiettivo di procedere, in una logica di sostenibilità dei costi, ad una razionalizzazione del sistema di elezione e di funzionamento dei RSL.
In particolare la Commissione si è riunita il 15 ottobre e 13 dicembre 2012, il 17 gennaio, 12 febbraio, 28 marzo, 6 maggio e 21 giugno 2013.
In occasione dell’incontro del 6 maggio, ABI ha consegnato una proposta di revisione dell’Accordo articolata ed equilibrata, che teneva conto di quanto emerso nel corso dei lavori.
Purtroppo, registriamo, da parte Vostra, una posizione di sostanziale chiusura rispetto alle proposte avanzate da ABI, che non consente di addivenire ad una soluzione condivisa.
Tanto premesso, considerato che il modificato contesto di riferimento, con il conseguente venir meno delle condizioni che avevano portato nel 1997 alla stipula tra le Parti dell’Accordo loro demandato dalla legge, non consente di proseguire sine die nell’applicazione dello stesso, Vi comunichiamo, in assenza di una specifica clausola di scadenza dell’Accordo stesso, la nostra volontà di recedere dalla citata intesa.
Con la presente, pertanto, ABI dà formale disdetta all’Accordo 12 marzo 1997 e comunica altresì che, a decorrere dal 1° ottobre 2013, i propri Associati non daranno più applicazione all’Accordo in parola e a quelli sottoscritti in sede aziendale o di gruppo sulla medesima materia, con la conseguenza che le Aziende saranno tenute ad applicare unicamente quanto stabilito dalla legge.
Vi confermiamo peraltro, fermo quanto sopra, la disponibilità a proseguire il confronto per addivenire ad una complessiva soluzione condivisa.

Cordiali saluti.
 

Giovanni Sabatini
     Direttore Generale


Fonte: firstcisl.it