Categoria: 1995
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Tipologia: CCNL
Data firma: 19 aprile 1995
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: PA, Enti pubblici non economici
Fonte: CNEL

Sommario:

 Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
• Art. 1 Servizi pubblici essenziali
• Art. 2 Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
• Art. 3 Norme da rispettare in caso di sciopero
• Art. 4 Procedure di raffreddamento e di conciliazione
• Art. 5 Sanzioni
• Art. 6 Applicabilità
Parte prima
Titolo I Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II Sistema delle relazioni sindacali
Capo I Disposizioni generali

Art. 3 Obiettivi e strumenti
Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
Art. 5 Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata
Art. 6 Composizione delle delegazioni
Capo II Informazione e forme di partecipazione
Art. 7 Informazione
Art. 8 Esame
Art. 9 Pari opportunità
Art. 10 Consultazione
Art. 11 Forme di partecipazione
Capo III Diritti sindacali
Art. 12 Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
Capo IV Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 13 Interpretazione autentica dei contratti
Titolo III Rapporto di lavoro
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 14 Il contratto individuale di lavoro
Capo II Particolari tipi di contratto
Art. 15 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 16 Assunzioni a tempo determinato
Capo III Struttura del rapporto
Art. 17 Orario di lavoro
Art. 18 Ferie, recupero festività soppresse e festività del Santo Patrono.
Art. 19 Permessi retribuiti
Art. 20 Permessi brevi
Art. 21 Assenze per malattia
Art. 22 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Capo IV Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 23 Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 24 Obblighi delle parti
Art. 25 Recesso con preavviso
 Capo V Norme disciplinari
Art. 26 Doveri del dipendente
Art. 27 Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 28 Codice disciplinare
Art. 29 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 30 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Capo VI Istituti di peculiare interesse
Art. 31 Formazione
Parte seconda
Titolo I Trattamento Economico
Capo I Struttura della retribuzione

Art. 32 Retribuzione base e accessoria
Art. 33 Aumenti della retribuzione base
Art. 34 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 35 Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio
Art. 36 Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
Art. 37 Fondo per la qualità della prestazione individuale
Art. 38 Personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 39 Fondi previdenziali
Art. 40 Indennità di rischio, di mansione e di bilinguismo
Art. 41 Revisione del sistema di inquadramento professionale
Art. 42 Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
Parte terza
Titolo I Norme finali e transitorie
Capo I

Art. 43 Norme transitorie per i procedimenti disciplinari in corso
Art. 44 Personale Inpdap
Art. 45 Mutui edilizi e piccoli prestiti
Art. 46 Interventi assistenziali
Art. 47 Quote di contratto
Art. 48 Mensa, produttività, contributi, mobilità
Art. 49 Norma finale di rinvio
Art. 50 Disapplicazioni
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5
Dichiarazione congiunta n. 6
Dichiarazione congiunta n. 7
Dichiarazione congiunta n. 8
Dichiarazione a verbale Cgil-Cisl-Uil n. 2
Nota a verbale n. 7
Dichiarazione a verbale n. 8

Contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto degli enti pubblici non economici

Parte prima
Titolo I Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° al 9° livello dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 4(1) del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593 e, in relazione a quanto previsto dall'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle stesse amministrazioni destinatario dell'art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il presente contratto costituisce altresì, nei suoi principi essenziali, punto di riferimento ai fini della disciplina contrattuale, in quanto compatibile ed applicabile, della normativa concernente diritti e doveri connessi al rapporto di lavoro per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dall'Ente Nazionale Italiano per il Turismo negli uffici all'estero, fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della legge 11 ottobre 1990, n. 292. A detto personale non si applicano, in quanto incompatibili con la particolare natura del rapporto, le disposizioni relative al trattamento previsto all'allegato 4, ultimo comma, del DPR n.411/1976. Un'apposita commissione bilaterale costituita all'interno dell'ente a livello nazionale definisce in sede negoziale particolari modalità di applicazione degli istituti normativi, ivi compresa la definizione dei requisiti del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cui applicare la normativa.
2. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi.
3. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto di destinazione.
4. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto con la dizione: "d.lgs. n. 29 del 1993".

Titolo II Sistema delle relazioni sindacali
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146 ed all'accordo stipulato in materia contestualmente al presente contratto - e in grado di favorire il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a)la contrattazione collettiva: si svolge a livello nazionale e, per le materie previste dall'articolo 5, a quello decentrato, con i tempi e secondo le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità ai distinti ruoli delle parti e non implica l'obbligo di addivenire ad un accordo salvo quanto previsto dall'art. 49 del D.lgs. n. 29 del 1993;
b)l'esame: si svolge sulle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993 e dell’art.8 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all’art.6. Nel corso di appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell’articolo 8 citato;
c)la consultazione: si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il parere dei soggetti sindacali;
d)l'informazione: quando lo richieda la legge o il presente contratto, viene fornita dalle amministrazioni ai soggetti sindacali secondo criteri di trasparenza, compiutezza, constestualità ed uguali modalità per tutti i soggetti sindacali di cui all'art.6 al fine di rendere costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;
e)le procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative: sono finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi e si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 13.

Art. 5 Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata
1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo decentrato a livello centrale di ciascuna amministrazione e presso le sedi periferiche.
2. La contrattazione decentrata ha per oggetto le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5, secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri ed alle procedure indicati nell’art. 4.
3. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le materie attribuite a tale livello di contrattazione devono essere evitate sovrapposizioni e frammentazioni.
4. La contrattazione decentrata si svolge al livello centrale di ciascuna amministrazione sulle seguenti materie:
[…]
2) ai criteri generali relativi:
c) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale e criteri generali per la costituzione di gruppi di lavoro;
[…]
5. Il livello periferico di contrattazione - che è in ogni caso unico - riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti, le strutture regionali, provinciali o sub - provinciali di livello dirigenziale, anche se eccezionalmente affidate, in base alle norme applicabili negli enti stessi, a personale non dirigente, escluse comunque le strutture che costituiscano mere diramazioni territoriali di quelle suddette, come centri operativi, agenzie urbane e simili. Inoltre il livello periferico di contrattazione riguarda le struttture provinciali che secondo le caratteristiche ordinamentali non sono di livello dirigenziale.
6. La contrattazione decentrata si svolge al livello periferico sulle seguenti materie:
[…]
c) riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di riqualificazione dei servizi richiesti dall'utenza sulla qualità del lavoro ed sulla professionalità dei dipendenti;
d) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative a igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché di attuazione delle misure volte a facilitare l'attività dei dipendenti disabili.
[…]

Art. 6 Composizione delle delegazioni
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del d.lgs n. 29 del 1993, le delegazioni trattanti, in sede decentrata, sono costituite come segue:
A) per la contrattazione da svolgersi al livello centrale di ente:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- dal direttore generale o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati all'oggetto della trattativa;
b) per le organizzazioni sindacali:
per la composizione della delegazione trattante si conferma, in via transitoria, la disciplina attualmente vigente, anche per quanto concerne il ruolo negoziale delle strutture sindacali aziendali di livello nazionale;
B) per la contrattazione da svolgersi presso la sede centrale e presso le sedi periferiche di livello dirigenziale:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito della Sede, eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati;
b) per le organizzazioni sindacali:
- dalle RSU;
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 12, lettera b);
- da un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto.
2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, dell'attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del d.lgs n. 29 del 1993.

Capo II Informazione e forme di partecipazione
Art. 7 Informazione

1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e ferma restando la distinzione dei ruoli e delle responsabilità, fornisce ai soggetti sindacali di cui all’art. 6 informazioni in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie individuate dal d.lgs n. 29 del 1993 e dal presente contratto , l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) articolazione dell'orario e turnazioni,
b) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
[…]
d) andamento occupazionale;
[…]
g) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
[…]
l) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) affidamento all'esterno dei servizi;
n) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
- distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
[…]
- distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e l'utilizzo delle relative prestazioni;
[…]
Per l'informazione di cui al presente comma è previsto almeno un incontro annuale, in relazione al quale l'amministrazione fornisce tempestive e adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
[…]

Art. 8 Esame
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 6, ricevuta l'informazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, può chiedere in forma scritta, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs n. 29 del 1993, nell'ambito dei contenuti dell'informazione stessa, un incontro per l'esame dei seguenti argomenti:
a) articolazione degli orari;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;
[…]
Sono, inoltre, oggetto di esame ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 29 del 1993 le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla ricezione della richiesta. Nel periodo dedicato all'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame.
Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Art. 10 Consultazione
1. L'Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 3, comma 3, lett. c) procede alla consultazione:
- delle rappresentanze di cui all’art.6, nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del d.lgs n. 29 del 1993, e in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o dal presente contratto;
- del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del d.lgs 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 11 Forme di partecipazione
1. Presso ogni ente è costituita, anche in relazione alle dimensioni dell'ente stesso, una Conferenza di rappresentanti dell'amministrazione e delle parti sindacali abilitate alla contrattazione decentrata. La Conferenza esamina due volte l'anno - una delle quali fissata in prossimità della presentazione del bilancio preventivo dell'ente - le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, sono costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9, svolgono i compiti previsti dal presente comma.
3. La composizione degli organismi di cui al comma 2, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

Capo IV Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 13 Interpretazione autentica dei contratti

1. In attuazione dell'art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione delle norme contenute nei contratti collettivi, le parti che le hanno sottoscritte si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte che richiede l'incontro invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque riferirsi a problemi interpretativi ed applicativi di carattere generale.
3. L'Aran, anche su richiesta degli enti del comparto, indice appositi incontri per la valutazione delle problematiche connesse all'applicazione del presente contratto.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 51, commi 1 e 2, del D.lgs n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che hanno sottoscritto i contratti decentrati, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei medesimi contratti.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, comma 3, del d.lgs n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, del d.lgs n.29 del 1993.

Titolo III Rapporto di lavoro
Capo II Particolari tipi di contratto
Art. 16 Assunzioni a tempo determinato

[…]
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato […]

Capo III Struttura del rapporto
Art. 17 Orario di lavoro

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall'art.22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2, del d.lgs. n.29 del 1993.
[…]

Capo V Norme disciplinari
Art. 28 Codice disciplinare

[…]
4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto fino al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro […];
[…]
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'amministrazione o di terzi;
[…]
g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'amministrazione, per gli utenti o per terzi.
[…]
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
[…]
l) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi;
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
[…]

Capo VI Istituti di peculiare interesse
Art. 31 Formazione

1. Le parti individuano nella formazione un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nel processo produttivo del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema organizzativo anche attraverso più alti livelli di preparazione e di consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi strategici e produttivi da perseguire per il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. L'amministrazione, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e ai fini del costante miglioramento dei livelli di produttività, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e gestionale, nonché della qualità del servizio, organizza, anche d'intesa con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione o con la collaborazione di altri soggetti pubblici o società specializzate del settore, corsi di formazione di contenuto generale ovvero mirato su specifiche materie.
3. I corsi di formazione utilizzano anche esperienze significative di casi pratici e di corretta gestione e sono finalizzati al raggiungimento dell'efficacia del processo produttivo e dei servizi istituzionali, limitando l'apporto nozionistico e teorico.
4. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge, mediante corsi teorico - pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dalla stessa amministrazione sentite le organizzazioni sindacali.
5. I programmi dei corsi di aggiornamento professionale sono definiti, in attuazione delle linee di indirizzo generale stabiliti con la contrattazione decentrata, dall'amministrazione che ne informa preventivamente le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art.7, comma 2. I programmi dovranno tenere conto:
a) della normativa vigente da applicare;
b) delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro;
c) dell'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività e autonomia in relazione alle funzioni da svolgere, nella prospettiva della elevazione delle capacità professionali del personale e del miglioramento della funzionalità del sistema.
6. Gli enti individuano, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale proveniente da amministrazioni e profili diversi, sulla base di criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata, i dipendenti che parteciperanno ai corsi, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei lavoratori e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.61, lett. c) del d.lgs. n.29 del 1993.
7. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro ed, in casi eccezionali, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

Parte seconda
Titolo I Trattamento Economico
Capo I Struttura della retribuzione
Art. 40 Indennità di rischio, di mansione e di bilinguismo

Continuano a essere corrisposte le indennità di rischio previste dalle leggi 27 ottobre 1988, n.460, 9 aprile 1953, n.310 e dal D.P.R. 5 maggio 1975, n.146 […]

Parte terza
Titolo I Norme finali e transitorie
Capo I
Art. 49 Norma finale di rinvio

1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, le vigenti norme di legge e quelle contenute negli accordi di comparto recepiti con decreti del Presidente della Repubblica ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti, allo scopo di rendere applicativi i contenuti del decreto legislativo n. 626/1994 in materia di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro, si incontreranno per concordare le modalità di attuazione dei contenuti dell'eventuale intesa a livello intercompartimentale sulla specifica materia.

______________
(1)DPCM 30 dicembre 1993, n. 593
Art.4. Comparto del personale degli enti pubblici non economici.

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale - ivi incluso quello di cui all'art. 15 della L. 9 marzo 1989, n. 88 - dipendente:
- dagli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 8;
- dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- dall'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR);
- dagli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- dalle Casse conguaglio prezzi;
- dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 29/1993;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.