Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 9 gennaio 2019
Validità: 09.01.2019 - 31.12.2019
Parti: Federcasse e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra-Ugl Credito, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, BCC-CRA
Fonte: fabi.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1
Art. 2 (Art. 9 Decorrenze e scadenze)
Art. 3
Art. 4 (Art. 15 Conciliazione ed arbitrato)
Art. 5 (Art. 22 Prevenzione dei conflitti collettivi)
Art. 6
Art. 7
Art. 8

 

Art. 9 (Art. 56 Maternità/Paternità/Congedo parentale)
Art. 10 (Art. 61Trasferimenti)
Art. 11 (Art. 62 Mobilità)
Art. 12 (Art. 63 Formazione)
Art. 13
Art. 14 Trattamento economico
Art. 15
Art. 16 Accordo di programma - Impegni delle parti


Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 dicembre 2012 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane

Il 9 gennaio 2019, in Roma, tra Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Fabi - Federazione Autonoma Bancari Associati; First/Cisl - Federazione Italiana Reti Servizi e Territori; Fisac/Cgil - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito; Sincra/Ugl Credito; Uilca - Uil Credito e Assicurazioni; si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali

Premessa
1. Il percorso di Riforma del Credito Cooperativo - definito dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49, e successive modificazioni - avviato già da oltre un biennio, vede le singole BCC-CR e tutti i soggetti della Categoria impegnati nella delicata e complessa fase attuativa. Tutto il Sistema del Credito Cooperativo affronta così un articolato processo di evoluzione degli assetti istituzionali, di governo ed organizzativi. I soggetti imprenditoriali, manageriali ed esecutivi sono al lavoro per individuare forme e metodologie nuove di cooperazione infra-gruppo e infra-sistema al fine di dare ulteriore impulso, coerenza ed efficacia alle specifiche finalità della banca mutualistica che in Italia si esprime unicamente attraverso l’esperienza delle BCC-CR.
2. La nascita dei Gruppi Bancari Cooperativi (o, per quanto riguarda la componente Raiffeisen, di un eventuale Schema di Protezione Istituzionale, IPS) mira al rafforzamento delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali /Casse Raiffeisen sul piano della stabilità, della coerenza e della competitività per una evoluzione della loro missione al servizio e al supporto delle comunità delle quali le BCC-CR sono espressione, per lo sviluppo inclusivo e durevole delle economie dei territori.
3. Tale processo di rinnovamento impegna tutte le energie e tutte le componenti del Sistema del Credito Cooperativo, ivi inclusi i Soci, gli Amministratori, i Lavoratori e le loro Organizzazioni di rappresentanza.
4. I valori fondanti del lavoro, della centralità della persona, della tutela delle professionalità anche attraverso politiche di formazione incisive e in linea con l’evoluzione del mercato e delle tecnologie, si consolidano nel Sistema come specificità da promuovere e continuare a sostenere attraverso l’agire quotidiano dei portatori di interesse del Credito Cooperativo.
5. Gli impatti organizzativi della Riforma sulle Aziende del Credito Cooperativo richiedono rafforzamento delle relazioni sindacali, poiché il dialogo tra le Parti sociali risulta essenziale per la gestione della straordinaria complessità della fase.
6. Le Parti hanno, così, individuato negli Accordi di rinnovo dei CCNL della Categoria spazi fondamentali di dialogo, coinvolgimento ed innovazione rispetto al percorso di Riforma,
7. Le Parti condividono che l’Accordo di rinnovo del CCNL si distingue in una prima fase di efficacia, con l’immediata modifica di istituti del contratto nazionale utili all’attuazione della Riforma, al riconoscimento degli aumenti salariali, alla sostenibilità economica ed organizzativa, alla previsione di misure di coerenza con la missione di servizio alle comunità locali, e da una fase di confronto successivo, da avviarsi già dal mese di gennaio 2019, in cui le Parti completeranno la definizione delle regole collettive dei rapporti di lavoro nel Sistema del Credito Cooperativo seguendo dinamicamente il realizzarsi della Riforma.
8. Le Parti, a tale riguardo, in considerazione della straordinaria complessità che il Sistema del Credito Cooperativo sta attraversando, ritengono necessario proseguire il confronto, completando il processo di rinnovo del CCNL con l’individuazione di ulteriori idonee e specifiche soluzioni, anche in funzione solidaristica e di sostenibilità.
9. Il confronto di cui al punto che precede terrà a riferimento prioritario l’individuazione di strumenti di tutela dell’occupazione. Oltre a ciò, verranno affrontati i seguenti altri temi: adeguamento alla normativa del lavoro, premio di risultato, misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, welfare aziendale, disciplina dei permessi, adeguamento disciplina, sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assetti contrattuali e demandi alla contrattazione di secondo livello.
Tutto quanto innanzi premesso le Parti, come in epigrafe individuate, convengono le seguenti modifiche ed integrazioni al testo del CCNL risultante dall’accordo di rinnovo del 21.12.2012 e successive modifiche.

Art. 1
L’art. 2 (Nozione di controllo) del CCNL 21 dicembre 2012 è sostituito dal seguente:
Art. 2
Nozione di controllo

Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario, di cui all’art. 1, le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 cod. civ., primo comma, n. 1 e 3 ed ai sensi dell’art. 37-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con azienda o aziende del Sistema, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell’area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Disposizione di attuazione
Le Parti stipulanti si riservano di valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al Capitolo I in tema di controllo societario in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 3
L’art. 11 bis (Relazioni a livello di gruppo bancario) del CCNL 21 dicembre 2012 è sostituito dal seguente:
Art. 11 bis
Relazioni a livello di Gruppo Bancario Cooperativo

1) Nell’ambito dei Gruppi Bancari Cooperativi è istituita una Delegazione Sindacale di Gruppo della quale possono far parte i dirigenti degli Organi di coordinamento, laddove costituiti, e i dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 delle Legge 20 maggio 1970, n. 300, presso le Aziende facenti parte del Gruppo Bancario interessato.
Agli incontri disciplinati dal presente articolo possono prendere eventualmente parte anche le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali. La Capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse.
2) Il numero dei componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo è determinato complessivamente da un componente ogni 500, o frazione di 500, iscritti, risultanti alla data del 31 ottobre dell’anno precedente, dipendenti delle Aziende aderenti ai Gruppi suddetti; i componenti della Delegazione Sindacale di Gruppo così individuati designano fra di loro un coordinatore per ciascuna delle nominate Organizzazioni sindacali.
Il numero complessivo dei componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo è ripartito come segue:
- n. 2 dirigenti per ciascuna delle predette Organizzazioni sindacali;
- la restante parte viene ripartita fra le predette Organizzazioni in proporzione al numero
degli iscritti, fra i dipendenti, a ciascuna di esse, con arrotondamento ad 1 delle frazioni superiori a 0,5%.
3) Alla Capogruppo ed alla Delegazione Sindacale di Gruppo sono demandate la definizione della contrattazione di secondo livello di cui alla lettera b) dell’art. 8 del presente contratto, nel cui ambito, per la definizione del Premio di risultato, le parti individuano parametri e/o indicatori utili alla determinazione di un PDR (anche utilizzando indicatori di Gruppo) in linea con le strategie aziendali e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 29 e 48 del presente contratto.
4) In tutti i casi previsti dall’art. 22 del presente contratto che coinvolgano una o più Aziende, facenti parte del medesimo Gruppo, le relative procedure di cui all’art. 22 si svolgono direttamente fra le sole parti di cui al precedente comma 3. Resta fermo che le informative previste nel citato art. 22 saranno inviate dalla Capogruppo anche alle RR.SS.AA. costituite nelle Aziende interessate, nonché agli Organismi locali delle Organizzazioni sindacali firmatarie il CCNL territorialmente competenti rispetto alla sede legale delle Aziende interessate; resta salva, altresì, laddove previsto dal citato art. 22, lo svolgimento della procedura in fase nazionale in caso di mancato accordo a livello di gruppo.
Alle medesime parti di cui al comma 3 è demandato lo svolgimento delle procedure sindacali di cui agli artt. 5, 16, 17, 23, 31-bis, 50, 63, 64, 67, 117 nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione nelle sedi aziendali.
5) Eventuali accordi raggiunti nell’ambito delle procedure di cui ai commi 3 e 4 che precedono, esplicano i loro effetti nei confronti delle Aziende e delle BCC facenti parte del Gruppo per quanto di loro competenza.
6) I componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, integrativi rispetto a quelli di legge, nella misura determinata da apposito accordo a livello di gruppo. Tale accordo dovrà disciplinare la partecipazione dei Dirigenti delle RR.SS.AA. di aziende eventualmente interessate dalle procedure ex art. 22 ma non facenti parte della Delegazione Sindacale di Gruppo.

Art. 6
L’art. 29 (Materie demandate) del CCNL 21 dicembre 2012 è sostituito dal seguente:
Art. 29
Materie demandate

Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti:
- premio di risultato;
- misure di welfare (qualità della vita e benessere dei dipendenti);
- ticket pasto;
- profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione;
- eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità;
- corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione);
- criteri per promozione di programmi di rotazione;
- sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi;
- tutela delle condizioni igienico-ambientali;
- disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49;
- accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro;
- misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ivi incluse ulteriori modalità di lavoro a tempo parziale
La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi.
[…]

Art. 7
Il punto 1) dell’art. 30 (Apprendistato professionalizzante) del CCNL 21 dicembre 2012 è sostituito dal seguente:
1. Inquadramento

L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3A area professionale.
Ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore è inquadrato, i primi diciotto mesi, al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto. Trascorso detto termine, viene attribuito all’interessato il trattamento economico tabellare - da riconoscere con assegno temporaneo - corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso.
In deroga a quanto previsto ai commi che precedono, i lavoratori di cui all’art. 3, comma 3, primo alinea del presente contratto sono inquadrati, per i primi diciotto mesi di apprendistato, nel primo livello retributivo della 2A area professionale e, per gli ulteriori diciotto mesi, al secondo livello retributivo della 2A area professionale.

Art. 8
L’art. 31 ter (Politiche attive per l’occupazione e livello retributivo di inserimento professionale) del CCNL 21 dicembre 2012 è sostituito dal seguente:
Art. 31 ter
Politiche attive per l’occupazione

Per il periodo di vigenza del presente contratto, le Aziende non utilizzeranno i seguenti istituti: apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente e lavoro ripartito.
Viceversa, considerato il complessivo equilibrio delle soluzioni normative convenute tra le Parti in materia di occupazione, le Aziende potranno utilizzare gli altri strumenti di flessibilità nell’accesso al lavoro disciplinati da norme di legge e di contratto.
[…]

Art. 13
L’art. 122 (Orario di sportello) del CCNL 21 dicembre 2012 è sostituito dal seguente:
Art. 122
Orario di sportello

Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’Azienda.
Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. complessi industriali;
4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stands);
5. sportelli cambio;
6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali;
7. aree territoriali montane o rurali distanti dai principali centri di offerta di servizi.
Presso le succursali di cui al comma che precede, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’Azienda ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al precedente 2° comma (esclusi i complessi industriali).
Presso le succursali situate in località turistiche, al lavoratore non può essere richiesta la propria prestazione professionale nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su sei giorni per sei ore al giorno, ovvero su quattro giorni per nove ore al giorno.
Il lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’Azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le. condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell’adibizione allo sportello del dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti; fra il termine di tale adibizione e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
Nei giorni semifestivi l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti.
L’Azienda, anche al fine di garantirsi opportunità nella concorrenza di mercato, ha la facoltà di fissare l’orario di sportello fra le ore 8 e le ore 20, ferme restando le condizioni di sicurezza del personale coinvolto, informando preventivamente gli organismi sindacali aziendali circa le articolazioni dell’orario di lavoro e di sportello. Entro 10 giorni dalla informativa i predetti organismi sindacali possono formulare le loro osservazioni, con l’eventuale assistenza dei rispettivi Organismi sindacali locali. Al termine di tale periodo l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che l’apertura al sabato sarà resa possibile anche negli sportelli ubicati nelle immediate vicinanze di quelle di cui ai commi 2 e, informandone gli organismi sindacali aziendali.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti, in continuità con le buone prassi adottate nel Sistema, confermano la disponibilità ad adottare ogni idonea soluzione organizzativa - anche con riferimento all’orario di lavoro ed all’apertura delle filiali - affinché sia garantita continuità di servizio alle comunità colpite da calamità naturali.

Art. 15
Le Parti promuovono l’istituzione di strumenti solidaristici quali la “Banca del tempo solidale” a tutela delle esigenze personali e familiari del lavoratore ed a supporto di azioni positive dei lavoratori sul territorio.
Per la vigenza del presente contratto, in via sperimentale, una giornata di permesso ex festività di cui all’art. 53 del CCNL, tra quelle spettanti al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali con oltre 5 anni di anzianità lavorativa, è destinata ad attività di volontariato sociale, civile ed ambientale, da svolgersi entro l’anno di maturazione.
Per lo stesso periodo, il personale che abbia maturato fino a 5 anni di anzianità di servizio potrà fruire del permesso orario di cui all’art. 118 - nella misura di 7,5 ore - per assenze giustificate dalle medesime finalità di cui al precedente comma. A
In caso di mancata fruizione i permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno ceduti alla “Banca del tempo solidale”.
Dichiarazione a verbale
Le Parti auspicano la diffusione quanto più tempestiva della “Banca del tempo solidale” per la cui istituzione prendono a riferimento le buone prassi già adottate nel Sistema del Credito Cooperativo.

Art. 16 Accordo di programma - Impegni delle parti
Le Parti, in considerazione della straordinaria complessità che il Sistema del Credito Cooperativo sta attraversando, anche in conseguenza della fase attuativa della Riforma, ritengono necessario attivare un confronto costante, mirato allo studio ed alla individuazione di idonee soluzioni, specifiche in relazione alla evoluzione del Sistema del Credito Cooperativo.
Le Parti si impegnano ad avviare un tavolo negoziale sulle seguenti materie:
- Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità (FOCC)
Le Parti ritengono prioritaria la tutela ed il sostegno dell’occupazione, della mobilità, e si impegnano, pertanto, ad avviare immediatamente, comunque entro il mese di gennaio 2019, un confronto dedicato al tema delle eccedenze occupazionali ed alla individuazione di strumenti per la gestione delle stesse, con particolare riferimento all’avvio operativo del FOCC, come strumento generale e paritetico di Sistema, le cui prestazioni sono finalizzate anche alla sostenibilità dei processi di tutela occupazionale e di ricambio generazionale del Credito Cooperativo, in considerazione di specifiche iniziative già intraprese nei territori e nelle Aziende.
Le Parti individueranno, a tal fine, gli strumenti e le relative misure per il finanziamento delle prestazioni.
Le Parti chiariscono che l’obbligo di contribuzione al Fondo e l’erogazione delle prestazioni sussisteranno a carico di Aziende e Lavoratori successivamente alla definizione della disciplina di cui al presente punto.
- Assetti contrattuali
Con riferimento all’evoluzione delle strutture associative territoriali (Federazioni locali), alla operatività dei Gruppi Bancari Cooperativi ed ai conseguenti riflessi sugli assetti contrattuali del CCNL delle BCC/CRA, le Parti condividono la necessità di adeguare tempestivamente entro il 30 giugno 2019 le relative disposizioni di contrattazione collettiva, ferma la disposizione in calce all’art. 29 del CCNL.
- Osservatorio nazionale - Monitoraggio Riforma del Credito Cooperativo
È convocato tra le Parti l’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 12 del CCNL, con la presenza di rappresentanti delle Capogruppo e del Sistema Raiffeisen, cui è attribuita, in aggiunta alle specifiche prerogative già indicate, anche la funzione di monitoraggio dell’attuazione della Riforma del Credito Cooperativo, con particolare riferimento agli impatti organizzativi e alla formazione. L’Osservatorio si riunirà con cadenza almeno bimestrale, ovvero entro il termine di 10 giorni dalla richiesta di una delle Parti.
- Premio di risultato […]
- Adeguamenti alla normativa del lavoro
Le Parti si confronteranno relativamente alle fattispecie contrattuali di accesso al mercato del lavoro, ivi inclusi i contratti a tempo determinato e di lavoro coordinato, nonché allo svolgimento ed alla cessazione della prestazione lavorativa; il confronto sarà indirizzato a rendere le disposizioni contrattuali coerenti rispetto alle novità che tempo per tempo interverranno in materia di normativa del lavoro, individuando soluzioni anche specifiche di Categoria.
- Sistema di classificazione del personale e impiego delle professionalità
Le Parti si confronteranno per valutare una ridefinizione del sistema di classificazione del personale, delle declaratorie e dei profili professionali contenuti nel CCNL, ricercando gli eventuali profili di innovazione rispetto agli assetti tecnici, organizzativi e produttivi del Credito Cooperativo.
Sul tema dell’impiego delle professionalità, le Parti si confronteranno per individuare utili soluzioni sulla fungibilità delle risorse al fine di non disperdere il patrimonio professionale e sostenendo i processi di riorganizzazione che incidono sulla posizione del lavoratore.
- Misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, pari opportunità, welfare aziendale
Le Parti istituiscono una Commissione permanente per individuare le Linee Generali di Sistema, da inserire nel CCNL, e che informeranno le politiche generali in tema di pari opportunità, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, qualità della vita e benessere del dipendente (welfare), responsabilità sociale d’impresa.
A tale riguardo, prioritariamente, si valuteranno le azioni positive a favore della genitorialità, della tutela delle condizioni personali e familiari di disagio dei dipendenti.
Le Parti ritengono rilevante il contributo che il Sistema del Credito Cooperativo, in tutte le sue componenti, può apportare allo sviluppo sostenibile delle comunità di riferimento.
A tal fine, specifici momenti di confronto e di indirizzo riguarderanno la promozione di azioni e politiche aziendali a favore della tutela ambientale e del risparmio energetico.
- Adeguamento disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
È istituita una Commissione paritetica di studio e adeguamento dell’allegato “G” al CCNL rispetto alle novità normative intervenute in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I lavori della Commissione prenderanno avvio nel mese di marzo 2019 e si concluderanno nel mese di settembre 2019.