Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 11 gennaio 2019, n. 1230 - Lesioni colpose quale conseguenza di infortunio sul lavoro e sequestro conservativo dei beni mobili e immobili


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 24/10/2018

 

Fatto

 

1. Con ordinanza del 6/9/2018 il Tribunale di Ragusa, pronunciando nei confronti di S.V., sulla richiesta di riesame reale avverso il decreto emesso in data 12/7/2018 con il quale il giudice del dibattimento, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 83 co. 1, 80 co. 1 e 2 D.lgs. 81/08, 590 e 583 cod. pen. (lesioni colpose quale conseguenza di infortunio sul lavoro) aveva disposto il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili del S.V. fino alla concorrenza di € 400.000,00., in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduceva l'importo del sequestro conservativo fino alla concorrenza di € 200.000,00, disponendo la restituzione della parte residua e confermando nel resto l'impugnato provvedimento.
2. Ricorre S.V., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
• a. Violazione degli artt. 78 co. 1 e 2, 316 e 546 lett. e) cod. proc. pen.
Il ricorrente denuncia che, allorquando è stato richiesto il sequestro conservativo, la parte civile S.B. non fosse legittimato a richiederlo. In quanto la richiesta era stata avanzata dalla parte civile che aveva notificato al difensore quale procuratore dell'imputato una dichiarazione di costituzione di parte civile prima del deposito in cancelleria.
Viene evidenziato che la parte civile ha depositato in data 29/3/2018 nella cancelleria della sezione penale del Tribunale di Ragusa una dichiarazione di costituzione di parte civile datata 19/9/2017 e notificata, come detto, al difensore dell'imputato il 25/9/2017. Ma -eccepisce il ricorrente- la notifica alle altre parti dell'atto di costituzione di parte civile senza che lo stesso risulti preventivamente depositato nella cancelleria del giudice che procede non ha alcun effetto giuridico. Peraltro -rileva ancora il difensore ricorrente- la notifica è stata effettuata all'imputato per il tramite del difensore di fiducia, quindi con una forma di notifica propria del rito civile che però non ha rilievo in quello penale.
Stante l'evidente vizio che afferiva la costituzione di parte civile, in sede di riesame il ricorrente ricorda che, argomentando ex comma 5 dell'art. 80 cod. proc. pen. (nel senso di richiamare una norma che contenesse una disciplina che, seppur riferita ad una ipotesi differente, potesse offrire una soluzione da applicare ad una ipotesi non prevista, non certo, per come avrebbe erroneamente motivato il Tribunale di Ragusa, per applicare la norma al caso concreto) sosteneva che l'unica alternativa che rimaneva alla persona offesa era quella di reiterare la costituzione di parte civile in udienza, nel contraddittorio delle parti, garantito dalla presenza dell'organo giudicante. Infatti, l'assunto difensivo sostenuto in sede di riesame è che non si possa predisporre una dichiarazione di parte civile, non depositarla nella cancelleria del giudice che procede, notificarla all'imputato, per il tramite del difensore (utilizzando una formula inefficace nel rito penale), e indi depositare nella cancelleria del giudice che procede l'atto già notificato per rinotificarlo all'imputato. Pertanto, la notifica cui è necessario tenere conto sarebbe la prima che, essendo chiaramente avvenuta prima che l'atto di costituzione di parte civile fosse depositato in cancelleria, comporterebbe che tale parte non fosse ancora regolarmente costituita e quindi non avesse la legittimazione attiva per richiedere il sequestro conservativo.
L'assunto difensivo in questione - si sostiene in ricorso- trova il conforto della giurisprudenza di questa Corte, e precisamente di sez. 2, n. 14164 del 6/3/2018, che ha sancito il seguente principio di diritto: "la parte civile che si costituisca in cancelleria secondo le modalità di cui all'art. 78 cod. proc. pen., comma 2, non ha alcuna legittimazione a chiedere il sequestro conservativo nei confronti dell'imputato, fino a che la suddetta costituzione non sia a questi notificata". In altri termini, secondo il ricorrente, occorre stabilire se, nel momento in cui la parte civile, costituitasi, fuori udienza, chiede il sequestro conservativo, ex articolo 316 cod. proc. pen., sia o no necessario che la costituzione sia stata preventivamente depositata e indi notificata all'imputato. E la risposta della giurisprudenza di legittimità sarebbe positiva.
Sul punto - prosegue il ricorso- occorre rilevare che la costituzione fuori udienza consta di due momenti necessari, la cui cronologia, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale di Ragusa, è ben scandita dal codice di rito: uno statico, derivante dalla dichiarazione di costituzione di parte civile depositata nella cancelleria del giudice che procede che, come ha costantemente affermato dalla Corte di legittimità, produce l'effetto di fare assumere alla parte la suddetta qualità sin dal momento della sua ’costituzione senza necessità di un provvedimento ammissivo del giudice (si veda Sez. 2 sentenza n. 474/2014); uno dinamico, costituito dalla notifica della costituzione alle altre parti (quindi, anche all'imputato) che produce effetto dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
Ebbene, sarebbe del tutto evidente che la costituzione della parte civile in tanto può esplicare tutti i poteri che gli derivano da tale posizione processuale, in quanto l'intera procedura di costituzione, statica e dinamica, sia stata completata: in particolare, in tanto può esercitare il ruolo dinamico nei confronti delle altre parti processuali in quanto costoro vengano a conoscenza, attraverso una notificazione, non affetta da vizi, della suddetta costituzione avvenuta in cancelleria. Sarebbe chiaro, infatti, che una costituzione senza il preventivo deposito nella cancelleria del giudice che procede e senza che sia portata a conoscenza - attraverso una notificazione non affetta da vizi alle altre parti rischierebbe di rimanere sterile in quanto non consentirebbe alla pur costituita parte civile la possibilità di agire in concreto nel processo per far valere i suoi diritti.
Sarebbe questo il caso di specie: al momento della proposizione della domanda di sequestro conservativo, la persona offesa non era costituita parte civile perché aveva notificato una dichiarazione di costituzione di parte civile, prima di depositarla nella cancelleria del giudice che procedeva; in aggiunta aveva proceduto ad una notificazione affetta da vizi.
• b. Violazione degli artt. 192, 316, 431 e 526 cod. proc. pen. per la mancanza del presupposto del fumus boni iuris.
Il ricorrente ricorda che, secondo un consolidato orientamento di legittimità (il richiamo è alla sentenza n. 707/1994), l'accertamento giudiziale del fumus commissi delieti, non può limitarsi alla pendenza del processo penale ed alla sussistenza di una imputazione o alla astratta configurabilità del diritto di credito del richiedente, ma deve valutare anche tutti gli altri elementi rilevanti al momento della pronuncia della misura cautelare. E tale orientamento risulta ancor più rilevante nella ipotesi, che è appunto quella di specie, che l'unico atto processuale è la citazione diretta a giudizio, ovvero un atto della pubblica accusa e quindi di parte.
Il giudice del dibattimento, quindi, ha disposto la misura cautelare senza aver compiuto alcun atto di accertamento probatorio sulla fondatezza dell'accusa pubblica, né tantomeno sulla fondatezza dell'accusa privata. Inoltre il giudice del dibattimento non ha esaminato neanche la idoneità e la sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio (il procedimento non è infatti passato dal filtro dell'udienza preliminare). Ne deriva che in una fattispecie del genere, il giudice del dibattimento, quale organo terzo rispetto alle parti del giudizio penale, non poteva che rigettare la richiesta di sequestro conservativo, perché accogliendola, ha adottato una motivazione che potrebbe essere intesa quale inammissibile anticipazione del giudizio.
• c. Violazione degli artt. 125 co. 3, 316, e 546 co. 3 cod. proc. pen. per la insussistenza del periculum in mora e perché il sequestro è stato disposto su beni impignorabili.
Ricordato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che la valutazione del rischio potenziale di perdita della garanzia si risolve, sì, in una prognosi, ma che deve essere ragionevole e motivata e che va desunta da elementi concreti ed univoci, rappresentativi di una situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione alla consistenza patrimoniale dell'imputato, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, ed alla condotta, in questo caso, solamente extraprocessuale dell'imputato, il ricorrente lamenta che il sequestro è stato concesso e confermato solo ed esclusivamente perché l'imputato aveva conferito una serie di beni in un fondo patrimoniale istituito per le esigenze familiari. Mancherebbe assolutamente una specificazione di quegli elementi che concorrono a determinare il periculum in mora. E, a dimostrazione della fondatezza dell'assunto difensivo, il tribunale ha proceduto ad una determinazione del credito da garantire, circostanza cui non aveva provveduto il giudice del dibattimento; di contro, né il giudice del dibattimento nè il Tribunale hanno determinato in maniera certa gli immobili dà sottoporre a sequestro ed il relativo valore, non è stata fatta una determinazione certa della capacità reddituale dell'Imputato.
Non è stata effettuata, inoltre, nessuna valutazione complessiva della consistenza patrimoniale che potesse avvalorare una prognosi ragionevole e motivata di una attuale insufficienza patrimoniale del debitore. Ma vi sarebbe di più. La determinazione del probabile danno sarebbe stata effettuata sulla base di documenti inseriti irritualmente nel fascicolo per il dibattimento e come tali, allo stato, non utilizzabili.
Non sarebbero stati individuati i beni da sottoporre a sequestro, ne il loro valore di stima, rendendo assolutamente generica l'ordinanza e subordinando la sua esecuzione ad una scelta arbitraria della parte civile.
Non sarebbe stato indicato e pertanto valutato, sotto il profilo, quantitativo e qualitativo, se il restante patrimonio, sia esso mobiliare che immobiliare, sia tale da garantire l'assunzione delle obbligazioni civili nascenti da reato.
Tale indagine - ci si duole in ricorso- è elemento fondamentale per assentire la sussistenza del requisito del periculum, senza la quale il sequestro non andava né concesso né confermato.
L'adozione della misura cautelare impugnata si porrebbe, peraltro, in aperto contrasto con la sentenza 51660/2014 'arresto delle Sezioni Unite secondo cui, ai fini della adozione della misura cautelare del sequestro conservativo, sono imprescindibili la chiarificazione della situazione patrimoniale dell'imputato ed il comportamento in concreto assunto.
Sotto questo ultimo profilo della condotta extraprocessuale, risulterebbe altresì rilevante che il fondo patrimoniale è stato costituito in data 11 aprile 2016, cioè in una data sicuramente anteriore alla richiesta di sequestro conservativo, in una data sicuramente anteriore al 1 settembre 2016, quando il ricorrente ha sostenuto il primo atto garantito: inoltre, da quando è stato costituito il fondo patrimoniale, nessuno dei beni conferiti è stato oggetto di negoziazione.
A quanto detto va aggiunto - si legge ancora in ricorso- che altro presupposto del sequestro conservativo risulta essere la circostanza che i beni o i crediti del soggetto obbligato siano pignorabili secondo le leggi civili. Ed invece la giurisprudenza di legittimità avrebbe costantemente statuito l'assoluta impignorabilità dei beni assoggettati al regime del fondo patrimoniale per un debito che il creditore conosceva essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; che è appunto il caso che ci occupa.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità il vigente sequestro con-servativo penale è un istituto ridisegnato anche sulla falsariga del sequestro con-servativo civile, previsto dall'art. 2905 cod. civ., e regolato, nella procedura, dall'art. 671 cod. proc. civ. del quale ricalca il limite alla autorizzabilità da parte del giudice rispetto a beni impignorabili, e la eseguibilità con forme (secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi o mediante trascrizione), che ne rendono evidente la natura di pignoramento anticipato (per una fattispecie in tema di beni conferiti in fondo patrimoniale, si veda: Cass. pen., Sez. Unite, sentenza n. 38670 del 21/07/2016).
È in questa prospettiva, del resto, che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circoscrive l'operatività del sequestro conservativo presso il datore di lavoro di somme di denaro relative a crediti retributivi ad un importo non superiore al quinto delle stesse, richiamando in proposito i medesimi limiti posti dall'art 545 c.p.c. all'esecuzione del pignoramento (si vedano: Cass. pén., Sez. 6, sentenza n. 16168 del 4/2/2011; Sez. 5, sentenza n. 31733 del 26/05/2015).
Ribadito, dunque, l'insegnamento delle Sezioni unite secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, le questioni attinenti al regime di pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo sono deducibili con la richiesta di riesame e devono essere decise dal Tribunale del riesame, al quale è demandato un controllo "pieno", che deve tendere alla verifica di legittimità della misura ablativa in tutti i suoi profili (si vedano Sez. Unite, cit.), rileva il ricorrente come il tribunale del riesame non ha condotto alcuna verifica sulla legittimità della misura cautelare sotto il profilo in questione, adottando una ricostruzione della portata della misura cautelare reale esclusivamente in termini di "prenotazione cronologica" a garanzia del credito vantato dalla parte civile, pur essendo alla stessa preclusa la possibilità di agire in via esecutiva sui beni di proprietà dell'imputato a causa del vincolo costituito sugli stessi, vincolo regolarmente trascritto, come chiaramente statuito dalle norme del codice civile e dal codice di procedura civile; ricostruzione, questa, che, da una parte, svilisce la natura del sequestro conservativo di "pignoramento anticipato", per riprendere la definizione offerta dalle Sezioni Unite, e, dall'altra, elude la questione della pignorabilità degli immobili oggetto della misura di cui all'art. 316 cod. proc. pen.
Il ricorrente aveva chiesto, in sede di riesame, la revoca del sequestro conservativo in quanto il provvedimento cautelare disposto dal giudice del dibat-timento riguardava una categoria di beni impignorabili e come tali non sottoponibili, per espressa previsione contenuta nell’art. 316 cod. proc. pen., a sequestro conservativo. Su tale motivo di riesame - ci si duole- il Tribunale di Ragusa ha omesso motivazione, -violando il disposto degli articoli 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il ricorrente chiede, pertanto pronunciare sentenza di annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
3. In data 18/10/2018 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse di S.B. tesa a confutare i motivi di ricorso presentati nell'interesse del S.V. e con la quale si chiede rigettarsi il proposto ricorso.
 

 

Diritto

 


1. I motivi sopra illustrati sono tutti infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. Quanto al motivo sub a. è pacifico che la parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice (cfr. Sez. 3, n. 12423 del 6/2/2008, Di Bernardino ed altri, Rv. 239335, proprio in relazione ad una fattispecie, come quella che ci occupa, nella quale la Corte ha ritenuto la parte civile, costituita fuori udienza con atto notificato alle altre parti, legittimata per ciò solo a formulare istanza di sequestro conservativo), fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio o su richiesta delle altre parti ex artt. 80 e 81 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 474 del 25/6/2014, Casamassima ed altri, Rv. 263221). E che pertanto la parte civile, che si costituisca in cancelleria secondo le modalità di cui all'art. 78, comma secondo, cod. pen., non ha alcuna legittimazione a chiedere il sequestro conservativo nei confronti dell'imputato fino a quando la suddetta costituzione non sia a questo notificata (Sez. 2, n. 14164 del 6/3/2018, Conforti, Rv. 272758).
Ebbene, nel caso che ci occupa, è lo stesso ricorrente, oltre che il tribunale ragusano, a riconoscere che, dopo il deposito in cancelleria della costituzione di parte civile, avvenuto in data 28/3/2018, l'atto in questione è stato notificato all'imputato , nel domicilio eletto, in data 10/5/2018, anche a PM e difensore.
Il 3 luglio 2018, allorquando vi è stata la richiesta di sequestro preventivo, la parte civile era dunque pienamente legittimata a richiederlo. E, ancor più, lo era allorquando il provvedimento richiesto è stato emanato. Infatti l'esistenza della legittimazione andava valutata al momento della decisione sulla richiesta, intervenuta il 12 luglio 2018 (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 26769 del 18/12/2014, Maglio ed altri, Rv. 633800-01). 
Né rileva -proprio per la diversità rispetto al rito civile più volte evidenziata in ricorso- che vi fosse stata una prima notifica al difensore dell'imputato il 25/9/2017, alcuni mesi prima del deposito dell'atto in cancelleria.
2. Quanto agli altri due motivi di impugnazione, va ricordato, in punto di diritto che, l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanza in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016 dep. il 2017, Faiella, Rv. 269296). E, ancora, è stato precisato che in tali casi è ammissibile il ricorso per cassazione, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all’affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Ebbene, nel caso in esame, si è senz'altro al di fuori di tali ipotesi perché il Tribunale di Ragusa ha seguito un percorso motivazionale del tutto coerente laddove ha dato conto del motivo per cui ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris e, soprattutto, il periculum in mora, rappresentato dal rischio che il S.V. potesse volontariamente cercare di sottrarre le garanzie esistenti al soddisfacimento della pretesa risarcitoria della parte lesa.
Alla luce di tali principi, pertanto, infondato è anche il motivo di ricorso sub b. 
Sul fumus boni iuris, infatti, basta a soddisfare il richiesto onere motiva-zionale il riferimento che il Tribunale fa agli atti contenuti nel fascicolo del PM e peraltro prodotti dalla persona offesa, da cui si deduce l'evento lesivo a carico del lavoratore e la violazione della normativa infortunistica.
Quanto all'utilizzabilità di tali atti, non vi è dubbio alcuno, a differenza di quanto si opina in ricorso, in quanto si verte in tema di adozione di una misura cautelare e non di giudizio di responsabilità.
3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, sub c.
Ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen., presupposto indispensabile del sequestro conservativo è il "periculum in mora", che ricorre quando esiste una fondata ragione che lasci desumere la mancanza o la dispersione delle garanzie del credito. Ne consegue che la valutazione del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito deve essere ancorata a concreti e specifici elementi riguardanti da un lato l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro, e dall'altro la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore "da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo, (così Sez. 1, n. 2128 del 2/4/1996, Fedele, Rv. 204414 in una fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva confermato il disposto sequestro conservativo, fondando il proprio giudizio, relativo alla sussistenza del "periculum in mora", solo sul rischio di dispersione delle garanzie connesso alla natura del bene oggetto del sequestro - titoli e libretto di risparmio - senza fare alcun cenno alla situazione patrimoniale dell'imputato ed al suo comportamento in concreto assunto).
Tuttavia è legittimo il sequestro conservativo disposto a tutela di un credito il cui importo sia determinabile con un apprezzamento che, pur approssimativo, è, tuttavia, ancorato a dati oggettivi e ad argomenti sviluppati in termini idonei a rendere comprensibile il ragionamento del giudice (Sez. 5, n. 16750 del 30/3/2016, Barberini, Rv. 266702, in un caso in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, in relazione ad un processo per bancarotta fraudolenta, aveva determinato l'entità della somma sottoposta a sequestro facendo riferimento al numero delle parti civili, alla causale delle pretese risarcitone ed all'ammontare delle somme richieste).
Con motivazione logica e corretta in punto di diritto, dunque, il GM del Tribunale ragusano, nel disporre il sequestro conservativo richiestogli, ha ritenuto che l'adozione della misura cautelare reale del sequestro conservativo comportasse l'accertamento dei relativi presupposti applicativi: il periculum in mora, descritto come fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato; la pendenza del processo, penale nella fase di merito e la presenza di un soggetto al quale il reato venga ascritto, così intesi i limiti di individuazione del fumus boni iuris; la deduzione ad opera delle parti legittimate, dì^fno dei crediti garantiti dalla norma; la disponibilità del bene da sequestrare da parte dell'imputato (in tal senso conferente è il richiamo al dictum delle Sezioni Unite 38670/2016, letto ad ulteriore specificazione con quello della sentenza 51660/2014 secondo cui, per l'adozione del sequestro conservativo, e sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente, insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316 cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore).
Come ricordano Sez. Un. n. 38670 del 21/7/2016, Culasso, Rv. 267592, la introduzione, nel vigente codice di rito (art. 318) del riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo penale - attivabile sia dal pubblico ministero che dalla parte civile e da chiunque vi abbia interesse - ha segnato la sostituzione di un vero proprio mezzo di impugnazione, anche nel merito, al precedente istituto dell'opposizione che, peraltro, se in origine conviveva con un assetto parallelo processual-civilistico nel quale, di regola, era esclusa l'impugnabilità dei provvedimenti di sequestro, destinati ad essere assorbiti dalla pronuncia sul merito, a partire dal 1990, a causa della lentezza delle procedure, aveva visto anche in tale sede modellare un più penetrante potere di reclamo dinanzi a giudice diverso da quello che aveva emesso la misura (con la formulazione dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ. adopera dell'art. 74, comma 2, legge 26 novembre 1990, n. 353).
L'adozione della misura cautelare reale in sede penale comporta l'accertamento - che può essere operato tanto dal giudice emittente, in un non previsto ma neppure vietato contraddittorio preventivo, quanto dal giudice dell'impugnazione cautelare - dei presupposti applicativi che anche la dottrina classifica come "presupposti di legittimità" di pari dignità e rilevanza: il periculum in mora, descritto come fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie dei crediti erariali elencate nell'art. 316 cod. proc. pen. e (per quanto riguarda la parte civile) delle obbligazioni civili derivanti da reato; la pendenza del processo penale nella fase di merito e la presenza di un soggetto al quale il reato venga ascritto, così intesi i limiti di individuazione del fumus boni iuris; la deduzione ad opera delle parti legittimate, di uno dei crediti garantiti dalla norma; la disponibilità del bene da sequestrare (o sequestrato ad altro titolo), da parte dell'imputato.
Ricordano ancora le Sezioni Unite Culasso che ulteriore e imprescindibile requisito, previsto dallo stesso art. 316, comma 1, è che il bene di cui si chiede il sequestro sia suscettibile di pignoramento, posto che il successivo art. 320, comma 1, stabilisce che il sequestro si converte in pignoramento, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quella che condanna l'imputato al risarcimento del danno.
Specularmente, non vi è motivo per non riconoscere che sia valutabile dal giudice che procede o da quello della impugnazione cautelare il rispetto dei parametri normativi che condizionano o possono paralizzare la deduzione della impignorabilità.
In questa prospettiva, che è quella che interessava le SSUU ai fini della soluzione del contrasto giurisprudenziale denunciato, la catena dei rinvìi, dall'art. 318 cod. proc. pen. all'art. 324, fino al comma 9 dell'art. 309, rende evidente come il controllo demandato al tribunale del riesame sia "pieno" e non soffra delimitazioni ma debba tendere alla verifica di legittimità della misura ablativa per tutti i suoi profili, compresi quelli di sostanza e derivazione civilistiche, salvo l'esercizio del potere di devoluzione al giudice civile ai sensi dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen.
4. Le SS.UU. Culasso specificano, con riferimento al crediti elencati nell'art. 189 cod. pen., che le parti legittimate possono far valere, già in sede di richiesta della misura cautelare, e a maggior ragione in sede di riesame, le ipotesi di inefficacia automatica degli atti a titolo gratuito compiuti dall'imputato- debitore dopo il reato, previste con tali caratteristiche dall'art. 192 cod. pen., in quanto connotate da evidente callidità e senza che possa rinvenirsi alcuna ragione di tutela in favore dei beneficiari. Ma possono essere fatte valere, con un onere di allegazione più complesso, anche quelle riguardanti gli atti a titolo gratuito compiuti prima del reato, al massimo entro l'anno precedente, se si prova che furono realizzati, dall'imputato, in frode (arg. ex art. 194, primo e secondo comma, cod. pen.); infine, quelle riguardanti gli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, compiuti dopo il reato, dei quali la legge (art. 193, primo comma) presume essere stati fatti dal debitore in frode, pur richiedendo (al secondo comma) la prova della malafede dell'altro contraente, e gli atti di quest'ultimo tipo compiuti prima del reato, con la prova, richiesta dall'art. 194, secondo comma, della malafede sia dell'imputato che dell'altro contraente. 
Con riferimento alla emissione e alla impugnazione del sequestro conservativo penale, il tema della inefficacia dell'atto dispositivo, non meno che quello della impignorabilità del bene (che attiene, al pari del primo, alla opponiblità- inopponibilità del vincolo di destinazione costituito sui beni individuati per il sequestro) è agitabile esclusivamente dinanzi al giudice penale, sul presupposto di un automatico recepimento (di cui dà atto anche la giurisprudenza civile: Sez. 3, n. 23158 del 31/10/2014) dell'effetto di inefficacia dell'atto di disposizione: rispettivamente, competente sarà, ove possibile il contradditorio anticipato, il giudice che emette la misura oppure, in alternativa o in aggiunta, quello del riesame ai sensi deM'art. 318 cod. proc. pen.
Ricorda la sopra citata pronuncia delle SSUU che in tal senso, dopo un primo pronunciamento in senso contrario (Sez. 1, n. 4950 del 11/10/1995, Fall. Bozzi, Rv. 203163) si è assestata la più recente giurisprudenza di questa Corte che, decidendo su incidenti cautelari, ha riconosciuto che possono essere oggetto di sequestro conservativo, oltre che i beni di proprietà dell'imputato o del responsabile civile, anche i beni di proprietà di terzi, a condizione che emergano elementi da cui risulti la mala fede dei terzi acquirenti o la simulazione del contratto d'acquisto (Sez. 2, n. 3810 del 19/12/2008, Co.me.f.i. Metalli s.r.l. e altri, Rv. 242540). A sua volta, Sez. 2, n. 2386 del 19/12/2008, Liuzzi, Rv. 243033, ha affermato che il sequestro conservativo può avere ad oggetto i beni intestati a terzi che ne hanno la titolarità in forza di un atto di donazione dell'imputato, attesa l'inopponibilità al creditore danneggiato dal reato degli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato.
Ricordati tali principi, va rilevato che nel caso che ci occupa sia il giudice della cautela che quello del gravame cautelare hanno affrontato, nei limiti e secondo i principi di cui alle più volte ricordate SSUU Culasso, il tema dell'impignorabilità dei beni inseriti nel fondo patrimoniale, costituito inequivocabilmente in data (11/4/2016) successiva alla commissione del fatto, nel quale l'imputato ha conferito la propria quota di proprietà di vari immobili, ritenendo che da ciò derivi il fondato pericolo che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento del credito della parte civile, considerato che dalla documentazione in atti non risulta che il S.V. sia proprietario di altri immobili.
Non va trascurato, in proposito, va qui ribadito, che, ai sensi dell'art. 192 del codice penale gli atti a titolo gratuito (e tale è la costituzione del fondo patrimoniale), compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
5. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.