Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 11 gennaio 2019, n. 505 - Retribuibilità del cd. tempo-tuta


 

 

"Nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro soltanto se è assoggettato al potere conformatìvo del datore di lavoro, ciò che può derivare o dalla esplicita disciplina di impresa o, implicitamente, dalla natura degli indumenti o dalla funzione che essi devono assolvere, tali da determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro".


 

 

 

Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 11/01/2019

 

 

 

Rilevato
che con sentenza del 9 marzo- 26 aprile 2017 numero 194 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da A.A., D.B., P.C., F.F., A.P., D.P. nei confronti del datore di lavoro FINCANTIERI spa per la remunerazione del tempo (di trenta minuti giornalieri) necessario ad indossare ed a dismettere la tuta di lavoro nonché a fare la doccia;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che non era stato dedotto il potere— anche indiretto— del datore di lavoro di conformazione della prestazione accessoria nè era stata allegata in alcun modo la circostanza che i lavoratori di FINCANTIERI fossero tenuti ad anticipare il loro arrivo nell'ambiente di lavoro ed ad utilizzare gli spogliatoi aziendali, potendo liberamente assolvere a tali attività preparatorie anche presso le rispettive abitazioni.
Non era stata, peraltro, dedotta la circostanza che, per le caratteristiche delle tute di lavoro, delle scarpe e dei dispositivi di sicurezza, l'utilizzo degli indumenti al di fuori dell'ambiente di lavoro non fosse consono o adeguato, secondo un criterio di normalità sociale.
Non meritavano, pertanto, ingresso le prove testimoniali nè tantomeno il giuramento decisorio— peraltro deferito a soggetti privi del potere di disporre del diritto in contesa— in quanto tali mezzi di prova vertevano sui controlli successivi alla vestizione, che apparivano irrilevanti;
che avverso la sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori sopra indicati, articolato in due motivi, cui ha opposto difese la società FINCANTIERI spa con controricorso; 
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti— unitamente al decreto di fissazione dell'udienza— ai sensi dell'articolo 380 bis codice di procedura civile ;
che FINCANTIERI SpA ha depositato memoria
 

 

Considerato
che le parti ricorrenti hanno dedotto:
- con il primo motivo— ai sensi dell'articolo 360 numero 3 codice di procedura civile— violazione e falsa applicazione del regio decreto legge 5 marzo 1923 numero 692, articolo 3 nonché del decreto legislativo 8 aprile 2003 numero 66.
Hanno esposto: che per lo svolgimento delle loro mansioni, di saldo-carpentieri, essi erano obbligati a presentarsi in anticipo sul luogo di lavoro, a timbrare il cartellino nello stabilimento ed a recarsi sul posto di lavoro; che le tute assegnate agli operai, pur non avendo le caratteristiche tecniche di DPI erano state concepite da FINCANTIERI— oltre che come strumento distintivo— anche come mezzo idoneo ad evitare agli operai di sporcare gli indumenti personali nell'ambiente di lavoro ed a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche; che la società aveva predisposto appositi spogliatoi, muniti di docce, di panche ed armadietti individuali numerati; che i lavoratori, per rispettare i turni di lavoro, dovevano programmare il proprio tempo in modo da compiere le operazioni accessorie previste dalla parte datoriale prima dell'inizio del turno; che la etero-determinazione della vestizione poteva derivare— oltre che dalla esplicita disciplina di impresa-della natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi dovevano assolvere;
- con il secondo motivo— ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 codice di procedura civile— omessa ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti ed omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si lamenta la mancata ammissione della prova per testi, dell'interrogatorio formale del giuramento decisorio articolati, inutilmente richiesti in entrambi i gradi di merito;
che ritiene il Collegio si debba dichiarare la inammissibilità del ricorso;
Nella sentenza impugnata, richiamati i consolidati orientamenti di questa Corte in tema di retribuibilità del cd. tempo-tuta, si osserva che i lavoratori non avevano in alcun modo allegato di essere vincolati ad utilizzare gli spogliatoi aziendali ed ad anticipare il proprio arrivo nell'ambiente di lavoro, potendo liberamente assolvere a tali attività preparatorie anche presso le rispettive abitazioni. Si aggiunge che neppure era stata dedotta la circostanza che l'utilizzo delle tute da lavoro, delle scarpe e dei dispositivi di sicurezza al di fuori dell'ambiente di lavoro non fosse consono o adeguato secondo un criterio di normalità sociale. I mezzi di prova articolati, pertanto, vertevano su circostanze irrilevanti al decidere, perché non significative della eterodirezione.
Tale preliminare accertamento di fatto non è censurabile in questa sede; esso, infatti, avrebbe potuto essere impugnato unicamente con la denunzia di un vizio della motivazione, attenendo alla ricostruzione del fatto storico sulla base delle allegazioni di parte; nella fattispecie di causa la deducibilità del vizio di cui all'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ. è, tuttavia, preclusa dall'articolo 348 ter commi 4 e 5 cod.proc.civ., per la pronuncia conforme sul punto resa nei due gradi di merito.
Ne consegue la inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
La inammissibilità del primo motivo discende, poi, dalla sua inconferenza rispetto alla ratio decidendi. Con il motivo si denunzia un errore di diritto muovendo da un accertamento di segno opposto a quello compiuto nella sentenza impugnata ovvero la esistenza di un obbligo di recarsi in anticipo sul luogo di lavoro, derivante dalla disciplina aziendale o dalla natura o dalla funzione degli indumenti, ciò che la sentenza ha invece escluso .
Alla luce di quanto accertato nei gradi di merito la pronunzia è immune da errori di diritto, poiché il principio applicato è conforme a quello enunciato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro soltanto se è assoggettato al potere conformatìvo del datore di lavoro, ciò che può derivare o dalla esplicita disciplina di impresa o, implicitamente, dalla natura degli indumenti o dalla funzione che essi devono assolvere, tali da determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ( per tutte: Cass.,sez.lav., 28 marzo 2018 nr 7738 e giurisprudenza ivi citata);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza in camera di consiglio, in conformità alla proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 375 cod.proc.civ.;
che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 1.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 10 ottobre 2018