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DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 16 marzo 1998 - Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998


 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE,
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO


Visto il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989;
Ritenuto di dover provvedere ad indicare le modalità con le quali i fabbricanti devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ nelle attività industriali soggette al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
Considerato che, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137, le modalità con le quali i fabbricanti devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ sono stabilite dal Ministero dell'ambiente in conformità alle proposte della Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461;
Viste le proposte della Conferenza di servizi, di cui al citato art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, in data 18 dicembre 1997;

Decreta:

Articolo 1
Generalità.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono le modalità minime con cui il fabbricante deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ , ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
2. I contenuti del presente decreto sono finalizzati alle attività ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, e sono pertanto integrativi ed aggiuntivi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, finalizzato al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
3. Le modalità di informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano nelle attività industriali a rischio di incidente rilevante devono essere individuate dal fabbricante nell'ambito della propria organizzazione e poste in atto mediante apposite procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono, in particolare, prevedere la designazione di personale adeguatamente informato, qualificato e preparato, nonchè l'approntamento e la gestione di mezzi idonei alla protezione del personale in caso di incidente rilevante.

Articolo 2
Definizioni.

Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) lavoratore in situ :
il personale dirigente, i quadri, gli impiegati tecnici e amministrativi e gli operai che operano nello stabilimento;
il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli interventi di emergenza;
il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto, anche occasionalmente, alla manutenzione degli impianti o depositi, ai servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro;
il personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio degli impianti o depositi;
b) istruttore: personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, qualificato all'addestramento dei lavoratori in situ , selezionato dal fabbricante;
c) visitatore occasionale: persona diversa da quelle di cui alle lettere a ) e b ), che accede allo stabilimento a qualunque titolo.

Articolo 3
Informazione.

1. Il fabbricante deve informare ciascun lavoratore sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Per le attività soggette agliarticoli 4o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'informazione deve basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal fabbricante ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, con particolare riguardo a quanto indicato nell'art. 8, comma 1, del detto decreto. Per le altre attività, l'informazione deve basarsi sulle valutazioni effettuate dal fabbricante e sulle misure adottate, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
2. Il fabbricante deve assicurarsi che l'informazione di cui al comma 1 sia fornita in modo comprensibile ed esaustivo a ciascun lavoratore, anche con riguardo ad eventuali specifiche esigenze, ricorrendo alle forme di comunicazione più adeguate. In particolare, il fabbricante deve distribuire ai lavoratori almeno:
a) la scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
b) le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi interessati, di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive integrazioni e modifiche;
c) un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza di cui al comma 1;
d) un estratto del piano di emergenza interno, differenziato secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici affidati al singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna.
3. Il fabbricante e tenuto ad organizzare almeno ogni tre mesi, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre attività, ed ogni volta che intervengano modifiche significative all'attività incontri con i lavoratori al fine di:
a) illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 2;
b) verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;
c) identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;
d) rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per successiva valutazione, i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza.
Il fabbricante deve produrre e conservare evidenza documentale degli incontri di cui al presente comma, ivi compreso il riscontro degli esiti.
4. Il fabbricante deve aggiornare l'informazione e, sè necessario, la documentazione, ogni volta che subentrino nuove conoscenze tecniche in materia o intervengano modifiche significative, dietro richiesta motivata da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'art. 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonchè del piano di emergenza esterno di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
5. Il fabbricante deve informare i visitatori occasionali degli aspetti essenziali dei piano di emergenza interno, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al piano di emergenza interno potrà eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di raccolta. In tutti i casi, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ai visitatori occasionali deve essere consegnata copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.
6. Il fabbricante deve rendere disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento che lo stesso fabbricante provvederà a individuare, un'informazione grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti più idonei, relativa ai nominativi e alle modalità con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonchè all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.

Articolo 4
Formazione e addestramento.

1. Il fabbricante deve identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacità operativa del personale. Il fabbricante è tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria attività sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il fabbricante deve assicurare che ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato su quanto segue:
a) per le attività soggette agliarticoli 4o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza del singolo lavoratore, effettuate ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1988, con particolare riguardo a quanto indicato nell'art. 8, comma 1, di tale decreto; per le altre attività, esiti delle valutazioni e misure adottate, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
b) contenuti generali del piano di emergenza interno e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna;
c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, anche ai sensi dell'art. 5, comma 3;
d) procedure operative e di manutenzione degli impianti o depositi sia in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di emergenza;
e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessità di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;
f) specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza e alla politica di sicurezza aziendale;
g) possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza;
h) ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.
3. Il fabbricante è tenuto a realizzare quanto previsto ai commi 1 e 2 mediante la formazione e l'addestramento di base dei lavoratori in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di modifiche significative. A tal fine il fabbricante deve assicurare:
a) la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione e addestramento;
b) la formazione e la qualificazione degli istruttori;
c) la messa in atto di sistemi di verifica interni del raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento, con particolare riferimento a:
valutazione delle qualificazioni;
valutazione dell'efficacia dell'addestramento;
gestione degli archivi e della documentazione;
valutazione delle prestazioni attuali e della necessità di corsi di formazione.
4. L'addestramento deve essere effettuato anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati e deve essere ripetuto periodicamente sulla base della valutazione delle prestazioni attuali e, comunque, almeno ogni tre mesi per le attività soggette agli articoli 4o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre attività. Le esercitazioni relative alla messa in atto del piano di emergenza interno, con riferimento anche alle prove di evacuazione, devono essere effettuate almeno ogni sei mesi, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e almeno annualmente per le altre attività.
5. Qualora vengano apportate modifiche significative agli impianti o depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto con specifico riferimento alle modifiche effettuate e deve essere completato prima dell'entrata in funzione delle modifiche interessate, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
6. Il fabbricante deve mantenere l'evidenza documentale delle attività di formazione e addestramento e delle prove di esercitazione.

Articolo 5
Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione.

1. Il fabbricante deve provvedere all'equipaggiamento per la protezione individuale e agli apprestamenti per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari incidentali ipotizzabili a seguito dell'accadimento di un incidente rilevante e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori in situ devono ottemperare.
2. L'equipaggiamento di protezione del personale deve essere assegnato dal fabbricante almeno al personale operativo e di intervento previsto dai piani di emergenza interno ed esterno.
3. L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale, quali indumenti protettivi, facciali, maschere antigas, autorespiratori, rivelatori portatili, deve essere soggetto a specifiche procedure che, tra l'altro, distinguano l'equipaggiamento che deve essere costantemente indossato da quello che deve essere portato al seguito durante il lavoro in impianto o deposito e quello che deve essere ubicato in luoghi predeterminati e facilmente accessibili. Le procedure devono inoltre stabilire le responsabilità per l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa.
4. I sistemi di protezione collettiva, quali sale di controllo, anche protette, centri di controllo dell'emergenza, anche a tenuta, punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entità delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono essere esplicitamente indicati nel piano di emergenza interno ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui all'art. 3. Specifiche procedure devono stabilire la responsabilità per il corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.

Articolo 6
Organizzazione.

1. L'ottemperanza al presente decreto deve essere garantita dal fabbricante attraverso l'individuazione delle responsabilità all'interno della propria organizzazione e la definizione di procedure scritte, eventualmente attuate nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 7
Controllo dell'ottemperanza.

1. La verifica degli adempimenti previsti dal presente decreto viene effettuata nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 16, comma 1, lettera g ) del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ferma restando la facoltà ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto e le competenze in materia di vigilanza e controllo, nazionali, regionali e territoriali, previste dalla vigente legislazione e, per le attività soggette all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche in occasione delle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137.

Articolo 8
Termine di adeguamento.

1. Il fabbricante è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto nel termine di due mesi dalla sua data di pubblicazione, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, di un anno per le altre attività.