Tipologia: CCNL
Data firma: 27 gennaio 1998
Validità: 01.07.1997 - 30.06.2001
Parti: Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta, Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, Intersind e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Az. Cartarie, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Sfera di applicabilità del contratto
Parte I - Norme generali
Sezione I - Rapporti sindacali

Premessa
Art. 1 - Il sistema delle relazioni sindacali.
• Il contratto collettivo nazionale di lavoro
• La contrattazione aziendale
• Consultazione, informazione, esame congiunto
Art. 2 - Rappresentanze sindacali unitarie.
Art. 3 - Comitati Aziendali Europei.
Art. 4 - Osservatorio Nazionale.
Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Art. 6 - Sistema d'informazione.
• a) Livello nazionale.
• b) Livello territoriale.
• c) Livello di gruppo.
• d) Livello di unità produttiva.
Art. 7 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Art. 8 - Assemblea.
Art. 9 - Delegato di impresa.
Art. 10 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 11 - Permessi ed aspettative per cariche sindacali.
Art. 12 - Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 13 - Controversie.
Sezione II - Disciplina comune agli operai e agli impiegati

Art. 1 - Assunzione - Documenti.
Art. 2 - Visita medica.
Art. 3 - Consultori
Art. 4 - Assenze.
Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 6 - Contratto a tempo determinato.
Art. 7 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 8 - Contratti di formazione lavoro.
Art. 9 - Apprendistato.
• Durata.
• Trattamento economico.
• Progressione della retribuzione:
• Formazione esterna.
• Malattia.
• Infortunio sul lavoro o malattia professionale
• Cumulabilità.
• Rinvio alle disposizioni contrattuali.
Art. 10 - Lavoro temporaneo.
Art. 11 - Classificazione unica.
• Declaratorie e profili.
Art. 12 - Orario di lavoro.
• 1) Giornalieri e 2 turni.

• 2) Turnisti non a ciclo continuo.
• 3) Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7).
• 4) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Norme particolari per il settore cartario.
Art. 13 - Premi di risultato.
Art. 14 - Previdenza complementare.
Art. 15 - Mobilità del personale.
Art. 16 - Riposo settimanale.
Art. 17 - Indennità di zona malarica.
Art. 18 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 19 - Regolamento interno d'azienda.
Art. 20 - Trasferte.
Art. 21 - Appalti e lavori esterni.
Art. 22 - Diritto allo studio.
Art. 23 - Lavoratori studenti.
Art. 24 - Portatori di handicap.
Art. 25 - Aspettativa.
Art. 26 - Tutela della maternità.
Art. 27 - Patronati.
Art. 28 - Diffusione di libri e riviste.
Art. 29 - Passaggio di qualifica.
Art. 30 - Trasferimento di azienda - Cessazione di attività.
Art. 31 - Nomenclatura.
Art. 32 - Conteggi perequativi.
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 34 - Indennità in caso di morte.
Art. 35 -Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 36 - Disposizioni generali.
Art. 37 - Decorrenza e durata.
Rinvio
 Parte II - Norme operai
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Allievi tecnici delle aziende cartarie.
Art. 3 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 4 - Maggiorazioni per lavoro a turni.
Art. 5 - Cambio delle squadre per lavoro a turni.
Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7 - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 8 - Recuperi.
Art. 9 - Giorni festivi.
Art. 10 - Ferie.
Art. 11 - Permessi.
Art. 12 - Congedo matrimoniale.
Art. 13 - Gratifica natalizia.
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15 - Trasferimenti.
Art. 16 - Malattia e infortunio.
A) Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro.
• B)Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 17 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 18 - Mutamento di mansioni.
Art. 19 -Corresponsione della retribuzione e delle competenze per cessazione del rapporto.
Art. 20 - Indumenti di lavoro.
Art. 21 - Lavoro a domicilio.
Art. 22 - Lavoro a cottimo.
Art. 23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 24 - Disciplina del lavoro.
Art. 25 - Tirocinio.
Art. 26 - Addetti alle lavorazioni grafiche.
• Apprendisti.

• Iter professionale.
• Legatori.
Parte III - Norme impiegati
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Mutamento di mansioni.
Art. 3 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.
Art. 4 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 5 - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 6 - Ferie.
Art. 7 - Permessi.
Art. 8 - Congedo matrimoniale.
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 10 - Provvigioni o interessenze.
Art. 11 - Indennità di cassa.
Art. 12 - Indennità di contingenza.
Art. 13 - Aumenti periodici d'anzianità.
Art. 14 - Tredicesima mensilità.
Art. 15 - Trasferimenti.
Art. 16 - Alloggio.
Art. 17 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattia professionale.
Art. 19 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 21 - Previdenza.
Art. 22 - Certificato di lavoro.
Art. 23 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Art. 24 - Norme speciali.
Parte IV - Quadri
Art. 1 - Classificazione.
Art. 2 - Trattamento normativo.
Art. 3 - Coperture assicurative.
Art. 4 - Responsabilità civile legata alla prestazione.
Parte V - Salari e stipendi
Art. 1 - Corresponsione della retribuzione. Quota oraria.
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario.
Protocollo aggiuntivo
Distribuzione del contratto.
Quote contratto
Allegati
1) estratto della legge 29.5.82 n. 297: "Norme sul trattamento di fine rapporto";
2) norme del CCNL 21.7.79 sull'indennità d'anzianità;
3) legge 15.7.66 n. 604 - "Norme sui licenziamenti individuali";
4) legge 20.5.70 n. 300 - "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
5) legge 11.5.90 n. 108 - "Disciplina dei licenziamenti individuali";
6) accordo interconfederale 20.12.93 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
7) accordo interconfederale 22.6.95 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone

L'anno 1998, addì 27 gennaio tra l'Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta […]; l'Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici [...]; con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana […]; l'Associazione sindacale Intersind […]; e la Slc-Cgil […]; e la Fistel-Cisl […]; e la Uilsic-Uil […] è stato stipulato il presente CCNL da valere per le aziende esercenti l'industria della carta, cartone e paste per carta, per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone e per i lavoratori da esse dipendenti, in sostituzione del CCNL 23.7.93.

Sfera di applicabilità del contratto
Il presente CCNL si applica a tutte le aziende esercenti l'industria della carta e cartone e delle paste per carta e a tutti i lavoratori da esse dipendenti nonché alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.
[…]
Si intendono per aziende cartotecniche quelle che eseguono le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, quaderni, registratori, raccoglitori, pirottini, piatti e bicchieri di cartone, tovaglioli e articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario e lavorazioni affini), la fabbricazione dei sacchetti, dei sacchi a grande contenuto, degli astucci, delle scatole, delle cartine e tubetti per sigarette, delle veline per l'imballaggio di agrumi, di imballaggi flessibili in genere di carta e cartone, anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica ecc. limitatamente per queste ultime, a quelle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche non si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano la fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati, ecc.
Il presente contratto ha valore anche per i lavoratori dipendenti dalle aziende che, per la fabbricazione dei prodotti cartotecnici e della trasformazione della carta e del cartone lavorano e trasformano, per effetto di accoppiamento o di estrusioni, anche altre materie quali il politene, il cellophane, ecc. quando queste ultime non sono prodotte dalle stesse aziende.

Parte I - Norme generali
Sezione I - Rapporti sindacali
Art. 1 - Il sistema delle relazioni sindacali.

Il sistema delle relazioni sindacali è costituito:
- dal CCNL;
- dalla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL;
- da una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale, territoriale, di gruppo e aziendale aventi finalità di consultazione, di informazione e di esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei diversi articoli.

La contrattazione aziendale
Sono titolari della contrattazione aziendale, le RSU, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le RSU, le Organizzazioni sindacali nazionali e le Organizzazioni sindacali territoriali.
Le Aziende sono assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
La contrattazione aziendale concerne materie delegate dal CCNL e pertanto può riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso.
Modalità, contenuti e limiti della contrattazione aziendale con contenuto economico sono disciplinati dall'art. 13, sezione II.
La contrattazione aziendale di tipo normativo avviene sulle materie demandate a tale livello dal CCNL.

Consultazione, informazione, esame congiunto.
Le motivazioni, le finalità, le modalità e i tempi delle diverse tipologie di rapporti che realizzano l'impostazione partecipativa delle relazioni sindacali sono disciplinate nei singoli articoli che prevedono le procedure richiamate.

Art. 2 - Rappresentanze sindacali unitarie.
Le RSU di cui all'accordo interconfederale 20.12.93 subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
Le RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente CCNL, costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente CCNL.
In sede aziendale le RSU sono altresì le destinatarie dell'informazione, dell'esame congiunto, e della consultazione secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
[…]
A norma dell'accordo interconfederale 22.6.95, all'atto delle elezioni per la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo e per ciò che attiene al regolamento elettorale si fa rinvio all'accordo interconfederale riportato in allegato al CCNL.

Art. 3 - Comitati Aziendali Europei.
I Comitati Aziendali Europei sono disciplinati dall'accordo interconfederale 6.11.96 riguardante il recepimento della Direttiva CE n. 94/45 del 22.11.94.

Art. 4 - Osservatorio Nazionale.
Le Parti nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle loro esigenze, convengono di costituire un Osservatorio Nazionale.
Per ciascuno dei settori disciplinati dal CCNL l'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei più rilevanti comparti;
- andamento e prospettive degli investimenti;
- evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione (orari, flessibilità e straordinari) e delle professionalità;
- andamento delle prospettive dell'occupazione;
- applicazione della normativa contrattuale sulla C.U.;
- le problematiche della sicurezza e dell'ecologia anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni;
- le problematiche della formazione professionale anche in relazione all'attività degli organismi paritetici di cui all'accordo interconfederale 20.1.93;
- evoluzione del fenomeno del cosiddetto "telelavoro" al fine di valutare eventuali sviluppi concreti e caratteristiche operative.
Nell'ambito dell'Osservatorio viene costituita una commissione paritetica con il compito di seguire lo sviluppo della legislazione in tema di lavori usuranti e di elaborare gli adempimenti che venissero rinviati alle parti sociali.
Inoltre, sempre nell'ambito dell'Osservatorio viene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6 membri, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
- esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori disciplinati dal CCNL;
- elaborare, con riferimento alla legge n. 125/91, schemi di progetti di azioni positive;
- esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
- studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno.
Le parti promuoveranno la conoscenza dei risultati del lavoro della Commissione presso le proprie strutture associative.
I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in possesso delle Associazioni, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.
Ad esito degli approfondimenti sulle materie elencate e al fine di promuovere interventi ritenuti utili, le Parti potranno anche valutare l'opportunità di effettuare azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni competenti.
Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle parti che, comunque, dovranno incontrarsi almeno 2 volte l'anno.

Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure d'introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche alla organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi della attività produttiva che comportano rilevanti ricadute sui livelli di occupazione o estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU preventivamente alla loro adozione i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del piano aziendale riguardanti i lavoratori saranno oggetto di appositi incontri, tra Direzione aziendale e RSU, finalizzati a disciplinarne l'attuazione.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo 7 giorni su 7 la situazione degli organici e la distribuzione dell'orario di lavoro delle maestranze con l'introduzione della 4ª squadra al fine di realizzare l'orario di lavoro contrattuale sarà oggetto di esame con le RSU.
Analogamente sarà provveduto per quanto riguarda la distribuzione dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.

Art. 6 - Sistema d'informazione.
Le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, effettueranno, di norma nel 1° quadrimestre di ogni anno, e comunque su richiesta di una delle parti, un esame congiunto per discutere le implicazioni di cui ai commi seguenti e gli indirizzi di politica industriale con riferimento all'andamento del mercato, alla politica delle materie prime e dell'energia, alla ricerca, alle innovazioni tecnologiche e alle indicazioni della programmazione nazionale per il settore carta, esprimendo le loro autonome valutazioni, anche avuto riguardo all'applicazione della legge n. 903/77.

a) Livello nazionale.
Ciascuna Associazione imprenditoriale firmataria fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni globali riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva del settore onde favorire l'armonico sviluppo del settore medesimo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all'occupazione.
Nel corso di tale incontro le Associazioni imprenditoriali informeranno i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all'attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Ciascuna organizzazione imprenditoriale fornirà inoltre alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.
Relativamente all'occupazione femminile, le parti studieranno e valuteranno l'attuazione di possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.
Per quanto riguarda l'occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all'andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici:
- paste per carta;
- carte per giornali;
- carte da scrivere e da stampa;
- carte per altri usi;
- cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carte da lettera, quaderni, registri ecc.);
- carte per uso domestico e sanitario;
- scatole e contenitori in genere;
- sacchi a grande contenuto;
- cartone ondulato;
- carte trasformate in genere (parati - patinate - gommate - paraffinate - sensibili).
Nel corso dell'incontro le parti potranno anche valutare l'opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.

b) Livello territoriale.
Le informazioni di cui ai primi 4 commi del punto a), globalmente riferite nell'ambito di competenza dell'Associazione territoriale imprenditoriale, verranno fornite dalla stessa al sindacato territoriale di categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle 2 parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle Associazioni industriali al sindacato territoriale di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.

c) Livello di gruppo.
In occasione di uno specifico incontro, promosso dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porteranno a conoscenza delle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni sui programmi produttivi, sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, sull'entità dei finanziamenti pubblici, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

d) Livello di unità produttiva.
Le informazioni di cui al punto c) verranno fornite specificatamente dalle unità produttive con più di 200 dipendenti su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie avanzata per il tramite del competente sindacato di categoria nel corso di appositi incontri convocati dalla Associazione locale imprenditoriale.

A livello di gruppo e di unità produttiva le parti possono incontrarsi, su richiesta di una di esse, per verificare le informazioni fornite, a seguito di quanto stabilito nei commi precedenti.

Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 200 potranno essere effettuati, su richiesta di una delle parti aziendali, rappresentate ed assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali, incontri per l'esame di eventuali problemi e situazioni di natura strutturale e produttiva che richiedessero un approfondimento in tale sede anche ai fini di tutelare l'occupazione e favorire lo sviluppo.

Art. 7 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge 20.5.70 n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla direzione aziendale.
[…]

Art. 8 - Assemblea.
Le assemblee di cui alla legge 20.5.70 n. 300, potranno essere indette anche dalle Organizzazioni sindacali di categoria territoriali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto. Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori hanno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee.
[…]

Art. 9 - Delegato di impresa.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20.5.70 n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente Organizzazione Industriale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 604/66, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.

Art. 12 - Formazione e aggiornamento professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive e degli impianti.
Le parti, pertanto, demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli organismi paritetici in coordinamento con gli indirizzi emersi in sede di Osservatorio e sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle aziende, l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.
I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei permessi previsti dall'art. 22, parte I, norme generali, del presente contratto, secondo la disciplina prevista dall'articolo stesso.

Art. 13 - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite le RSU, verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle Organizzazioni territoriali industriali e, nel caso di mancato accordo, comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro 60 giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell'Associazione nazionale di categoria.

Sezione II - Disciplina comune agli operai e agli impiegati
Art. 2 - Visita medica.

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Il datore di lavoro ha facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del lavoratore.
Il lavoratore potrà inoltre essere sottoposto a visita medica allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Gli accertamenti previsti dal presente articolo sono effettuati da medici competenti ai sensi del D.lgs. 15.8.91 n. 277.

Art. 3 - Consultori.
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile, consentiranno, a richiesta delle RSU, che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.

Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 9 - Apprendistato.
L'apprendistato è disciplinato dalla legge 19.1.55 n. 25, dal relativo Regolamento approvato con DPR 30.12.56 n. 16 e dall'art. 16 della legge 24.6.97 n. 196 e dalle seguenti disposizioni.

Formazione esterna.
Le parti stipulanti definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda di 120 ore medie annue in applicazione dell'emanando Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, sarà previsto un impegno formativo ridotto.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Rinvio alle disposizioni contrattuali.
Per tutto quanto non è previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa contrattuale.

Art. 10 - Lavoro temporaneo.
[…]
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
[…]

Art. 12 - Orario di lavoro.
1) Giornalieri e 2 turni.

La durata dell'orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell'azienda lo consentano, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il 6° giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
[…]

2) Turnisti non a ciclo continuo.
La durata dell'orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell'azienda lo consentano, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il 6° giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
[…]

3) Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7).
L'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in 3 turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
[…]
L'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 semisquadre e seguendo l'alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4/2 - o 2/1 - oppure 6/3.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali, potranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzino l'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale. Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno esaminate e definite a livello aziendale.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, sono riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su 3 turni, 2 giorni di riposo retribuito a godimento individuale su base annua.
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su 3 turni avvicendati, in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti, risultante dalle intese esistenti che prevedono 7 giorni complessivi annui di fermata, saranno riconosciuti 2 giorni retribuiti su base annua a godimento individuale.
Resta inteso che, quanto previsto al comma precedente, dovrà essere raccordato con le norme eventualmente concordate aziendalmente sulla stessa materia, al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.
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Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei 3 turni avvicendati viene corrisposta una maggiorazione […]
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che non sono inseriti nei 3 turni avvicendati la maggiorazione di cui sopra viene corrisposta nella misura del 6%.
La maggiorazione di cui al comma precedente viene corrisposta anche nelle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 nonché nei reparti cartotecnici delle cartiere che lavorano a ciclo continuo (7/7).
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4) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa e/o alle esigenze tecnico-produttivo- organizzative e quindi non per esigenze stabili e permanenti, l'orario settimanale contrattuale, di cui ai punti 1), 2), 3), può essere realizzato anche come media in un arco temporale di 12 mesi.
In tal caso, previa comunicazione e valutazione con le RSU potranno essere attuati per l'intera azienda, per reparti o per unità produttive regimi di orario che prevedono settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale nei limiti dell'orario di legge e settimane con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno anche essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.
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Gli scostamenti dal programma iniziale saranno tempestivamente comunicati alle RSU e il riequilibrio dovrà essere riprogrammato non oltre 3 mesi dal periodo originariamente previsto.
Qualora le esigenze produttive non consentano nemmeno nell'ulteriore periodo di attuare il riequilibrio, le ore prestate oltre l'orario contrattuale, previa intesa con le RSU potranno essere retribuite con una maggiorazione di 10 punti superiore alla maggiorazione di straordinario applicabile conguagliando quanto già erogato a titolo di flessibilità dell'orario.
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Norme particolari per il settore cartario.
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei 3 turni avvicendati viene corrisposta a decorrere dall'1.5.90 un'indennità in cifra fissa onnicomprensiva […]
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che non sono inseriti nei 3 turni avvicendati, nonché ai lavoratori triturnisti non a ciclo continuo verrà corrisposta dall'1.5.90 un'indennità in cifra fissa onnicomprensiva […]

Art. 16 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge.
[…]

Art. 17 - Indennità di zona malarica.
Le Associazioni territoriali locali potranno stabilire un'indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità sarà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un'altra zona pure malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 18 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda: in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Il lavoratore è anche tenuto a partecipare ai corsi sulla sicurezza promossi dall'azienda.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D.lgs n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni di attuazione pattuite con l'accordo interconfederale 22.6.95.
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise e attuabili. Pertanto in tutti i casi d'insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Ai sensi dell'accordo interconfederale citato i rappresentanti per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito delle RSU nei numeri previsti dall'accordo stesso.
Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal Delegato d'impresa di cui all'art. 5, parte I - norme generali, ove tale carica sia stata attivata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione dei RLS, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'accordo interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.

Art. 19 - Regolamento interno d'azienda.
Il regolamento interno d'azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 21 - Appalti e lavori esterni.
Nelle aziende con più di 50 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione, a meno che non riguardi attività così specialistica da potersi ritenere completamente al di fuori dal campo di attività dell'azienda o che presenti caratteristiche di saltuarietà.
I lavoratori delle ditte appaltatrici non potranno essere impiegati, all'interno dell'azienda appaltante, in lavori direttamente pertinenti le attività produttive proprie dell'azienda stessa.
Le lavorazioni previste dalla norma relativa alla "sfera di applicabilità del contratto" limitatamente alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone potranno essere affidate dalle aziende solo a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente CCNL del settore. Inoltre tali aziende comunicheranno periodicamente alle RSU i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori stessi.

Art. 24 - Portatori di handicap.
Le Aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 482/68 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 26 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di 1 anno d'età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
[…]

Art. 36 - Disposizioni generali.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali.

Parte II - Norme operai
Art. 3 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro si applicano le norme previste dall'art. 12, parte I, sezione II.
[…]

Art. 4 - Maggiorazioni per lavoro a turni.
Agli operai che effettuano lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate (vedi chiarimento a verbale) ma sempre di 8 ore consecutive saranno concesse le seguenti maggiorazioni sulla normale retribuzione (escluse ovviamente dalla base di computo le maggiorazioni di cui si tratta):
- 8% per il 1° e 2° turno (diurni);
- 26% per il 3° turno (notturno).
[…]
Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su 2 turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa anche per le donne, potrà essere applicata a turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva prevista (vedi dichiarazione a verbale).
[…]

Art. 5 - Cambio delle squadre per lavoro a turni.
Nessun operaio addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento indispensabile con l'attività delle macchine continue, può allontanarsi dal suo posto se non è sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio e ciò fino a un massimo di 2 ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi d'impossibilità di sostituzione.
All'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione del 30% per il prolungamento del 1° e del 3° turno e del 55% per il prolungamento del 2° turno da computare sulla normale retribuzione.

Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSU.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle RSU.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
[…]

Art. 8 - Recuperi.
È in facoltà dell'azienda far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore e le soste di lavoro concordate, corrispondendo all'operaio la sola normale retribuzione. Per i turnisti il recupero potrà avvenire anche nei giorni festivi con il riconoscimento della relativa maggiorazione.
[…]
I recuperi avverranno entro 30 giorni per gli operai giornalieri e per non più di 1 ora al giorno e per gli operai turnisti entro 45 giorni.

Art. 16 - Malattia e infortunio.
B)Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denunzia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denunzia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a mansione inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale mansione inferiore.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a mansione inferiore.
[…]

Art. 20 - Indumenti di lavoro.
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, a usura particolare di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.

Art. 21 - Lavoro a domicilio.
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla tutela del lavoro a domicilio (legge 18.12.73 n. 877) le parti concordano quanto segue:
a) le aziende committenti di lavoro a domicilio sono tenute a comunicare alle RSU i nominativi e l'indirizzo dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo e la quantità dei lavori stessi;
b) l'azienda committente dovrà garantire che il lavoro a domicilio sia eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
[…]
f) è fatto divieto alle aziende committenti di lavoro a domicilio di avvalersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati anche se giuridicamente configurati come lavoranti a domicilio, nonché di affidare lavoro a domicilio, di cui alla legge 18.12.73 n. 877, ai propri dipendenti interni. Inoltre le aziende si asterranno dall'affidare lavori a domicilio a terze persone, che risultino avere un'occupazione stabile.

Art. 22 - Lavoro a cottimo.
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema di cottimo, quando in conseguenza dell'organizzazione del lavoro è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.
[…]
L'azienda, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà a scopo informativo ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri del sistema di cottimo.

Art. 24 - Disciplina del lavoro.
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a 3 ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Per le sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei 6 mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora l'operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 16, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza e in tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
[…]
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l'operaio colpevole di:
[…]
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a 2 sospensioni;
[…]
7) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
[…]

Art. 26 - Addetti alle lavorazioni grafiche.
Apprendisti.

Si fa rinvio alle discipline contenute nell'articolo: Apprendistato.

Parte III - Norme impiegati
Art. 3 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.

[…]
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSU.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle RSU.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
[…]
Per l'impiegato che effettua lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate, ma sempre di 8 ore consecutive, si applicano le disposizioni dell'art. 4 della parte operai.
[…]

Art. 4 - Giorni festivi e riposo settimanale.
[…]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
[…]

Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattia professionale.
Agli impiegati, per i quali sussiste l'obbligo di legge di assicurazione all'Inail, si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'impiegato al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'impiegato in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l'impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
[…]