Cassazione Civile, Sez. 6, 17 gennaio 2019, n. 1083 - Azione di regresso nei confronti del titolare della ditta edile. Invalidità della notifica del ricorso


 

Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 17/01/2019

 

 

Rilevato che:
1. con ricorso depositato il 16 maggio 2008, l'Inail esercitava l'azione di regresso nei confronti del signor A.L., titolare dell'omonima ditta edile. Il ricorso veniva notificato ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. ; all'esito del giudizio, che si celebrava nella contumacia del convenuto, il Tribunale di Bari con sentenza del 10 ottobre 2012 accoglieva la domanda dell'Inail e condannava il A.L. a rimborsare all'Istituto il costo dell'infortunio. L'Inail notificava poi in data 23 gennaio 2014 la sentenza al A.L. al fine di procedere al recupero degli importi liquidati dal Tribunale.
2. Con ricorso depositato il 21 febbraio 2014, A.L. proponeva impugnazione avverso la predetta sentenza, di cui assumeva la nullità per l'inesistenza o in subordine la nullità della notifica del ricorso introduttivo, per la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ai fini della notifica ex articolo 140 c.p.c., sostenendo di essere venuto a conoscenza della sentenza solo al momento della sua notificazione.
3. La Corte d'appello di Bari dichiarava inammissibile l'impugnazione tardiva proposta dal A.L., sull'assunto secondo cui, pur essendosi determinato un vizio di nullità della notificazione per il mancato deposito dell'avviso di ricevimento comprovante l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della raccomandata confermativa del compimento di tutte le formalità prescritte dall'articolo 140 c.p.c., non ricorrevano tuttavia i presupposti per la salvezza dai termini prevista per il contumace involontario dall'articolo 327 comma due c.p.c., in quanto l'appellante aveva omesso di adempiere all'onere di allegare e dimostrare di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza del denunciato vizio di nullità della notifica.
4. Per la cassazione della sentenza A.L. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito l'Inail con controricorso.
 

 

Considerato che:
1. come primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 del codice di procedura civile.
Sostiene che l'avviso di ricevimento debba considerarsi momento strutturale del processo notificatorio, sicché l'invalidità della notifica del ricorso di primo grado doveva essere qualificata in termini di inesistenza.
2. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 327 secondo comma del codice di procedura civile e ribadisce di essere venuto a conoscenza del procedimento solo con la notifica della sentenza avvenuta in data 23 luglio 2014, e che ciò costituiva elemento di fatto idoneo a far presumere che la mancata conoscenza fosse conseguente alla dedotta nullità.
3. Il ricorso è fondato con riferimento ad entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha in più occasioni ribadito che la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione; a tal fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, 2° comma, cod. proc. civ. sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità e la relativa prova spetta al contumace salvo il caso d'inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto-conoscenza del giudizio l'onere di fornire la relativa prova (Cass. Sez. U, n. 14570 del 22/06/2007 e successive conformi, tra cui da ultimo Cass. n. 1308 del 19/01/2018).
4. La produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio (Cass. Sez. U, n. 458 del 13/01/2005 e n. 627 del 14/01/2008, seguita da uniforme giurisprudenza delle sezioni semplici, tra cui da ultimo Cass. n. 22494 del 4/11/2015). In difetto di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, deve ritenersi che non sia stata integrata la fattispecie legale minima della notificazione, così configurandosi un'ipotesi di inesistenza, secondo l'insegnamento reso dalle Sezioni Unite nell'arresto del 20 luglio 2016, n. 14916.
5. Nel caso, stante la mancata prova del perfezionamento della notifica nel giudizio di primo grado, a fronte dell'affermazione della parte appellante di avere avuto conoscenza del giudizio solo all'esito della notifica della sentenza, sarebbe stato onere della parte vittoriosa in primo grado provare la conoscenza anteriore, altrimenti dovendosi ritenere ammissibile l'impugnazione tardiva del contumace involontario ex art. 327 II comma c.p.c.
6. Segue l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, che non ha applicato il suesposto principio.
7. Sussistendo l'ipotesi prevista dall'art. c.p.c. 383 III c. c.p.c. in relazione all'art. 354 I c. c.p.c., in ragione del vizio della notifica del ricorso di primo grado già fatto valere dal ricorrente in appello, deve disporsi il rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso Giudice del lavoro.
8. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
9. L'accoglimento del ricorso preclude il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.
 

 

P.Q.M.

 


accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, al Tribunale del lavoro di Bari, in persona di diverso giudice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.10.2018