Regione Liguria
Delibera della Giunta Regionale 7 agosto 2014, n. 1068
Approvazione protocollo tra regione Liguria e INAIL in materia di salute e sicurezza del lavoro
 

VISTO il DLgs n. 81/08 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) modificato dal DLgs n. 106/09, che intende garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati;
VISTO in particolare l'art 10 del DLgs n. 81/2008 che prevede che le Regioni e altri istituzioni ed organismi, tra cui l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), svolgano, mediante convenzioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro;
VISTA la LR n. 30/07 "Norme regionali per la sicurezza e qualità del lavoro" con la quale la Regione, adotta idonei strumenti di politica attiva del lavoro per promuovere la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa e per favorire l'assunzione della responsabilità sociale da parte dei datori di lavoro, quale parte integrante della qualità dell'occupazione;
CONSIDERATO che, in particolare all'art. 8, la Regione intende promuovere la cultura della salute, della sicurezza, della regolarità del lavoro e della responsabilità sociale dei datori di lavoro anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia, al fine di:
• ridurre il numero degli Infortuni e delle malattie professionali sui luoghi dì lavoro;
• rafforzare la cultura della prevenzione dei rischi con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
• definire una politica organica e concertata a livello territoriale che consenta la qualità, la sicurezza e la legalità del lavoro;
VISTO lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e l'INAIL- Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale Liguria, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede, nell'ambito delle rispettive competenze, un'attività di collaborazione e cooperazione reciproca nel settore della sicurezza e qualità del lavoro, a sostegno di azioni dirette a favorire la cultura della prevenzione, igiene e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito regionale;
RITENUTO quindi opportuno approvare lo schema di Protocollo d'intesa, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale Regione ed INAIL si impegnano a realizzare azioni volte a promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro e a garantire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
SENTITO il Comitato regionale di Coordinamento delle Attività di Prevenzione e Vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro ai sensi dell'art. 7 del DLgs. n. 81/08 e s.m.i., nella seduta del 22 luglio 2014;
SU PROPOSTA del Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini, Claudio Montaldo e dell'Assessore alle Politiche attive del lavoro e dell'occupazione politiche dell'immigrazione, Giovanni Enrico Vesco
 

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa
1. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e l'INAIL-Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro- Direzione regionale Liguria, in materia di prevenzione, salute, sicurezza e qualità del lavoro, allegato quale parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di procedere alla sottoscrizione del predetto Protocollo d'intesa, con le modalità previste dall'art. 15 c.2 bis L. n. 241/90.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

 

PROTOCOLLO DI INTESA
IN MATERIA DI
PREVENZIONE, IGIENE, SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

TRA
REGIONE LIGURIA,

*** con sede e domicilio fiscale in Via Fieschi 15 Genova, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Claudio Burlando

E
INAIL

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro -Direzione regionale Liguria- ***, con sede e domicilio fiscale in Piazzale Pastore, 6 Roma, rappresentato dal Direttore regionale, Carmela Sidoti
 

PREMESSO CHE

• La materia della prevenzione nei luoghi di lavoro, in base al titolo V, è oggetto di legislazione concorrente di Stato e Regioni;
• la Regione Liguria svolge funzioni e compiti di primaria importanza in ambito sanitario e in tema di prevenzione e controllo dei rischi e danni legati al lavoro;
• con la legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali in materia di sicurezza e qualità del lavoro) ha inteso promuovere, in collaborazione con gli Enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia, un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire i rischi e a garantire la salute, la sicurezza, la regolarità e, più in generale, il benessere nei luoghi di lavoro;
• le attività e le iniziative riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono coordinate a livello regionale nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento, di cui all'articolo 7 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
• all'I.N.A.I.L., le vigenti normative in materia di tutela dei lavoratori e di igiene e sicurezza sul lavoro, affidano importanti compiti di informazione, formazione, assistenza e consulenza, anche in sinergia con altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private;
 

RILEVATO CHE

• la Regione Liguria ha da tempo attivato specifiche intese con i diversi soggetti interessati, al fine di avviare un'efficace programmazione dì interventi rivolti alla promozione della sicurezza, della regolarità e qualità del lavoro;
• in coerenza con le linee di indirizzo contenute nel Patto per la salute, nel Piano Regionale Prevenzione 2010-2012, prorogato per il 2013, ha proseguito nel proprio impegno a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
• in attuazione della legge regionale n. 30/2007 sono state avviate iniziative in materia di sicurezza sul lavoro e di sensibilizzazione sui temi della responsabilità sociale, con particolare riferimento agli aspetti della legalità, della sicurezza e della regolarità nel lavoro, nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, anche sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008;
• la Regione si avvale dell'Agenzia Sanitaria Regionale e dell'Agenzia Regionale Studio e Lavoro, quali Enti strumentali, Luna con funzioni di supporto tecnico alle Strutture regionali e alle Aziende Sanitarie nell'ambito del Piano regionale Prevenzione, l'altra per quanto attiene agli aspetti relativi all'Osservatorio sul Mercato del Lavoro di cui all'articolo 18 della l.r. n. 30/2008 e per il supporto nella realizzazione di indagini e attività sui temi del lavoro e della scuola;
 

CONSIDERATO CHE

• nell'ambito del Protocollo d'Intesa siglato da Regione Liguria e INAIL il 24/2/2010 sono state portate a termine significative e positive iniziative a carattere preventivo destinate a imprese, lavoratori e studenti, nell'ambito di un rapporto di fruttuosa collaborazione reciproca;
• sussistono comuni interessi diretti a programmare concrete azioni per il perseguimento dell'obiettivo di migliorare le condizioni di tutela e la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• sono stati attivati tavoli di lavoro Regione Liguria - INAIL- S.C.PSAL delle ASL liguri nell'ambito del Progetto "Flussi Informativi regionali" attraverso la messa a disposizione da parte di INAIL delle proprie banche dati e del Progetto d'indagine nazionale sugli infortuni mortali e gravi, entrambi finalizzati alla programmazione e pianificazione degli interventi di prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro;
• è stata attivata una collaborazione tra INAIL - Regione Liguria- S.C.PSAL delle ASL liguri, nell'ambito di un Progetto d'indagine nazionale sugli infortuni mortali che nell'ultimo periodo ha dato luogo a un Sistema nazionale permanente di sorveglianza su tali eventi cui partecipano tutte le Regioni italiane;
• dal 1994 vige tra INAIL e Regione Liguria un accordo, nell'ambito di una Convenzione appositamente sottoscritta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 67/1988, relativo all'erogazione delle prime cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e che in seguito tale convenzione è stata rinnovata in data 12 novembre 2007;
• Regione Liguria ed INAIL hanno avviato forme di collaborazione per la realizzazione di percorsi atti a promuovere la responsabilità sociale da parte dei datori di lavoro anche per quanto concerne gli aspetti correlati ai temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
 

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)

Con il presente Protocollo d'Intesa le parti firmatarie, nella piena distinzione dei ruoli e delle responsabilità che competono a ciascun soggetto, concordano di proseguire la comune collaborazione a sostegno di azioni dirette a favorire la cultura della prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito regionale.
Le finalità e gli obiettivi specifici di cui al comma precedente vengono perseguiti e attuati prevedendo altresì, qualora se ne verifichi la necessità nell'ambito della ricerca delle più ampie sinergie e previa intesa tra le parti firmatarie del presente accordo, la partecipazione di altri Enti e soggetti interessati.
 

Articolo 2
(Ambiti di intervento)

Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Parti firmatarie si impegnano, ognuno nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, avvalendosi dei rispettivi sistemi informativi, a definire e ad attuare sul territorio regionale un programma di azioni, anche a carattere sperimentale, con l'obiettivo di:
1. avviare iniziative rispondenti alle comuni esigenze, definite sulla base dei bisogni e delle peculiarità dei territori di riferimento, attraverso l'individuazione dei settori lavorativi ritenuti a maggior rischio di incidenza infortunistica, delle tipologie di rischio e del target verso cui indirizzare l'attività prevenzionale, anche sulla base di quanto emerso e rilevato dai Piani Nazionale e Regionale di prevenzione e dalla Mappatura Territoriale INAIL;
2. proseguire l'attività connessa ai Flussi Informativi, con l'obiettivo di definire un sistema di osservazione regionale integrata dei rischi e danni da lavoro, la produzione di reportistica e pubblicazioni periodiche contenenti dati e informazioni sull'andamento infortunistico e delle patologie da lavoro, nonché momenti pubblici di comunicazione;
3. consolidare gli scambi informativi tra gli ambiti territoriali delle S.C.PSAL delle ASL liguri e le sedi provinciali delll’INAIL relativamente agli infortuni gravi e mortali e alle malattie professionali per i quali siano state attivate indagini da parte delle S.C.PSAL;
4. attivare, in collaborazione con le S.C. PSAL delle ASL liguri e la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione dell’INAIL (CONTARP), specifici approfondimenti tecnico-ambientali e studi di settore per comparto e/o rischio lavorativo, con la predisposizione di piani congiunti e programmi di iniziative e interventi nell'ambito delle rispettive competenze;
5. proseguire, nell'ambito di una strategia programmata e coordinata, l'attuazione di interventi mirati di informazione e formazione destinato al mondo del lavoro, in particolare nei settori più a rischio, e alle scuole di ogni ordine e grado, per la diffusione della cultura della prevenzione e per il miglioramento della capacità di lavorare in sicurezza con l'obiettivo di un lavoro sicuro, regolare e di qualità;
6. promuovere specifiche iniziative di sensibilizzazione sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in un'ottica di genere;
7. avviare percorsi sperimentali ed innovativi sui temi della responsabilità sociale d'impresa per quanto attiene il tema della salute e sicurezza nel lavoro, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dal Piano nazionale della Prevenzione, tenuto conto delle iniziative già in atto da entrambe le parti;
8. garantire le più idonee modalità di comunicazione sulle attività realizzate e sui risultati ottenuti tramite seminari, congressi e produzione di materiale informativo, anche nell'ambito di campagne informative rivolte a diversi target di destinatari.
 

Articolo 3
(Modalità attuative)

Le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio del Programma di cui all'articolo 2, sono svolte da un Gruppo di lavoro istituito tra le parti firmatarie.
Il Gruppo di lavoro ha, in particolare, il compito di proporre agli Enti firmatari i progetti operativi, le modalità di gestione delle iniziative e le risorse occorrenti, per le decisioni d competenza.
I progetti operativi, così individuati, ed i successivi esiti sono condivisi in ambito del Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/2008.
Nelle iniziative concordate le parti firmatarie possono di comune accordo coinvolgere altri soggetti, anche con la previsione di una compartecipazione finanziaria.
Le modalità di collaborazione previste nel presente Protocollo hanno una valenza meramente interna tra le parti firmatarie e non danno luogo ad alcuna forma di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile per le attività svolta da ciascuna parte direttamente o mediante propri Uffici/Enti strumentali.
In ogni caso le parti firmatarie si impegnano reciprocamente alla manleva in ordine a qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, subiti da qualunque soggetto pubblico o privato, derivanti dallo svolgimento delle iniziative e dai progetti realizzati in attuazione del presente Protocollo ed in rapporto causale con le attività e gli adempimenti da ciascuna effettuati sia direttamente che mediante propri Uffici/Enti strumentali.
Nell'ambito delle attività e modalità di condivisione ed analisi dei dati e delle informazioni relative ad imprese, infortuni e patologie connesse al lavoro, gli enti firmatari possono trattare i dati solo in conformità alla normativa di settore, impegnandosi reciprocamente a manlevare l'altro ente firmatario da ogni responsabilità derivante da trattamenti non conformi.
 

Articolo 4
(Risorse finanziarie)

Per la realizzazione del Programma di cui al presente Accordo, Regione Liguria e INAIL - Direzione Regionale Liguria, possono concorrere all'onere economico di progetti e iniziative, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili a bilancio e nella misura discrezionalmente determinata ovvero mediante la messa a disposizione di risorse umane e strumentali.
 

Articolo 5
(Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa, salvo mutamenti delle normative vigenti, ha validità triennale decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato mediante accordo tra le parti con comunicazione epistolare.

Letto, firmato e sottoscritto
 

Per la REGIONE LIGURIA

per l'INAIL- Direzione Regionale Liguria