Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 gennaio 2018, n. 1574 - Distacco: il responsabile ex art. 2049 è il soggetto che ha assunto in proprio la direzione e la vigilanza del lavoro


 

 

"Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte ... nel caso in cui un dipendente sia messo a disposizione di soggetto diverso dal datore di lavoro, il responsabile ex art. 2049 è soltanto il soggetto che ha assunto in proprio la direzione e la vigilanza del lavoro stesso, facendolo eseguire. Detto principio di diritto segue il criterio del controllo, in forza del quale la ditta, presso la quale il lavoratore è distaccato, risponde del fatto illecito commesso dal lavoratore distaccato durante l’attività che lo stesso svolge sotto la vigilanza di detta ditta."


 

 

Rilevato che

1. C. B., nel 1994, era dipendente della ditta E. Sud, che svolgeva, insieme alla ditta P. P., la manutenzione degli impianti della F. s.p.a. presso lo stabilimento di Venafro.

La sera del 29 agosto 1994 il C. veniva inviato presso detto stabilimento della F. ove, dal capoturno della F., tale A. P., veniva inserito nell’ambito di una squadra di manutenzione composta da L. A., dipendente della ditta P., e da P. V., altro dipendente della ditta P., con funzioni di capo squadra.

Orbene accadde che il C., nell’ambito di tale squadra diretta dal P., mentre era impegnato nella manutenzione di un nastro dell’impianto, a seguito di un improvviso colpo di martello vibrato dal L. sul nastro, che veniva così messo in moto, aveva subito il trascinamento della gamba negli ingranaggi della macchina, con conseguente schiacciamento del bacino, tra il rullo ed il carter del nastro trasportatore.

2. Per tale fatto, in sede penale, era stata affermata in via definitiva la penale responsabilità di P. V., dipendente della ditta P. P., e di A. P., capoturno della F..

3. Il Tribunale civile di Isernia:

-con sentenza non definitiva n. 141/2007 – decidendo sulla domanda di risarcimento danni, che era stata proposta, con unico atto, dallo stesso infortunato C. B., nonché dai di lui congiunti C. M. L., G., M. e C. G., nei confronti dei convenuti P. P., P. V.; L. A., ditta E. Sud srl, D’A. A., F. s.p.a., A. P., con la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici Assicurazioni G. s.p.a. e M. Assicurazioni s.p.a. – a) dichiarava l’improcedibilità della domanda nei confronti della F. s.p.a., nelle more del processo fallita, con conseguente intervenuta competenza del tribunale fallimentare e, pertanto, dichiarava l’improcedibilità della domanda di manleva proposta dalla F. s.p.a. nei confronti delle Assicurazioni generali s.p.a., comprendendo le spese limitatamente a detto rapporto processuale; b) rigettava l’eccezione di giudicato proposta dal P.;

– con successiva sentenza definitiva n. 156/09, condannava A. P., dipendente della F. s.p.a. e P. V., dipendente della ditta P., a pagare in solido tra loro, a titolo di risarcimento della percentuale del 70% del danno, a C. B. la somma di euro 351.995, a Carbone G. la somma di euro 157.838, a C. G., C. L. e C. M., la somma di euro 26.307 ciascuno, oltre accessori. Condannava altresì l’A. e il P. al pagamento di tre quarti delle spese di lite in favore degli attori, e di tre quarti delle spese di ctu, compensando per il resto le spese. La domanda attorea risultava quindi rigettata nei confronti degli altri convenuti.

4. Avverso la sentenza del Tribunale proponevano appello i C. e la C., con unico atto, notificato a tutti i convenuti del primo grado. Gli appellanti chiedevano che la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarasse la responsabilità esclusiva e solidale della ditta E. Sud srl, in persona del legale rappresentante, del D’A., della ditta P., del L., dell’A. e del P., con conseguente condanna dei suddetti appellati a pagare i danni così come quantificati dal Tribunale di Isernia. Chiedevano inoltre di accertare il loro diritto ad ottenere ex art. 1917 comma 3 c.c., direttamente dalla Assicurazioni G. s.p.a., il pagamento dei danni subiti per i fatti per cui è causa ed addebitabili alla responsabilità dell’assicurata F. s.p.a.

5. Nel giudizio di appello si costituivano: a) P. V., dipendente della ditta P., che chiedeva il rigetto dell’appello, e a sua volta formulava appello incidentale per chiedere che la responsabilità dell’evento dannoso venisse esclusivamente ricondotta all’A., al L., al D’A., al P., in concorso con il C.; b) la ditta P., la quale chiedeva il rigetto dell’appello o, in caso di accoglimento, di tenere l’impresa indenne dagli effetti pregiudizievoli che dovessero ad essa derivare, con la conseguente condanna della Milano assicurazioni div. La Previdente al risarcimento dei danni eventualmente a liquidarsi; c) L. A., il quale chiedeva anch’egli il rigetto dell’appello; d) D’A. A., che, in proprio e quale legale rappresentante della ditta E. Sud, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese; e) la Milano assicurazioni s.p.a., la quale chiedeva: dichiararsi prescritto il diritto fatto valere dall’E. Sud srl nei confronti della compagnia assicuratrice; in subordine, di dichiarare inammissibile, improcedibile, o quanto meno di rigettare, la domanda di garanzia proposta nei suoi confronti da E. Sud srl; nonché dichiararsi prescritto il diritto fatto valere da P. nei suoi confronti; in subordine, di dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile o quanto meno rigettare la domanda di P. nei suoi confronti, stante l’asserita inoperatività della polizza sulla quale era stata fondata la domanda di garanzia; in via ulteriormente gradata, nel caso di accoglimento dell’appello nei confronti di P., rigettare la domanda di garanzia di quest’ultimo limitatamente alla parte eccedente il massimale di polizza.

6. La Corte di appello molisana, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello principale relativamente al punto concernente l’impugnazione della sentenza non definitiva in ordine alla domanda di risarcimento diretto ex art 1917 c.c. rivolta alla soc. Assicurazioni generali s.p.a.

Per il resto – in relazione alle attribuzioni di responsabilità, e dunque alle relative obbligazioni di risarcimento dei danni conseguenti all’ infortunio subito dal C. il 29 agosto 1994 – la Corte:

– in ordine alle posizioni della ditta E. Sud e del D’A., rigettava l’appello degli attori C. e C.;

– in ordine alla posizione della ditta P., osservava che risultava fatto «pacifico che l’impresa E. Sud srl e la ditta del P. P. stessero, in quel periodo, effettuando attività di manutenzione degli impianti della F. s.p.a. a quel tempo “in bonis”, e presso lo stabilimento della predetta azienda; risultava altrettanto incontestata la condotta colposa del P. che, nella sua veste di capo squadra – quale «risulta dagli atti del processo penale, e in particolare dalla sua relazione dei fatti resa al datore di lavoro, nonché dalla testimonianza del suo collega Federico Paolo» – «avrebbe dovuto vigilare sull’attività degli operai» il che non fece, così contribuendo alla produzione del fatto dannoso; erano queste circostanze – si evidenzia nell’impugnata sentenza a pag. 8 – definitivamente accertate «secondo la ricostruzione operata dal Tribunale [civile], che si era riportato alla ricostruzione dei fatti per come resa dalla Corte di appello di Campobasso in sede penale, con sentenza passata in giudicato».

La Corte territoriale – nonostante la responsabilità definitivamente accertata del P., dipendente della ditta P. – rigettava la domanda nei confronti di quest’ultima ditta, ritenendo di escluderne nella specie la responsabilità ex art. 2049. Secondo la Corte distrettuale infatti, nel caso in esame, andava esclusa la responsabilità del datore di lavoro distaccante, la ditta P. per l’appunto, dovendosi considerare responsabile ex art. 2049 unicamente la ditta F. presso la quale il C. era stato distaccato. Respingeva altresì la domanda degli appellanti nei confronti del L., reputando fondate le argomentazioni proposte da quest’ultimo circa il suo convincimento che nella specie il relativo dispositivo di sicurezza sarebbe stato attivato. Confermava altresì la corresponsabilità del C..

Il rigetto dell’appello principale assorbiva dunque tutte le richieste formulate dagli appellati costituiti.

Anche l’appello incidentale proposto dal P. veniva respinto dalla corte. E venivano dunque rigettati gli appelli principale ed incidentale compensandosi integralmente tra le parti le ulteriori spese processuali.

7. C. B. e C. G., tramite un unico difensore di fiducia, propongono ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale, denunciando un unico motivo di ricorso.

 

 

Considerato che

1. C. B. e C. G., tramite un unico difensore di fiducia, propongono ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c. laddove, per il fatto illecito commesso dal P., era stata affermata la responsabilità (non della ditta P., di cui il P. era dipendente, ma) della ditta F., presso il cui stabilimento di Venafro il C. era distaccato e nella cui organizzazione il C. era inserito ad esito del distacco.

I ricorrenti deducono che, ai fini della risarcibilità ex art. 2049 c.c., non rileva la circostanza che il dipendente distaccato vada ad inserirsi nell’organizzazione aziendale di altra ditta.

In altri termini, secondo i ricorrenti, il datore di lavoro distaccante sarebbe comunque tenuto a rispondere della condotta illecita del dipendente distaccato.

2.Il ricorso è manifestamente infondato.

La questione sottesa allo stesso concerne il caso di “distacco”, cioè il caso in cui un’impresa preferisce non assumersi il carico dell’assunzione di un dipendente e si affida, per determinate attività, ad operai, che sono dipendenti di altre imprese, ma che operano sotto la sua sorveglianza, nel suo stabilimento e su macchine di sua proprietà e di suo controllo.

Tanto si è verificato nel caso di specie, nel quale è risultato definitivamente accertato che:

a) la ditta E. Sud srl e la ditta P. P., all’epoca dei fatti, stavano effettuando, attività di manutenzione degli impianti della F. spa, in quel tempo in bonis, e presso lo stabilimento di detta ultima società;

b) l’A., quale responsabile del reparto manutenzione della F. e capoturno, aveva formato una squadra ai fini della manutenzione di un nastro trasportatore;

c) di detta squadra avevano fatto parte il P., dipendente della ditta P. (che aveva assunto la funzione di caposquadra), il L., altro dipendente della ditta P., e, per l’appunto il C. B., che era dipendente della E. Sud;

d) il P., quale capo della squadra nella quale operò il C., aveva il preciso compito di accertarsi della messa in sicurezza del macchinario, nonché del fatto che gli altri operai seguissero il protocollo dettato dalla prassi, avvertendoli del pericolo inerente l’attività di manutenzione; ma di fatto non aveva compiuto detta attività ed era stato condannato in sede penale;

e) l’effettivo controllo sulla squadra di manutenzione era esercitato dai soli capiturno della F.

Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, peraltro puntualmente richiamata nella sentenza impugnata, nel caso in cui un dipendente sia messo a disposizione di soggetto diverso dal datore di lavoro, il responsabile ex art. 2049 è soltanto il soggetto che ha assunto in proprio la direzione e la vigilanza del lavoro stesso, facendolo eseguire. Detto principio di diritto segue il criterio del controllo, in forza del quale la ditta, presso la quale il lavoratore è distaccato, risponde del fatto illecito commesso dal lavoratore distaccato durante l’attività che lo stesso svolge sotto la vigilanza di detta ditta.

Di tale principio di diritto ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale nel caso di specie.

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese processuali, non essendovi stata costituzione della controparte, ma segue la condanna del ricorrente al pagamento dell’importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo.

 

 

P.Q.M.
 

 


Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.