Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2019, n. 2316 - Infortunio mortale durante le operazioni di travaso del vino. Responsabilità del datore di lavoro della cantina per l'assenza di adeguate misure di sicurezza


 

 

 

Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 13/12/2018

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa In data 11/05/2016 dal Tribunale di Agrigento nei confronti di F.R.V., imputato del reato previsto dall'art.589, commi 1 e 2, cod. pen. in relazione agli arti. 111, comma 1 lett. a), 113, comma 5, 15, comma 1 lett I), d. lgs. 9 aprile 2008, n.81 per aver cagionato, in qualità di datore di lavoro, legale rappresentante della Società Cooperativa Agricola del Gattopardo a rl. la morte di A.Z., operaio dipendente della società, per imprudenza, imperizia, negligenza nonché inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. F.R.V. è stato condannato alla pena sospesa di sei mesi di recisione (previo giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e contestata aggravante), al risarcimento del danni, in solido con il responsabile civile Soc. Coop. Agricola del Gattopardo, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore del prossimi congiunti della vittima, nonché alla corresponsione all'INAIL della somma liquidata in favore dei prossimi congiunti della vittima.
2. La sentenza in esame riguarda un infortunio mortale verificatosi il 1 ottobre 2012 presso il capannone della cantina vinicola «Gattopardo» sita in Palma di Montechiaro, dove il lavoratore A.Z., unitamente ad un altro operaio, era intento a travasare del vino da un silos in acciaio di maggiore capienza ad uno di minore capacità.
2.1. La dinamica del fatto é stata così ricostruita: l'operazione di travaso, che sarebbe durata un'ora circa e che si svolgeva mediante un sistema di pompe posizionate nella parte bassa dei silos, doveva essere monitorata; normalmente il monitoraggio avveniva mediante l'osservazione di un indicatore di livello, che il giorno dell'incidente era guasto, per cui si sarebbe dovuto procedere osservando direttamente il livello raggiunto dai vino mediante l'apertura di un bocchettone collocato a distanza compresa tra i 20 ed i 50 centimetri dalla sommità; I due lavoratori si erano alternati nei salire sulla scala per raggiungere il bocchettone del silos; al secondo turno di salita dello A.Z., il collega gli aveva suggerito di non salire sulla scala finché egli non fosse tornato da un breve allontanamento per dissetarsi, ma il lavoratore era salito sulla scala in ferro che era solo appoggiata, ma non assicurata, al silos ed aveva posto un piede sulla sommità del serbatoio per sporgersi; così facendo, aveva perso l'equilibrio ed era rovinato al suolo unitamente alla scala, riportando lesioni gravissime che il 15 ottobre 2012 lo avevano condotto a morte.
2.2. All'Imputato F.R.V. era contestato: a) di aver omesso di realizzare, quale misura di prevenzione e protezione collettiva, una passerella all'altezza delle sommità del silos, alta circa tre metri, tale da consentire di sollevare il boccaporto superiore dei silos e verificare la quantità di vino contenuto; b) di aver omesso di realizzare una scala fissa ancorata ai silos; c) di aver omesso di fornire al lavoratore una scala adeguatamente ancorata e/o di verificare che la stessa fosse trattenuta al piede da altra persona.
3. F.R.V. e la Società Cooperativa Agricola del Gattopardo a r.l. ricorrono per cassazione, con distinti atti di contenuto sovrapponibile il cui contenuto viene sintetizzato unitariamente, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione dell'art,606, comma 1, lett.b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt.24 e 111 Cost., 125, 521, 530, comma 1 e 2, 533, comma 1, 546, comma 1 lett.e) e comma 3, 549, 597, comma 1, 624, comma 1, e 649 cod.proc.pen,, 589, commi 1 e 2, cod, pen,, 111, comma 1 lett.a), 113, comma 5, 15, comma 1 lett i), d. lgs. n.81/2008. La Corte di Appello, secondo i ricorrenti, ha ampliato il dinamismo causale dell'incidente esplicitando profili di colpa del datone di lavoro non contestati, segnatamente sostenendo che la posizione molto ravvicinata dei silos avesse reso obbligata una sede di appoggio della scala scostata dalla sede del bocchettone e sostenendo l'inidoneità della scala al sensi dell'art.113, comma 3 lett. b) d. lgs. n. 81/2008. L'erronea collocazione del silos non era stata mai contestata, né era contestato che la scala non fosse dotata del requisiti di cui all'art.113, comma 3 lett.b); il giudice di primo grado aveva, inoltre, espressamente escluso che il datore di lavoro avesse l'obbligo di adottare misure di protezione collettiva, già presenti sui silos fìssi, anche in corrispondenza dì quelli mobili ed, in considerazione della breve durata di attività in quota, aveva ritenuto adeguata una scala a pioli, purché dotata di requisiti e da utilizzare con modalità che ne garantissero fa sicurezza. Pur essendo residuato l'unico profilo di colpa attinente alla mancata verifica che la scala fosse trattenuta da altra persona, i giudici di appello hanno travalicato il giudicato interno su capi della contestazione non più controversi in assenza di impugnazione, violando tanto la regola della correlazione tra l'accusa e la sentenza quanto il diritto di difesa;
b) violazione dell'art.606, comma 1, lett.b),c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agii artt, 192,194, 530, commi 1 e 2, 533, comma 1, 546, comma 1 lett,e) e comma 3, 549 cod.proc.pen. e 589, commi 1 e 2, cod, pen., 111 ,9 comma 1 lett.a), 113, comma 5, 15, comma 1 lett r), d. lgs. n.81/2008. La Corte territoriale ha sostenuto che l'Imputato avrebbe prestato acquiescenza agli addebiti contestati, con specifico riguardo alla collocazione di una passerella anticaduta, ottemperando alle prescrizioni imposte dall'A.S.P.; tale assunto è contraddetto dalla comunicazione di avvenuta ottemperanza inviata dal F.R.V. il 30 ottobre 2012, in cui l'imputato espressamente dichiarava di non condividere il contenuto della prescrizione, eseguita ai solo fine di ottenere l'estinzione del reato contravvenzionale;
c) violazione dell'art.606, comma 1, iett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agii artt. 192,194, 530, commi 1 e 2, 533, comma 1, 54S, comma 1 lett e) e comma 3, 549 cod.proc.pen. e 589, commi 1 e 2, cod. pen., III, comma 1 lett. a), 113, comma 3 lett.b) e 5, d. lgs. n.81/2008. La Corte di Appello ha sostenuto l'inidoneità della scala alla lavorazione di travaso; così facendo, ha palesemente travisato la prova documentale concretata dalla fotografia in cut era riprodotta la scala appoggiata al silos nella posizione antecedente l'incidente e la correlata prova dichiarativa resa dai testi LS. e B., affermando che la scala fosse priva di appoggi antisdrucciolo e di cordicella di aggancio, contrariamente a quanto emergente dalle predette prove. Il pubblico ministero aveva, d'altronde, contestato la violazione dell'art. 113, comma 5, d. lgs. n.81/2008, piuttosto che del terzo comma della medesima norma, per cui la scala messa a disposizione del lavoratore sì sarebbe dovuta ritenere idonea a condizione che fosse trattenuta al piede da altra persona; la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l'assenza del collega a terra a trattenere la scala e, ricostruendo la dinamica dell'Infortunio in maniera diversa dal giudice di primo grado e priva di riscontro probatorio, ha sostenuto che le condizioni di lavorazione avessero imposto al lavoratore dì sporgersi di lato ed oltre i pioli della scala;
d) violazione dell'art. 606, comma 1, lett,b),c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 192,194, 530, commi 1 e 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett.e) e comma 3, 549 cod.proc.pen., 40, 41, secondo comma, 589, commi 1 e 2, cod. pen., e 20, 111, comma 1 Iett,a), 113, comma 3 lett.b) e 5, d. lgs. n.81/2008. La Corte territoriale, a! fine di negare che il lavoratore avesse tenuto una condotta abnorme, ha affermato che il guasto dell'Indicatore di livello del silos ha ampliato l'area di rischio, nonostante l'operazione di travaso imponesse comunque la necessità di salire sulla scala per aprire il bocchettone; ha, inoltre, ritenuto inidonea la scala, sebbene il lavoratore avesse eseguito la manovra di apertura del bocchettone posizionando erroneamente la scala e non attendendo il ritorno del collega prima di salire. La condotta del lavoratore si è posta, invece, come unica causa dell'evento, repentina ed inaspettata, in quanto dalle precise direttive ricevute e consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi posti in essere dal datore di lavoro, non potendosi esigere dai datore di lavoro la sorveglianza ininterrotta di ogni attività svolta dai dipendenti;
e) violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) e c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 62 bis, 69, 589, commi 1 e 2, 132, 133 cod. pen. e 533, comma 1, cod.proc.pen. Nei motivi di appello si censurava l'eccessività della pena e l'omesso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte di Appello ha replicato con motivazione di stile facendo riferimento alla varietà delle prescrizioni cautelari oggetto di valutazione sebbene il tribunale avesse riconosciuto la sola violazione della regola cautelare del lavoro in coppia;
f) violazione dell'art.606, comma 1, lett.b),c) ed e) cod,proc.pen. In relazione agli artt.533, 539 cod.proc.pen., 61 d. lgs. n.81/2008 e 2 legge n.123/2007. I giudici di merito hanno accolto la domanda civile proposta dall'INAIL riconoscendo una somma non ancora erogata, trattandosi di una rendita, sul presupposto che dovesse distinguersi l'azione di regresso dall'azione di risarcimento, attribuendo valore probatorio ad un atto dì parte quale l'attestazione di credito e trascurando il possibile concorso dì colpa del lavoratore o lo scopo mutualistico della società.
4. Con memoria depositata il 5 dicembre 2018 l'I.N.A.I.L. ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. All'odierna udienza il difensore delle parti civili Omissis ha partecipato alla discussione concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
 

 

Diritto

 


1. La prima censura posta dai ricorrenti è infondata.
1.1. La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che il giudicato si forma su capi e punti decisori ma non sulla motivazione, onde al giudice di appello è consentito rivalutare gli elementi di causa al fine di Individuare la più corretta motivazione; gli elementi logico-argomentativi riferiti a circostanze di fatto o a valutazioni di diritto possono essere utilizzati ai fini della motivazione della decisione in ciascun grado del giudizio senza che l'opinamento di un giudice, nell'argomentare la sua decisione, possa condizionare quello del successivo, funzionalmente preposto a rivedere e riconsiderare, nei limiti dei punti e dei capi attinti dall’Impugnazione della parte, la decisione del giudice che lo ha preceduto (Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Giumelli, Rv. 26136601; Sez. 3, n. 9841 del 10/12/2008, dep.2009, Pizzi, Rv, 24299501; Sez. 4, n. 1147 del 15/12/1999, dep. 2000, Cordone E, Rv. 21567801).
1.2. Né, in base al disposto dell'art.597, comma 1, cod.proc.pen., il giudice di appello è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, potendo affrontare, salvo il divieto di reformatio in peius, relativamente al punti della decisione al quali si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando li gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante.
1.3. Il Tribunale aveva individuato, quale specifico addebito riferibile all'imputato, la mancata fornitura di una scala adeguatamente assicurata ai silos o l'omessa verifica che, in alternativa, essa fosse trattenuta da altra persona, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la prescrizione di lavorare in coppia in difetto di ogni altra misura protettiva e preventiva; il giudice di primo grado aveva addebitato all'imputato anche l'omessa formazione ed informazione dei lavoratori, sebbene non precisamente contestata, ponendo tuttavia l'accento sulla concreta inadeguatezza della scala perché meramente appoggiata al silos e munita di una semplice cordicella che non consentiva di assicurare saldamente la scala al silos, caratterizzato da una superficie liscia e priva di qualsivoglia appiglio o punto di ancoraggio. Censurando l'Ipotesi accolta dal Tribunale, secondo la quale il lavoratore si era dovuto sporgere ponendo un piede sul silos a causa della bassa statura, proprio la difesa, nell'atto di appello, aveva sostenuto che lo A.Z. avesse appoggiato la scala, non in prossimità del boccaporto ed in corrispondenza della barra di appoggio ma, più lontano, tanto da avere necessità di sporgersi più del dovuto e poggiare il piede sul cupolino; a proposito dell'instabilità della scala, nel gravame si era, poi, sostenuto che il silos fosse dotato di un maniglione per l'appoggio della scala.
1.4. Anche per questo profilo, non sussiste violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., che impongono al pubblico ministero dì modificare l'Imputazione e procedere alla relativa contestazione, a pena di nullità della sentenza, ove nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulti diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio. La Corte territoriale ha, infatti, richiamato la correttezza degli addebiti mossi all'imputato, a seguito degli accertamenti eseguiti nella cantina vinicola nell'immediatezza dell'infortunio, ponendo particolare attenzione, in replica alle censure dell'appellante, al tema della sussumibllità del fatto nell'ambito della disciplina prevenzionistica dettata per i lavori in quota ed alla natura intrinsecamente pericolosa dell'operazione svolta dal lavoratore e confermando la necessità, già riconosciuta in primo grado, che la scala fornita al lavoratore fosse saldamente ancorata al silos. 
1.5. I giudici di appello hanno, peraltro, introdotto il tema dell'assenza di spazio al lato del silos ed hanno richiamato la prescrizione dell'art. 113, comma 3 lett.b), d. lgs. n.81/2008 in quanto a ciò sollecitati dalla difesa, allorché aveva sostenuto che il lavoratore avesse posto la scala ad eccessiva distanza dal bocchettone e che il silos fosse dotato di appoggia scala, senza per ciò venire meno al dovere di acclarare la sussistenza dei profili di colpa specificamente contestati dal pubblico ministero. Occorre ricordare che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carrelli, Rv.24805101), ha affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non può esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell'Imputazione. Nel ricorso, a tale proposito, non si rinviene alcuna deduzione concernente la specificazione dell’attività difensiva che sarebbe stata preclusa e non sarebbe stato possibile altrimenti, dal momento che l'esame di profili di colpa asserltamente eccedenti la contestazione era stato sollecitato dalle stesse argomentazioni difensive.
2. La seconda e la terza censura sono inammissibili.
2.1. Giova premettere che il vizio di travisamento della prova, nel caso in cui i giudici delle due fasi di merito siano pervenuti a decisione conforme, può essere dedotto solo nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez, 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 26921701; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep.2014, Nicoli, Rv. 25843201) ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forme di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni dettate in entrambe le decisioni di merito (Sez. 4, n. 44765 dei 22/10/2013, Buonfine, Rv. 25683701).
2.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen, intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'emissione della valutazione di una prova) deve rappresentare anche il carattere della decisività nell’ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica dei dato probatorio, travisato od omesso (Sez. 4, n, 14732 del 01/03/2011, Molinaio, Rv. 25013301; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidet, Rv. 23765201).
2.3. Nel ricorso non è indicata la decisività del dati asseritamente travisati, segnatamente la circostanza che l'Imputato avrebbe prestato acquiescenza all'addebito circa l'omessa collocazione della passerella anticaduta quale misura antifortunistica collettiva ed il rilievo che la scala fosse priva di appoggi antisdrucciolo e di cordicella di aggancio. L'affermazione di responsabilità è stata, infatti, con ampia ed esaustiva motivazione (pag.17), chiaramente fondata sull'omissione di idonei presìdi antinfortunistici che prevenissero la perdita di equilibrio e la caduta del lavoratore nell'esecuzione di un'operazione ad oltre due metri da terra, alternativamente individuati in una passerella anticaduta o in un trabattello o in una scala assicurata al silos, avendo spiegato i giudici di merito per quali ragioni nè la prescrizione di lavorare in coppia (pag,2l) nè l'aggancio della scala mediante una cordicella (pagg. 18-20) garantissero, nelle condizioni date, la prevenzione dell'infortunio.
3. Il quarto motivo del ricorso di F.R.V., corrispondente al terzo motivo del ricorso della Soc. Coop. Del Gattopardo a r.s., è infondato.
3.1. Secondo i ricorrenti, la condotta del lavoratore sarebbe unica causa dell'evento, repentina ed inaspettata, in quanto esorbitante dalle precise direttive ricevute e consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi posti in essere dal datore di lavoro.
3.2. E' vero che, per moderare il rigore del principio di equivalenza delle cause contenuto nell'art. 41, comma 1, cod, pen., il legislatore ha dato rilievo alle cause sopravvenute che siano idonee ad interrompere il nesso causale; ed è anche vero che non si può trattare di cause che inneschino un processo causale del tutto autonomo da quello innescato dall'agente, perché altrimenti la disposizione dell'art.41, comma 2, cod. pen. si sostanzierebbe in una mera ripetizione del principio condizionalìstico, E', però, necessario che la causa sopravvenuta con efficacia interruttiva del nesso causale sia idonea ad assorbire per intero il processo causale, cosi da far degradare la condotta del trasgressore a mera occasione dell'evento. Deve, pertanto, trattarsi di un processo non completamente avulso dall'antecedente e tuttavia sufficiente a determinare l'evento, secondo un'accezione di sufficienza che non indica tanto «totale indipendenza dalla condotta dell'Imputato» quanto piuttosto «probabilità minima, trascurabile, di verificarsi» (Sez.4, n. 49662 del 30/09/2014, Adamo, n.m.).
3.3. In tale accezione, la condotta del lavoratore che si inserisca a pieno titolo nell'ambito delle mansioni per le quali è stato assunto e che rappresenti lo sviluppo naturale dell'organizzazione delle lavorazioni alle quali afferisce la sua opera, ancorché caratterizzata da imprudenza, non può integrare una causa sopravvenuta idonea ad escludere il nesso causale tra gli obblighi di protezione gravanti sul datore e l'evento lesivo (Sez. 4, n. 9967 del 18/01/2010, OteIli, Rv. 24679701). Tanto vale per la condotta del lavoratore che abbia concorso nella determinazione di quel medesimo evento cui avrebbe condotto il percorso causale facente interamente capo al datore di lavoro, qualora non fosse intervenuta quell'ulteriore addizione causale, ma vale anche nell'ipotesi in cui il fattore interferente, che si innesta nel decorso causale già innescato dalla condotta del trasgressore, aggravi l'evento che si sarebbe prodotto. Anche in tali casi non risulta comunque reciso il nesso causale e la concorrenza causale della condotta del lavoratore assume valore solo sul piano sanzionatorio.
3.4. Valgono le ragioni espresse dai giudici di merito che, con giudizio insindacabile in quanto sorretto da logica motivazione, hanno negato valore alla tesi difensiva, che tendeva a dimostrare che l'evento fosse ascrivibile ad esclusiva imprudenza del lavoratore, affermando che la perdita di equilibrio e la conseguente caduta fossero conseguenza della lavorazione affidata alla vittima in assenza di imprescindibili condizioni di sicurezza. Tali condizioni andavano verificate in concreto; l'assenza di un gancio sulla scala, l'inevitabile scostamento della sede dì appoggio della scala rispetto al bocchettone da ispezionare, l'assenza di appigli alla sommità del silos avrebbero reso insufficiente la mera trattenuta a mano della scala da terra, da considerare rimedio residuale, in quanto la caduta era stata determinata dalla perdita di equilibrio dell'infortunato in quota, a cui era seguita l'instabilità della scala.
4. Il quarto motivo del ricorso della Soc. Coop. Del Gattopardo a r.l., concernente il trattamento sanzionatorio penale, è inammissibile per difetto di legittimazione di tale parte processuale ad impugnare i punti della sentenza riguardanti la condanna alle sanzioni penali (art. 575 cod.proc.pen.)
4.1. Il quinto motivo del ricorso di F.R.V., del medesimo tenore, è, comunque, inammissibile.
4.2. E’ appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non solo ammette !a cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, qui peraltro non specificamente indicata, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza, qui individuati nella varietà delle prescrizioni cautelari oggetto di vantazione quale elemento sintomatico di gravità della colpa, a fronte di una pluralità di presidi che il datore di lavoro avrebbe potuto, alternativamente, adottare. Non corrisponde, infatti, al tenore della sentenza di primo grado quanto ripetutamente affermato nel ricorso in merito al fatto che il Tribunale avesse riconosciuto sussistente fa sola violazione del mancato controllo della regola cautelare del lavoro in coppia.
5. Il sesto motivo del ricorso di F.R.V. (corrispondente al quinto motivo del ricorso del responsabile civile) è manifestamente infondato.
5.1. L'Inail ha esercitato, nel presente processo, l'azione di regresso al sensi del combinato disposto degli artt.61 d.lgs, n. 81/2008 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e la somma riconosciuta, pari ad euro 178.124,13, corrisponde all'indennità che l'Ente ha dimostrato, secondo i giudici dì merito, di aver liquidato ai congiunti superstiti della vittima a norma dell'art.10 d.P.R. n.1124/1965. Tale somma, secondo i ricorrenti, non sarebbe stata Interamente erogata ma rappresenterebbe la capitalizzazione di quanto l'Ente sarebbe tenuto a versare a titolo di rendita,
5.2. Correttamente l'azione di regresso è stata accolta nei termini di cui sopra, posto che l'importo della rendita dovuta ai superstiti del lavoratore vittima di infortunio ed oggetto dell'azione di regresso dell'I.N.A.I.L., in quanto corrispondente non alla somma dei vari ratei della rendita stessa ma al suo valore capitale attuale (calcolato secondo una formula dì capitalizzazione che sconta il trasferimento nell'attualità del valore dì somme non ancora sborsate), costituisce oggetto di un credito dell'istituto previdenziale liquido ed esigibile.
6. Conclusivamente, i ricorsi devono essere rigettati; segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido, alla refusione delle spese in favore civili, liquidate come in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in solido fra loro alla rifusione delle spese di questo giudizio sostenute dalle parti civili, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge, in favore dell'I.N.A.I.L. ed in euro 4.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di OMISSIS.
Cosi deciso il 13 dicembre 2018