Roma, li 14 novembre 2014

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
EX DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DIVISIONE 1 PERSONALE MARITTIMO

A tutte le Direzioni Marittime

Loro Sedi

A tutte le Capitanerie di Porto

Loro Sedi

Alla Divisione 4

SEDE

Al Comando Generale del Corpo delle CC.PP.
REPARTO VI - Ufficio IV


Classificazione: 055.01.01
Titolo: Gente di Mare
Serie: XIII
n. 30

 

Oggetto: ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE OIL MLC, 2006 -MODALITÀ APPLICATIVE.

Si fa riferimento e seguito alla Circolare Titolo Gente di Mare Serie XIII n. 23 del 01 agosto 2013.
Al riguardo si comunica quanto segue.
Il 19 novembre p.v. entreranno in vigore per l'Italia le disposizioni contenute nella Convenzione OIL, MLC, 2006.

REGOLA 5.1.3 STANDARD A5.1.3. RILASCIO DEL CERTIFICATO DEL LAVORO MARITTIMO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL LAVORO MARITTIMO (DMLC PARTE I).
In fase di prima applicazione sono state rilasciate da codesti Comandi Attestazioni di conformità redatte ai sensi della Convenzione OIL 147, ratificata con legge 10/4/1981, n. 159 alle unità mercantili superiori a 200 GT impiegati in viaggi internazionali.
Tali Attestazioni dovranno essere sostituite il 19/11/2014 dal “Certificato del Lavoro Marittimo” rilasciato secondo il modello allegato alla presente (ALLEGATO 1).
Tale Certificato è rilasciato dalla Capitaneria di Porto ove ha sede la Company ovvero dalla Capitaneria di iscrizione della nave, se la sede della Company è all’estero, solo alle unità che sono state effettivamente oggetto di ispezione da parte degli Ispettori autorizzati.
Si precisa che la data di rilascio del Certificato del Lavoro Marittimo è quella indicata con “data di emissione”, cioè il 19/11/2014.
La data a partire dalla quale decorrono, invece, i termini di cinque anni di validità del Certificato del Lavoro Marittimo è quella indicata con "data di completamento della verifica".
Si chiede a codesti Comandi di pianificare l’attività propedeutica al rilascio dei certificati in modo che dal 19/11/2014 gli stessi possano essere consegnati gli aventi diritto.
In merito alla Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo Parte I (DMLC - PARTE I) si conferma che non ci sono state variazioni normative rispetto a quanto indicato nell’allegato 1 alla sopra citata Circolare Titolo Gente di Mare Serie XIII n. 23 del 01 agosto 2013 (ALLEGATO 2).

TITOLO 5 - ART. 5 - STANDARD A5.1.3. -RILASCIO DEL CERTIFICATO DEL LAVORO MARITTIMO PROVVISORIO.
Ai sensi dello Standard A5.1.3 della Convenzione MLC, 2006 un Certificato di Lavoro Marittimo Provvisorio (ALLEGATO 3) può essere rilasciato nei seguenti casi:
1. alla consegna di navi nuove o nuove unità per l’armatore;
2. quando una nave cambia bandiera;
Il Certificato di Lavoro Marittimo Provvisorio è rilasciato per una durata non superiore a 6 mesi (e non può essere rinnovato) e soltanto dopo aver verificato che:
a) la nave è stata ispezionata per quanto riguarda gli elementi elencati nell’allegato A5-1 della Convenzione MLC, 2006;
b) l’armatore ha dimostrato all’Autorità competente che a bordo sono adottate procedure adeguate per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione MLC, 2006;
c) il Comandante conosce le prescrizioni della Convenzione MLC, 2006 nonché le responsabilità in materia di applicazione della Convenzione;
d) le informazioni richieste sono state presentate all’Autorità competente in vista dell’ottenimento di una Dichiarazione di Conformità di Lavoro Marittimo.
Prima della data di scadenza del Certificato del Lavoro Marittimo Provvisorio dovrà essere effettuata un’ispezione completa, come previsto al paragrafo 1 dello Standard A5.1.3. ai fini del successivo rilascio del Certificato di Lavoro Marittimo con durata di validità ordinaria (definitivo).

REGOLA 1.4 STANDARD Al.4. -COLLOCAMENTO E RECLUTAMENTO DELLA GENTE DI MARE.
Si rammenta che il collocamento della Gente di Mare continuerà ad essere svolto presso gli Uffici di Collocamento della Gente di mare, istituiti presso le Capitanerie di Porto Per quanto riguarda il reclutamento, si ribadisce quanto già indicato nella Circolare titolo Gente di Mare Serie XIII n. 23 del 01 agosto 2013 pertanto, ai sensi della normativa vigente per quanto riguarda il ricorso ad ogni servizio di Reclutamento e collocamento privato, Regola 1.4 della Convenzione MLC, 2006, non possono essere accettate eventuali certificazioni, rilasciate da Organismi o Enti non autorizzati, prodotte dall’armatore, anche su base volontaria, che attestino la conformità alla Convenzione MLC stessa in quanto le procedure di rilascio delle suddette attestazioni non sono state né autorizzate né controllate dalla scrivente Amministrazione.

REGOLA 3.2 STANDARD A3.2 - NUOVO MODELLO DI ATTESTATO DI CUOCO DI BORDO.
Si trasmette copia del D.D. n. 30 del 17/10/2014 (ALLEGATO 4). con il quale è stato approvato il nuovo modello di attestato di abilitazione all’esercizio della professione di cuoco di bordo (ALLEGATO 5) da rilasciare ai marittimi italiani in possesso di tale qualifica, emanato secondo le disposizioni di cui alla Regola 3.2 e allo Standard A.3.2 della Convenzione MLC, 2006
In base a quanto stabilito all’art. 2 del sopra citato Decreto, i marittimi in possesso dell’abilitazione di cuoco di bordo, rilasciata ai sensi del D.P.R. 14 luglio 1957, 1065, ed attestata attraverso l’annotazione sul titolo matricolare o con il relativo certificato, dovranno richiedere all’Autorità Marittima di iscrizione il rilascio del nuovo modello di abilitazione di cui all’allegato 1 del citato decreto.
Si richiede, ovviamente a codesti Comandi, di voler dare la precedenza nella sostituzione dell’attestato di cui sopra ai cuochi che saranno impegnati in viaggi internazionali.

QUESITI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE MLC 2006
Con riferimento a quanto previsto dal D.D. 13 giugno 2013, n. 17, qualsiasi quesito relativo all’applicazione delle disposizioni della Convenzione MLC 2006 e del relativo Codice, devono essere indirizzate all’Autorità Competente Centrale al seguente indirizzo di posta elettronica:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
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Si invitano altresì le Autorità competenti locali nello svolgimento della loro attività di vigilanza a voler trasmettere tempestivamente all’Autorità Competente Centrale le richieste di chiarimento o di interpretazione che dovessero scaturire dallo svolgimento della loro attività, in modo tale da evitare che vi siano chiarimenti o interpretazioni non coerenti con le competenze istituzionali e, soprattutto, che comportino una applicazione differenziata delle norme a livello territoriale.
Si pregano codesti Comandi di accusare ricevuta con assicurazione di adempimento.

Il Direttore Generale
Dr. Enrica Maria Pujia
 

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