Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le vie d’acqua interne
Divisione 1 Personale della navigazione marittima ed interna
Affari generali
Viale dell’Arte 16 00144 Roma

Roma, li 1 agosto 2013

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Alla DIVISIONE 4

SEDE

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
REPARTO II
REPARTO IV

SEDE

MINFTRA - DG TR MAR
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 13607 USCITA del 1 agosto 2013
Classificazione: 055.01.01

 


CIRCOLARE
TITOLO: Genie di mare
SERIE: XIII
N. 23


Oggetto: Procedure di applicazione del Decreto Direttoriale 17 Giugno 2013, n. 13 di istituzione del Servizio Ispettivo del Lavoro Marittimo e attività di certificazione.

A. SCOPO
Lo scopo della presente Circolare è quello di fornire indicazioni in merito alle modalità di attuazione delle disposizioni del Decreto Direttoriale 17 giugno 2013 n. 13 con il quale è stato istituito il Servizio Ispettivo del Lavoro Marittimo e definite le linee guida e le procedure per le verifiche ispettive connesse al controllo delle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi imbarcati sul naviglio nazionale.
Il suddetto Decreto è disponibile sul sito del Ministero nella sezione tematica “Sicurezza Lavoro Marittimo” al seguente indirizzo:
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2441


B. AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne nell’ambito delle proprie competenze svolge funzioni relative all’indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e tutela della salute e sicurezza del lavoro marittimo nonché attuazione della Convenzione ILO sul lavoro marittimo - MLC 2006, d’intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per i profili attinenti la sicurezza della navigazione marittima.
Con la presente Circolare si forniscono a codesti Comandi i principali elementi di riferimento per lo svolgimento delle citate attività di controllo ed ispezione da parte del team di ispettori della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nonché per l’organizzazione e la gestione delle stesse attività, in conformità a quanto previsto da:
• Articolo 3 comma 6 del Decreto ministeriale 29 aprile 2011, n. 167;
• Regola 5.1.1 e Standard 5.1.1 “Principi generali” della Convenzione ILO MLC 2006;
• Regola 5.1.3 e Standard 5.1.3 “Certificato del lavoro marittimo e dichiarazione del lavoro marittimo” della Convenzione ILO MLC 2006;
• Regola 5.1.4 e Standard 5.1.4 “Ispezione ed applicazione” della Convenzione ILO MLC 2006;
• Linee guida 5.1.4 “Ispezione ed applicazione” della Convenzione ILO MLC 2006;
• Risoluzione XIII alla Convenzione relativa allo sviluppo di linee guida per le ispezioni dello Stato di bandiera;
• Risoluzione XIV alla Convenzione relativa alle misure di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo;
• Linee guida per le ispezioni da parte dello Stato di bandiera ai sensi della Convenzione MLC 2006 (ILO, 2009);
• Linee guida per gli ufficiali dello Stato di approdo che effettuano ispezioni ai sensi della Convenzione MLC 2006 (ILO, 2009);
• Linea guida per l’implementazione della Convenzione MLC 2006 – Modello per le disposizioni nazionali (ILO, 2012);
Decreto Direttoriale 17 giugno 2013, n. 13 istituzione del Servizio Ispettivo del Lavoro Marittimo – SILM.

C. MODALITÀ APPLICATIVE
1. Campo di applicazione
In fase di prima applicazione saranno interessate al rilascio delle Attestazioni di conformità:
- le unità mercantili superiori a 200 GT impiegate in viaggi internazionali con priorità a quelle unità che si prevede possano scalare porti dei primi 30 Stati che hanno ratificato la Convenzione MLC 2006 entro la data del 20 agosto 2012 (Allegato n.2) in particolare le navi passeggeri e bulk carrier;
- le unità mercantili delle società armatoriali che hanno inviato richiesta di rilascio certificazione alla “Autorità competente centrale” DGTRMAR, con predisposizione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 8 del Decreto n. 13/2013, redatta sulla base sulla base di quanto indicato nella DCLM Parte I allegata alla presente (Allegato 1).

2. Autorità di riferimento
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel citato Decreto direttoriale 17 giugno 2013, n. 13 e nelle relative Linee Guida allegate, si comunica che:
- la Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (DGTRMAR) è “Autorità competente centrale” cui devono essere indirizzati i quesiti e le richieste di pareri relative all’applicazione delle suddette disposizioni ai seguenti indirizzi:
- Fax. N. 0659084282
- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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- la Capitaneria di Porto del luogo ove ha sede la società di gestione legata alla certificazione ISM della nave è invece “Autorità Marittima Competente” a svolgere le attività di certificazione delle unità interessate mediante gli ispettori autorizzati ai sensi dell’articolo 4 del D.D. 17 giugno 2013, n. 13.

3. Procedure di ispezione e rilascio Attestazione di conformità
Nelle more della entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione Internazionale sul lavoro marittimo del 2006, le procedure di ispezione indicate nel Decreto n. 13/2013 costituiscono riferimento per gli ispettori del Ministero incaricati di effettuare le verifiche ispettive sul naviglio nazionale, in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 159 di ratifica della Convenzione ILO n. 147.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di ratifica della stessa Convenzione MLC 2006 gli ispettori autorizzati dall’Amministrazione, a conclusione con esito positivo delle verifiche ispettive a bordo delle navi battenti bandiera italiana, possono rilasciare solo una “Attestazione di conformità delle condizioni di vita e di lavoro a bordo” delle navi stesse, redatta ai sensi di quanto indicato nelle Linee guida allegate al DD. 17 giugno 2013, n. 13 ed in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 159 di ratifica della Convenzione ILO n. 147.
Per “Attestazione di conformità delle condizioni di vita e di lavoro” si intende la dichiarazione rilasciata dall’Autorità Marittima competente ai sensi della Convenzione ILO n. 147. Si allega alla presente Circolare la Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo Parte I DCLM (Allegato 1) con la normativa nazionale vigente distinta per aree.
L’Attestazione di conformità può essere rilasciata, a seguito di verifica ispettiva, e solo previa presentazione da parte della società armatrice dell’unità, di adeguata Dichiarazione di conformità (DLMC Parte II) redatta ai sensi di quanto indicato dal Decreto n. 13/2013 e nella quale lo stesso armatore identifica sia le misure adottate sulla singola unità per garantire la conformità costante alla normativa nazionale vigente in materia di condizioni di lavoro a bordo, che le misure proposte per assicurare un miglioramento continuo delle stesse.
Ai fini del rilascio dell’Attestazione di conformità si segnala che - considerato che il contratto di lavoro nel settore marittimo viene stipulato davanti all’Autorità Marittima con la Convenzione di arruolamento - la scrivente Direzione ha modificato e aggiornato con Lettera Circolare PR-STW 02 prot. n. 13452 del 30/7/2013 il Modello di Convenzione di cui all’Allegato 23 della Circolare Titolo: Gente di Mare, Serie XIII n. 17 del 17/12/2008 secondo quanto richiesto dalla Convenzione MLC 2006 Regola 2.1. Tale modello sarà rilasciato da codesti Uffici in occasione delle normali attività di avvicendamento del personale come anche comunicato a tutte le parti interessate con nota prot. 13454 del 30/7/2013 (Allegato 3).
In merito si ritiene opportuno precisare che, ai sensi della normativa vigente per quanto riguarda il ricorso ad ogni servizio di Reclutamento e collocamento privato Regola 1.4 della Convenzione MLC 2006, non possono essere accettate eventuali certificazioni, rilasciate da Organismi o Enti non autorizzati, prodotte dall’armatore, anche su base volontaria, che attestino la conformità alla Convenzione MLC stessa in quanto le procedure di rilascio delle suddette attestazioni non sono state né autorizzate né controllate dalla scrivente Amministrazione.
Gli ispettori sono autorizzati dall’Autorità competente centrale e muniti di un documento di riconoscimento.
Ai fini del rilascio dell’Attestazione di conformità delle condizioni di vita e di lavoro a bordo per “Procedure di Reclamo a bordo” si intendono secondo quanto indicato nello Standard 5.1.5 della Convenzione MLC 2006 le procedure stabilite dall’armatore per la gestione dei reclami a bordo della nave.
I reclami a terra sono regolati secondo le disposizioni di cui all’art. 12 del D.D. 17 giugno 2013, n. 13.
Nel caso di appurata fondatezza del reclamo art. 12 comma 4, l’Autorità marittima competente deve segnalare al Comandante della nave le inadempienze constatate ed il termine ultimo entro il quale devono essere effettuati gli adeguamenti. Nel caso in cui a seguito del reclamo si rendesse necessario effettuare un’ispezione a bordo dalla quale emerge che le condizioni a bordo costituiscono un serio pericolo per la sicurezza, la salute e la salvaguardia del personale navigante oppure un’infrazione grave e ripetuta alle prescrizioni della Convenzione MLC 2006, l’Autorità marittima competente deve adottare misure atte a garantire il fermo della nave fino a quando le citate non conformità siano state eliminate oppure fino a quando l’Autorità marittima stessa non avrà accettato un piano di misure che miri a correggere le non conformità.
Il rapporto finale con le relative misure adottate deve essere inviato per conoscenza all’Autorità competente Centrale.
I modelli relativi al rilascio dell’Attestazione di conformità, redatti in formato bilingue, sono allegati al citato Decreto.
L’attestazione di conformità decade al momento del rilascio della certificazione definitiva.

4. Procedure di presentazione istanza da parte dell’armatore
La richiesta per il rilascio della citata dichiarazione da parte dell’Autorità marittima dovrà essere indirizzata per competenza alla Capitaneria di Porto (Autorità marittima competente) ove ha sede la Company ovvero la Capitaneria di porto di iscrizione della nave se la sede della Company è all’estero e per conoscenza alla Direzione Generale per Trasporto Marittimo e per le vie d’acqua interne e al Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto VI – Viale dell’Arte 16 - 00144 Roma.
A far data dalla presente Circolare le società armatrici che non avessero inoltrato istanza formale alla DGTRMAR o che avessero inviato in data antecedente istanza, ma non corredata dalla necessaria dichiarazione, possono inviarla direttamente all’Autorità marittima competente e, per conoscenza, alla DGTRMAR ed al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Reparto VI, ai fini del necessario adeguamento ed aggiornamento della banca dati relativi alle ispezioni.
La Società può avanzare richiesta di visita al sistema di gestione ISM (certificazione D.O.C.) finalizzata alla verifica dell’attivazione delle nuove procedure necessarie all’implementazione della Convenzione. Tali verifiche dovranno comprendere anche l’analisi della situazione certificati nave.
Nel caso in cui la società di navigazione risulti in linea con le previsioni della Convenzione e le navi gestite abbiano la certificazione derivante dall’applicazione della normativa nazionale in materia in corso di validità (il riferimento è alle norme riportate nella DLMC Parte I) si potrà procedere al rilascio dell’Attestazione di conformità delle condizioni di vita e di lavoro a bordo senza la necessità di effettuare la visita su tutte le navi. Nel caso in cui tutte le navi gestite si trovassero nelle condizioni sopra rappresentate, si dovrà comunque provvedere all’ispezione di almeno il 10% della flotta, per verificare la corrispondenza di quanto ispezionato in Company.

CERTIFICAZIONE MEDICA
Si trasmette la nota D.P.R.O.F./Uff. II/ I.3.b.p.4.1/ prot. 35556- del 29 luglio 2013 P- relativa ai Certificati relativi alle Visite biennali di idoneità al Servizio, con la quale il Ministero della Salute impartisce disposizioni agli Uffici SASN di Genova e Napoli circa le modalità di rilascio degli stessi ai sensi della Convenzione ILO MLC 2006, Regola 1.2 e della Convenzione STCW ’78 nella sua versione aggiornata, Regola I/9 (Allegato 4).

Il Direttore Generale
(Dr. Enrico Maria Pujia)

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