Tipologia: CCNL
Data firma: 16 febbraio 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: PA, Enti pubblici non economici
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte I
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Decorrenza e durata del CCNL. Tempi e procedure di applicazione.
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I

Art. 3 - Obiettivi e strumenti.
Capo II - La contrattazione collettiva integrativa
Art. 4 - Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa.
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto integrativo.
Capo III - La partecipazione
Art. 6 - Il sistema di partecipazione.
• A. Informazione
• B. Concertazione
• C. Consultazione
• D. Altre forme di partecipazione
Art. 7 - Comitati per le pari opportunità.
Capo IV - I soggetti sindacali
Art. 8 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa.
Art. 9 - Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali.
Art. 10 - Composizione delle delegazioni nella contrattazione integrativa.
Capo V - Norme di comportamento e prevenzione della conflittualità
Art. 11 - Comportamento delle parti.
Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti.
Parte II - Il sistema di classificazione del personale
Art. 13 - Aree di inquadramento.
Art. 14 - Accesso dall'esterno.
Art. 15 - Passaggi interni.
Art. 16 - Sviluppi economici all'interno delle Aree.
Art. 17 - Posizioni organizzative.
Art. 18 - Conferimento e revoca delle posizioni organizzative.
Art. 19 - Relazioni sindacali riferite al sistema classificatorio.
Art. 20 - Norme di prima applicazione.
Parte III
Titolo I - Il rapporto di lavoro
Capo I - Forme di lavoro flessibile

Art. 21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 22 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 23 - Trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale.
Capo II - Mansioni del lavoratore
Art. 24 - Mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio.
Capo III - Orario di lavoro
Art. 25 - Riduzione dell'orario.
Capo IV - Istituti di peculiare interesse
Art. 26 - Norme in materia di Formazione e Aggiornamento professionale.
Art. 27 - La mobilità volontaria nell'ambito del comparto.
Parte IV
Capo I - Il trattamento economico
 Art. 28 - Struttura della retribuzione.
Art. 29 - Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi.
Art. 30 - Lavoro straordinario.
Art. 31 - Fondo di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle Aree A, B e C.
Art. 32 - Utilizzo del Fondo di ente per i trattamenti accessori per il personale ricompreso nelle Aree A, B e C.
Capo II - Sezione dei professionisti e medici
Art. 33.
Premessa
Area dei professionisti
Art. 34 - Impegno di lavoro e obblighi relativi.
Art. 35 - Affidamento e revoca degli incarichi di coordinamento.
Art. 36 - Valutazione dei professionisti.
Art. 37 - Responsabilità civile e patrocinio legale.
Art. 38 - Obiettivi e strumenti dell'aggiornamento professionale.
Art. 39 - Area medica.
Norme comuni alla sezione dei professionisti e medici
Art. 40 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 41 - Termini di preavviso.
Capo III - Finanziamento dei fondi relativi alla sezione dei professionisti e medici
Art. 42 - Fondo Area dei professionisti.
Art. 43 - Fondo Area medica.
Capo IV - Norme finali
Art. 44 - Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della legge n. 88/89.
Art. 45 - Efficacia giuridica ed economica di alcuni istituti.
Parte V - Norme transitorie e finali
Art. 46 - Disposizioni particolari.
Art. 47 - Norme di rinvio.
Art. 48 - Previdenza complementare.
Art. 49 - Disapplicazioni.
Allegato A - Declaratorie delle aree
Norme finali
Tabella B Trasposizione automatica nel sistema di classificazione
Tabella C Aree e posizioni economiche di sviluppo (importi annui lordi).
Tabella D Qualifica /livello Aumenti mensili (in lire) dall'1.11.98
Tabella D bis Qualifica /livello Aumenti mensili (in lire) dall'1.6.99
Tabella E Aree e posizioni economiche di sviluppo (importi annui lordi comprensivi di aumenti al 1 novembre 1998).
Tabella F Aree e posizioni economiche di sviluppo (importi annui lordi comprensivi di aumenti al 1 giugno 1999).
Dichiarazione congiunta n. 1.
Dichiarazione congiunta n. 2.
Dichiarazione congiunta n. 3.
Dichiarazione congiunta n. 4.
Dichiarazione congiunta n. 5.
Dichiarazione a verbale della Uil.
Dichiarazione a verbale Rdb/Cub e Rdb/Parastato
Dichiarazione a verbale Cisal e Cisal/Fialp.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998-2001

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di Settore sul testo dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 6.11.98 per il rinnovo del CCNL relativo al personale del comparto degli Enti pubblici non economici per il quadriennio 1998-2001, nonché della certificazione della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo contratto e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, comunicata l'1.2.99, il giorno 16.2.99, alle ore 11.00, si è svolto l'incontro tra: l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) […] e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali: Cgil/Fp, Cisl/Fpi, Uil/ Pa, Csa di Cisal/Fialp (Cisal-Fialp, Usppi-Cuspp, Cisas-Epne, Confail, Confill Parastato), RdB/Parastato, Fed. Aut. Confsal-Ugl
Confederazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Rdb/Cub, Ugl,
per la sottoscrizione del contratto.

Il testo che si sottoscrive è depurato delle disposizioni già recate dai commi 4 e 5 dell'art. 45 della predetta ipotesi di accordo, tenuto conto dell'inapplicabilità delle stesse disposizioni, rilevata anche della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica, per effetto di quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del D.lgs n. 387/98, in materia di copertura finanziaria degli oneri contrattuali per le Amministrazioni diverse dallo Stato.
Il testo, inoltre, è emendato degli errori materiali precedentemente segnalati al Comitato di settore e alla Corte dei Conti. In particolare nell'art. 19, comma 1, lett. A) la correzione riguarda il riferimento normativo che non è l'art. 18, comma 1, ma l'art. 15, comma 1, lett. b) come nella preintesa sottoscritta il 30.7.98. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del comparto degli Enti pubblici non economici che diviene, pertanto, esecutivo a tutti gli effetti a partire dalle ore 24.00 del 16.2.99.

Parte I
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione.

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, dipendente dagli enti del comparto di cui all'art. 4(1) del Contratto collettivo quadro relativo alla definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2.6.98, ivi compreso il personale della Croce Rossa Italiana di cui alla legge n. 730/86. L'ambito contrattuale ricomprende, secondo quanto stabilito all'art. 13, comma 4, del presente contratto e in conformità di quanto previsto dal predetto CCNL quadro del 2.6.98 e dall'Accordo collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 2.6.98, il personale medico e i professionisti appartenenti alle specifiche tipologie professionali, collocati in apposite sezioni.
2. La disciplina risultante dal presente CCNL si applica nei confronti del personale non dirigente dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, già ricompreso nell'area di contrattazione separata di cui all'art. 73 del D.lgs. n. 29/93, in virtù dell'art. 10 della legge 25.3.97 n. 68, che ha ricondotto il trattamento giuridico ed economico del personale di detto ente alla normativa contrattuale relativa al comparto degli Enti pubblici non economici, sulla base dei provvedimenti adottati dall'ente nell'ambito della propria competenza.
3. Sono confermate le particolari disposizioni del CCNL 6.7.95 riguardanti il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dall'Enit negli uffici all'estero. Tali disposizioni s'intendono estese, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente contratto, al personale dell'ICE assunto con contratto a tempo indeterminato ed operante negli uffici all'estero ai sensi della normativa vigente.
4. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l'ente di appartenenza, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto di destinazione.
5. Con riguardo al personale dei ruoli locali della Provincia Autonoma di Bolzano, il presente CCNL è oggetto di una possibile contrattazione di raccordo ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 9.9.97 n. 354, per le materie ivi previste.
6. Il D.lgs. 3.2.93 n. 29 come modificato e integrato con i DD.lgs. 4.11.97 n. 396, 31.3.98 n. 80 e successivi, è richiamato nel testo del presente contratto con la dizione "D.lgs. n. 29/93". L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) è richiamata con il termine "Agenzia".

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I
Art. 3 - Obiettivi e strumenti.

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell'amministrazione e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e la qualità dei servizi erogati alla collettività.
2. Il perseguimento dell'obiettivo indicato al comma precedente comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali convenientemente articolato in momenti di confronto negoziale e in momenti d'interazione non negoziale atti a garantire la partecipazione delle parti sociali. In tale impostazione il sistema di relazioni sindacali nell'ambito del comparto ricomprende:
a) la contrattazione collettiva, che si svolge sia a livello nazionale, sia, con la contrattazione integrativa, a livello di ente, sulle materie e secondo le modalità previste dal presente contratto: in coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, questa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall'art. 49 del D.lgs. n. 29/93;
b) la partecipazione sindacale, che si articola negli istituti della informazione, della concertazione e della consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di Commissioni, Osservatori e Conferenze;
c) le procedure per l'interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Capo II - La contrattazione collettiva integrativa
Art. 4 - Oggetto e contenuti della contrattazione integrativa.

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge tra le parti individuate all'art. 10 per la destinazione delle risorse del Fondo unico per i trattamenti accessori previsto dall'art. 31, nonché dei Fondi di cui agli artt. 42, 43 e 44. Il contratto collettivo integrativo assume l'obiettivo di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
[…]
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata sono prioritariamente regolate le seguenti materie:
A) a livello nazionale o di sede unica di ente:
- linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale in linea con i processi di innovazione e secondo le esigenze da questi poste;
- ricaduta delle innovazioni tecnologiche e organizzative connesse ai processi di riqualificazione dei servizi per una migliore risposta all'utenza sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
[…]
- linee di indirizzo e criteri per la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
- pari opportunità, per le finalità indicate nell'art. 7 del presente contratto, nonché per quelle della legge 10.4.91 n. 125;
[…]
Le materie di contrattazione collettiva integrativa di cui sopra sono integrate da quelle previste nell'art. 19, comma 1, lett. A) del presente CCNL. La contrattazione in tema di mobilità e di riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
È demandata al contratto collettivo integrativo l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 17 del CCNL 6.7.95.
Decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l'accordo le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.
B) a livello di struttura periferica di livello dirigenziale, identificabile, secondo le caratteristiche ordinamentali di ciascun ente, nelle articolazioni direzionali centrali, nelle strutture regionali e in quelle provinciali o subprovinciali, nonché, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del CCNL stipulato in data 6.7.95, nelle strutture provinciali che secondo gli ordinamenti degli enti non sono di livello dirigenziale e, comunque, nelle strutture individuate come sedi di costituzione delle RSU:
[…]
- criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
- articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 17 del CCNL 6.7.95 in relazione ai processi di riorganizzazione e di espansione dell'offerta di servizio. Decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative relative a tale materia, le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.
[…]
6. I contratti collettivi integrativi e decentrati non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto all'ambito di risorse indicato al comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Capo III - La partecipazione
Art. 6 - Il sistema di partecipazione.
A. Informazione

1. Ciascun ente, nel rispetto delle proprie prerogative e responsabilità, assicura ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, anche su loro richiesta, informazioni puntuali su tutti gli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. Nelle materie di seguito indicate l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva:
A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
[…]
c) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
[…]
e) criteri generali concernenti l'organizzazione del lavoro;
f) sperimentazioni gestionali e/o affidamento all'esterno dei servizi;
[…]
h) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell'ente aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
[…]
j) programmi di formazione del personale;
k) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
B) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
[…]
c) stato dell'occupazione e politiche degli organici aventi riflesso sulla sede locale;
d) criteri generali per la riorganizzazione degli uffici in sede locale;
e) criteri generali concernenti l'organizzazione del lavoro;
[…]
g) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell'ente aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
h) programmi di formazione del personale in sede locale;
i) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro.
3. Nelle materie di seguito indicate, aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, così come in tutte quelle demandate alla contrattazione, l'amministrazione fornisce un'informazione successiva:
A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
[…]
c) attuazione dei programmi di formazione del personale;
d) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
g) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;
[…]
B) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro in sede locale;
[…]
c) attuazione dei programmi di formazione del personale in sede locale;
d) misure adottate in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
e) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni.
4. Per l'informazione di cui al comma 2 sono previsti almeno 2 incontri annuali. La documentazione viene fornita alle organizzazioni sindacali con un congruo anticipo.

B. Concertazione
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro 3 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'art. 6:
A) dai soggetti sindacali di cui 8, comma 1 per le seguenti materie:
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
[…]
c) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell'ente aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
B) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche in sede locale;
[…]
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste all'art. 19, comma 1, lett. B).
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di pervenire a un accordo. Il confronto deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale che riporta le posizioni delle parti nelle materie che sono state oggetto del confronto.

C. Consultazione
1. La consultazione è attivata prima dell'adozione, da parte della amministrazione, degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di lavoro ed è facoltativa, salvo che per i casi previsti al comma 2.
2. La consultazione è obbligatoria per le materie di seguito indicate:
A) nei confronti dei soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1:
a) organizzazione e disciplina degli uffici;
b) consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
[…]
B) nei confronti dei soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2:
a) organizzazione e disciplina degli uffici;
b) consistenza e variazione delle dotazioni organiche.
3. Resta ferma la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626.

D. Altre forme di partecipazione
1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di innovazione e di ristrutturazione organizzativa degli enti, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 59/97, sono costituiti presso ogni ente del comparto appositi Comitati composti dai rappresentanti della amministrazione e dai rappresentanti sindacali dei dipendenti di cui all'art. 8, comma 1.
2. Nell'ambito dei Comitati previsti al comma 1 le parti esaminano e verificano i risultati dell'azione dell'amministrazione e registrano le convergenze sulle linee di indirizzo riguardo ai processi di rinnovamento e di ristrutturazione organizzativa dell'ente. Di tale attività, corredata dei dati raccolti sulle predette materie, viene data comunicazione semestrale al Comitato di settore.
3. Presso ogni ente è costituita, anche in relazione alle dimensioni dell'ente stesso, una Conferenza di rappresentanti dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza esamina 2 volte l'anno - una delle quali prima della presentazione del bilancio di previsione agli organi deliberanti degli enti le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell'ente, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali e la formazione del personale, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni degli enti e senza oneri aggiuntivi per gli stessi, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile.

Art. 7 - Comitati per le pari opportunità.
1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascun ente nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. D), svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. A);
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/91.
2. I Comitati, presieduti da 1 rappresentante dell'amministrazione, sono costituiti da 1 componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato designa 1 vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto 1 componente supplente.
[…]

Capo IV - I soggetti sindacali
Art. 8 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa.

1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di ente di cui all'art. 4, comma 3, lett. A) sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3. lett. B) sono:
- le RSU;
- le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

Art. 10 - Composizione delle delegazioni nella contrattazione integrativa.
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:
I - a livello nazionale o di sede unica di ente:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- dal Direttore generale o Segretario generale o suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa;
b) per la parte sindacale: dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1;
II - a livello di struttura periferica come individuata all'art. 4, comma 3, lett. B):
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito della struttura o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei responsabili degli uffici direttamente interessati alla trattativa e tenuti all'applicazione del contratto;
b) per la parte sindacale: dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2.
2. Gli enti del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia.

Capo V - Norme di comportamento e prevenzione della conflittualità
Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti.

1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero con quelle previste dall'art. 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura indicata al comma 1 può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.

Parte III
Titolo I - Il rapporto di lavoro
Capo IV - Istituti di peculiare interesse
Art. 26 - Norme in materia di Formazione e Aggiornamento professionale.

1. Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati. Essa è in particolare finalizzata allo sviluppo del sistema organizzativo degli enti attraverso l'affinamento delle competenze del personale e più elevati livelli di motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi di rinnovamento.
2. L'attività formativa si realizza sia attraverso programmi di addestramento / aggiornamento / qualificazione / riqualificazione finalizzati all'ottimale mantenimento della risorsa umana, sia attraverso programmi mirati allo sviluppo delle professionalità in linea con i cambiamenti organizzativi. L'attività formativa si svolge secondo percorsi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. A).
Particolare attenzione è posta in tale ambito sulle esigenze di riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità.
3. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente.
4. Le iniziative di formazione sottoelencate riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo fruisce della formazione negli enti di appartenenza salvo che per i corsi di cui alla lett. b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del loro inquadramento presso l'ente di destinazione, partecipano ai programmi di formazione realizzati da quest'ultimo. I programmi stabiliscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali abbiano carattere facoltativo e in particolare definiscono:
a) percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati ai passaggi dei dipendenti da una posizione economica all'altra all'interno delle Aree previste dal sistema di classificazione;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività e autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione. Le iniziative devono tener conto, in particolare, delle normative da applicare, delle caratteristiche socio-istituzionali del contesto di riferimento, delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dell'evoluzione delle politiche di gestione della risorsa umana.
Le attività di formazione oggetto del presente comma si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, certificato attraverso l'attribuzione di un apposito attestato al termine dei corsi.
5. Per l'attuazione dei programmi di formazione, gli enti possono avvalersi anche della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, delle Università e di altri soggetti pubblici o società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lett. e) del D.lgs. n. 39/94.
6. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, gli enti utilizzano le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, come quelle del D.lgs. n. 29/93, ovvero da particolari normative dell'Unione Europea.
7. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio. I corsi si svolgono, di regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei principi enunciati al comma 9.
8. L'amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4, la cui applicazione va verificata ai sensi dell'art. 6, comma 3, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché alle esigenze di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei dipendenti interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, lett. c) del D.lgs. n. 29/93.
9. Per le necessità formative riguardanti personale di elevata qualificazione ovvero relative a materie attinenti le specifiche mansioni svolte, i dipendenti direttamente interessati hanno la facoltà di frequentare su loro richiesta motivata, corsi specifici anche non previsti dai programmi dell'amministrazione elevate o professionali, fruendo di permessi non retribuiti.

Dichiarazione congiunta n. 1.
Con riferimento all'art. 4 che disciplina la contrattazione integrativa, le parti si atterranno ai principi e alle disposizioni della legislazione italiana e comunitaria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, per perseguire i seguenti obiettivi:
1) promuovere le iniziative volte al miglioramento della salute e delle condizioni di lavoro dei dipendenti, con ciò favorendo la rimozione delle diverse cause che ancora rallentano la piena attuazione delle disposizioni dei DD.lgs. nn. 626/94 e 242/96;
2) migliorare le condizioni di lavoro attraverso iniziative volte alla formazione continua delle varie figure coinvolte nella gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro. A questo scopo la formazione rientra nelle finalità prioritarie di utilizzo del fondo unico di amministrazione a partire dalla creazione di apposite figure di formatori che assicurino la diffusione omogenea delle conoscenze e digli aggiornamenti;
3) prevedere un livello omogeneo di conoscenze di base per tutti i lavoratori promuovendo, anche mediante l'utilizzo di supporti multimediali, l'autoapprendimento in forme controllate;
4) assicurare la massima efficacia alle azioni dirette a migliorare i livelli di sicurezza e l'ambiente di lavoro, invitando le amministrazioni ad adottare un'apposita programmazione che terrà conto, oltre che della valutazione dei rischi e delle risorse disponibili, anche delle indicazioni richieste ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

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(1)CCNQ 2 giugno1998 Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione
Articolo 4 Comparto del personale degli enti pubblici non economici

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale - ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell’art. 25 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - dipendente:
- dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni - ivi compreso l’istituto nazionale per il commercio con l’estero (ICE) - ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 7, nonchè dagli ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.
- dall' Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell' amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
- dagli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;