Tipologia: Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Data firma: 16 gennaio 2019
Parti: Assotelecomunicazioni-Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Servizi, TLC
Fonte: asstel.it

Sommario:
Premessa
Dichiarazione


Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro

Addì 16 gennaio 2019, in Roma presso la Sede di Assotelecomunicazioni - Asstel, tra Assotelecomunicazioni - Asstel e la Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, di seguito collettivamente “le Parti”

Premesso che:
- Le Parti, oltre a confermare le azioni che saranno previste nel prossimo rinnovo del CCNL TLC a tutela delle donne vittime di violenza di genere, si riconoscono e richiamano integralmente i contenuti dell’Accordo Interconfederale del 25 gennaio 2016 che ha recepito l’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 dal titolo “Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”;
- Le Parti, nell’ambito di un consolidato sistema di relazioni industriali improntato al dialogo, alla partecipazione ed alla corresponsabilizzazione, sostengono con forza il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
- L’Accordo Interconfederale del 25 gennaio 2016 individua una serie di azioni da porre in essere ai vari livelli del sistema di rappresentanza al fine di assicurare un'ampia diffusione dello stesso.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.
- Le Parti si impegnano a promuovere e sostenere la diffusione e l’adozione all’interno delle singole aziende della dichiarazione che si allega riferita alla non tollerabilità di certi comportamenti (molestie e/o violenza) nei luoghi di lavoro.

Dichiarazione “ai sensi dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” del 26 aprile 2007
L’azienda ………………………………………….... ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo e qui di seguito riportato:
“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto dì lavoro.
La violenza sì verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, dì nuocere alla salute e/o dì creare un ambiente di lavoro ostile
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.
Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016.

Firma del datore di lavoro