Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 13 luglio 2001
Validità: 01.07.2001 - 30.06.2005
Parti: Associazione nazionale italiana industrie grafiche cartotecniche e Trasformatrici, Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Az. Cartarie, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Sezione I Accordi per agevolare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro
Art. 4 - Osservatorio nazionale.
Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Parte I Norme generali
Art. 6 - Sistema di informazione.
• d) Livello di unità produttiva.
Art. 12 - Formazione e aggiornamento professionale.
Art. .. - Congedi per formazione e per formazione continua.
• a) Congedi per formazione.
• b) Congedi per formazione continua.
Art. 6 - Contratto a tempo determinato.
Parte II Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 7 - Part-time.
Art. 9 - Apprendistato.
• Trattamento economico.
• Progressione della retribuzione:
• Formazione esterna.
• Malattia.
• Infortunio sul lavoro o malattia professionale.
• Cumulabilità.
• Rinvio alle disposizioni contrattuali.
Art. 10 - Lavoro temporaneo.
Parte I
Art. 12 - Orario di lavoro.
• 1) Giornalieri e 2 turni.

• 2) Turnisti non a ciclo continuo.
• 3) Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7).
 • 4) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Norme particolari per il settore cartario.
Norme particolari per il settore cartotecnico.
Parte I - Norme generali
Art. 11 - Fondo nazionale di previdenza complementare.
Parte I - Norme generali
Art. 18 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Parte I
Art. 21 - Appalti e lavori esterni.
Parte I
Sezione II

Art. 26 - Tutela della maternità e della paternità.
Art. 30 - Trasferimento di azienda - Cessazione di attività.
Parte I Norme generali
Telelavoro.
Parte II Norme operai
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 16 - Malattia e infortunio.
• A) Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro.
• B) Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Art. 11 - Classificazione unica.
Parte I Norme generali
Art. 37 - Decorrenza e durata.
Art. ... - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa.
Norma transitoria.
Tabella dei nuovi minimi retributivi

Ipotesi di accordo 13 luglio 2001 Carta (aziende industriali)

Il giorno 13 luglio 2001 tra Associazione nazionale italiana industrie grafiche cartotecniche e Trasformatrici, Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil si è convenuto la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzazione e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone 27 gennaio 1998

Detta ipotesi, non modificabile, sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 1 ottobre 2001 e diventerà applicabile all'atto della firma definitiva.

Sezione I Accordi per agevolare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro
Art. 4 - Osservatorio nazionale.

Le parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle loro esigenze, convengono di costituire un Osservatorio nazionale.
Per ciascuno dei settori disciplinati dal CCNL l'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei più rilevanti comparti;
- andamento e prospettive degli investimenti;
- evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione (orari, flessibilità e straordinari) e delle professionalità;
- andamento delle prospettive dell'occupazione;
- applicazione della normativa contrattuale sulla C.U.;
- le problematiche della sicurezza e dell'ecologia anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni;
- le problematiche della formazione professionale anche in relazione all'attività degli Organismi paritetici di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93;
- le tematiche inerenti i processi di terziarizzazione e "outsourcing";
- l'andamento della raccolta differenziata e le possibili iniziative per la sua espansione;
- l'andamento del dato infortunistico.

Nell'ambito dell'Osservatorio viene costituita una Commissione paritetica con il compito di seguire lo sviluppo della legislazione in tema di lavori usuranti e di elaborare gli adempimenti che venissero rinviati alle parti sociali.
Inoltre, sempre nell'ambito dell'Osservatorio viene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6 membri, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle OOSS stipulanti. La Commissione avrà i seguenti compiti:
- esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori disciplinati dal CCNL;
- elaborare, con riferimento alla legge n. 125/91, schemi di progetti di azioni positive;
- esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
- studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno.
Le parti promuoveranno la conoscenza dei risultati del lavoro della Commissione presso le proprie strutture associative.
I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in possesso delle Associazioni, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.
Ad esito degli approfondimenti sulle materie elencate e al fine di promuovere interventi ritenuti utili, le parti potranno anche valutare l'opportunità di effettuare azioni congiunte nei confronti delle amministrazioni competenti.
Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle parti che, comunque, dovranno incontrarsi almeno 2 volte l'anno.

Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure di introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi della attività produttiva che comportano rilevanti ricadute sui livelli di occupazione o estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU e alle OOSS territoriali invitate, tramite la competente Associazione territoriale imprenditoriale preventivamente alla loro adozione, i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali. Terminata la fase consultiva, gli aspetti del piano aziendale riguardanti i lavoratori saranno oggetto di appositi incontri, tra Direzione aziendale, Associazione imprenditoriale territoriale, RSU e OOSS territoriali finalizzati a disciplinarne l'attuazione.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo 7 giorni su 7, la situazione degli organici e la distribuzione dell'orario di lavoro delle maestranze con l'introduzione della 4a squadra al fine di realizzare l'orario di lavoro contrattuale, sarà oggetto di esame con le RSU. Analogamente sarà provveduto per quanto riguarda la distribuzione dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.

Parte I Norme generali
Art. 6 - Sistema di informazione.

(omissis)

d) Livello di unità produttiva.
Le informazioni di cui al punto c) verranno fornite specificatamente dalle unità produttive con più di 100 dipendenti su richiesta delle RSU avanzata per il tramite del competente Sindacato di categoria nel corso di appositi incontri convocati dall'Associazione locale imprenditoriale.
(omissis)

Art. 12 - Formazione e aggiornamento professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e s'impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive e degli impianti.
A tale fine nell'ambito dell'Osservatorio nazionale viene istituita un'apposita Commissione che elaborerà i progetti per la formazione teorica per gli apprendisti e valuterà i fabbisogni di formazione di base e di formazione continua, in relazione all'evoluzione tecnologica dei processi produttivi.
Viene inoltre demandata alle strutture territoriali, per mezzo degli Organismi paritetici in coordinamento con gli indirizzi emersi in sede di Osservatorio e sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle aziende, l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.
I lavoratori che frequentano i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei permessi previsti dall'art. 22, parte I, Norme generali, del presente contratto, secondo la disciplina prevista dall'articolo stesso.
In relazione a quanto sopra i gruppi e le aziende nell'ambito degli incontri previsti dall'art. 6, parte I, Sistema di informazioni, forniranno alle RSU e alle OOSS territoriali informazioni sui corsi effettuati, specificandone le finalità e i risultati conseguiti, e sui corsi programmati.
Le RSU e le OOSS potranno fornire alle Aziende le proprie valutazioni, sia sulle necessità di formazione sia sulla efficacia dei corsi effettuati.

Parte II Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 9 - Apprendistato.

L'apprendistato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.

Formazione esterna.
Le parti stipulanti definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda di 120 ore medie annue in applicazione dei decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, sarà previsto un impegno formativo ridotto.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Rinvio alle disposizioni contrattuali.
Per tutto quanto non è previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa contrattuale.
Dichiarazione a verbale.
Sulla base di quanto disposto dal D.lgs. n. 345/99 che ha attuato la Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, le parti ritengono che il lavoro notturno risulti vietato in funzione dell'età dei lavoratori e non anche in funzione della tipologia di rapporto di lavoro con il quale sono stati assunti.
A tal fine le parti s'impegnano ad intervenire nei confronti del Ministero del lavoro perché adotti i provvedimenti necessari a confermare che il divieto di lavoro notturno per gli apprendisti riguarda esclusivamente gli apprendisti "minori".
L'assegnazione a turni notturni dovrà essere comunque compatibile con il regolare svolgimento della formazione.
[…]

Art. 10 - Lavoro temporaneo.
[…]
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Parte I
Art. 12 - Orario di lavoro.
1) Giornalieri e 2 turni.

La durata dell'orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell'azienda lo consentano, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il 6° giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi d'orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
L'esame con la RSU deve avvenire e concludersi in tempi compatibili con le esigenze lavorative che richiedono l'adozione di un diverso regime d'orario.
[…]

2) Turnisti non a ciclo continuo.
La durata dell'orario normale di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell'azienda lo consentano, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il 6° giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi d'orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
L'esame con la RSU deve avvenire e concludersi in tempi compatibili con le esigenze lavorative che richiedono l'adozione di un diverso regime d'orario.
[…]

3) Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7).
L'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in 3 turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
[…]
L'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 semisquadre e seguendo l'alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4/2 - o 2/1 - oppure 6/3.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali, potranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzino l'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale. Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno esaminate e definite a livello aziendale.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, sono riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su 3 turni, 2 giorni di riposo retribuito a godimento individuale su base annua.
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su 3 turni avvicendati, in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti, risultante dalle intese esistenti che prevedono 7 giorni complessivi annui di fermata, saranno riconosciuti 2 giorni retribuiti su base annua a godimento individuale.
[…]
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei 3 turni avvicendati viene corrisposta una maggiorazione […]
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che non sono inseriti nei 3 turni avvicendati la maggiorazione di cui sopra viene corrisposta nella misura del 6%.
La maggiorazione di cui al comma precedente viene corrisposta anche nelle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo di 7 su 7 nonché nei reparti cartotecnici delle cartiere che lavorano a ciclo continuo (7/7).
[…]

4) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Allo scopo di contenere il ricorso al lavoro straordinario e alla CIG e per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa e/o alle esigenze tecnico-produttive-organizzative e quindi non per esigenze stabili e permanenti, l'orario settimanale contrattuale, di cui ai punti 1), 2) e 3), può essere realizzato anche come media in un arco temporale di norma di 6 mesi.
In tal caso previa comunicazione e valutazione con la RSU, da avviarsi con preavviso di almeno 5 giorni, potranno essere attuati per l'intera azienda, per reparti o per unità produttive, temporanei regimi d'orario superiori o inferiori all'orario contrattuale.
La RSU potrà farsi assistere dalle OOSS territoriali.
Decorsi 5 giorni dall'avvio della procedura la flessibilità diviene operativa.
I regimi d'orario superiori all'orario contrattuale non potranno eccedere le 48 ore settimanali mentre i regimi inferiori all'orario contrattuale potranno anche essere realizzati tramite giornate di riposo retribuito, da comunicare con un preavviso di almeno 5 giorni.
Il riequilibrio tra prestazioni superiori e inferiori all'orario settimanale dovrà avvenire, previa comunicazione alla RSU, entro 6 mesi dal periodo di ciascun ricorso all'orario flessibile. […]

Norme particolari per il settore cartario.
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei 3 turni avvicendati viene corrisposta a decorrere dall'1.5.90 un'indennità in cifra fissa onnicomprensiva […].
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che non sono inseriti nei 3 turni avvicendati, nonché ai lavoratori triturnisti non a ciclo continuo verrà corrisposta dall'1.5.90 un'indennità in cifra fissa onnicomprensiva […].

Norme particolari per il settore cartotecnico.
Ai lavoratori che lavorano su 3 turni avvicendati verrà corrisposto a far data dall'1.7.02, un importo fisso onnicomprensivo […]

Dichiarazione a verbale n. 2
Considerato che:
- l'attività di trasformazione della carta tissue è strettamente connessa con l'attività di produzione della carta;
- l'attività di produzione della carta viene svolta a ciclo continuo;
per oggettivi motivi di ordine tecnico, organizzativo e produttivo è ormai ineludibile l'estensione della facoltà di organizzazione a ciclo continuo anche all'attività di trasformazione.
Le parti, pertanto, concordano che, al fine di consentire alle aziende del settore di instaurare, laddove ritenuto necessario, lavorazioni a ciclo continuo strutturale, con esclusione quindi del lavoro saltuario nelle giornate di domenica, interverranno nei confronti del Ministero del lavoro perché la tabella III, DM 22.6.35 (art. 5, n. 4, legge n. 370/34) venga integrata con l'attività di trasformazione della carta tissue.
L'adozione dell'organizzazione del lavoro a ciclo continuo avverrà previa attivazione delle procedure di cui all'art. 5, parte I, Norme generali e all'art. 12, parte I, Norme generali, punto 5 del presente CCNL.
Ai lavoratori addetti alla trasformazione della carta tissue a ciclo continuo si applicano le norme valevoli per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo.

Parte I - Norme generali
Art. 18 - Igiene e sicurezza del lavoro.

Nella consapevolezza che una specifica formazione antinfortunistica di tutti i lavoratori è uno dei presupposti per il raggiungimento dell'obiettivo di una incisiva progressiva riduzione degli infortuni sul lavoro, le parti s'impegnano a definire a livello nazionale moduli formativi differenziati per il settore cartario e per il settore cartotecnico da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori disciplinati dal presente CCNL.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'aerazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda: in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Il lavoratore è anche tenuto a partecipare ai corsi sulla sicurezza promossi dall'azienda.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni di attuazione pattuite con l'Accordo interconfederale 22.6.95.
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise e attuabili. Pertanto in tutti i casi d'insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) s'impegnano ad adire l'Organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Ai sensi dell'accordo interconfederale citato i Rappresentanti per la Sicurezza (RLS) nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito delle RSU nei numeri previsti dall'accordo stesso.
Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni del RLS vengono assunti dal delegato d'impresa di cui all'art. 5, parte I, Norme generali, ove tale carica sia stata attivata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione dei RLS, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'accordo interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.
Nelle aziende o unità produttive da 150 a 200 dipendenti i RLS saranno 2.

Parte I
Art. 21 - Appalti e lavori esterni.

Le lavorazioni previste dalla norma relativa alla "sfera di applicabilità del contratto" limitatamente alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone potranno essere affidate dalle aziende solo a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente CCNL del settore.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperativa e la prestazione di lavoro venga resa dai soci cooperatori, nel contratto di appalto dovrà essere inserita una clausola che vincola la cooperativa a riconoscere ai soci un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello applicabile ai dipendenti della cooperativa.
I lavoratori delle ditte appaltatrici non potranno essere impiegati, all'interno dell'azienda appaltante, in lavori direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa.
Per le aziende con oltre 50 dipendenti le attività manutentive di salvaguardia e sicurezza degli impianti, a meno che si tratti di competenze specialistiche, saranno assicurate da personale dipendente dell'azienda.
Sono fatti salvi i diversi accordi aziendali.
Le aziende comunicheranno periodicamente alle RSU i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori stessi.

Parte I
Sezione II
Art. 26 - Tutela della maternità e della paternità.

[…]
Esse [le lavoratici] non possono essere adibite al lavoro:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino 2 periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. I periodi di riposo hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1 del decreto citato, possono essere utilizzate anche dal padre. […]

Parte I Norme generali
Telelavoro.

[…]
Per i telelavoratori subordinati, in sede aziendale tra Direzione aziendale e RSU vengono concordate le modalità applicative delle norme del presente CCNL tenuto conto della specificità del lavoro a distanza connotato da una dimensione spazio-temporale diversa rispetto a quella tradizionale. Sempre in sede aziendale e per gli stessi lavoratori vengono definite le modalità di utilizzo degli impianti necessari per lo svolgimento del lavoro nonché gli aspetti economici derivanti dal funzionamento degli stessi.

Parte II Norme operai
Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

[…]
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSU.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla RSU.
Su richiesta della RSU si procederà ad un esame delle situazioni che hanno motivato l'utilizzo del lavoro straordinario.
Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea:
- il recupero di ritardi dovuti a cause tecniche ai fini del completamento di commesse con scadenza la cui mancata osservanza determina danni economici all'azienda;
- la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale;
- l'evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative.
Le prestazioni straordinarie per le causali sopra elencate possono essere richieste entro il limite di 40 ore annue 'pro capite'.
Inoltre, previa comunicazione alla RSU, potrà essere richiesto il lavoro straordinario con le modalità valevoli per le fattispecie esemplificate nel comma precedente per garantire la frequenza ai corsi di formazione organizzati dall'azienda.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
[…]
Ai fini contrattuali per i lavoratori turnisti il lavoro notturno coincide con quello del 3° turno. Ai sensi della legge n. 25/99 il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio d'età inferiore a 3 anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente d'età inferiore a 12 anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5.2.92 n. 104, e successive modificazioni.
[…]

Art. 16 - Malattia e infortunio.
B) Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze. […]
L'operaio che, in seguito a malattia, non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate, può essere assegnato a mansione inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale mansione inferiore.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a mansione inferiore.
[…]

Art. 11 - Classificazione unica.
Norma transitoria n. 2
Viene istituita una Commissione paritetica con il compito:
- di analizzare se, ed eventualmente in che misura, l'evoluzione delle tecnologie e degli assetti organizzativi ha modificato i contenuti essenziali della professionalità dei lavoratori disciplinati dal presente CCNL;
- di studiare l'attuale impianto dell'istituto per individuare le soluzioni che rendano possibile effettuare interventi mirati, coerenti e compatibili con l'assetto complessivo.
La Commissione, che inizierà i lavori entro il 1° semestre 2002, è impegnata a presentare le sue conclusioni alle parti stipulanti entro il 30.12.04.