Categoria: Normativa regionale
Visite: 2259

Regione Umbria
Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2007, n. 790.
Protocollo d'intesa relativo alla definizione di standard formativi minimi per la formazione dei lavoratori ex art. D.L.vo 626/94.
B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e servizi sociali;
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 21, e. 3 e 4 del regolamento interno;
b) del parere di legittimità espresso dal direttore;
Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
 

delibera:

• di approvare il Protocollo d'intesa relativo alla definizione di standard formativi minimi per la formazione dei lavoratori ex art. 22 DL.vo 626/94 quale parte integrante del presente atto;
• di stabilire la durata della sperimentazione del suddetto protocollo in tre anni a far luogo dal presente atto;
• di dare mandato alla Direzione regionale sanità e servizi sociali nella persona del dirigente dell'UDT prevenzione e alla Direzione regionale sviluppo economico e attività produttive, formazione e lavoro di predisporre atto congiunto per la istituzione della Commissione per la verifica dei requisiti di conformità collocata funzionalmente presso la Direzione regionale sviluppo economico e attività produttive, formazione e lavoro entro 60 gg dal presente atto;
• di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Relatore
Rosi

La Presidente
LORENZETTI
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Protocollo d'intesa relativo alla definizione di standard formativi minimi per la formazione dei lavoratori ex art. 22 DL.vo 626/94.

Il D.L.vo 626/94 ha previsto con l'art. 22 l'obbligo per il datore di lavoro a fornire a coloro che prestano manodopera in azienda una formazione «adeguata e sufficiente» finalizzata a rendere i propri lavoratori edotti rispetto ai rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività. In realtà il monitoraggio sull'applicazione di tale norma, svolto in Umbria, come nel resto del paese, all'inizio degli anni 2000 ha evidenziato un quadro non soddisfacente rispetto alla modalità con le quali viene realizzata la formazione obbligatoria, sia per quanto riguarda l'applicazione dell'obbligo normativo, sia rispetto agli strumenti didattici impiegati. Peraltro, la genericità della normativa di riferimento nel corso degli anni, nonostante molti sforzi messi in campo in questo ambito dai diversi organismi paritetici, che nel frattempo sono sorti, ha creato difformità interpretative e spesso anche determinato variabilità nel comportamento degli organi di vigilanza.
Per superare tali criticità, il sottocomitato «formazione» del coordinamento regionale per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro di cui alla DGR n. 2106 del 7 dicembre 2005, in seno al quale sono rappresentati tutte le Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali, INAIL, ISPESL, Direzione regionale del lavoro per l'Umbria, Prefetture di PG e TR, Ordini degli ingegneri e Ordini degli architetti della provincia di PG e TR, Collegi dei geometri della provincia di PG e TR, vigili del fuoco della provincia di PG e TR, Collegio periti industriali della provincia di PG e TR, ANMIL della provincia di PG e TR, Istituto di medicina del lavoro e tossicologia professionale e ambientale, Comitati paritetici, oltre a rappresentanti delle Direzioni regionali sviluppo economico e attività produttive, formazione e lavoro, Direzione regionale ambiente, territorio e infrastrutture, Direzione regionale agricoltura e foreste aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturale, sport e spettacolo, coordinato dal dirigente dell'UDT prevenzione della Direzione regionale sanità e servizi sociali, dr.ssa Mariadonata Giaimo, ha ritenuto fonda- mentale avviare un processo sperimentale di standardizzazione della formazione, attraverso la stipula di un protocollo d'intesa, che definisce standard formativi quantitativi e qualitativi minimi, commisurati ai rischi tipici di ogni comparto produttivo.
Obiettivo del protocollo, firmato non solo da tutti i rappresentanti delle istituzioni già presenti in seno al sottocomitato formazione, ma anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria dell'agricoltura, del commercio e del turismo, è quello di sviluppare un modello operativo, che dando certezze alle imprese rispetto alla generica definizione di «formazione adeguata e sufficiente» data dall'art. 22 del D.L.vo 626/94, agevoli l'effettuazione della formazione obbligatoria, contribuendo a definire:
• il concetto di formazione dei lavoratori,
• i requisiti minimi della progettazione formativa,
• gli standard quantitativi della formazione,
• i crediti formativi acquisiti.
Viene inoltre stabilita la procedura per l'attestazione del possesso dei requisiti minimi della progettazione ai corsi di formazione per i lavoratori, da parte di una specifica Commissione per la verifica dei requisiti di conformità, collocata funzionalmente presso la Direzione regionale sviluppo economico e attività produttive, formazione e lavoro.
Il presente protocollo non si applica alla formazione per l'apprendistato in attesa della specifica legge regionale e conseguente regolamento, né ai lavoratori stagionali e a quelli dell'agricoltura, in ragione della specificità di questi rapporti di lavoro.
Perugia, lì 17 maggio 2007
 

L'istruttore
F.to MARIADONATA GIAIMO

 

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DI STANDARD FORMATIVI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
ex art. 22 D.L.vo 626/94

 

Obiettivo del presente protocollo d'intesa è la sperimentazione di modalità di realizzazione della formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro a carico delle aziende, secondo standard quantitativi e qualitativi minimi, commisurati ai rischi tipici di ogni comparto produttivo oltre che alla dimensione delle aziende.
E quindi intenzione delle parti che sottoscrivono il presente protocollo sviluppare un modello operativo, che da un lato dia certezze alle imprese rispetto alla generica definizione di «formazione adeguata e sufficiente» data dall'art. 22 del D.L.vo 626/94, dall'altro agevoli l'effettuazione della formazione obbligatoria, anche favorendo la organizzazione di corsi per nuovi assunti con periodicità definita, facilitando il passaggio da mero adempimento burocratico a processo di reale crescita culturale.
Il presente protocollo definisce:
• Il concetto di formazione dei lavoratori,
• i requisiti minimi della progettazione formativa,
• gli standard quantitativi della formazione,
• la procedura per l'attestazione del possesso dei requisiti minimi della progettazione ai corsi di formazione per i lavoratori,
• i crediti formativi acquisiti.
Gli Organismi paritetici e le associazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori si impegnano a favorire una formazione dei lavoratori, volta a sviluppare la cultura della sicurezza, non solo attraverso la produzione di un’offerta formativa, rispondente essa stessa ai requisiti individuati nel presente protocollo, ma anche attraverso la sua diffusione e pubblicizzazione.
La sperimentazione durerà tre anni (2007/2009) a partire dalla firma del presente protocollo; al termine di essa dovrà essere fatta una valutazione dell'esperienza secondo modalità rispondenti a criteri tecnico-scientifici. I contenuti del presente protocollo non si applicano in questa fase alla formazione per l'apprendistato, in attesa dell'approvazione della specifica legge regionale e del suo regolamento applicativo, al fine di armonizzare gli obblighi previsti dal presente protocollo con la suddetta normativa in itinere, né ai lavoratori stagionali e a quelli dell'agricoltura, per i quali si rimanda ad uno specifico accordo tra le parti.
Per formazione dei lavoratori si intende:
• la formazione generale rispetto ai contenuti generali dell'organizzazione della sicurezza, indicati nel titolo I del D.Lgs 626/94 e nel DM 16 gennaio 97 sui rischi in generale, sui danni, sulle misure di prevenzione, sui diritti e i doveri dei lavoratori.
Può essere realizzata all'esterno dell'azienda.
• La formazione specifica, cioè quella rivolta a conoscere i rischi specifici presenti nell'azienda o addirittura nel reparto in cui opera il lavoratore. Deve essere preferibilmente realizzata in azienda: qualora però l'azienda sia di piccole o piccolissime dimensioni e non abbia la possibilità di organizzare un percorso formativo specifico per i nuovi assunti, sarà compito dei Comitati paritetici o delle associazioni di categoria, per quei comparti per i quali gli stessi non sono ancora stati istituiti, organizzare vere e proprie «aule di comparto» sulla base di profili di rischio comuni, ricercando la maggior omogeneità possibile tra i partecipanti. Nel caso di lavoratori del settore edile deve essere prevista una formazione specifica presso un cantiere, con lo stesso tipo di logica.
• L'addestramento sui rischi particolari presenti in azienda, sulle procedure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori che l'azienda si è data, sull'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e sulle procedure relative all'utilizzo in sicurezza delle macchine presenti in azienda e in particolare di quelle alle quali il lavoratore è stato addetto. Ciò vale anche per i lavoratori del settore edile con la specificità che l'addestramento deve essere garantito in cantiere.
L'addestramento si dovrà quindi concretizzare nell'affiancamento del lavoratore nelle fasi immediatamente successive all'assunzione o al cambio mansione (entro e non oltre i 10 gg) e dovrà quindi essere garantito all'ingresso del lavoratore nel nuovo luogo di lavoro e comunque realizzato sempre presso l'azienda di appartenenza del lavoratore.
L'addestramento deve essere sempre documentato dal datore di lavoro, anche nei casi in cui la normativa non lo preveda, anche se non è definibile a priori il numero di ore, che è strettamente connesso con la realtà dell'impresa (per esempio numero di macchine e impianti presenti).
La formazione generale e specifica può essere effettuata anche successivamente all'addestramento e comunque non oltre i 3 mesi dall'assunzione e nel caso di quella specifica, dal cambio mansione.
La formazione deve avere carattere di «continuità», ovvero essere ripetuta ogni qualvolta vengono inserite in azienda nuove tecnologie o comunque cambiate le fasi di lavoro e/o le procedure e conseguentemente i profili di rischio.
Se nell'azienda non sono avvenuti cambiamenti strutturali o funzionali va comunque prevista una ripetizione della formazione generale e specifica almeno ogni tre anni, al fine di ribadire procedure, correggere comportamenti sbagliati o far discutere i lavoratori accrescendo così la loro partecipazione al problema della sicurezza aziendale.

a. I requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione per i lavoratori.
al. Per rispondere ai requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione oggetto del presente protocollo d'intesa, un progetto formativo deve contenere:
• Il titolo del corso.
• L'ente o soggetto erogatore l'attività formativa.
• I destinatari (ovvero lavoratori di un comparto o di un'azienda, specificando in questo caso a quale comparto produttivo appartenga).
• Le caratteristiche del corso:
• il/la responsabile del progetto formativo con curriculum professionale attestante la competenza acquisita rispetto alla formazione in sicurezza,
• la esplicitazione dei bisogni formativi e dei conseguenti obiettivi formativi generali e specifici,
• la descrizione delle caratteristiche dei discenti per quanto riguarda il comparto a cui appartengono e la relativa mansione,
• l'articolazione dei contenuti,
• l'articolazione dei tempi con indicazione delle ore dedicate alle diverse materie,
• il nome dei docenti e relativo curriculum professionale,
• la descrizione della metodologia didattica che verrà utilizzata,
• il numero massimo di partecipanti previsto (solo eccezionalmente dovrà essere superato il numero di 25),
• la descrizione dei materiali didattici utilizzati,
• la descrizione dei materiali informativi che verranno consegnati ai lavoratori,
• descrizione delle modalità per l'acquisizione dell'attestato di partecipazione,
• la definizione del sistema che verrà utilizzato per valutare il livello di apprendimento,
• la sede, la data e l'orario nel quale verranno tenute le lezioni.
a2. Il soggetto organizzatore ed erogatore della formazione si deve impegnare a:
• redigere e conservare un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato l'attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del corso, anche alla luce dei crediti formativi per i lavoratori,
• rilasciare al datore di lavoro copia dell'elenco nominativo con firma di presenza dei lavoratori, che hanno ricevuto il corso,
• conservare copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al DDL,
• conservare una copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso,
• elaborare e conservare i risultati della valutazione.
La documentazione di cui sopra deve essere conservata sia presso il soggetto erogatore della formazione sia presso il datore di lavoro per un periodo non inferiore a 5 anni.

b. Gli standard quantitativi della formazione.
Per quanto attiene agli standard quantitativi si rimanda all'all. 1, che deve essere considerato parte integrante del protocollo d'intesa. Gli argomenti indicati nello schema per ciascun comparto debbono essere considerati come quelli individuati sulla base dei principali rischi presenti nei diversi comparti e pertanto hanno un valore puramente indicativo. Qualora infatti dalla valutazione del rischio si dovesse desumere per alcuni lavoratori resistenza di rischi aggiuntivi, rispetto a quelli individuati nello schema, sarà comunque obbligo dell'azienda trattarli nel corso della formazione specifica e/o dell'addestramento.

c. La procedura per l'attestazione del possesso dei requisiti minimi della progettazione ai corsi di formazione per i lavoratori.
Per l'acquisizione dell'attestato di conformità ai requisiti minimi per un progetto di corso di formazione per lavoratori dovrà essere seguita la procedura di seguito riportata:
c1. La richiesta dell'attestazione di conformità deve essere presentata dal soggetto organizzatore prima dell'effettuazione del corso.
c2. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione della richiesta le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i comitati paritetici, INAIL e ISPESL, fatta eccezione per i casi nei quali gli stessi si avvalessero di agenzie formative.
c3. Per il rilascio dell'attestazione il progetto formativo deve essere presentato con le caratteristiche definite al punto al alla Commissione per la verifica dei requisiti di conformità almeno 30 gg prima della data di inizio del corso stesso.
c4. L'attivazione del corso è subordinata al rilascio dell'attestazione di conformità di cui al punto 1.
c5. Qualora il progetto del corso di formazione abbia ottenuto l'attestazione di conformità, il corso di formazione potrà essere ripetuto con le medesime caratteristiche per altri lavoratori purché appartenenti ai comparti e alle mansioni per i quali il corso stesso è stato progettato, previa semplice comunicazione alla Commissione per la verifica dei requisiti di conformità delle date del corso, della sede in cui verrà tenuto, e del numero dei discenti e del nominativo delle aziende a cui appartengono.
c6. In caso di carenza dei requisiti stessi la Commissione per la verifica dei requisiti di conformità segnalerà al soggetto che ha presentato il progetto i motivi che hanno impedito il rilascio dell'attestazione.
c7. Il soggetto che ha visto ricusare la propria richiesta ha 30 gg di tempo per ovviare alle carenze segnalate e ripresentare il progetto.
c8. L'attestato di conformità del corso rappresenta per l'azienda, i cui lavoratori hanno seguito il corso stesso, dimostrazione di aver ottemperato a quanto prevede la normativa.
c9. L'impresa o il soggetto erogatore della formazione redige e conserva un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei lavoratori cui verrà rilasciato l'attestato di partecipazione al corso. Tale attestato dovrà essere redatto in duplice copia: una dovrà essere conservata presso il soggetto gestore della formazione, l'altra verrà rilasciata al lavoratore che lo potrà depositare presso il proprio datore di lavoro.
La Commissione per la verifica dei requisiti di conformità è collocata funzionalmente presso la Direzione regionale sviluppo economico e attività produttive, formazione e lavoro e dovrà prevedere accanto a uno o più funzionari della suddetta direzione, la presenza di almeno un funzionario dell'UDT prevenzione della Direzione regionale e sanità, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL, un rappresentante delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e uno di quelle dei lavoratori. Tale commissione verrà costituita con specifico atto entro 60 gg dalla approvazione del presente protocollo d'intesa.

d I crediti formativi acquisiti.
Il lavoratore che ha partecipato a corsi che hanno acquisito l'attestato di conformità ai requisiti minimi, all'atto dell'assunzione in ditta diversa da quella presso cui lavorava al momento della frequenza del corso, non deve ripetere la formazione che ha già avuto se è in possesso dell'attestato dell'avvenuta formazione, avendolo richiesto al precedente datore di lavoro al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
L'attestato, consegnato dal lavoratore al nuovo datore di lavoro, consente di poter effettuare solo la formazione mancante secondo le regole seguenti:
• se la nuova ditta è dello stesso comparto rimane valido il credito formativo relativo alla formazione generale e alla formazione specifica e mentre deve essere ripetuta l'addestramento;
• se la nuova ditta è di altro comparto produttivo rimane valido il credito formativo relativo alla formazione generale mentre il nuovo datore di lavoro dovrà comunque garantire la formazione specifica e l'addestramento nei tempi previsti dal presente protocollo d'intesa.

Perugia, 2 maggio 2007