Categoria: Normativa statale
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 10 ottobre 2005
Attuazione della direttiva 1999/95/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi, che fanno scalo nei porti della Comunità.
G.U. 15 novembre 2005, n. 266

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità;
Visto l'art. 4, comma 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 giugno 2001, n. 133 recante l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze;
Visto l'art. 11, comma 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
 

Decreta:

Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la verifica ed il controllo dell'osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 di attuazione della direttiva 1999/63/CE da parte delle navi che fanno scalo nei porti nazionali, al fine di migliorare la sicurezza marittima e le condizioni di lavoro, sanitarie e di sicurezza della gente di mare a bordo delle navi.
 

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) «nave»: ogni nave marittima, sia essa di proprietà pubblica o privata, impegnata normalmente in operazioni commerciali marittime; i pescherecci non rientrano in questa definizione;
b) «Autorità competente centrale»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento della navigazione e del trasporto marittimo ed aereo;
c) «Autorità competente locale»: le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi;
d) «ispettore»: un funzionario pubblico o altra persona debitamente autorizzata dall’Autorità competente centrale a verificare le condizioni di lavoro a bordo che risponde a tale Autorità;
e) «reclamo»: qualsiasi informazione o rapporto trasmesso da un membro dell'equipaggio, un organismo professionale, un'associazione, un sindacato o, in generale, da chiunque sia interessato alla sicurezza della nave, in particolare alla sicurezza o alla salute dell'equipaggio.
 

Art. 3.
Elaborazione di relazioni

1. Qualora l’Autorità competente locale, nel cui porto una nave abbia fatto scalo volontario nel normale esercizio delle proprie attività commerciali oppure per ragioni operative, riceva un reclamo da essa non ritenuto manifestamente infondato o acquisisca prova del fatto che la nave non rispetta le norme previste dal decreto legislativo n. 108 del 2005, elabora una relazione che invia all'Autorità competente centrale; allorché un'ispezione effettuata a norma dell'art. 4 del presente decreto fornisca le prove in merito, l'Autorità competente locale adotta tutte le misure necessarie per fare modificare le condizioni a bordo che risultano manifestamente pericolose per la sicurezza o la salute dell'equipaggio.
2. L'Autorità competente centrale trasmette la relazione di cui al comma 1 al Governo del Paese di immatricolazione della nave.
3. L'identità della persona che presenta il reclamo non deve essere resa nota né al comandante né al proprietario o all'armatore della nave in questione.
 

Art. 4.
Ispezione e ispezione più dettagliata delle navi mercantili

1. L'ispettore, quando effettua un'ispezione per acquisire la prova che la nave non rispetta le prescrizioni del decreto legislativo n. 108 del 2005, verifica se:
a) sia stata elaborata una tabella dell'organizzazione del lavoro a bordo, nella lingua dello Stato di bandiera e in lingua inglese conforme al modello di cui all'allegato A del decreto legislativo n. 108 del 2005, o ad altro equivalente, e che tale tabella sia affissa a bordo in un luogo facilmente accessibile;
b) sia tenuto un registro delle ore di lavoro o di riposo della gente di mare, nella lingua italiana e in lingua inglese conforme al modello di cui all'allegato B del decreto legislativo n. 108 del 2005, o ad altro equivalente, conservato a bordo e debitamente vidimato dall'autorità competente dello Stato in cui la nave è registrata.
2. A norma del comma 1, allorché un reclamo sia stato ricevuto o l'ispettore ritenga, in base alle sue osservazioni a bordo, che i lavoratori si trovino in stato di eccessivo affaticamento, egli effettua un'ispezione più dettagliata per determinare se le ore di lavoro prestate o i periodi di riposo iscritti nel registro corrispondano alle norme stabilite dall'art. 3 del decreto legislativo n. 108 del 2005 e se essi siano stati debitamente osservati, tenendo conto di altri registri concernenti il funzionamento della nave.
 

Art. 5.
Eliminazione delle irregolarità

1. Qualora l'ispezione o l'ispezione più dettagliata rivelino che la nave non è conforme ai requisiti del decreto legislativo n. 108 del 2005, l'Autorità competente locale adotta le misure necessarie per far sì che vengano modificate le condizioni a bordo che comportano un pericolo manifesto per la sicurezza o la salute della gente di mare imbarcata. Tali misure possono consistere in un divieto di lasciare il porto fino a che non siano state eliminate le irregolarità constatate o fino a che la gente di mare non si sia sufficientemente riposata.
2. Allorché esistano prove evidenti che i membri dell'equipaggio incaricati del primo turno di guardia o dei turni successivi si trovino in uno stato di affaticamento eccessivo, l'Autorità competente locale provvede affinché la nave non lasci il porto prima che siano state eliminate le irregolarità constatate o che l'equipaggio si sia sufficientemente riposato.
 

Art. 6.
Misure successive

1. Nel caso in cui sia stato prescritto ad una nave il fermo in porto a norma dell'art. 5 del presente decreto, l'Autorità competente locale informa il comandante, il proprietario o l'armatore della nave e l'Autorità competente centrale dei risultati delle ispezioni di cui all'art. 4 del presente decreto, delle decisioni dell'ispettore o delle eventuali misure correttive richieste.
2. In caso di ispezione a norma del presente decreto occorre evitare nella misura del possibile indebiti ritardi alla nave. Qualora una nave subisca indebiti ritardi, il proprietario o l'armatore ha diritto di richiedere un indennizzo per eventuali perdite o danni subiti. In tutti i casi si faccia valere un ritardo indebito, l'onere della prova incombe all'armatore della nave.
 

Art. 7.
Diritto di ricorso

1. Il proprietario o l'armatore di una nave o il suo rappresentante ha il diritto di ricorrere contro una decisione di fermo adottata dall'autorità competente. Il ricorso non sospende il fermo.
2. Il provvedimento che dispone il fermo, da notificare al Comandante della nave, reca le indicazioni dei tempi e delle modalità per l'esercizio del diritto di ricorso, secondo la normativa vigente.
 

Art. 8.
Cooperazione tra le amministrazioni

1. L'Autorità competente centrale garantisce lo scambio di informazioni e la collaborazione necessarie con gli altri Stati membri ed assicura che le autorità competenti locali mantengano un collegamento operativo anche informatizzato.
2. Tutte le informazioni relative alle misure adottate vengono rese disponibili, a cura dell'Autorità competente centrale sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti e comunicate alla Commissione europea.
 

Art. 9.
Divieto al trattamento più favorevole

1. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione OIL 180, o del protocollo della Convenzione OIL 147, in caso di ispezione di una nave immatricolata o battente bandiera di uno Stato che non è parte di detti strumenti, il trattamento riservato a tale nave e al suo equipaggio non deve essere più favorevole di quello riservato ad una nave battente bandiera di uno Stato che è parte della Convenzione o del protocollo.
 

Art. 10.
Navi di Stati membri e di Stati terzi

1. Per le navi, degli Stati membri gli ispettori devono verificare l'osservanza delle disposizioni della direttiva 1999/63/CE, mediante controllo della tabella dell'organizzazione del lavoro a bordo e del registro delle ore di lavoro o di riposo della gente di mare, elaborati secondo quanto riportato negli allegati I e II della direttiva 1999/95/CE. La relazione di cui all'art. 3, comma 1 e l'informazione di cui all'art. 6, comma 1, sono inviate all'amministrazione dello Stato di immatricolazione della nave o alle autorità consolari oppure, in mancanza di queste, alla rappresentanza diplomatica più vicina di tale Stato.
2. Il presente decreto si applica alle navi non iscritte nel registro o non battenti la bandiera di uno Stato membro soltanto dopo l'entrata in vigore della Convenzione OIL n. 180 e del protocollo della Convenzione OIL n. 147.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2005
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 120