Categoria: 2019
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 30 gennaio 2019
Validità: 01.03.2019 - 31.12.2020
Parti: Nuova Sidap e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio-Turismo, Pubblici esercizi, Nuova Sidap
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
1. Diritti d’informazione e relazioni sindacali
2. Diritti sindacali
3. Sicurezza
4. D.lgs 81/08
5. Pari opportunità
6. Tutela della dignità personale e contrasto alle molestie sessuali
7. Organizzazione del lavoro
8. Distribuzione orario di lavoro
9. Riposo settimanale
10. Lavoro a tempo parziale
11. Lavoro notturno
12. Ferie
13. Malattia
14. Integrazione malattia
15. Conservazione del posto di lavoro
16. Trasferta

 

17. Trasferimenti
18. Vitto
19. Pausa retribuita e tempo tuta
20. Tredicesima mensilità
20. Quattordicesima mensilità
22. Apprendistato
23. Contratti a tempo determinato
24. Vestiario
25. Rotture stoviglie e altri strumenti di lavoro
26. Diritto allo studio
27. La disabilità in azienda
28. Responsabilità sociale
29. Welfare
30. Personale operativo - Operatore pluriservizio
31. Shopping bag
32. Premio di risultato (P.d.R.)
33. Decorrenza e durata


Ipotesi di accordo

Il giorno 30 gennaio 2019, in Roma presso l’Hotel Cicerone, Via Cicerone n. 55/c, si sono incontrate: Nuova Sidap srl […] (di seguito, anche: Azienda); le Segreterie Nazionali delle OO.SS. di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil […], (di seguito, anche: OO.SS.), con la partecipazione delle RSA/RSU e delle strutture territoriali.

Premesso che
- il contesto economico italiano dal 2008 segna una forte depressione dei consumi e del traffico su tutto il territorio nazionale con pesanti ricadute sul business della distribuzione carburanti e della ristorazione;
- il business di Nuova Sidap srl in Italia genera un significativo assorbimento finanziario, funzionale all'esercizio dell'attività e per sostenere il piano di investimenti;
- Nuova Sidap srl sta rinegoziando quasi tutti gli accordi commerciali in seguito alla riconfigurazione del mercato che ha visto l’uscita dallo stesso di importanti player (Shell, Esso,..) e l’ingresso di nuovi operatori privati;
- il costo del lavoro costituisce un'importante voce nel conto economico dei singoli locali e dell’Azienda. L’incidenza del costo lavoro è aumentata in maniera rilevante a seguito della diffusione della modalità di erogazione carburanti “Servita” (negli ultimi 5 anni i punti vendita con modalità “Servita” gestiti da Nuova Sidap srl sono passati dal 35% a circa l’80% del portafoglio);
- Nuova Sidap srl ha presentato un piano che prevede investimenti e azioni, volte al rilancio dell'Azienda in Italia per invertire il trend negativo rendendola maggiormente efficiente, come presupposto per tornare ad un attivo sviluppo del business nonché salvaguardare i livelli occupazionali.
Le OO.SS. e Nuova Sidap srl condividono che il personale costituisce una delle leve strategiche per il rilancio dell’Azienda e, pertanto, ritengono opportuna una scrittura del Contratto Integrativo Aziendale, finalizzata a renderlo coerente con le sfide del citato piano, introducendo meccanismi di "pay for performance" (variabilizzazione) e di welfare.
Le OO.SS. sottolineano, inoltre, l’importante contributo del nuovo percorso di relazioni industriali nonché gli sforzi del personale per sostenere tale piano e fare fronte alla citata situazione di crisi, sia attraverso il proprio contributo professionale, sia attraverso le innovazioni introdotte dalla presente intesa.
Le Parti, pertanto, con il presente accordo intendono riaffermare il valore strategico di corrette e moderne relazioni sindacali che vedano costantemente al centro il confronto, la partecipazione ed il coinvolgimento attivo delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso le proprie RSA/RSU.
Dopo ampia condivisone degli obiettivi, sfide e necessità le Parti sono giunte alla sottoscrizione della presente intesa che costituisce il Contratto Integrativo Aziendale (CIA).

1. Diritti d’informazione e relazioni sindacali
Le Parti, ferme restando le reciproche autonomie, intendono sviluppare un sistema di relazioni sindacali e di meccanismi destinati a facilitare la fruizione dei diritti d’informazione, anche tenuto conto delle previsioni e indicazioni contenute nel CCNL del settore Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, improntato alla reciproca correttezza e trasparenza, finalizzato ad un dialogo e confronto fra le Parti utile a favorire la comprensione e le soluzioni più idonee ai problemi aziendali e dei Collaboratori, che consenta di conseguire la più efficace e competitiva presenza sul mercato dell’Azienda sia in termini di efficienza che di soddisfazione delle esigenze del Cliente.
Quanto sopra potrà richiedersi senza duplicazione (e moltiplicazione) né di competenze né di oneri aggiuntivi per l’Azienda, in un articolato d’incontri sia a livello nazionale che unità di vendita/territoriale.
Le Parti convengono in particolare che l’Azienda fornisca alle OO.SS. Nazionali, in apposito incontro da tenersi di norma nel mese di Maggio, informazioni sull’andamento e sulle prospettive aziendali con particolare riferimento al fatturato e ai risultati gestionali, all’evoluzione degli organici articolati per tipologie, agli investimenti realizzati o da realizzarsi, sia avuto riguardo a ristrutturazioni che a nuove unità di vendita, ai piani di sviluppo e commerciali, all’andamento del Premio di Risultato e dei suoi singoli parametri concordati nel presente accordo.
A livello di unità di vendita/territoriale potranno realizzarsi momenti di confronto preventivo finalizzato anche al raggiungimento di eventuali intese, formalizzate relativamente a problematiche legate a:
- ristrutturazioni;
- piano ferie annuale;
- modifiche all’articolazione dell’orario di lavoro del punto di vendita;
- ore supplementari;
- significative innovazioni: di prodotto, di tecnologia, di processo;
- dismissioni e scadenze concessioni;
- terziarizzazione;
- modifiche significative di organizzazione del lavoro,
oltre al monitoraggio relativo all’andamento dei parametri che costituiscono il Premio di Risultato, così come previsto nello specifico capitolo.
Le Parti confermano che il sistema dei diritti di informazione e di relazioni sindacali così come descritto e definito risponde al comune obiettivo sia di agevolare il passaggio di informazioni a livello nazionale e/o unità di vendita/territoriale, che di rendere esigibile il confronto costruttivo/preventivo, relativamente alle problematiche a livello locale.
Le Parti concordano, inoltre, nell’ipotesi in cui il confronto preventivo a livello di punto di vendita/territoriale dovesse configurare posizioni fra loro contrastanti e non conciliabili, di rendere parimenti esigibile un ulteriore confronto, ricorrendo reciprocamente al livello di responsabilità immediatamente superiore a quello in cui è avvenuto l’originario confronto, sempre al fine di prevenire e/o ricomporre eventuali conflitti.
Le Parti procederanno annualmente a valutare gli effetti della presente procedura.

2. Diritti sindacali
L’Azienda riconosce le strutture sindacali aziendali, le RSU o, in alternativa, le RSA.
L’Azienda estenderà la tutela prevista dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 ai dipendenti dei locali con meno di 15 addetti.
Per i locali con 10 addetti o inferiori a detta dimensione, la fruizione dei permessi per i dirigenti della RSA/RSU, in caso di concomitanza della richiesta, potrà essere avvenire solo ed esclusivamente da un dirigente per volta tra tutte le sigle sindacali firmatarie, la cui scelta sarà effettuata da parte delle OO.SS. che dovranno comunicarlo tempestivamente alla Direzione del locale e all’Azienda.
Viene riconosciuto il diritto di assemblea, di cui all'art. 20 della citata legge 300/70, presso una sola unità produttiva, ai dipendenti della stessa Azienda in forza presso diverse unità produttive, salvaguardando la continuità del servizio nei locali di appartenenza dei partecipanti all’assemblea interaziendale, soprattutto in considerazione delle dimensioni ridotte dei locali e del relativo organico.
[…]

3. Sicurezza
Le Parti convengono, di costituire per Nuova Sidap la Commissione tecnica congiunta a livello nazionale e concordano nel ritenere e considerare la sicurezza e la tranquillità personale di tutti gli operatori, quali beni principali da tutelare e preservare attraverso l’adozione di misure specifiche a ciò indirizzate.
Le Parti convengono quanto segue in ordine alla Commissione tecnica congiunta:
sarà composta da 3 componenti designati dalle OO.SS. Nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl Uiltucs Uil e 3 di nomina aziendale;
- potrà avvalersi di esperti esterni indicati di comune intesa dalle Parti;
- si riunirà periodicamente una volta l’anno, orientativamente sul finire dell’anno, ferma restando la possibilità di riunirsi in via straordinaria qualora si verificassero eventi la cui gravità oggettivamente lo richieda;
- le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro componenti, di cui almeno due di parte sindacale;
- di ciascuna riunione verrà redatto apposito verbale;
- i componenti di parte sindacale potranno formulare proposte e osservazioni sulle decisioni dell’Azienda in materia;
- potrà assumere decisioni vincolanti per le Parti con il parere favorevole di almeno quattro componenti, di cui almeno due di parte sindacale;
- le spese di funzionamento relative all’effettuazione delle riunioni sono a carico dell’Azienda;
- i permessi retribuiti dei componenti dipendenti dall’Azienda, necessari alla partecipazione alle riunioni, non sono computabili nel monte ore relativo alle singole unità di vendita.
L’Azienda fornirà alla Commissione l’elenco semestrale completo di tutti gli episodi di piccola delinquenza e criminalità verificatisi nei locali in cui viene espletata l’attività di Nuova Sidap srl; tale elenco sarà realizzato sulla base delle segnalazioni dei dipendenti formulate nell’apposito registro istituito presso ciascuna unità di vendita, garantendo un uso riservato delle stesse e verrà integrato da segnalazioni circostanziate che potranno essere presentate anche dalle OO.SS. firmatarie della presente intesa.
Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:
- individuare le zone o le unità dì maggiore criticità, nonché le soluzioni - previa condivisione da parte dell’azienda con la proprietà - e gli interventi prioritari e più idonei in relazione alla tipicità ed alla ricorrenza degli episodi contrari alla sicurezza delle persone e delle cose;
- informare di tali soluzioni sia le autorità amministrative locali e di pubblica sicurezza per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, sia le Società petrolifere e quelle che gestiscono i tronchi autostradali, nonché le OO.SS. competenti per territorio e le RSA/RSU;
- procedere in via istituzionale al monitoraggio di situazioni critiche raccolte attraverso specifica modulistica, compilata localmente, anche sulla base delle segnalazioni contenute nel registro istituito presso ciascun punto vendita e costantemente aggiornate, e potrà formulare suggerimenti e proposte a carattere di intervento sulle istituzioni, tecniche e organizzative, finalizzati a configurare possibili soluzioni che l’Azienda si impegna ad esaminare ed alle quali fornirà risposta di norma entro i 30 giorni successivi. Più specificatamente nei locali direttamente interessati e per il periodo in cui si manifesteranno i fenomeni sopra ricordati, l’Azienda interviene sia utilizzando specifiche intese con gli Enti preposti alla Sicurezza (Polizia Stradale e Questure), sia utilizzando società di vigilanza esterne, sia attuando altre iniziative idonee.
Qualora il dipendente o i dipendenti del turno notturno ritenessero necessario, in presenza di reale pericolo imminente per la sicurezza personale o l’integrità della struttura, procedere a temporanea chiusura dell’esercizio, l’Azienda verificato l’evento anche sulla scorta di una relazione dettagliata compilata dal dipendente o dai dipendenti, provvederà qualora lo ritenga necessario, ad inoltrare esposto all’Autorità competente.

4. D.lgs 81/08
Le Parti condividono l’impegno affinché la formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza necessaria si sviluppi e venga erogata preferibilmente attraverso le strutture paritetiche rappresentate dagli Enti Bilaterali Territoriali laddove questi ultimi siano in grado di garantirla.
Le Parti convengono sulla necessità di istituire un’apposita “Commissione” a livello Nazionale, composta da un Rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria della presente intesa oltreché da almeno tre Rappresentanti dell’Azienda, avente lo scopo di monitorare l’andamento del sistema di gestione “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ai sensi del D.Lgs 81/08.
In tale occasione, saranno fornite anche informazioni sulle azioni che l’Azienda intende intraprendere in materia.
La Commissione si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le spese di funzionamento relative all'effettuazione delle riunioni sono a carico dell’Azienda; i permessi retribuiti dei componenti dipendenti dall’Azienda, necessari alla partecipazione alle riunioni, non sono computabili nel monte ore relativo alle singole unità di vendita.

5. Pari opportunità
Le Parti convengono di istituire una Commissione per le “Pari Opportunità” composta pariteticamente da tre rappresentanti designati dall'Azienda e tre rappresentanti designati dalle OO.SS. Nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, firmatarie del presente CIA.
La Commissione avrà l'incarico di svolgere attività di studio e di ricerca al fine di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici, nonché le misure atte a superarle.
L'Azienda fornirà annualmente i dati relativi all'andamento dell'occupazione, disaggregati ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 125/1991.
Inoltre la Commissione, attraverso lo studio e l'approfondimento della legislazione vigente in materia, valuterà la individuazione di misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile, anche attraverso lo studio e la promozione di specifici progetti di azioni positive, ricercando possibili finanziamenti, sia nazionali che internazionali.
L'Azienda si farà carico di eventuali oneri relativi ad altre iniziative concordate in Commissione, nonché dei permessi retribuiti necessari per la partecipazione alla stessa.
Le Parti prevedono relativamente all’istituto dei “Congedi Parentali”, di avviare un percorso di confronto finalizzato all’inserimento della maternità ad ore.

6. Tutela della dignità personale e contrasto alle molestie sessuali
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale dovranno essere improntanti alla reciproca correttezza.
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea in tema di Tutela della Dignità degli uomini e delle donne nel mondo dei lavoro, l'Azienda ritiene inaccettabile e contrario ai principi etici qualunque atto o comportamento che si configurino come molestia o violenza nel luogo di lavoro e si impegna ad attuare tutte le iniziative atte a prevenire e scoraggiare atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, contrastando fermamente qualsivoglia discriminazione di gene etnia, lingua, religione, opinioni politiche, o legata a condizioni personali e sociali.
Per molestia sessuale si intende ogni tipo di comportamento a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o scritto.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti l'Azienda continuerà a favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato sul rispetto e sulla reciproca correttezza, anche nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL, nonché dalla normativa comunitaria in materia e dal D.Lgs 198/06 e successive modifiche (c.d. “codice pari opportunità”).
Qualora si verifichino episodi che rientrino nella materia di cui al terzo comma, la lavoratrice o il lavoratore potranno denunciare tali episodi alla Direzione HR, anche attraverso la propria Organizzazione Sindacale e/o la RSU/RSA.
L'accertamento dei fatti avverrà nel pieno rispetto dei diritti di legge e di contratto garantendo l'adeguata riservatezza.
Laddove venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno posto in essere. Ciò può includere un’azione disciplinare che può comprendere il licenziamento del molestatore.
Le vittime riceveranno sostegno e verranno assistite con riferimento all’attività lavorativa.

7. Organizzazione del lavoro
L’organizzazione del lavoro delle singole unità di vendita sarà oggetto di confronto così come previsto dall’articolo 1 del presente CIA, finalizzato al raggiungimento di un’intesa tra l’Azienda e le OO.SS. territoriali e le RSA/RSU dei singoli locali, finalizzandola agli obiettivi di sostenibilità del business, di efficienza e produttività, d’arricchimento professionale dei lavoratori, di servizio alla clientela, di equa ripartizione dei carichi e dei ritmi di lavoro, di bilanciamento vita-lavoro.
Attraverso l’organizzazione del lavoro le Parti convengono di dare risposta ai problemi specifici dell’Azienda, alla programmazione delle ferie e del loro smaltimento, alle punte stagionali, alla variabilità dei flussi di clientela concordando e programmando con gli organismi sindacali la distribuzione individuale e collettiva degli orari di lavoro stagionali, anche attraverso l’adozione temporaneamente concordata, di orari di lavoro per il personale a part time superiori all’orario contrattuale individuale.
Le Parti, altresì, condividono che il lavoro notturno nelle sue implicazioni in materia di presidio, sicurezza, disagio, qualità del servizio al cliente, sarà oggetto di confronto in relazione alle peculiarità locali.

8. Distribuzione orario di lavoro
L’orario settimanale di lavoro del personale full time è distribuito, di norma, su cinque giorni; le modalità di applicazione degli orari di lavoro e la distribuzione dei turni, saranno oggetto di confronto finalizzato al raggiungimento dell’intesa, a livello territoriale tra le RSA/RSU e/o le OO.SS. ed i rappresentanti dell’Azienda.
Potranno essere godute, consecutivamente, le due giornate di riposo laddove, tenendo conto delle esigenze dell’Azienda e dei lavoratori, se ne ravvisi la possibilità.
Nell’intento di agevolare una corretta programmazione della propria attività lavorativa, a tutto il personale sarà comunicato, anticipatamente allo svolgimento del turno, un programma di lavoro minimo quindicinale.

9. Riposo settimanale
Ogni cinque settimane di lavoro i dipendenti che prestano servizio nei locali lungo la rete autostradale potranno godere, nel giorno di domenica, uno dei riposi spettanti.
In tal caso, di norma, non potranno essere godute consecutivamente le due giornate di riposo.

10. Lavoro a tempo parziale
Le Parti riconfermano i principi contenuti nel CCNL del settore Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo relativamente alle prestazioni lavorative a tempo parziale.
Tale forma contrattuale si dimostra, peraltro, anche idonea ad assicurare occasioni lavorative a categorie di persone quali, essenzialmente, giovani e donne che necessitano di opportunità complementari e/o di parziale sostegno. In tale ottica l’Azienda si dichiara disponibile ad acconsentire alla trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il periodo successivo al parto e fino al 36esimo mese di età del bambino nonché per 12 mesi in caso di adozione di minori di età fino a 8 anni.
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il periodo successivo al parto e fino al 36° mese di età del bambino, nonché per 12 mesi in caso di adozione di minori di età fino a 8 anni. La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, su base volontaria, avverrà tenendo conto delle esigenze tecnico produttive del locale di appartenenza e salvaguardando la flessibilità che tale istituto contempla, fermo restando il livello di inquadramento e la professionalità acquisita; la distribuzione dell’orario verrà definita d’intesa con la Direzione del locale anche alla luce delle esigenze manifestate dal/la richiedente. Al termine dell’utilizzo di tale istituto il/la lavoratore/lavoratrice riprenderà l’attività a tempo pieno alle precedenti condizioni.
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di tempo limitato, per gravi esigenze di salute familiari regolarmente documentate. La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale sarà possibile per l’assistenza a familiari entro il 2° grado civile di parentela e per un periodo massimo di 4 mesi non ripetibile, tenuto conto delle esigenze tecnico produttive del locale di appartenenza e salvaguardando le flessibilità che tale istituto contempla, fermo restando il livello di inquadramento e la professionalità acquisita. La distribuzione dell’orario verrà definita d’intesa con la Direzione del locale, anche alla luce delle esigenze manifestate dal/la richiedente. Qualora per esigenze tecnico-organizzative non fosse possibile concedere il periodo di trasformazione richiesto se non parzialmente, il richiedente, nel caso permanessero ragioni di necessità, potrà richiederne il completamento al venir meno delle esigenze tecnico-organizzative che ne avevano impedito l’integrale accoglimento. Al termine dell’utilizzo di tale istituto il/la lavoratore/lavoratrice riprenderà l’attività a tempo pieno alle precedenti condizioni.
Le Parti, inoltre, hanno introdotto nell’organizzazione aziendale, la tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale annuo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con distribuzione dell’orario orizzontale, verticale o misto.
Un corretto quadro di riferimento organizzativo nelle singole unità di vendita viene dato dal sistema degli orari di lavoro del personale a tempo parziale che contiene l’indicazione puntuale della distribuzione dell’orario in base a turni settimanali alternati, a valere sia per il personale già in forza, che per quello di futura assunzione.
Al fine di procedere all’indicazione di cui al comma precedente, gli orari di lavoro individuali come sopra indicati verranno definiti nell’ambito di incontri a livello di unità di vendita, avuto riguardo agli aspetti di carattere organizzativo del punto di vendita, relativamente all’insieme degli occupati e avuto riguardo delle esigenze di eventuali lavoratori che abbiano un regolare rapporto lavorativo in essere debitamente documentato. In tale occasione le Parti potranno anche valutare la possibilità di incrementare, in presenza di comprovate esigenze organizzative e/o produttive, l’orario di lavoro per il personale part time con orario fino a 20 ore settimanali.
Il sistema degli orari di lavoro del personale a tempo parziale, in base ai turni settimanali alternati anche in riferimento a quanto previsto dagli artt. 77 e 78 del vigente CCNL del settore Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo risponde ai sotto elencati criteri:
- il numero di settimane alternate prevedibili per ogni singolo contratto di lavoro a tempo parziale
dovrà, di norma, essere compreso tra 2 e 4 settimane e, comunque, non superiore a 5;
- nel caso di turnazione su 2 settimane alternate non saranno previste settimane di attività notturna;
- in caso di turnazione su 3 o più settimane potrà essere prevista una soia settimana con attività notturna;
- per i lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro di 24 ore settimanali, il turno notturno si svolgerà su 3 giorni lavorativi di 8 ore ciascuno;
- per i lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro settimanale di 20 o 28 ore, la settimana con attività notturna dovrà prevedere 2 o 3 turni notturni di 8 ore e le restanti 4 ore in orario non notturno.
In relazione alla peculiarità dei flussi di attività ed alla necessità di assicurare adeguati livelli di servizio, il riposo settimanale sarà attribuito, negli specifici orari individuali, con le modalità che seguono, al fine di consentirne la determinabilità nell'ambito dei turni assegnati. Per i lavoratori part time il cui giorno di riposo settimanale sia stato attribuito in giorno diverso dalla domenica, l’Azienda garantirà, anche attraverso l’applicazione delle clausole flessibili, il godimento di un giorno di riposo nella giornata di domenica ogni 5 settimane, compensando in tal modo la maggiorazione prevista dal successivo capito “clausole flessibili”, che pertanto non trova applicazione.
In caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali, sarà comunque garantito un riposo settimanale nella giornata di domenica, ogni 5 settimane. Nel caso di turnazione su cicli composti da un numero di settimane inferiori a 5, sarà parimenti garantito un riposo domenicale nella quinta settimana. In tal caso le ore di lavoro previste nella giornata di domenica dall’orario individuale, saranno prestate in una delle giornate di riposo previste per tale settimana.
Clausole flessibili. […]

11. Lavoro notturno
Si conviene che per orario notturno si intende quello effettuato tra le ore 23.00 e le ore 06.00 del mattino […]

15. Conservazione del posto di lavoro
L'Azienda conserverà il posto di lavoro agli infortunati sul lavoro, nonché ai malati con gravi patologie oncologiche, sulla scorta delle informazioni fornite riservatamente dal Medico curante al Medico competente, nel rispetto della legislazione vigente.

18. Vitto
Gli accordi sindacali e/o le attuali prassi e/o consuetudini e/o usi relative alla “fruizione del pasto”, devono intendersi annullate e sostituite a tutti gli effetti, dal presente articolo.
Nei locali ove potrà essere consumato un pasto, questo sarà composto o da un menù tra quelli presenti in offerta al pubblico (con esclusione di piatti speciali), o da tre pezzi (a seconda dell’offerta presente produttiva), frutta compresa, con una bevanda.
La consumazione del pasto per il personale con prestazione lavorativa superiore alle 6 ore che svolge attività nei locali autostradali, avverrà in un tempo massimo di 20 minuti che saranno retribuiti e che faranno parte del nastro orario giornaliero. L’interruzione del lavoro per il pasto sarà segnalato dalla timbratura del badge e così pure la fine dell’interruzione.
L’Azienda opererà per l’attuazione della sostituzione del lavoratore che debba usufruire dei venti minuti della consumazione del pasto, laddove tale sostituzione sia tecnicamente possibile, anche ricorrendo al Responsabile dell’esercizio.

19. Pausa retribuita e tempo tuta
Fermo restando quanto previsto al precedente punto, ai fini della consumazione del pasto per il personale operante nel settore autostradale con prestazione lavorativa giornaliera superiore a 6 ore, viene istituita una pausa individuale retribuita della durata di 10 minuti giornalieri, a valere per tutto il personale a tempo parziale e da utilizzarsi in un'unica soluzione all’interno del turno di lavoro se inferiore alle 6 ore giornaliere (orizzontale).
Parimenti viene istituita per il personale a tempo parziale qualora svolga un turno di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere (verticale), e per il personale a tempo pieno operante in turni avvicendati di 8 ore giornaliere, una pausa individuale retribuita della durata di 10 minuti giornalieri da utilizzarsi anche in due periodi di 5 minuti ciascuno collocati rispettivamente nella prima e nella seconda metà del turno giornaliero.
Nelle realtà operative non autostradali ad eccezione della sede, sia per il personale a tempo pieno che per il personale a tempo parziale qualora svolga un turno di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere (verticale), viene istituita una pausa individuale retribuita della durata di 20 minuti, da utilizzarsi in due momenti separati di pari lunghezza (10 minuti) collocati rispettivamente nella prima e nella seconda metà del turno giornaliero, o anche in un'unica soluzione.
Vengono applicati i sotto elencati criteri:
• il godimento della pausa non potrà avvenire in coincidenza di momenti di picco dell’attività commerciale del punto di vendita;
• il godimento della pausa non potrà iniziare o terminare in coincidenza dell’inizio o della fine dell’orario di lavoro giornaliero.
L’utilizzo della pausa deve sempre essere preventivamente dichiarato al proprio Superiore. A livello di unità operativa potranno essere definite specifiche modalità applicative nel rispetto delle linee guida qui definite.
Le Parti riconoscono che nel disciplinare quanto previsto nel presente capitolo “Pausa” hanno inteso anche regolamentare ed indennizzare il tempo di vestizione e svestizione di tutto il personale dipendente.
Per quanto sopra le Parti riconoscono che null’altro sarà dovuto e/o preteso in tal senso.

22. Apprendistato
Le Parti concordano che troverà applicazione la disciplina di cui al vigente CCNL di Settore Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo.

23. Contratti a tempo determinato
Per quanto riguarda la disciplina dei contratti a termine, si applica la normativa di cui al vigente CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo.
[…]

27. La disabilità in azienda
Nuova Sidap srl si pone l’obiettivo di agevolare e favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili e svantaggiate all’interno della propria organizzazione del lavoro, anche attraverso la definizione e promulgazione di apposita procedura aziendale.
Obiettivo specifico di tale procedura è quello di individuare momenti specifici che permettano di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto di lavoro più adatto.
Tale intento aderisce, quale logico continuum, al concetto cardine della L. 68/99 del “collocamento mirato” e ne rappresenta la concretizzazione a livello aziendale.
Tale procedura pertanto dovrà assicurare, grazie anche all’intervento della struttura medica aziendale: - l’effettuazione di visita medica mirata e propedeutica all’inserimento;
- l’identificazione delle modalità più coerenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa sia in termini di collocazione oraria che di mansione richiesta.
Per quanto rileva l’accoglienza di clientela disabile, Nuova Sidap srl concorda con l’esigenza che il proprio personale si relazioni con attenzione, rispetto e sensibilità, modalità comportamentali queste peraltro normalmente utilizzate.
L’Azienda provvederà, nei modi e con gli strumenti opportuni, ad individuare corrette modalità di specifica sensibilizzazione sul tema per i propri collaboratori, anche attraverso specifici interventi formativi.

28. Responsabilità sociale
Nuova Sidap srl fonda le proprie radici sulla convinzione che sia necessario perseguire uno sviluppo sostenibile in modo tale che la performance economica e l’attenzione agli uomini ed all’ambiente siano intimamente legate.
Che si tratti di tutela delle condizioni di lavoro dei propri collaboratori, di sicurezza alimentare o di difesa dell’ambiente, Nuova Sidap srl si pone l’obiettivo di essere promotore di iniziative a favore dello sviluppo sostenibile e del progresso civile ed economico.
L'azione dell’Azienda in materia di responsabilità sociale si può articolare in iniziative che riguardano:
• lo sviluppo dell'occupazione, anche volto a favorire l'inserimento nel ciclo produttivo di lavoratori, appartenenti a categorie deboli;
• la tutela delle condizioni di lavoro, della sicurezza ed integrità fisica dei propri collaboratori, richiedendo lo stesso impegno anche ai propri partners commerciali e fornitori, garantendo il rispetto dei principi sociali fondamentali enunciati dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardanti, in particolare, il rifiuto del lavoro infantile e dello sfruttamento minorile, la non discriminazione, la tutela della diversità;
• la garanzia verso i consumatori di prodotti sicuri, favorendo l'ascolto dei clienti per meglio identificare i loro bisogni;
• la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, dalla scelta dei materiali al processo di smaltimento e/o loro riutilizzo.