Categoria: 2001
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Tipologia: CCNL
Data firma: 25 giugno 2001
Validità: 01.06.2001 - 31.05.2005
Parti: Cnai, Mcm-Cnai, Unapi-Cnai e Cisal, Failgc
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Grafici, Coop
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione: Nazionale e regionale o provinciale o aziendale
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Titolo III - Diritti sindacali e di associazioni
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Articolo 8.
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.
Titolo VI - Efficacia del contratto
Articolo 12.
Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Articolo 13.
Titolo VIII - Classificazione del personale
Articolo 14.
Articolo 15.
Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 16.
Articolo 17.
Articolo 18.
Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione delle quote di riserva
Articolo 19.
Articolo 20.
Articolo 21.
Articolo 22.
Titolo XI - Periodo di prova
Articolo 23.
Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 24.
Articolo 25.
Titolo XIII - Personale non soggetto a limitazione di orario
Articolo 26.
Titolo XIV - Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
Articolo 27.
Titolo XV - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno.
Articolo 28.
Articolo 29.
Articolo 30.
Titolo XVI - Lavoro straordinario
Articolo 31.
Titolo XVII - Lavoro a cottimo
Articolo 32.
Titolo XVIII - Lavoro a squadre e lavoro a turni
Articolo 33.
Articolo 34.
Titolo XIX - Lavoro a tempo determinato
Articolo 35.
Titolo XX - Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Articolo 36.
Articolo 37.
Titolo XXI - Apprendistato
Articolo 38.
Articolo 39.
Articolo 40.
Articolo 41.
Articolo 42.
Articolo 43.
Articolo 44.
Articolo 45.
Titolo XXII - Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro
Articolo 46.
Articolo 47.
Articolo 48.
Articolo 49.
Articolo 50.
Titolo XXIII - Lavoratori studenti
Articolo 51.
Titolo XXIV - Contratto di inserimento di lavoratori extracomunitari - Contratto di inserimento di lavoratori portatori di handicap
Articolo 52.
Articolo 53.
Titolo XXV - Occupazione femminile
Articolo 54.
 Titolo XXVI - Stagisti
Articolo 55.
Articolo 56.
Articolo 57.
Titolo XXVII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 58.
Articolo 59.
Articolo 60.
Articolo 61.
Articolo 62.
Titolo XXVIII - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 63.
Titolo XXIX - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 64.
Titolo XXX - Congedo per matrimonio
Articolo 65.
Titolo XXXI - Servizio militare - Volontariato
Articolo 66.
Articolo 67.
Titolo XXXII - Maternità
Articolo 68.
Titolo XXXIII - Ferie
Articolo 69.
Titolo XXXIV - Aspettativa
Articolo 70.
Titolo XXXV - Malattia - Infortuni
Articolo 71.
• A. Periodo di comporto.
• B. Trattamento economico.
Titolo XXXVI - Gratifica natalizia
Articolo 72.
Titolo XXXVII - Trattamento economico
Articolo 73.
Titolo XXXVIII - Aumenti periodici di anzianità.
Articolo 74.
Titolo XXXIX - Trasferta - Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del lavoratore dipendente
Articolo 75.
Titolo XL - Indennità in caso di morte
Articolo 76.
Titolo XLI - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Articolo 77.
Titolo XLII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 78.
Articolo 79.
Titolo XLIII - Trattamento di fine rapporto
Articolo 80.
Titolo XLIV - Cessione - Trasformazione dell'azienda - Liquidazione della cooperativa
Articolo 81.
Titolo XLV - Indumenti
Articolo 82.
Titolo XLVI - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 83.
Titolo XLVII - Appalti
Articolo 84.
Titolo XLVIII - Divieti
Articolo 85.
Titolo XLIX - Risarcimento danni
Articolo 86.
Titolo L - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 87.
Titolo LI - Composizione delle controversie
Articolo 88.
Titolo LII - Codice disciplinare (redatto ai sensi dell'art. 7, legge n. 300 del 20 maggio 1970).
Art. 89 - Doveri del lavoratore dipendente.
• Disposizioni disciplinari.

Titolo LIII - Patronati
Articolo 90.
Titolo LIV - Assistenza sanitaria e integrativa
Articolo 91.
Titolo LV - Previdenza integrativa
Articolo 92.
Titolo LVI - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome (Enboa)
Articolo 93.
Titolo LVII - Ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome (Enmoa).
Articolo 94.
Titolo LVIII - Contratti di inserimento
Articolo 95.
Titolo LIX - Contratti di riallineamento
Articolo 96.
Proprietà privata.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende, per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti attività nel settore "grafico, editoriale, cartario, cartotecnico e affini" in vigore dal 1 giugno 2001 al 31 maggio 2005

L'anno 2001 il giorno 25 del mese di giugno in Roma tra Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (Cnai) […]; Movimento Cooperative e Mutue Cnai (Mcm-Cnai) […]; Unione Nazionale Artigianale e Piccole Imprese (Unapi-Cnai) […] e Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (Cisal) […]; Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Grafici e Cartai (Failgc) […] si è stipulato il CCNL per i dipendenti delle Aziende, per i dipendenti e i soci delle Cooperative esercenti attività nel settore "Grafico, Editoriale, Cartario, Cartotecnico, e Affini". Esso si compone:
A. Indice
B. Premessa
C. Titoli LIX
D. Articoli 96

Premessa
[…]
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla UE finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le OOSS e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
[…]
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", e allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le Aziende e le Cooperative esercenti attività nel settore grafico, editoriale, cartario, cartotecnico e affine, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate aventi per oggetto l'esercizio di attività del settore cartografico in genere.
A titolo indicativo le Aziende e le Cooperative a cui si applica il presente CCNL sono:
a) cartotecniche:
- carta e cartone;
- paste per carta;
- cartotecnica (buste, carta da lettere, registri, notes, quaderni, registratori, raccoglitori, piatti e bicchieri di carta, tovaglioli ed articoli in cellulosa e carta, per uso domestico e sanitario, fabbricazione di sacchi e sacchetti, degli astucci, delle scatole, delle veline per imballaggio, imballaggi flessibili di carta e cartone, ecc.);
- della trasformazione della carta e del cartone (carta da parati, carte patinate, gommate e paraffinate, carte e cartoni ondulati);
b) grafica:
- grafica pubblicitaria in genere;
- serigrafia;
- studi fotografici.
Tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del settore grafico, editoriale, cartario, cartotecnico e affine.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione. Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali e/o della UE, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende e delle Cooperative all'applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate 'ad personam'.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II - Livelli di contrattazione: Nazionale e regionale o provinciale o aziendale
Articolo 3.

[…]
Alla contrattazione collettiva di 1° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) costituzione e funzionamento della Commissione di garanzia e conciliazione;
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

Articolo 4.
La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede regionale o provinciale od aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di 1° livello.
Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione Presenza".
Detto elemento sarà concordato, in sede regionale o provinciale od aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia o nella azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali;
c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge n. 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina e approvazione dei contratti di formazione e lavoro (CFL), secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 18.

Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui l'Azienda e la Cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'Azienda e nella Cooperativa stessa.
[…]

Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione delle quote di riserva
Articolo 20.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
3. libretto di "indennità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[…]

Articolo 21.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda e della Cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psicoattitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 24.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative.
La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle Aziende e delle Cooperative è fissato in 40 ore settimanali, distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa.
Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo: le soste durante il lavoro superiori a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno delle Aziende e della Cooperativa, comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 25 è fissato in 50 ore settimanali.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in più di 3 frazioni.
In relazione alle particolari esigenze delle Aziende e delle Cooperative, l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 16 ore e per un massimo di 16 settimane all'anno.
Il recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minor lavoro e retribuito con una maggiorazione del 10%.
La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (flex-time).
La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a 2 o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing).
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
[…]
Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda e dalla Cooperativa senza esserne autorizzato.
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, la consumazione dei pasti e colazioni ed il pernottamento non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
[…]
Le parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM 30.8.99.

Articolo 25.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione d'orario sancita dall'art. 1, DRL 15.3.23 n. 692, approvata con RDL 6.12.23 n. 2657 e pubblicato nella GU n. 299 del 21.12.23, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
a) custodi;
b) guardiani diurni e notturni;
c) portieri;
d) uscieri e inservienti;
e) personale addetto ai lavori di carico e scarico;
f) addetti ai centralini telefonici privati;
g) personale addetto alla estinzione degli incendi;
h) personale addetto agli impianti di riscaldamento.

Titolo XIV - Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
Articolo 27.

L'orario di lavoro dei minori d'età, tra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori non può durare senza interruzione più di 4,30 ore. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 minuti ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni e integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agli altri orari.

Titolo XV - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno.
Articolo 30.

[…]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle 6 il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22 alle 6, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XVI - Lavoro straordinario
Articolo 31.

[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 160 ore annue. Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. […]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVIII - Lavoro a squadre e lavoro a turni
Articolo 33.

È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori dipendenti che si avvicendano ad una macchina o ad una lavorazione o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di eguale durata. L'orario giornaliero del lavoratore dipendente a squadre è di 8 ore per turno. Il lavoratore a squadre potrà essere organizzato anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.

Articolo 34.
Il lavoratore dipendente a turni potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determinano il ricorso e per le unità organizzative interessate. Il lavoratore dipendente deve prestare la sua opera nei turni stabiliti, quando siano disposti i turni periodici e/o nastri orari, i lavoratori dipendenti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che gli stessi lavoratori dipendenti abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne. Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di 30 minuti. Durante l'intervallo, il lavoratore dipendente turnista può allontanarsi dal posto di lavoro ed anche uscire fuori dall'Azienda e dalla Cooperativa.

Titolo XIX - Lavoro a tempo determinato
Articolo 35.

In tutte le Aziende e Cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12 della legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni e integrazioni è consentito, in relazioni a particolari esigenze aziendali ed al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
[…]
k) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente.
[…]

Titolo XXI - Apprendistato
Articolo 42.

Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che, questa andrà articolata in contenuti a carattere trasversale ed in contenuti a carattere professionale, riprendendo le indicazioni forniti a riguardo dai decreti del Ministero del lavoro dell'8.4.98 e 20.5.99. La durata della formazione è pari a quanto appresso riportato:

titolo di studioore medie di formazione annuali
scuola dell'obbligo 120
attestato di qualifica professionale 100
diploma di scuola media superiore 80
diploma universitario 60
diploma di laurea 60

I programmi formativi sono demandati alla contrattazione collettiva di 2° livello tra le parti stipulanti il presente CCNL.

Articolo 43.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato, anche non in mansioni analoghe, l'azienda e la cooperativa dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, mentre dovrà esonerarlo dall'effettuazione di attività formativa con contenuti di natura generale, se già effettuata presso il datore di lavoro precedente. All'atto dell'assunzione, l'Azienda e la Cooperativa richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra azienda e cooperativa, ai fini del conseguimento del credito formativo e comunque dell'esenzione dalla frequenza dei moduli formativi già contemplati. Le parti entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL si incontreranno per definire il progetto formativo da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Articolo 45.
Il "Tutor", nelle iniziative formative di cui al precedente articolo del presente CCNL, può essere identificato in un lavoratore dipendente, dell'azienda e della cooperativa, di livello non inferiore a quello finale dell'apprendista ovvero in un consulente esterno avente esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale. Nelle Aziende e nelle Cooperative con meno di 15 dipendenti, la funzione di "Tutor" può essere esercitata anche dal datore di lavoro.

Titolo XXII - Formazione professionale - Contratto di formazione e lavoro
Articolo 46.

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento e all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di un a costante revisione delle conoscenze individuali, le aziende e le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
a) un efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti neo-assunti;
b) un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza, i nuovi metodi di lavoro, l'automazione dei processi produttivi;
c) un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti, nelle nuovi mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Articolo 47.
Le parti convengono, per quanto di loro competenza, di attuare gli strumenti più idonei, di natura sia contrattuale che legislativa, al fine di utilizzare al meglio l'istituto del CFL, ravvisando in esso uno strumento valido per favorire l'incremento occupazionale giovanile e concordano sulla necessità di realizzare comuni interventi per l'attivazione delle legge n. 863/84.

Articolo 48.
Le parti convengono che, le caratteristiche dei contratti di formazione e lavoro per l'acquisizione dei contenuti professionali sono indicate come segue:
- per l'acquisizione di professionalità elevata o professionalità intermedia o per agevolare l'inserimento professionale il CFL è consentito per il conseguimento della professionalità corrispondente al 1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° livello d'inquadramento e ha una durata massima di 24 mesi. Esso deve prevedere una formazione massima di ore come dalla tabella dell'art. 87 del presente CCNL, da effettuarsi presso il luogo di lavoro.
[…]

Articolo 49.
La formazione sarà normalmente impartita da persone qualificate o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.

Articolo 50.
Ai lavoratori assunti con CFL sarà assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente CCNL.

Titolo XXIV - Contratto di inserimento di lavoratori extracomunitari - Contratto di inserimento di lavoratori portatori di handicap
Articolo 52.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Articolo 53.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXVII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 58.

Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende e nelle Cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Titolo XXVIII - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 63.

[…]
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o dell'Azienda o della Cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Titolo XXIX - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 64.

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora a un massimo di 2 ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti e il datore di lavoro.

Titolo XXXII - Maternità
Articolo 68.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per 3 mesi dopo il parto;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c);
e) per malattia del bambino d'età inferiore a 3 anni. Diritto riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della legge 4.5.83 n. 184;
f) durante il 1° anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata; il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre dipendente di uscire dall'Azienda e dalla Cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'Azienda e dalla Cooperativa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]

Titolo XLV - Indumenti
Articolo 82.

[…]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitario.
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della pressfibra e nelle cartiere, ad usura particolare di vestiario, anche per effetto di sostanze corrosive, l'Azienda e la Cooperativa provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.

Titolo XLVI - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 83.

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende e nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda e la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori dipendenti;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione paritetica composta da tre persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo di intesa.

Titolo XLVII - Appalti
Articolo 84.

Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine, altresì, di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e del rapporto di lavoro da parti delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente CCNL, le Aziende e le Cooperative appaltanti dovranno esigere dalle aziende e dalle cooperative appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali della categoria merceologica cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali e infortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra deve essere previsto da apposita clausola da inserire nei relativi contratti di appalto.

Titolo L - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 87.

È costituita una Commissione nazionale di garanzia e conciliazione, composta da 6 membri di cui 3 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 3 nominati dalle OOSS firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione nell'Azienda e nella Cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
[…]
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole Aziende e cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente dell'Azienda e della Cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 14 del presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dagli articoli del presente CCNL.

Titolo LII - Codice disciplinare (redatto ai sensi dell'art. 7, legge n. 300 del 20 maggio 1970).
Art. 89 - Doveri del lavoratore dipendente.
Disposizioni disciplinari.

I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
[…]
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'Azienda e la cooperativa;
[…]
f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL in Azienda e nella Cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda e della Cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo.
[…]

Titolo LVI - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome (Enboa)
Articolo 93.

Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone, tre per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi per la costituzione di Enboa.