Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 30 gennaio 2019, n. 4647 - Infortunio mortale. La figura del CSE rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza


 

... Il giudice di appello ha stigmatizzato il rilievo di una inadeguata attività di coordinamento e vigilanza delle opere in fase esecutiva da parte del coordinatore per la esecuzione e una assoluta carenza di cooperazione nella gestione della sicurezza da parte delle organizzazioni esecutrici e affidatarie in fase esecutiva, a fronte del fatto che, nei giorni che avevano preceduto quello dell'infortunio, il vano in questione era accessibile a maestranze delle varie imprese e che la interferenza tra lavorazioni era risultata palese e drammaticamente influente nella morte dell'operaio precipitato, atteso che alla rimozione delle impalcature che presidiavano il lucernaio aveva coinciso la eliminazione o la mancata ricollocazione delle balaustre che dovevano precludere il collegamento dall'interno.

La figura del coordinatore rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza (sez.IV, 12.3.2015, Marzano, Rv.263150), laddove i piani organizzativi e lavorativi siano comunque in grado di interferire (sez.IV, 7.6.2016, Carfì ed altri, Rv. 267687). Non pare dubbio pertanto che anche nella ipotesi che ci occupa la posizione dell'imputato non può ritenersi estranea alla area di garanzia presidiata dalla figura del coordinatore, soprattutto in ragione del concreto atteggiarsi, sovrapporsi e svilupparsi delle lavorazioni, che di fatto consentiva l'accesso al cantiere a figure professionali diversificate.

Invero il susseguirsi degli interventi, sulla base di un crono programma che doveva essere ben noto al coordinatore per la sicurezza, era tale da determinare la modificazione del luogo di lavoro anche in termini di sicurezza, alterandone i presidi pure previsti nel piano di coordinamento, così da imporre interventi propulsivi, conservativi e inibitori di cui all'art. 92 co. 1 lett.e) ed f) TU 81/2008 che sono stati del tutto omessi dal C.R. a prescindere dalla sua presenza in cantiere che, per il giudice distrettuale, ha rappresentato la mera spia di una sostanziale assenza di controllo dell'andamento del cantiere per i profili, sopra evidenziati, che allo stesso competevano.


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 11/12/2018

 

 

Fatto

 

 

1. La Corte di Appello di Roma con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva riconosciuto C.R. colpevole del reato di agevolazione colposa nella morte di G.M. dipendente della ditta edile DEPI di DP.G. che, mentre prestava attività lavorativa presso un cantiere in Frosinone, precipitava all'interno di intercapedine subendo lesioni personali da cui seguiva la morte. In particolare al C.R. era contestato, nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di avere disatteso l'art. 5 co. 1 lett.a) D.Lgs. 494/96 in quanto ometteva di verificare l'adempimento da parte delle imprese esecutrici dei lavori, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
2. Assumeva il giudice di appello che doveva essere riconosciuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in quanto, pure avendo previsto nel piano di sicurezza e coordinamento che le aperture costituenti lucernai del complesso immobiliare in costruzione dovessero essere delimitate da parapetti in legno per tutta l'ampiezza del perimetro, aveva omesso di sincerarsi per alcuni giorni che tali parapetti fossero presenti a seguito dello smantellamento del ponteggio da parte della impresa esecutrice. Affermava il giudice di appello che in tale modo l'imputato aveva manifestato di avere totalmente smarrito il controllo sullo svolgimento dei lavori, che pure impegnavano più imprese sulla base di un crono programma il cui coordinamento competeva all'imputato. Concludeva che il C.R. aveva dimostrato, attraverso la mancata attivazione di interventi propulsivi o inibitori, di non avere contezza dell'alternarsi delle lavorazioni e della eliminazione di importanti presidi di sicurezza che giustificavano un intervento del coordinatore al fine di scongiurare ulteriori interventi in quota soprattutto in periodo in cui era assente per malattia anche il capo cantiere dell'impresa esecutrice.
3. Avverso la suddetta pronuncia insorgeva la difesa del C.R. denunciando contraddittorietà della motivazione rispetto alle prove acquisite e travisamento della prova quanto all'addebito di condotta omissiva dell'imputato nel fatto colposo.
3.1 Assumeva in particolare che i compiti del coordinatore non andavano confusi con quelli facenti capo ad altre figure tutoriali quali il datore di lavoro e il responsabile dei lavori una volta che il coordinatore per la sicurezza aveva svolto, mediante la predisposizione del PSC del necessario coordinamento tra le opere da eseguirsi in cantiere e il sovrapporsi e i susseguirsi delle ditte interessate alla esecuzione degli interventi, evidenziando che non faceva carico al ricorrente di vigilare costantemente sull'andamento dei lavori, né di svolgere funzioni suppletive del datore di lavoro, laddove la rimozione dei presidi di sicurezza dai lucernai era dovuta a interventi non meglio individuati nel tempo ma che, sulla base delle dichiarazioni dei testi C. e P., erano da collocarsi solo tre giorni prima quello in cui si ebbe a realizzare il tragico evento, di cui i due giorni intermedi erano non lavorativi (11 e 12 Novembre).
3.2 Sotto diverso profilo evidenziava profili di travisamento della prova in relazione al susseguirsi delle operazioni eseguite nel cantiere, e di cui si assumeva che il coordinatore non fosse a conoscenza, in quanto i giudici di merito avevano confuso la fase degli interventi consistiti nello smontaggio delle impalcature (durata sei giorni) con la fase di rimozione dei presidi anticaduta (balaustre in legno), operazione di cui nulla era dato sapere agli atti, così da non potersi inferire in nessun modo che i momenti dei due interventi fossero coincidenti, così come del tutto congetturale, e frutto di travisamento, doveva ritenersi il dato che il C.R. si fosse assentato dal cantiere per circa dieci giorni, congettura basata sulla somma dei giorni necessari per smontare i ponteggi (6-7) e il tempo in cui l'apertura da cui era avvenuta la caduta era rimasta non protetta (3 gg.)
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è infondato e va rigettato. Prevede invero l'art.90 III comma D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Il successivo comma prevede che nel caso previsto nel comma precedente, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art.98 successivo.
2. Se la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS (da ultimo sez.IV, 24.5.2016, Battisti, n. 27165; 12.11.2015, Porterà e altri, Rv.265661), nondimeno detta figura rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori e a tale fine rileva al contempo una scrupolosa verifica della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento e nell'assicurazione dell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute (con particolare riferimento a ipotesi di mancata verifica di idoneità del POS che non contemplava il rischio di caduta attraverso lucernari sez. IV, 14.9.2017, Prina Rv.271026).
3. Il giudice distrettuale non è incorso in alcun travisamento della prova rispetto alle indicazioni fornite dalle risultanze processuali e, con ragionamento congruo e privo di vizi logici e in termini assolutamente coerenti con la imputazione, ha attribuito al C.R. un difetto di verifica di sicurezza nelle lavorazioni con riferimento agli eventuali aggravamenti di rischio determinati dal loro concreto atteggiarsi e svilupparsi, così da assicurare il necessario coordinamento in sede esecutiva tra interventi demandati a diverse imprese.
3.1 Sotto questo profilo il giudice di appello ha stigmatizzato il rilievo di una inadeguata attività di coordinamento e vigilanza delle opere in fase esecutiva da parte del coordinatore per la esecuzione e una assoluta carenza di cooperazione nella gestione della sicurezza da parte delle organizzazioni esecutrici e affidatarie in fase esecutiva, a fronte del fatto che, nei giorni che avevano preceduto quello dell'infortunio, il vano in questione era accessibile a maestranze delle varie imprese e che la interferenza tra lavorazioni era risultata palese e drammaticamente influente nella morte dell'operaio precipitato, atteso che alla rimozione delle impalcature che presidiavano il lucernaio aveva coinciso la eliminazione o la mancata ricollocazione delle balaustre che dovevano precludere il collegamento dall'interno.
3.2 Invero la figura del coordinatore rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza (sez.IV, 12.3.2015, Marzano, Rv.263150), laddove i piani organizzativi e lavorativi siano comunque in grado di interferire (sez.IV, 7.6.2016, Carfì ed altri, Rv. 267687). Non pare dubbio pertanto che anche nella ipotesi che ci occupa la posizione del C.R. non può ritenersi estranea alla area di garanzia presidiata dalla figura del coordinatore, soprattutto in ragione del concreto atteggiarsi, sovrapporsi e svilupparsi delle lavorazioni, che di fatto consentiva l'accesso al cantiere a figure professionali diversificate.
3.3 Invero il susseguirsi degli interventi, sulla base di un crono programma che doveva essere ben noto al coordinatore per la sicurezza, era tale da determinare la modificazione del luogo di lavoro anche in termini di sicurezza, alterandone i presidi pure previsti nel piano di coordinamento, così da imporre interventi propulsivi, conservativi e inibitori di cui all'art. 92 co. 1 lett.e) ed f) TU 81/2008 che sono stati del tutto omessi dal C.R. a prescindere dalla sua presenza in cantiere che, per il giudice distrettuale, ha rappresentato la mera spia di una sostanziale assenza di controllo dell'andamento del cantiere per i profili, sopra evidenziati, che allo stesso competevano.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifuione delle spese sostenute dalla difesa delle parti civili che liquida come da dispositivo ai sensi del D.M. 10.3.2015.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11.12.2018