Tipologia: CCNL
Data firma: 21 febbraio 2002
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aran e Cgil-Snur, Cisl-Ricerca, Uil-Pacisal-Ricerca, Uniri (Anpri-Epr - Cida Ricerca)
Comparti: PA, Enea
Fonte: CNEL

Sommario:

 Verbale
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Obiettivi e modelli relazionali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti.
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa.
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo.
Art. 6 - Informazione.
Art. 7 - Consultazione.
Art. 8 - Concertazione.
Art. 9 - Monitoraggio e verifiche.
Capo II - Soggetti sindacali
Art. 10 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa.
Art. 11 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro.
Art. 12 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa.
Art. 13 - Deleghe a favore delle Organizzazioni sindacali.
Capo III - Prevenzione della conflittualità
Art. 14 - Principi e regole di comportamento.
Art. 15 - Interpretazione autentica dei contratti.
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 17 -Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 18 -Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 19 - Assunzioni a tempo determinato.
Art. 20 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Art. 21 - Disciplina sperimentale del telelavoro.
Art. 22 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 23 - Forme contrattuali flessibili di lavoro.
Art. 24 - Periodo di prova.
Art. 25 - Lavoratori disabili.
Art. 26 - Mutamento di mansioni per inidoneità psicofisica.
Art. 27 -Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza.
Art. 28 - Mobilità verso altre amministrazioni e comandi.
Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 29 -Modifiche e integrazioni alla disciplina sull'orario di lavoro e sullo straordinario.
Art. 30 - Conto ore individuale.
Art. 31 - Permessi.
Art. 32 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio.
Art. 33 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge.
Art. 34 - Disposizioni comuni sulle aspettative.
Art. 35 - Assenze per malattia.
Art. 36 - Infortuni sul lavoro, malattie dovute a causa di servizio.
Art. 37 - Congedi per la formazione.
Art. 38 - Congedi parentali.
Art. 39 - Congedi per eventi e cause particolari.
Art. 40 - Servizio militare e servizio sostitutivo civile.
 Art. 41 - Semplificazione amministrativa e tutela della privacy.
Art. 42 - Formazione professionale.
Titolo V - Sistema di classificazione

Art. 43 - Obiettivi.
Art. 44 - Il sistema di classificazione del personale.
Art. 45 - Tipologie professionali dei livelli 9, 9.1, 9.2.
Art. 46 - Specificità correlate alla funzione di ricercatore-tecnologo.
Art. 47 - Specificità correlate alla funzione di professionista.
Art. 48 - Accesso dall'esterno ai livelli professionali.
Art. 49 - Progressione economica all'interno dei livelli professionali.
Art. 50 - Progressione verticale nel sistema di classificazione.
Art. 51 - Progressioni verticali dei ricercatori-tecnologi.
Art. 52 - Progressioni verticali dei professionisti.
Art. 53 -Progressioni verticali degli esperti di amministrazione e gestione.
Art. 54 - Progressioni verticali degli esperti di operazione.
Art. 55 - Disciplina di 1a applicazione per le progressioni verticali.
Art. 56 - Incarichi di elevata responsabilità.
Art. 57 - Indennità di responsabilità e indennità di risultato.
Art. 58 - Clausola di inquadramento del personale in servizio nel sistema di classificazione.
Art. 59 - Mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio.
Titolo VI - Trattamento economico
Art. 60 - Struttura della retribuzione.
Art. 61 - Numero delle mensilità di retribuzione.
Art. 62 - Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi.
Art. 63 -Trattamento economico dei livelli professionali.
Art. 64 -Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività.
Art. 65 -Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Art. 66 - Collegamento tra produttività e incentivi.
Art. 67 - Indennità di ente.
Titolo VII - Diritti e doveri del dipendente
Art. 68 - Diritto d'autore e diritti da invenzione industriale.
Art. 69 - Visite personali di controllo.
Titolo VIII - Trattamenti di previdenza e assicurativi
Art. 70 - Previdenza complementare.
Titolo IX - Disposizioni finali
Art. 71 - Disposizioni particolari.
Art. 72 - Clausola di salvaguardia.
Allegato A
A.1) - Declaratoria dei livelli professionali
A.2) - Profili professionali dei livelli da 9 a 9.2
Tabella 1 Valori progressione economica
Tabella 2 Corrispondenze per il 1° inquadramento nella nuova classificazione
Tabella 3A Incrementi retribuzione tabellare
Tabella 3B Retribuzione tabellare
Tabella 4 Indennità integrativa speciale (ex indennità di contingenza)
Tabella 5 Indennità di ente
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione Uniri (Anpri-Epr, Cida- Ricerca).

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente dell'Enea (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999)

A seguito del parere favorevole espresso il 18.1.02 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con l'Enea sul testo dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL relativo al personale non dirigente dell'Enea, nonché della certificazione della Corte dei Conti del 19.2.02, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 21 febbraio 2002 alle ore 19,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) […] e le seguenti Confederazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Cida e Organizzazioni sindacali: Cgil-Snur, Cisl-Ricerca, UIl-Pacisal-Ricerca, Uniri (Anpri-Epr - Cida Ricerca).
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente dell'Enea, quadriennio 1998-2001 e biennio economico 1998-99.

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 del personale dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (Enea).

Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione
.
1) Il presente CCNL, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, D.lgs. 30.3.01 n. 165, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (d'ora in avanti: Enea).
2) Il presente CCNL comprende una disciplina comune per tutto il personale, ferma restando la previsione delle specifiche disposizioni di cui al titolo V correlate alla specificità delle tipologie professionali dei livelli 9, 9.1, 9.2.
3) Il D.lgs. 30.3.01 n. 165 è richiamato nel testo del presente contratto con la dizione "D.lgs. n. 165/01". L'Aran è richiamata con il termine "Agenzia".

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Obiettivi e modelli relazionali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti.

[…]
2) Il perseguimento dell'obiettivo indicato al comma precedente comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali convenientemente articolato in momenti di confronto negoziale e in momenti di interazione non negoziale atti a garantire la partecipazione delle parti sociali. In tale impostazione il sistema di relazioni sindacali comprende:
(a) la contrattazione collettiva, che ha il suo momento fondamentale nel CCNL e che trova ulteriore esplicazione nella contrattazione integrativa sulle materie e secondo le modalità previste dal predetto CCNL; in coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
(b) la partecipazione sindacale che si articola negli istituti dell'informazione, della consultazione e della concertazione;
(c) le procedure per l'interpretazione autentica dei CCNL.

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa.
1) La contrattazione collettiva integrativa si svolge tra i soggetti indicati nell'art. 10. Essa si avvale delle risorse dell'apposito Fondo unico previsto dall'art. 64 e persegue la finalità di incrementare la produttività e la qualità dei servizi e del lavoro nonché di sostenere i processi di riorganizzazione e d'innovazione tecnologica e organizzativa.
2) La contrattazione collettiva integrativa è strutturata su 2 livelli: il 1° si svolge a livello nazionale e il 2° si svolge a livello territoriale, coincidente con le aggregazioni delle strutture correlate agli ambiti di elezione delle RSU, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di materie con la contrattazione integrativa di 1° livello.
3) In sede di contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale sono regolate le seguenti materie:
[…]
(c) linee d'indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la professionalità ai processi di innovazione;
(d) linee d'indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
(e) le linee d'indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l'applicazione della normativa in materia;
(f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
(g) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
(h) modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 29, a integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL;
[…]
(k) forme di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate nel telelavoro e dell'uso delle stesse;
(l) iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;
[…]
(n) definizione dei casi che richiedono la deroga, in via eccezionale dal limite individuale massimo di 80 ore annue di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14, comma 11, CCNL del personale Enea "Area tecnico- amministrativa", quadriennio normativo 1994-97, stipulato il 4.8.97;
[…]
4) In sede di contrattazione integrativa a livello territoriale, sono regolate le seguenti materie:
(a) criteri per l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche;
(b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
(c) modalità attuative dei criteri definiti dalla contrattazione integrativa collettiva di 1° livello, ove necessario per le caratteristiche peculiari locali;
(d) materie demandate alla contrattazione integrativa di 2° livello dalla contrattazione integrativa di 1° livello, tra quelle di cui al comma 3, evitando in ogni caso duplicazioni o sovrapposizioni.
[…]
6) I contratti collettivi integrativi di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal CCNL o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Enea. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 6 - Informazione.
1) L'informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
2) L'Enea fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 10 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3) Nelle materie di seguito indicate l'Enea fornisce una informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
(A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:
(a) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio;
(b) definizione dei criteri per la determinazione delle dotazioni organiche;
[…]
(d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;
(e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
(f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro e le sue modifiche;
(g) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro;
(h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all'art. 36, comma 1, D.lgs. n. 165/01;
[…]
(B) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture territoriali:
(a) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio;
[…]
(c) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
(d) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro.
4) Nelle seguenti materie l'informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
(A) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:
(a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
(b) misure in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
(d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
[…]
(f) andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale;
[…]
(h) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva;
(B) ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture territoriali:
(a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
(b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
(c) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
[…]
(e) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva, limitatamente ai punti di competenza.
[…]

Art. 7 - Consultazione.
1) La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni legislative o norme contrattuali. In tali casi, senza particolari formalità, l'Enea acquisisce il parere dei soggetti sindacali di cui all'art. 10.
2) La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni.
3) La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:
(A) con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1:
(a) contenuto e motivi di ciascun contratto di fornitura di lavoro interinale;
(b) programmazione triennale del fabbisogno di personale, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture e relativi fabbisogni formativi.
(B) con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, per gli aspetti pertinenti agli interessi delle strutture territoriali: materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni.

Art. 8 - Concertazione.
1) Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, ricevuta l'informazione, può attivare mediante richiesta scritta, la concertazione.
2) La richiesta di concertazione è effettuata dai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1, sui criteri generali relativi:
(a) all'articolazione dell'orario;
(b) alle modalità di realizzazione dei progetti e all'ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro;
[…]
3) La richiesta di concertazione è effettuata dai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sui criteri generali relativi all'articolazione dell'orario.
4) La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dalla data di ricezione della richiesta. Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di correttezza e buona fede.
5) Nel corso della concertazione le parti accertano la possibilità di definire una posizione comune sulle materie oggetto del confronto, che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito di esso è redatto verbale che riporta le posizioni delle parti.

Art. 9 - Monitoraggio e verifiche.
1) Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
2) La composizione degli Organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile.

Capo II - Soggetti sindacali
Art. 10 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa.

1) I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di livello nazionale di cui all'art. 4, comma 3, sono le OOSS di categoria firmatarie del presente CCNL.
2) I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello territoriale di cui all'art. 4, comma 4, sono:
- le RSU;
- le Organizzazioni territoriali delle Associazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

Art. 12 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa.
1) Per la parte pubblica, la delegazione è composta come segue:
(a) in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale: dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, dai dirigenti espressamente nominati dall'Enea;
(b) in sede di contrattazione integrativa a livello decentrato: dai rappresentanti espressamente nominati dall'Enea.
2) Per le OOSS la delegazione è composta come segue:
(a) in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale: dai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1;
(b) in sede di contrattazione integrativa a livello decentrato: dai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2.

Capo III - Prevenzione della conflittualità
Art. 15 - Interpretazione autentica dei contratti.

1) Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47, D.lgs.n. 165/01 e - per quanto concerne i contratti collettivi integrativi - con quelle previste dall'art. 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2) La medesima procedura di cui al comma 1 può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.

Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 20 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).

1) Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, l'Enea può stipulare CFL nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, DL 30.10.84 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.84 n. 863 e all'art. 16, DL 16.5.94 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.7.94 n. 451.
[…]
7) La formazione, nel caso previsto dalla lett. a), comma 4, ha una durata di almeno 80 ore per le professionalità intermedie e di almeno 130 ore per le professionalità elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b), comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale e anti-infortunistica.
[…]
10) Il trattamento normativo è quello previsto per i lavoratori a tempo determinato.
[…]
18) I lavoratori assunti con CFL hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/70 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

Art. 21 - Disciplina sperimentale del telelavoro.
1) L'Enea potrà realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dall'Accordo quadro nazionale sottoscritto il 23.3.00, ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall'accordo stesso.
2) La contrattazione integrativa potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specifiche esigenze dell'Enea e dei lavoratori interessati e in particolare le materie di cui all'art. 3, comma 5, accordo quadro sopracitato.

Art. 22 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
1) Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, l'Enea, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni d'urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D.lgs. n. 165/01, può stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
[…]
5) L'Enea provvede alla tempestiva informazione e consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza l'Enea fornisce l'informazione in via successiva, comunque non oltre i 5 giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a), legge 24.6.97 n. 196.
6) I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l'Enea, alle assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui all'art. 10, Accordo collettivo quadro in materia di aspettative e permessi sindacali 7.8.98, che riguardino la generalità dei dipendenti. I lavoratori utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
7) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'Enea fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1, e all'Aran informazioni sull'andamento a consuntivo, nell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.

Art. 23 - Forme contrattuali flessibili di lavoro.
1) In coerenza con le proprie esigenze istituzionali e in un quadro di trasparenza gestionale, l'Enea persegue l'obiettivo della maggiore possibile razionalizzazione dell'uso degli istituti di flessibilità del lavoro di cui all'art. 36, comma 1, D.lgs. n. 165/01, con riferimento ai fini, ai contenuti e alle modalità di applicazione di ciascun istituto.
2) Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1, forme di monitoraggio e proposta sull'utilizzo degli istituti di flessibilità assicurando, a tal fine, la programmazione di 2 incontri ogni anno.

Art. 25 - Lavoratori disabili.
1) Al fine di valorizzare pienamente la capacità e le potenzialità dei lavoratori disabili, l'Enea, nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 9, individua e realizza le iniziative per una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68/00 anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 24, legge n. 104/92 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2) Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5.2.92 n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.

Art. 26 - Mutamento di mansioni per inidoneità psicofisica.
1) Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, l'Enea non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo riferito allo stesso livello d'inquadramento assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2) In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo di categoria immediatamente inferiore.
[…]
5) Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato nell'ambito dell'Enea con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 27.

Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 29 -Modifiche e integrazioni alla disciplina sull'orario di lavoro e sullo straordinario.
1) L'art. 13, comma 6, CCNL del personale Enea "Area tecnico-amministrativa", quadriennio normativo 1994-97, stipulato il 4.8.97, è sostituito dal seguente:
"6. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
(a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione della prestazione lavorativa; i diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere;
(b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 37 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo, con particolare riguardo alle tipologie d'orario da adottare per lo svolgimento delle attività fuori sede e in caso di temporanea chiusura di strutture;
(c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l'orario d'inizio o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
(d) particolari forme di flessibilità purché compatibili con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11.8.91 n. 266.
2) L'art. 13 del CCNL del personale Enea "Area tecnico-amministrativa", quadriennio normativo 1994-97, stipulato il 4.8.97, è integrato dal seguente:
"12. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario a 36 ore settimanali. La riduzione può realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.
Le parti verificheranno e converranno sulle modalità di applicazione a tutto il personale delle modifiche legislative che dovessero intervenire in materia".
3) L'art. 14 del CCNL del personale Enea, "Area tecnico-amministrativa", quadriennio normativo 1994-97, stipulato il 4.8.97, è integrato dai seguenti:
"11.bis. Anche nei casi di deroga di cui al precedente comma 11 - fatta eccezione per le attività correlate a situazioni di emergenza o a problemi di sicurezza, nonché per le attività connesse agli Organi istituzionali e alle strutture di alta direzione - non sono comunque autorizzabili prestazioni di lavoro straordinario superiori a un limite massimo di 200 ore annue individuali".
4) La disciplina relativa allo straordinario di cui all'art. 14, CCNL del personale Enea "Area tecnico-amministrativa", quadriennio normativo 1994- 97, stipulato il 4.8.97, non si applica alle prestazioni di lavoro straordinario o di lavoro supplementare compensate con l'emolumento sostitutivo di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), previsto per i livelli 9, 9.1 e 9.2.

Art. 30 - Conto ore individuale.
1) Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario autorizzate secondo l'ordinamento Enea possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative o frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze lavorative.
2) Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.
3) Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite.
4) La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle prestazioni di lavoro straordinario o di lavoro supplementare compensate con il compenso sostitutivo di cui all'art. 65, comma 2, lett. g).
5) Ulteriori criteri generali per la fruizione dei riposi compensativi possono essere oggetto di contrattazione integrativa.

Art. 36 - Infortuni sul lavoro, malattie dovute a causa di servizio.
[…]
5) Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità, trova applicazione l'art. 1, comma 7, legge n. 68/99. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza d'infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4 della stessa legge.
[…]

Art. 38 - Congedi parentali.
1) Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.lgs n. 151/01 (TU di cui all'art. 15, legge n. 53/00) che riunisce e coordina le disposizioni previste dalla legge n. 1204/71, come modificata e integrata dalle leggi nn. 903/77 e 53/00.
[…]
3) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio 'post partum' e il restante periodo 'ante partum' non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 9, D.lgs n. 151/01.
[…]
9) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39, D.lgs. n. 151/01, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.

Art. 42 - Formazione professionale.
1) Le parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane è fattore essenziale per la crescita qualitativa e quantitativa dei risultati dell'attività dell'Enea.
2) Conseguentemente le parti individuano nella formazione:
(a) uno strumento indispensabile di aggiornamento e crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione;
(b) uno strumento indispensabile per promuovere lo sviluppo dell'ente, i processi di mobilità, un atteggiamento propositivo nei confronti dell'innovazione tecnologica e del cambiamento nelle tecniche e strumenti gestionali.
3) L'Enea, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, promuove e favorisce la formazione continua, l'aggiornamento e l'addestramento del personale in servizio o di nuova assunzione, attraverso corsi di contenuto generale ovvero mirati su specifiche materie che tengano conto anche dell'evoluzione prevista delle competenze e dell'esigenza di non correlarle unicamente al profilo e al livello di appartenenza.
4) Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono circa l'esigenza che nei bilanci dell'Enea vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci dello stesso ente, ad almeno 1% del monte retributivo. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
5) La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante l'attivazione di corsi teorico-pratici, d'intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dallo stesso Enea.
6) Le iniziative di formazione possono essere organizzate dall'Enea, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti nell'Enea o presso altri enti, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Possono essere chiamati allo svolgimento dei corsi di formazione esperti italiani e stranieri. Nell'ambito delle attività di formazione può essere previsto l'invio di personale per stages presso istituzioni e industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarie.
7) I programmi di formazione e di aggiornamento professionale sono definiti dall'Enea, in attuazione delle linee d'indirizzo generale oggetto di contrattazione integrativa, il quale ne informa preventivamente le OOSS ai sensi dell'art. 6.
8) L'Enea individua, in base alle esigenze tecniche, organizzative e scientifiche delle varie unità operative o di servizio, sulla base dei criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, i dipendenti che parteciperanno ai corsi, tenendo anche conto delle attitudini personali e culturali dei lavoratori e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 165/01, art. 57, lett. c).
9) Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'Enea. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro e, in casi eccezionali, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
10) Nell'ambito dei programmi di cui ai commi 3, 5 e 6 i dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi e/o la permanenza presso altre strutture o industrie e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo.
11) La formazione e l'aggiornamento del personale può avvenire sulla base di documentate iniziative, selezionate dallo stesso personale interessato, effettuate di norma fuori dell'orario di lavoro e, ove autorizzate dall'ente, anche in orario di lavoro. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'ente è, in tale caso, subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con l'attività di servizio.
[…]

Titolo IX - Disposizioni finali
Art. 72 - Clausola di salvaguardia.

1) Per quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei CCNL relativi al quadriennio 1994-97.