Categoria: Prassi amministrativa
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Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Decreto Rettorale 30 gennaio 2019, n. 30 /2019
Emanazione del regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

IL RETTORE

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012, e modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 266 del 15 novembre 2018;
visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 657/2018 del 18 dicembre 2018;
visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013;
vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 363 del 5 agosto 1998 “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni”;
visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
ritenuto necessario attivare il processo informativo di tutti i lavoratori dell’Università in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contribuendo alla più generale diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nell’Università, mediante l’adozione di un testo regolamentare, che disciplini nello specifico la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
vista la delibera del Senato Accademico n. 3/2019 del 25 gennaio 2019, con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di adozione del testo del Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2019 del 25 gennaio 2019, con la quale è stata approvata la proposta di adozione del testo del predetto Regolamento;
sentito il Direttore Generale;

DECRETA

1. È emanato il Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il predetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
3. Il Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo https://www.uniurb.it/ateneo/governance/statuto-e-regolamenti alla voce “Regolamenti Generali”.

Urbino, 30 gennaio 2019

IL RETTORE
Vilberto Stocchi


Allegato al Decreto Reiterale n. 30 /2019 del 30 gennaio 2019

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

Articolo 1
Finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento, nel disciplinare la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (di seguito indicata come “Università”), costituisce specifica attuazione ed esplicazione delle norme contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 363 (d'ora in poi "d.m. n. 363/1998") e nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (d'ora in poi "d.lgs. n. 81/2008"), in considerazione delle effettive e particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative dell’Università, nelle more dell’emanazione del relativo decreto ministeriale applicativo previsto nell’articolo 3, comma 2, del suddetto decreto legislativo.
2. Il presente Regolamento rappresenta uno strumento volto ad attivare il processo informativo di tutti i lavoratori dell’Università in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché un contributo alla più generale diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nell’Università.
3. Il presente Regolamento si ispira a logiche di semplicità, chiarezza ed efficacia contribuendo a definire l’organigramma prevenzionistico dell’Università, definendo o individuando le figure obbligate e/o coinvolte in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e procedendo alla ripartizione degli obblighi, delle attribuzioni, delle funzioni, delle prerogative e delle responsabilità tra tutte le predette figure.
 

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Le norme previste dal presente Regolamento si applicano ai servizi tecnici ed amministrativi, anche destinati all’utenza, a tutte le attività amministrative, di ricerca, di didattica e/o di servizio, svolte presso l’Università, nonché ad ogni singola struttura o aggregazione di strutture individuate negli atti generali dell'Università, nel momento in cui risultino assegnatane di spazi fisici e di lavoratori come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente Regolamento e dall’articolo 2, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008.
2. Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento tutte le attività didattiche e di ricerca realizzate presso strutture di altri atenei e di altri enti, oggetto di specifica disciplina, realizzate a seguito di convenzioni che determinano i campi di applicazione e le normative di riferimento.
 

Articolo 3
Definizioni, soggetti e categorie di riferimento

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente Regolamento s'intende per:
a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione dell’Università, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Sono in particolare lavoratori: il personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo - compresi i collaboratori esperti linguistici, lettori di scambio e lettori a contratto - dipendente dall’Università; il personale inquadrato in ruoli professionali ad esaurimento; il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati. Al lavoratore così definito sono equiparati:
1) il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge l’attività presso le strutture dell’Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata;
2) gli studenti di qualunque corso di studio erogato dall’Università, gli assegnisti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, i volontari frequentatori, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio nei quali si faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali e che, in ragione dell’attività specificamente svolta e limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione, siano esposti a rischi Individuati nel documento di valutazione dei rischi;
3) chiunque svolga nell'Università un tirocinio formativo e/o di orientamento o un'esperienza di alternanza scuola-lavoro;
b) "datore di lavoro": il Rettore dell’Università, in quanto legale rappresentante della medesima e presidente del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione;
c) "dirigente": il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'Incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzando l’attività lavorativa sotto l’aspetto gestionale e vigilando su di essa. Sono considerati dirigenti ai fini della sicurezza, in correlazione alle rispettive attribuzioni: il direttore generale e il direttore di dipartimento;
d) "preposto": il responsabile delle attività che, individualmente o come coordinatore di uri gruppo, dirige le attività di assistenza e/o di servizi, ed al quale, in ragione dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, spetta il compito di attuare le direttive del datore di lavoro sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare sono considerati preposti, ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i responsabili degli uffici e dei settori, i docenti e i ricercatori che coordinano gruppi di ricerca, i soggetti che svolgono attività didattiche in laboratorio, e i responsabili tecnici di laboratorio;
e) "luogo di lavoro": i luoghi o gli ambienti destinati ad ospitare posti di lavoro ove si svolgono i servizi tecnico- amministrativi o le attività didattiche, di ricerca, di trasferimento della conoscenza o tecnologiche, comprese quelle svolte al di fuori delle aree edificate, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’Università accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro;
f) "laboratori": i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata dell’Università, quali, ad esempio, siti per campagne archeologiche, geologiche, marittime e di rilevamento urbanistico e ambientale. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l’entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento quanto in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria;
g) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è costituito prioritariamente all’interno dell’Università e il suo responsabile ed i suoi addetti sono nominati dal datore di lavoro che se ne avvale e al quale rispondono nell’espletamento delle loro funzioni.
h) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi": soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 individualmente designato, con atto non delegabile, dal datore di lavoro - previa oggettiva e motivata selezione -, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi nell’attuazione dei compiti previsti dall’articolo 33 del d.lgs. n. 81/2008 e dall'articolo 11 del presente Regolamento;
i) "addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi": soggetto, nominato dal Rettore, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 e facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
j) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del d.lgs. n. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, effettua la sorveglianza sanitaria e svolge tutte le altre funzioni assegnate al medesimo dalla legge. Il medico competente è nominato dal datore di lavoro - previa oggettiva e motivata selezione - al quale risponde per lo svolgimento di tutti i suddetti compiti;
k) "addetto alla squadra di emergenza interna": lavoratore designato dal datore di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell’emergenza;
L) "addetto al primo soccorso aziendale": lavoratore designato dal datore di lavoro per l’attuazione delle misure di primo soccorso e di gestione dell’emergenza sanitaria;
m) "esperto qualificato in radioprotezione": figura prevista dalla normativa vigente per la sorveglianza fisica di radioprotezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (d'ora in poi "d.lgs. n. 230/1995");
n) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, con compiti di consultazione, ricevimento delle informazioni, promozione, formulazione di osservazioni e proposte in tema dì prevenzione e segnalazione dei rischi individuati, ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. n. 81/2008 e dell'articolo 15 del presente Regolamento. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono disciplinati nel rispetto dell’articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008.
 

Articolo 4
Obblighi e attribuzioni del datore di lavoro

1. Sul datore di lavoro gravano innanzitutto gli obblighi non delegabili di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 81/2008, ovvero:
a) la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008, con le modalità di cui al successivo articolo 17 del medesimo decreto;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
2. Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, avvalendosi degli uffici e delle strutture amministrative dell’Università e, in particolare, procede, ai sensi degli articoli 3 e 4 del d.m. n. 363/1998:
a) alla nomina del medico competente secondo quanto previsto dagli articoli 18, 25 e 38 e seguenti del d.lgs. n. 81/2008;
b) la nomina degli addetti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
c) alla nomina dell’esperto qualificato in radioprotezione;
d) ad assicurare il buon funzionamento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e l’effettuazione, convocandola, della riunione periodica di cui all’articolo 35 del d.lgs. n. 81/2008 e di cui all’articolo 23 del presente Regolamento;
e) a presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 81/2008, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di cui all’articolo 35 del d.lgs. n. 81/2008 e di cui all’articolo 23 del presente Regolamento;
f) a svolgere tutte le altre funzioni previste dalla legge, e in particolare quelle stabilite nel successivo articolo 5 del presente Regolamento.
 

Articolo 5
Obblighi e attribuzioni del datore di lavoro e del dirigente

1. Ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività all’interno dell’Università secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
b) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il medico competente;
d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
e) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni dettate dall’Università in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
f) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal d.lgs. n. 81/2008;
g) comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 e di cui all'articolo 19 del presente Regolamento;
k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
m) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati sugli infortuni. Il documento di valutazione dei rischi è consultato esclusivamente in Università;
n) elaborare il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 anche su supporto informatico, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della loro funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in Università;
o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
p) comunicare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 81/2008 i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro nei tempi e nei modi ivi previsti;
q) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 del d.lgs. n. 81/2008;
r) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del d.lgs. n. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell’Università e al numero delle persone presenti;
s) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
t) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
u) comunicare con le modalità di cui all’articolo 18, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 81/2008 i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
v) vigilare affinché i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
2. Il datore di lavoro, fornisce al servizio di prevenzione e protezione dai rischi e al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione delle strutture, dei laboratori, dei processi lavorativi, di didattica e di ricerca;
d) i dati di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 81/2008, e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, la sicurezza dei locali e degli edifici eventualmente assegnati in uso all’Università da altre pubbliche amministrazioni, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
4. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare ai sensi dell’articolo 18, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 in ordine all’adempimento degli obblighi dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori e del medico competente ferma restando l’esclusiva responsabilità dei predetti soggetti obbligati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
 

Articolo 6
Delega di funzioni

1. Fatta eccezione per le funzioni che le normative vigenti gli attribuiscono in via esclusiva, il datore di lavoro può delegare ad altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnico-professionale, l’esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza previste dalla legge o dal presente Regolamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 del d.lgs. 81/2008, nel rispetto dei requisiti e limiti ivi previsti.
2. Resta salva altresì la facoltà di subdelega di cui all’articolo 16, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 da conferirsi con i limiti e le condizioni ivi stabiliti.
 

Articolo 7
Obblighi e attribuzioni pertinenti all’attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Gli obblighi e le attribuzioni pertinenti alle attività che si svolgono in laboratorio di cui agli articoli 5, 6 e 9 del d.m. n. 363/1998 spettano al direttore di dipartimento.
2. In particolare, il direttore di dipartimento, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, svolge le seguenti attività:
a) all’inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell’organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio;
b) si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
c) si attiva, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché, sulla base della valutazione dei rischi, venga aggiornato il relativo documento;
d) adotta le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
e) si attiva per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
f) ferme restando le attribuzioni di legge in capo al datore di lavoro in materia di informazione e formazione dei lavoratori, provvede alla informazione ed alla formazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
g) informa tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, attivandosi per la sorveglianza e la verifica dell’operato da parte dei lavoratori ed equiparati;
h) collabora con il datore di lavoro in merito agli adempimenti di cui al successivo articolo 21.
3. Il direttore di dipartimento, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, esercita le funzioni di cui ai commi precedenti in stretta collaborazione con i docenti e con i ricercatori che, individualmente o come coordinatori di gruppo, svolgono le attività didattiche o di ricerca in laboratorio.
 

Articolo 8
Obblighi ed attribuzioni dei preposti

1. I compiti del preposto, come definito dall’articolo 3 del presente Regolamento, sono tutti quelli stabiliti dall’articolo 19 del d.lgs. 81/2008.
2. In particolare, tutti coloro che sono stati incaricati di sovrintendere a un’attività lavorativa, ovvero di esercitare di fatto una funzione di coordinamento sui lavoratori e che rispondono del proprio operato a soggetti che hanno funzione di direzione sono considerati preposti, e come tali devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008.
3. È fatto obbligo altresì al preposto di collaborare con il dirigente per tutti gli adempimenti previsti nel presente Regolamento.
4. I dirigenti devono individuare nominalmente i preposti di ciascuna unità organizzativa, i quali devono sottoporsi alla formazione prevista dalla normativa vigente in relazione al loro specifico ruolo.
 

Articolo 9
Obblighi dei lavoratori

1. Tutti i lavoratori sono tenuti all’osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne all’Università.
2. Tutti i lavoratori debbono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
3. I lavoratori, in particolare, devono:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti, e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente, o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle precedenti lettere, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera successiva per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non impiegare all’interno dell’Università apparecchiature elettriche (come ad esempio apparecchi di riscaldamento/raffreddamento portatili, piastre, fornelletti, forni a microonde, frigoriferi, ecc.), acquistati e installati autonomamente e non autorizzati dal datore di lavoro o dal dirigente;
h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
j) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico competente.
4. Nelle ipotesi di pericolo grave, immediato e non evitabile, i lavoratori hanno diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa senza subire alcun pregiudizio.
 

Articolo 10
Doveri degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto in merito ai casi in cui siano equiparati ai lavoratori, gli studenti che frequentano gli spazi dell’Università devono comunque attenersi alle disposizioni di tutela della sicurezza e della salute ad essi impartite.
2. Gli studenti devono altresì prendersi cura della propria salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti nelle strutture dell’Università frequentate, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi eventualmente forniti dall’Università.
3. Tutti gli studenti devono:
a) osservare le disposizioni e le istruzioni a loro impartite dai docenti in aula;
b) seguire le indicazioni fornite dagli addetti alla squadra di emergenza interna;
c) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
d) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.
 

Articolo 11
Compiti e attribuzioni del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Al servizio di prevenzione e protezione dai rischi spettano i compiti di cui all’articolo 33 del d.lgs. n. 81/2008 e quelli previsti nel presente Regolamento.
2. In particolare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, per quanto di competenza, è tenuto:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, all’individuazione delle misure per la scurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, collaborando all’elaborazione e aggiornamento dei relativi documenti e delle relazioni tecniche di valutazione dei rischi specifici, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, avvalendosi, eventualmente, anche della consulenza di esperti qualificati interni o esterni all’Università;
b) a elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di sicurezza indetta dal datore di lavoro;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008.
3. Il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sono tenuti al segreto in ordine alle informazioni riservate di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
 

Articolo 12
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi è designato dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008.
2. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi assicura, provvede e coordina lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa in capo al servizio di prevenzione e protezione dai rischi e previste nelle norme di legge e nel presente Regolamento.
3. In particolare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
a) contribuisce, nei limiti del proprio ruolo, alla corretta realizzazione degli obiettivi dell'Università e al rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori;
b) assicura il raccordo e il coordinamento con gli interlocutori esterni e interni e le principali figure della sicurezza;
c) assicura la propria consulenza alle strutture dell’Università interessate nell’ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
d) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. n. 81/2008.
4. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere chiamato su richiesta del datore di lavoro ad esprimere pareri in merito a questioni inerenti alla tutela della salute e sicurezza in Università e alla individuazione o nomina dei soggetti obbligati.
5. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può proporre al datore di lavoro di emanare norme e regolamenti specifici riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
 

Articolo 13
Obblighi e attribuzioni del medico competente

1. Il medico competente assolve alle funzioni di cui agli articoli 25, 39, 40, 41 del d.lgs. 81/2008 secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente può assolvere anche alle funzioni di medico autorizzato di cui all’articolo 83 del d.lgs. n. 230/1995.
3. Il medico competente, in particolare:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione dal rischi alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'Incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
h) comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica di cui all'articolo 25, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
 

Articolo 14
Compiti dell’esperto qualificato in radioprotezione

1. Nell’Università le attività che implicano rischi dovuti a radiazioni ionizzanti, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 230/1995, sono sottoposte al controllo dell’esperto qualificato in radioprotezione.
2. I compiti dell’esperto qualificato in radioprotezione sono definiti e individuati dall’articolo 79 del d.lgs. n. 230/1995.
3. In particolare, l'esperto qualificato in radioprotezione deve provvedere alla definizione del progetto di radioprotezione con calcolo delle barriere protettive, individuazione e classificazione delle “zone controllate e sorvegliate”, classificazione dei lavoratori esposti alle radiazioni, valutazioni delle dosi individuali, controlli periodici delle sorgenti di radiazioni, nonché a quant’altro previsto dalla normativa vigente.
4. L'esperto qualificato in radioprotezione, per le eventuali pratiche radiologiche che lo richiedono, ricopre, ove necessario, anche l’incarico di esperto in fisica medica ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
 

Articolo 15
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato fra tutti i componenti del personale di ruolo - docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo - che non rivestano le funzioni di datore di lavoro. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è titolare delle prerogative e delle attribuzioni specificamente assegnategli dall’articolo 50 del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività amministrative, didattiche e di ricerca;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli addetti all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro.
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
e) riceve le informazioni e la documentazione inerenti alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
j) partecipa alle riunioni periodiche;
k) formula proposte in merito all’attività di prevenzione;
L) avverte il datore di lavoro o suo delegato dei rischi individuati nel corso della propria attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
3. La composizione e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato nell’Università.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 81/2008, contenuti in applicazioni informatiche.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
 

Articolo 16
Prerogative del Consiglio di Amministrazione

1. Fatte salve le competenze e le responsabilità dei soggetti obbligati in materia e tenendo conto anche delle risultanze della riunione periodica di cui all’articolo 23, il Consiglio di Amministrazione definisce la politica di salute e sicurezza sul lavoro dell’Università.
 

Articolo 17
Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro provvede ai sensi degli articoli 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008 alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione a tutte le attività che si svolgono nell’ambito dell’Università.
2. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, il direttore generale e con i direttori di dipartimento anche per quanto attiene alle attività in laboratorio che direttamente diano o possano dare origine a rischi.
3. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
4. Alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori per le attività svolte in regime di convenzione con enti esterni, richiamate dal presente Regolamento, si provvede secondo quanto previsto negli specifici accordi.
5. La valutazione del rischio e il relativo documento sono rielaborati nei casi previsti all’articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008.
6. Il documento di valutazione dei rischi deve essere dotato di data certa, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 apposta tramite le procedure previste dalla normativa vigente.
7. Il documento di valutazione dei rischi deve essere conservato presso l’Università ed è messo a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per la sola consultazione presso il posto di lavoro, ai sensi dell’art. 18 comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 81/2008.
 

Articolo 18
Gestione delle emergenze

1. La gestione delle emergenze è regolata secondo quanto previsto dagli articoli 43 e seguenti del d.lgs. n. 81/2008.
2. Gli addetti alla squadra di emergenza interna sono incaricati di verificare ed attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell’emergenza.
3. Gli addetti al primo soccorso sono incaricati di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
4. Gli addetti alle emergenze di cui ai commi precedenti sono individuati dal datore di lavoro o dai dirigenti in numero adeguato alle esigenze della Università e sono formalmente nominati dal datore di lavoro.
5. I lavoratori designati a svolgere le funzioni di cui ai commi precedenti non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, sono obbligati a seguire i corsi di formazione e le attività informative organizzate dal datore di lavoro e sono tenuti ad attuare le misure di tutela previste a loro carico.
6. La designazione di addetto alla squadra di emergenza interna e di addetto al primo soccorso non comporta alcun trasferimento degli obblighi e delle attribuzioni proprie dei dirigenti, dei preposti e di ogni altro soggetto operante all’interno dell’Università.
7. I lavoratori addetti alla squadra di emergenza interna e addetti al primo soccorso alla gestione delle emergenze non possono subire pregiudizio alcuno a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
8. Nella designazione degli addetti di cui ai commi precedenti si tiene conto delle capacità e delle attitudini degli stessi.
 

Articolo 19
Informazione, formazione e addestramento

1. L’azione informativa e formativa dell’Università si esplica attraverso materiale informativo, corsi e seminari di formazione, in presenza o a distanza (e-learning), progettati e realizzati in conformità alla normativa vigente.
2. Il datore di lavoro o il dirigente garantiscono che a ciascun lavoratore sia fornita l’informazione e la formazione generale di base e provvedono alla formazione e all’addestramento dei lavoratori sui rischi specifici relativi al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
3. La formazione generale di base dei lavoratori e dei preposti, la formazione dei dirigenti, degli addetti alla squadra di emergenza interna, degli addetti al primo soccorso, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e dei relativi addetti e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è svolta secondo le disposizioni vigenti.
4. La formazione deve tener conto dei rischi presenti in laboratorio.
5. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, sono definiti mediante l'accordo raggiunto il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, salvataggio, primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, devono ricevere ulteriore adeguata e specifica formazione, nonché aggiornamento periodico, ai sensi della normativa vigente.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita il proprio ruolo, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti nel rispetto dell’articolo 37, comma 10, del d.lgs. n. 81/2008.
7. La durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e per i relativi addetti sono definiti ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 mediante l’accordo raggiunto il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 

Articolo 20
Dispositivi di protezione individuale

1. La scelta, l’acquisto e la consegna dei dispositivi di protezione individuale sono effettuati, con le modalità di cui all’articolo 77 del d.lgs. n. 81/2008, dal datore di lavoro o dai dirigenti, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione dai rischi e con il medico competente.
2. Il datore di lavoro o i dirigenti provvedono a tenere un registro di consegna ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale.
3. Il datore di lavoro e i dirigenti provvedono altresì ad effettuare l’informazione, la formazione e l’addestramento al personale sull’uso dei dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 77 del d.lgs. n. 81/2008.
 

Articolo 21
Progettazione e utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, didattiche e di servizio, il datore di lavoro e i dirigenti, per quanto di rispettiva competenza, devono:
a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l’adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione adottate.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il datore di lavoro ed i dirigenti, per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.
 

Articolo 22
Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera

1. Tutti coloro che, all'Interno dell'Università, affidano, a qualsiasi titolo, lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, debbono attenersi, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra diverse attività lavorative contemporaneamente svolte nei medesimi luoghi, a tutte le disposizioni dell’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, è considerato datore di lavoro committente il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3. In particolare, ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro committente:
a) coopera con il datore di lavoro delle imprese affidataria dei lavori e servizi, ivi compresi i subappaltatori, all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordina, sempre insieme al datore di lavoro delle imprese affidatane, ivi compresi i subappaltatori, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti ì lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva;
c) promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui alle lettere precedenti elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il datore di lavoro committente sovraintende alla corretta esecuzione dei contenuti del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze è allegato al contratto d’appalto o d’opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. L'obbligo di elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza di cui al comma precedente non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, e ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno e sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
5. I costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non sono soggetti a ribasso.
6. Copia del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze deve essere consegnata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su richiesta esplicita dello stesso ai sensi e con le modalità previste dal presente Regolamento nonché dall’articolo 18 del d.lgs. n. 81/2008.
 

Articolo 23
Riunione periodica

1. Il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. 81/2008, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
3. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) i documenti di valutazione dei rischi delle strutture;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
e) le iniziative volte a coordinare tutte le attività dedicate alla tutela della salute e la sicurezza sul lavoro ed a garantire l’uniformità nella gestione di tutti i fattori di rischi, nonché le metodologie per garantire l'efficace attuazione del sistema di prevenzione e protezione nell'Università.
4. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva nell’Università;
5. Nel corso della riunione è redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
6. Il datore di lavoro può invitare a partecipare alla riunione periodica i dirigenti nonché esperti interni o esterni di volta in volta individuati in ragione delle professionalità specifiche nel settore interessato alle criticità rilevate o dei progetti da realizzare.
7. Le risultanze della riunione sono sottoposte dal datore di lavoro al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di rispettiva competenza.
 

Articolo 24
Convenzioni per attività di ricerca, didattica, assistenza o servizio esternalizzate

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori dell’Università che prestano la propria opera presso altri enti, pubblici o privati, e dei lavoratori di altri enti che svolgono la propria opera presso l’Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal presente Regolamento, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole Università, attraverso specifici accordi da stipularsi ai sensi del presente Regolamento, in conformità con quanto disposto dall’articolo 10 del d.m. n. 363/1998.
2. Tali accordi devono essere sottoscritti prima dell’inizio delle attività previste nella convenzione.
3. Il personale ospitato deve attenersi alle norme dettate dai responsabili degli enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta e necessaria per l’attuazione delle misure generali di tutela.
 

Articolo 25
Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

1. L’Università si riserva di adottare e di attuare efficacemente un adeguato sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro volto ad esplicitare le procedure più opportune per garantire l'effettivo adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza di cui alla disciplina di legge e di cui al presente Regolamento.
 

Articolo 26
Sanzioni e responsabilità

1. L’inosservanza degli obblighi da parte di tutte le figure previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente comporta l’assoggettamento alle sanzioni previste dalla legge e a quelle disciplinari.
 

Articolo 27
Norme finali, transitorie e di rinvio

1. Le presenti disposizioni costituiscono norme vincolanti per l’applicazione della disciplina riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori e debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 e del d.m. 363/1998, nonché le altre norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 relativo all’applicazione del predetto decreto legislativo nelle Università si provvederà ad adeguare le previsioni del presente Regolamento a tale decreto.
 

Articolo 28
Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo.
 

Articolo 29
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.