Roma, 20/10/2010

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Reparto VI - Ufficio 4°
(Personale Marittimo)

“Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)”.
 

1) PREMESSA
Le vigenti disposizioni in merito alle modalità di determinazione delle “tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza” delle navi mercantili e da pesca nazionali, di seguito denominate “tabelle di armamento”, risultano, oramai, non più adeguate, in quanto si sono registrate significative innovazioni normative, finalizzate ad incrementare i livelli di sicurezza della nave e del lavoro marittimo.
La finalità della presente circolare, oltre quella di semplificare l’attività amministrativa ed al tempo stesso definire procedure omogenee su tutto il territorio nazionale, è quella di fornire criteri oggettivi di valutazione della sicurezza, in modo da portare a compimento il procedimento amministrativo relativo alla determinazione delle tabelle di armamento, tenendo in debito conto le particolari caratteristiche strutturali e tecnologiche delle unità nonché le modalità di svolgimento del servizio, cui le stesse sono destinate, e ciò nel rispetto delle specifiche normative internazionali, comunitarie e nazionali.

2) PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TABELLE DI ARMAMENTO
A) Campo di applicazione.
1) Sono soggette all’applicazione delle presenti disposizioni: unità da traffico
- le unità da passeggeri;
- le unità veloci da passeggeri (HSC);
- le unità diverse dalle navi da passeggeri superiori alle 25 tonnellate di stazza lorda; unità da pesca
- le unità da pesca, di qualsiasi tonnellaggio e lunghezza, che effettuano pesca mediterranea o oceanica oltre gli stretti;
- le unità da pesca superiori ai 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari.
2) Le presenti disposizioni non si applicano:
- alle unità di cui al punto 1), quando adibite o impiegate in navigazione nazionale locale, intendendo per tale, la navigazione che si svolge nell’interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa ai sensi dell’art. 1.41 D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435;
- alle unità adibite al rimorchio, quando operanti nell’ambito dei servizi portuali in concessione.
3) Per le unità di cui al punto 2) e per le unità non rientranti nel campo di applicazione di cui al punto 1), la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti autorità marittime, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili.

B) Principi generali
E’ opportuno precisare che l’Amministrazione, secondo quanto previsto dalla Regola V/14 della Convenzione SOLAS, ha l’obbligo di emanare la tabella di armamento delle navi di bandiera e garantire che le stesse siano gestite con un equipaggio adeguato, sia qualitativamente che quantitativamente, anche con riferimento alle linee guida indicate nella Risoluzione IMO A. 890 (21) “Principles of Safe Manning” del novembre 1999, come emendata dalla successiva Risoluzione IMO A. 955 (23) del dicembre 2003 (Allegato 1).
L’articolo 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 108, relativo alla “definizione delle tabelle di armamento in relazione all’orario di lavoro”, specifica che le tabelle di armamento delle navi mercantili devono essere redatte tenendo in considerazione:
• la necessità di evitare o ridurre al minimo l’affaticamento del lavoratore marittimo, al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia della nave e della navigazione svolta;
• la necessità di prevedere la presenza di un numero sufficiente di personale a bordo per garantire la sicurezza della navigazione e del trasporto in conformità alla tabella di armamento rilasciata.
L’articolo 201 del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 “Regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare” stabilisce che, in attuazione degli articoli 317 del Codice della navigazione e 426 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima , deve essere tenuta presente l’esigenza che l’equipaggio della nave sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo, con riferimento alle procedure contenute nel Libro IV “Organizzazione dei servizi di sicurezza” dello stesso.
Al fine di garantire che l’equipaggio della nave sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi connessi all’esercizio della nave, in relazione al tipo di servizio cui l’unità è adibita, l’armatore deve:
1. effettuare una valutazione dei compiti, delle funzioni e delle responsabilità dei componenti dell’equipaggio, necessari per una gestione sicura dell’esercizio della nave nelle diverse fasi operative, compresi gli aspetti connessi alla protezione dell’ambiente marino ed alla gestione delle situazioni di emergenza;
2. assicurare che il livello quantitativo e qualitativo di composizione dell’equipaggio sia adeguato alla gestione delle normali condizioni di esercizio e delle possibili emergenze, inclusa la valutazione di eventuali ipotesi di sovraccarico dell’attività di lavoro a bordo;
3. assicurare il rispetto dell’orario di lavoro e dei periodi di riposo minimi, secondo quanto stabilito dal decreto n. 108/2005, ivi compreso il regime derogatorio;
4. determinare il numero necessario e le relative qualifiche di tutti i componenti dell’equipaggio della nave.
Per uniformare la redazione delle proposte da parte dell’armatore, si riporta, in allegato 2, uno schema esemplificativo della tabella di armamento, con l’indicazione delle informazioni di cui al precedente punto 4, da compilarsi in relazione alla tipologia di unità, di servizio svolto e di area operativa cui la nave è destinata.

C) Determinazione delle tabelle di armamento da parte delle Autorità competenti
Ai fini dell’attivazione del procedimento amministrativo, propedeutico al rilascio della tabella di armamento, l’armatore della nave, o un suo rappresentante debitamente delegato, invia, all’Autorità competente, apposita istanza in bollo con allegata proposta di tabella (mod. all. 2) predisposta sulla base delle indicazioni fornite dalla Risoluzione IMO A.890 (21), come emendata dalla Risoluzione IMO A.955 (23) e dalla presente circolare.
Per Autorità competente si intende una delle seguenti - ovvero suo sostituto o delegato:
• il Capo del Compartimento marittimo (sede di Direzione Marittima) di iscrizione, per le navi maggiori, e il Capo del Circondario marittimo che ha giurisdizione sull’Ufficio Marittimo d’iscrizione, per le navi minori e galleggianti;
• il Capo del Compartimento marittimo territorialmente competente per l’area ove l’unità svolgerà relazioni di traffico in misura prevalente;
• il Capo del Compartimento marittimo territorialmente competente per l’area ove è ubicata la sede della Company di appartenenza dell’unità o, in caso di assenza della Company sul territorio italiano, per l’area ove è ubicata la società di gestione dell’equipaggio;
• il Capo del Compartimento marittimo territorialmente competente per l’area ove ha luogo il primo armamento dell’unità.
Per le unità costruite o acquistate all’estero, oltre che alle sopra elencate Autorità competenti, si può anche fare riferimento all’ Autorità consolare, di primo armamento della nave, competente per territorio.
L’istanza sopracitata deve essere corredata, in relazione alla normativa pertinente, della seguente documentazione, ove possibile, in formato elettronico:
1. relazione (¹) relativa alle principali caratteristiche tecniche della nave, alla sua operatività ed al servizio alla quale l’unità è adibita. La predetta relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
a. descrizione delle principali caratteristiche tecniche della nave, del tipo di servizio cui la stessa è destinata, dei porti di prevalente approdo, dell’area operativa di impiego, della tipologia di carico trasportato, delle principali manovre eseguite per l’ormeggio con l’eventuale utilizzo o meno di rimorchiatori e delle condizioni ambientali locali che possono influire sulle manovre stesse;
b. descrizione delle procedure operative relative alle principali attività commerciali cui la nave è adibita, delle funzioni e responsabilità per ogni componente dell’equipaggio, dei turni di lavoro previsti per il personale impiegato nella guardia;
c. schema organizzativo indicante i membri dell’equipaggio cui sono assegnate, ove previste, le seguenti funzioni:
• ufficiale alla sicurezza di cui all’art. 202 del DPR n. 435/91;
• responsabile alla sicurezza dell’ambiente di lavoro di cui all’art. 12 del decreto legislativo 271/99;
• ufficiale designato alla security (SSO) di cui all’allegato II, punto 12.1 del Reg. n.725/2004/CE;
• ufficiali designati operatori GMDSS, in mancanza dell’operatore dedicato;
d. relazione dettagliata sull’ organizzazione del lavoro a bordo, comprensiva delle attività di emergenza, abbandono nave, assistenza passeggeri compresi quelli a mobilità ridotta - PMR -, antincendio e prevenzione dell’inquinamento marino svolte dal personale di bordo. Nella predetta relazione deve essere indicato che, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del D.Lvo. 271/99, l’organizzazione del lavoro a bordo è stata realizzata anche tenendo conto di quanto indicato nell’allegato 1 al predetto decreto;
e. relazione dettagliata in merito alla valutazione della composizione qualitativo/quantitativa dell’equipaggio in rapporto ai carichi di lavoro derivanti dall’ implementazione del piano di security.
f. elenco di unità similari, di proprietà della stessa società armatrice, che svolgono lo stesso tipo di servizio;
g. informazioni sull’organizzazione aziendale con particolare riferimento alla presenza a terra di strutture di supporto tecnico all’esercizio della nave;
h. organizzazione dei servizi di guardia di coperta, di macchina e degli apparati radioelettrici specificando quali figure professionali disimpegnano il servizio di guardia ed in base a quale turnazione gli stessi assicurano la continuità del servizio;
2. piano generale della nave;
3. piani alloggi della nave;
4. copia del certificato di sicurezza, se rilasciato, del certificato di classe, o dichiarazione sostitutiva, e del certificato di stazza, se rilasciato;
5. tabella sull’organizzazione del lavoro redatta su modello conforme, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 271/99 come modificato dall’articolo 3 del D.Lvo. 108/2005;
6. ruolo d’appello su modello approvato dall’Amministrazione contenente le informazioni di cui all’art. 203 del DPR n. 435/91 “regolamento di sicurezza della navigazione” e le informazioni di cui all’art. 37 Annesso I ed articolo 17 Annesso II della Convenzione MARPOL (S.o.p.e. Pian) se necessario;
7. estratto dal registro o dalle matricole d’iscrizione dell’unità, al fine di determinare le aliquote d’equipaggio che devono rispondere ai requisiti di nazionalità - italiana/comunitaria - ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, in combinato disposto con l’art. 318 del Codice della Navigazione, come novellato dall’art. 7 della predetta legge.
L’Autorità competente procede ad effettuare l’istruttoria preliminare ai fini della determinazione della tabella di armamento, provvedendo, in particolare, a:
• esaminare la regolarità e completezza della documentazione sopra citata;
• effettuare la procedura di pubblica consultazione in ambito locale; ovvero
prendere visione delle procedure di consultazione tra Armatore e Organizzazioni sindacali, nel caso di tabella di armamento da determinarsi a cura dell’Autorità consolare;
• effettuare una verifica a bordo (in caso di nave ubicata in altro porto tramite la locale Autorità marittima) al fine del riscontro della documentazione e delle attività operative prospettate;
• controfirmare, per concordanza, la relazione di cui al precedente punto 1.e.
A conclusione dell’istruttoria con esito positivo, l’Autorità competente emana una tabella di armamento, in bollo, redatta secondo il modello previsto dalla Risoluzione IMO A.890, come emendata (Allegato 3).
Alla predetta tabella dovrà essere allegato un “Addendum”, contenente la nota prevista dell’articolo 2 (comma 2) della legge n. 30 del 1998, e successive modifiche.
Si precisa che la predetta tabella non dovrà più contenere l’indicazione “Provvisoria/Interim”.
La tabella di armamento, rilasciata in sede locale, ha carattere provvisorio e validità un anno.
Per le unità provenienti da bandiera estera, nei casi di necessità e urgenza, in presenza di tabella di armamento ai fini della sicurezza rilasciata dal predetto Stato di bandiera in conformità alla Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23), il console potrà procedere al rilascio di una tabella provvisoria valida fino al raggiungimento del primo porto di approdo nazionale e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio. La tabella di armamento potrà essere emanata tenendo in riferimento la tabella determinata dallo Stato di bandiera di provenienza.

D) Determinazione della tabella di armamento da parte del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto / Reparto VI - Ufficio 4° (Personale Marittimo)
L’Autorità competente cura l’inoltro della tabella di armamento rilasciata in sede locale, unitamente ad una copia della documentazione prodotta dall’armatore su supporto informatico, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto VI - Ufficio 4° (Personale Marittimo).
Alla predetta documentazione dovrà essere allegata, altresì, copia del verbale della procedura di consultazione tenutasi in sede periferica nella quale sono indicati i seguenti elementi:
• criteri di sicurezza della navigazione e di sicurezza del lavoro a bordo applicati per la determinazione delle tabelle di armamento;
• elenco delle normative di riferimento prese in esame, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dell’orario di lavoro e di riposo del singolo marittimo, nelle diverse condizioni operative dell’unità;
• modalità di determinazione della tabella di armamento provvisoria.
Il Comando Generale, esaminata la documentazione relativa alla tabella di armamento provvisoria, effettua la valutazione della conformità ai criteri oggettivi di sicurezza e di uniformità dell’applicazione per tipologia di naviglio e di servizio effettuato.
Qualora la valutazione di conformità non fosse positiva, il Comando Generale provvederà a darne comunicazione all’Autorità competente e, per il tramite di quest’ultima, all’armatore dell’unità, invitando quest’ultimo a formulare proposte
correttive entro sessanta giorni.
Le predette proposte correttive saranno inviate al Comando Generale per il tramite dell’Autorità competente, la quale dovrà esprimere il proprio parere al riguardo.
Entro la data di scadenza della tabella provvisoria, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto provvederà ad emanare il decreto d’approvazione della tabella di armamento definitiva, redatta secondo il modello previsto dalla Risoluzione IMO A.890 (21), come emendata (Allegato 1) senza indicazione di scadenza. Sulla stessa, oltre al numero progressivo, sarà riportato l’anno di rilascio e la lettera A, ad indicare che trattasi della “parte A” della tabella (es. XXX/010-A). In allegato alla tabella sarà rilasciato un “addendum” atto a comprovare il soddisfacimento dei requisiti di nazionalità italiana o comunitaria, da parte di un’aliquota determinata di equipaggio, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 30 del 1998; sul medesimo, oltre al numero progressivo, sarà riportato l’anno di rilascio e la lettera B, ad indicare che trattasi della “parte B” della tabella (es. XXX/010-B).
Qualora la tabella di armamento definitiva non fosse emanata entro il termine di scadenza della tabella provvisoria, I’ Armatore o un suo rappresentante debitamente delegato, dovrà richiedere all’ Autorità competente che ne ha provveduto all’emanazione, il rilascio di una proroga per ulteriori 6 mesi.
La predetta Autorità competente, acquisito il parere favorevole del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, provvederà alla suddetta proroga.

E) Adeguamento o correzione delle tabelle di armamento
Le tabelle di armamento definitive possono essere riviste, per adeguarle a quanto richiesto dalla Risoluzione IMO A.890, con la versione in doppia lingua italiano ed inglese. La ridefinizione può essere richiesta, anche al fine di effettuare correzioni alle stesse, in relazione alla modifica di dati - quali ad esempio il nome, la stazza, eco. - su istanza dell’armatore, o di un suo rappresentante debitamente delegato, da indirizzare, per il tramite dell’Autorità competente, come individuata alla lettera C), al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto / Reparto VI - Ufficio 4°
In tale ultimo caso, al fine di evitare l’insorgere di situazioni di dubbio, in occasioni di ispezioni alla nave in porti italiani o esteri, nelle more del rilascio della nuova tabella corretta, potrà essere richiesta, all’Autorità competente sopracitata, la correzione a “penna” con l’aggiunta dell’annotazione “approvasi correzione/correction approved’ con data, timbro e firma di chi esegue la modifica sulla tabella già in possesso dell’unità. Di tale annotazione dovranno essere successivamente informati il Comando Generale e il Compartimento marittimo di iscrizione. Tale procedura potrà essere utilizzata anche per la tabella di armamento provvisoria, comunicando, in tal caso, l’avvenuta annotazione anche all’ Autorità competente che ha rilasciato la stessa.

F) Revisione delle tabelle di armamento
Le tabelle di armamento definitive possono essere soggette a revisione nei seguenti casi:
• per motivi di ordine tecnico e/o operativo che modificano le condizioni oggettive di esercizio della nave (modifiche strutturali, cambio del servizio cui la nave è destinata, variazioni delle caratteristiche tecniche dell’unità, dei mezzi collettivi di salvataggio, delle dotazioni d’ormeggio, ecc.);
• in previsione dell’entrata in vigore di nuove normative internazionali, comunitarie o nazionali in materia, che possano comportare la necessità di realizzare un conseguente adeguamento nella composizione quantitativa e qualitativa dell’equipaggio.
Le istanze di revisione, corredate dei pertinenti documenti, andranno indirizzate all’Autorità competente che ha provveduto al rilascio della tabella provvisoria. Tali Autorità provvederanno, dandone comunicazione al Comando Generale, ad istruire la procedura per il rilascio di una nuova tabella provvisoria, nel rispetto delle procedure di cui al sopracitato punto C), provvedendo, a seguito di rilascio della stessa, al successivo ritiro della tabella definitiva.

31 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA
Criteri generali
Nell’applicazione dei principi di sicurezza e di organizzazione del lavoro, necessari per la determinazione della tabella di armamento, deve essere tenuto conto, in particolar modo, degli strumenti internazionali, comunitari e nazionali, riepilogati nell’ allegata raccolta normativa in materia (Allegato 4), relativamente ai seguenti elementi:

A) Organizzazione dei servizi di guardia
Nello stabilire la composizione quantitativo/qualitativa dell’equipaggio che viene impegnato nei servizi di guardia, in linea generale si deve tener conto dei seguenti parametri:
- dimensioni dell’unità;
- caratteristiche dell’apparato motore;
- dotazioni di bordo;
- tipologia di orario di lavoro a bordo;
- tipo di navigazione che la nave effettuerà;
- durata della navigazione / servizio operativo complessivo;
- metodo di manutenzione utilizzato;
- attività di addestramento condotta a bordo;
- orario di lavoro e conseguenti turni di riposo;
- avvicendamento / periodicità di turnazione del personale imbarcato;
- aree operative e tipologie di operazioni;
- eventuali navigazioni in acque ristrette;
- numero di manovre nell’ arco giornaliero;
- tipologia di carico trasportato.
Per quanto attiene il servizio di guardia di coperta, si rammenta che, in ossequio alle linee guida della risoluzione IMO A.890(21), così come emendata dalla risoluzione IMO A.955 (23), è preferibile che il comandante non sia impegnato in regolare servizio di guardia.
In relazione al servizio di guardia di macchina, sempre in ossequio alle linee guida della risoluzione IMO A.890(21), così come emendata dalla risoluzione IMO A.955 (23) e fatta eccezione per le navi operanti con apparato motore periodicamente non presidiato, è preferibile che il direttore di macchina non sia impegnato in servizio di guardia.
Il servizio di guardia agli apparati radioelettrici di bordo deve garantire la continuità della copertura del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS) in funzione dell’area operativa della nave (GOC/ROC).
Le unità da passeggeri ed HSC, abilitate a navigazioni nazionali, ai sensi dell’art. 2 del D.L.vo 4 febbraio 2000, n. 45, sono soggette all’applicazione delle disposizioni previste per le unità impiegate in navigazione internazionale (in particolare, per unità passeggeri: Convenzione Solas - Regola IV/16; per unità HSC: HSC Code - Regole 14.16 e 18.1.3).
La Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione, Serie generale n. 26, del 4 dicembre 2001, “Riflessi sulla composizione della tabella di armamento e sulla compilazione del ruolo d’appello a seguito dell’installazione degli apparati radioelettrici compatibili con il sistema GMDSS” emanata da questo Comando Generale, ribadisce il principio secondo cui una persona qualificata (in possesso della certificazione GOC o ROC in relazione all’area marittima di esercizio) deve essere assegnata esclusivamente allo svolgimento dei compiti di radiocomunicazione nel caso di operazioni di soccorso, e che tale persona “non può essere il comandante della nave”.
La disposizione di cui alla regola 18.1.3.(6) del Codice HSC, stabilisce che sulle unità HSC devono essere previsti a bordo n. 2 ufficiali di coperta di guardia in plancia, uno dei quali può essere il Comandante.
La composizione del servizio di guardia deve anche essere adeguata ed appropriata in funzione delle condizioni di applicazione previste dal “Piano di security” della nave e dal relativo livello di security.
L’articolazione dei turni di guardia, fermo restando il rispetto del successivo punto B) - orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca -, in linea di massima, salvo diversa valutazione da parte dell’Autorità marittima in sede locale, deve rispondere ai sotto elencati principi:

1 - Unità da pesca
Per le unità adibite alla pesca, in particolare per la sezione di coperta, deve essere previsto un numero di ufficiali, compreso il comandante, sufficiente a garantire il rispetto delle condizioni minime di riposo in relazione alla durata complessiva del periodo di campagna di pesca, la conduzione dell’unità nonché la gestione delle operazioni di radio-comunicazione da parte di personale adeguatamente abilitato e certificato in relazione all’ area di navigazione d’interesse (Certificato G.O.C o R.O.C)
Durante il periodo di pesca devono essere garantiti turni di guardia in relazione al carico di lavoro dell’equipaggio durante la campagna di pesca.
L’art. 261 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione stabilisce che, per le unità abilitate alla pesca costiera non superiori a 100 GT, il Comandante, che sia in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell’Autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle unità stesse.

2 - Unità da traffico (passeggeri e carico) - coperta e macchina
2.1 Per le unità abilitate alla navigazione Internazionale lunga, le unità di classe A e le unità di cui al successivo punto 2.2, la cui navigazione / servizio operativo, sia di durata superiore alle 12 ore, dovrà essere attuato un servizio di guardia articolato su 3 turni.
Il Comandante ed il Direttore di macchina non sono inclusi nei turni di guardia ma svolgono il proprio orario su base “giornaliera”.
2.2 Per le unità abilitate alla navigazione Internazionale breve, Internazionale costiera nazionale e per le unità di classe A, la cui navigazione/servizio operativo sia di durata non superiore alle 12 ore, dovrà essere attuato un servizio di guardia articolato su 2 turni. Il Comandante ed il Direttore di macchina non vengono inclusi nei turni di guardia ma svolgono il proprio orario su base “giornaliera”.
2.3 Per le unità abilitate alla navigazione nazionale costiera e nazionale litoranea e per le unità di classe B, C e D, dovrà essere attuato un servizio di guardia secondo i sotto elencati criteri:
- qualora la durata della navigazione / servizio operativo sia superiore a 12 ore, il servizio di guardia sarà articolato su due turni. Uno dei turni potrà essere assicurato, rispettivamente, dal Comandante e dal Direttore di macchina;
- qualora la durata della navigazione / servizio operativo complessivo sia inferiore alle 12 ore, il servizio di guardia potrà essere articolato su un turno unico (un ufficiale ed un comune). Il Comandante ed il Direttore di macchina potranno essere i titolari di detto turno unico allorché in possesso di doppia certificazione di coperta e di macchina;
- qualora sia, solo ed esclusivamente, il Comandante titolare della doppia certificazione, dovrà essere previsto in tabella un ulteriore ufficiale di coperta.
Nel caso in cui sia, solo ed esclusivamente, il Direttore di macchina titolare della doppia certificazione, dovrà essere previsto in tabella un ulteriore ufficiale di macchina.
2.4. L’ art. 260 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, stabilisce che, per le unità adibite alla navigazione nel Compartimento di iscrizione della nave o nei due limitrofi, non superiori a 100 tonnellate di stazza lorda se adibite al trasporto di merci, e non superiori a 25 tonnellate di stazza lorda se adibite al trasporto passeggeri, il Comandante, che sia in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell’Autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle unità stesse.

3 - Unità con locale apparato motore periodicamente non presidiato
Per le unità con locale apparato motore periodicamente non presidiato (Periodically Unattended machinery space - U.M.S.) il servizio, fuori dall’orario normale di lavoro, consisterà in un turno di reperibilità, a carattere giornaliero, espletato da almeno tre ufficiali di macchina; pertanto, nel caso di tabelle di armamento che non prevedono il 3° Ufficiale di macchina anche il Direttore di macchina parteciperà al turno di reperibilità.
(In ordine alle procedure di espletamento dei turni di guardia a bordo, vedasi l’Allegato 4, parte A, normativa internazionale, punto 2. Convenzione STCW 78/95).

4 - locali radio
Ogni nave impiegata in navigazione internazionale deve avere a bordo l’operatore dedicato GMDSS certificato in funzione dell’area operativa di impiego dell’unità ai fini delle radiocomunicazioni per la sicurezza ed il soccorso. La presenza dell’operatore dedicato GMDSS non è richiesta a condizione che in ciascun turno di guardia in plancia sia presente un Ufficiale di coperta in possesso della specifica certificazione.

B) Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca
Lo svolgimento dei turni di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca deve essere effettuato in conformità alle seguenti disposizioni:
- Decreto n. 108 del 2005, art. 3 (che ha modificato I’ art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 “orario di lavoro a bordo delle navi mercantili”);
- Decreto legislativo n. 66/2003, art. 18 “Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima”, il quale stabilisce che, salvo le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno.
In particolare i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi mercantili e da pesca sono così stabiliti:
a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
1) 14 ore in un periodo di 24 ore;
2) 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1) 10 ore in un periodo di 24 ore;
2) 77 ore per un periodo di sette giorni.
Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
Resta salvo il regime derogatorio previsto dal D.Lvo n. 108/2005, articolo 3, comma 7.
Al fine di prevenire fenomeni di affaticamento del personale e, di conseguenza, svolgere in condizioni di sicurezza i servizi di bordo, è necessario dare la possibilità al personale impegnato di poter avere una giusta alternanza di ore di lavoro e di ore di riposo.

C) Gestione della sicurezza a bordo
Nello stabilire la composizione minima dell’equipaggio di una nave, per quanto concerne la gestione della sicurezza a bordo, occorre tener conto delle disposizioni normative di cui all’ Allegato 4.

D) Addestramento e certificazione del marittimo
La composizione qualitativo-quantitativa dell’equipaggio nonché l’individuazione della relativa certificazione/addestramento previsti devono essere in conformità alle disposizioni normative nazionali ed internazionali in materia, ovvero D.M. 30/11/2007 (“Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare”) e Convenzione Internazionale sull’addestramento, la certificazione e la tenuta della Guardia - IMO STCW 78/95.
Per le unità da pesca si fa riferimento alle attuali norme vigenti, ovvero al Codice della Navigazione e al relativo Regolamento di esecuzione.

E) Misure di prevenzione degli infortuni e di sicurezza del lavoro marittimo
La determinazione della tabella di armamento deve, altresì, tenere in considerazione le disposizioni del D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali e successive modifiche, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485”.

F) Caratteristiche dei locali adibiti ad alloggi per l’equipaggio
La composizione qualitativo-quantitativa dell’equipaggio deve tener in considerazione le disposizioni normative concernenti le caratteristiche dei locali adibiti ad alloggi per l’equipaggio, ovvero la legge 16 giugno 1939, n. 1045, inerente le condizioni di igiene ed abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali e, per le navi da pesca, il Decreto Legislativo n. 298 del 17 agosto 1999 (decreto di recepimento della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca).

4) ENTRATA IN VIGORE
Le presenti disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2011.

5) NORME TRANSITORIE
1. Le tabelle di armamento provvisorie rilasciate dalle Autorità marittime competenti, antecedentemente all’entrata in vigore della presente circolare, trasmesse a questo Comando Generale e non ancora approvate, ove non rispondenti ai criteri e principi della stessa, saranno convertite in tabelle con validità sino al 31 dicembre 2013, data entro la quale l’Autorità che ha proceduto al rilascio, interessata dall’ Armatore o suo rappresentante debitamente delegato, dovrà procedere a emanare, in conformità alle procedure di cui al punto 2), lettera C), una nuova tabella provvisoria.
2. Le tabelle di armamento rilasciate dall’Amministrazione centrale (Comando Generale o Direzione Generale competente), o dalle Autorità marittime competenti e non approvate dalla predetta Amministrazione, antecedentemente all’emanazione della presente circolare, dovranno essere oggetto di opportuna valutazione da parte degli Armatori nonché dalle Autorità marittime che hanno provveduto al rilascio al fine di adeguarle ai contenuti della stessa.
2.1 Ove, a seguito del predetto esame, si riscontrasse la necessità di variare quantitativamente/qualitativamente la composizione dell’equipaggio, si dovrà procedere alla revisione delle tabelle in conformità alle procedure di cui al punto 2), lettera C), provvedendo, entro il 31 dicembre 2013, al rilascio di una nuova tabella provvisoria.
2.2 In caso di esito positivo, invece, del predetto esame, si dovrà procedere a:
-per le tabelle rilasciate dall’ Amministrazione centrale, ad apporre apposita annotazione di convalida da parte dell’Autorità marittima competente da trasmettere all’ Armatore e a questo Comando Generale;
-per le tabelle rilasciate dalle Autorità Marittime competenti, a revisionare le stesse in conformità alle previsioni di cui alla lettera C), provvedendo, entro il 31 dicembre 2013, al rilascio di una nuova tabella provvisoria.

6) ABROGAZIONI
Con l’entrata in vigore della presente circolare sono abrogate le seguenti disposizioni relative alle tabelle di armamento ed ogni altra disposizione in contrasto con la regolamentazione dettata dalla stessa:
- Circolare Titolo: Gente di Mare - Serie XII - n. 7 del 2 giugno 1992 “Tabelle di armamento”;
- Circolare Titolo: Gente di Mare - Serie XII - n. 11 del 9 marzo 1993 relativa alle procedure per l’approvazione delle tabelle di armamento;
- Lettera Circolare n. 4143385 del 22 settembre 1993 “Tabelle di armamento”;
- Lettera Circolare n. 4141821 del 23 aprile 1996 “Tabelle di armamento delle navi da pesca”;
- Lettera Circolare n. 6126 del 22 luglio 2002 “Tabelle di armamento. Risoluzione IMO A.890”.

IL COMANDANTE GENERALE
Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Marco BRUSCO

Allegati
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¹ La relazione può anche essere costituita da estratto del “Manuale di gestione” di cui all’art. 17 del dlgs. 271/99 o da estratto del Manuale SMS redatto ai sensi del Codice ISM