Tipologia: CCNL
Data firma: 21 febbraio 2002
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aran e OO.SS.
Settori: PA, Enti di ricerca
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte I
Titolo I
Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
Titolo II - Rapporto di lavoro
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 3 - Il contratto individuale di lavoro.
Art. 4 - Periodo di prova.
Capo II - Struttura e funzionalità del rapporto
Art. 5 - Mense e servizi sostitutivi.
Art. 6 - Ferie, festività del S. Patrono e recupero festività soppresse.
Art. 7 - Riposo settimanale.
Art. 8 - Assenze e permessi retribuiti.
Art. 9 - Congedi parentali.
Art. 10 - Congedi per eventi e cause particolari.
Art. 11 - Congedi per la formazione.
Art. 12 - Aspettativa per motivi personali.
Art. 13 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio.
Art. 14 - Altre aspettative.
Art. 15 - Altre disposizioni in materia di aspettative.
Art. 16 - Diritto allo studio.
Art. 17 - Assenze per malattia.
Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
Art. 18 bis - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Capo III - Particolari tipi di contratto
Art. 19 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 20 - Assunzioni a tempo determinato.
Capo IV - Flessibilità del rapporto di lavoro
Art. 21 - Telelavoro.
Art. 22 - Lavoro interinale.
Art. 22 bis - Forme contrattuali flessibili di lavoro.
Capo V - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 23 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 24 - Obblighi delle parti.
Art. 25 - Recesso con preavviso.
Capo VI - Norme disciplinari
Art. 26 - Doveri del dipendente.
Art. 27 - Sanzioni e procedure disciplinari.
Art. 28 - Codice disciplinare.
Art. 29 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.
Art. 30 - Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale.
Capo VII
Art. 31 - Semplificazione amministrativa e tutela della privacy.
Capo VIII
Art. 32 - Mobilità verso Enti del comparto o altre Amministrazioni.
Art. 32 bis - Passaggio diretto ad altre Amministrazioni del personale in eccedenza.
Titolo III - Relazioni sindacali
Art. 33 - Obiettivi e strumenti.
Art. 34 - Contrattazione integrativa collettiva.
Art. 35 -Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo.
Art. 36 - Contrattazione a livello locale.
Art. 37 - Informazione.
Art. 38 - Concertazione.
Art. 39 - Consultazione.
Art. 40 - Composizione delle delegazioni.
Art. 41 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro.
Art. 42 - Clausole di raffreddamento.
 Art. 43 - Interpretazione autentica dei contratti.
Art. 44 - Contributi sindacali.
Art. 45 - Pari opportunità.
Art. 46 - Rappresentante per la sicurezza (RLS).
Art. 47 - Indennità di rischio da radiazioni.
Art. 47 bis - Trattamento giuridico economico dei dipendenti in particolari situazioni di stato.
Parte II
Sezione I - Personale dal livello 4° al 9°.
Capo I

Art. 48 - Orario di lavoro.
Art. 49 - Conto ore individuale.
Art. 50 - Permessi brevi.
Art. 51 - Formazione professionale.
Capo II

Art. 52 - Mobilità tra profili a parità di livello.
Art. 53 - Progressioni economiche per il personale appartenente ai livelli 4° - 9°.
Art. 54 - Progressione di livello nei profili.
Art. 55 - Accesso al livello 4°.
Art. 56 - Accesso ai livelli di base.
Art. 57 - Soppressione livello 10°.
Art. 57 bis - Norme riferite a situazioni pregresse.
Sezione II - Ricercatori e tecnologi
Capo I

Art. 58 - Orario di lavoro.
Art. 59 - Ulteriori disposizioni in materia di ferie.
Art. 60 - Diritti.
Art. 61 - Formazione e aggiornamento.
Art. 62 - Periodi sabbatici.
Capo II
Art. 63 - Norme sull'accesso ai profili di ricercatori e tecnologi.
Art. 64 - Opportunità di sviluppo professionale.
Art. 65 - Mobilità tra i profili di ricercatori e tecnologi.
Sezione III - Disposizioni particolari
Art. 66 - Sequenza contrattuale.
Articolo 67.
Art. 68 - Norma di salvaguardia.
Parte III - Trattamento economico

Sezione I - Personale dal livello 4° al 10°
Art. 69 - Aumenti della retribuzione base.
Art. 70 - Effetti nuovi stipendi.
Art. 71 - Indennità di ente.
Sezione II - Ricercatori e tecnologi
Art. 72 - Aumenti della retribuzione base.
Art. 73 - Effetti nuovi stipendi.
Tabella A Aumenti trattamento tabellare
Tabella B1 Stipendi tabellari
Tabella B2 Stipendi tabellari
Tabella C Incremento indennità di ente
Tabella D Progressioni economiche per il personale dei livelli 4°-10°
Tabella E Aumenti trattamento tabellare
Tabella F1 Stipendi tabellari
Tabella F2 Stipendi tabellari
Dichiarazione congiunta.
Dichiarazione congiunta.
Dichiarazione a verbale.
Usi/Rdb - Ricerca
Anpri già Uniri (Anpri-Epr, Cida-Ricerca)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999)

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore il 6 novembre 2001 sull'ipotesi di contratto relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vista la nota n. 170/CL del 13.2.02 con la quale la Corte dei Conti ha deliberato di riferire al Parlamento, permanendo profili di problematicità sulla portata complessiva delle predette ipotesi di accordo, visto comunque l'invito formulato il 19.2.02 dal Comitato di settore a procedere alla sottoscrizione del CCNL, il giorno 21 febbraio 2002, alle ore 12, ha avuto luogo l'incontro tra: Aran […] e le OOSS di categoria: Cgil/Snur, Cisl Ricerca, Uil/Pausi, Rdb Ricerca, Uniri (Anpri/Epr-Cida Ricerca) e le Confederazioni: Cgil, Cisl, Uil, Rdb, Cida al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999.

Parte I
Titolo I
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione.

1) Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle Amministrazioni del comparto di cui all'art. 7(1) del CCN quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2.6.98 e successive modifiche e integrazioni.
2) Il presente CCNL comprende una disciplina comune per tutto il personale, ferma restando l'applicazione dell'art. 40, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, la previsione di istituti specifici che richiedano una disciplina distinta.
3) Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova Amministrazione o Ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto o ente o istituzione di destinazione.
4) Il riferimento alle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come enti.

Titolo II - Rapporto di lavoro
Capo II - Struttura e funzionalità del rapporto
Art. 5 - Mense e servizi sostitutivi.

[…]
10) L'intervallo giornaliero per la fruizione del pasto non è computabile in alcun caso nell'orario di lavoro e non può essere inferiore a 30 minuti.
[…]

Art. 7 - Riposo settimanale.
1) Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato in numero pari a quello delle domeniche presenti nell'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.
2) Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva, nel giorno concordato con il responsabile della struttura.
3) Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
[…]

Art. 9 - Congedi parentali.
1) Al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. n. 151/01 a norma dell'art. 15, legge n. 53/00 e in particolare l'art. 1, comma 2 dello stesso D.lgs. n. 151.
[…]
3) In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio 'post partum' e il periodo 'ante partum', qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
[…]
9) In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, D.lgs. n. 151/01, possono essere utilizzate anche dal padre.

Art. 18 bis - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
1) Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che s'impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
(a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 17, comma 9; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
(b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di 2 ore, per la durata del progetto;
(c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
(d) assegnazione del lavoratore a mansioni dello stesso livello d'inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
[…]
3) Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l'ente dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
[…]

Capo III - Particolari tipi di contratto
Art. 20 - Assunzioni a tempo determinato.

1) Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione a tempo determinato, ivi comprese quelle relative ai contratti di cui al D.lgs. n. 19/99.
2) A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine […]

Capo IV - Flessibilità del rapporto di lavoro
Art. 21 - Telelavoro.

1) Gli enti potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dall'accordo quadro nazionale sottoscritto il 23.3.00, ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall'accordo stesso.
2) La contrattazione integrativa potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specifiche esigenze degli enti e dei lavoratori interessati e in particolare le materie di cui all'art. 3, comma 5 dell'accordo quadro sopracitato.

Art. 22 - Lavoro interinale.
1) Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, gli enti, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni d'urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D.lgs. n. 165/01, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
2) Il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e l'economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico, ovvero per prestazioni lavorative riconducibili ai profili di ausiliario.
[…]
5) Gli enti provvedono alla tempestiva informazione e consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 40, comma 2, lett. a), sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza gli enti forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i 5 giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a), legge 24.6.97 n. 196.
6) I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l'ente utilizzatore, alle assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui all'art. 10, Accordo collettivo quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del 7.8.98, che riguardino la generalità dei dipendenti. I lavoratori utilizzano le ore previste dallo specifico CCNL delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
7) Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli enti forniscono ai soggetti sindacali di cui all'art. 40, comma 2, lett. a), e all'Aran informazioni sull'andamento a consuntivo, nell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.

Art. 22 bis - Forme contrattuali flessibili di lavoro.
1) In coerenza con le proprie esigenze istituzionali e in un quadro di trasparenza gestionale, gli enti perseguiranno l'obiettivo della maggiore possibile razionalizzazione dell'uso degli istituti di flessibilità del lavoro di cui all'art. 36, comma 1, D.lgs. n. 165/01, con riferimento ai fini, ai contenuti e alle modalità di applicazione di ciascun istituto.
2) Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 40, comma 2, lett. a), forme di monitoraggio e proposta sull'utilizzo degli istituti di flessibilità assicurando, a tal fine, la programmazione di 2 incontri ogni anno.

Capo VI - Norme disciplinari
Art. 28 - Codice disciplinare.

[…]
4) La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata nel rispetto della dignità personale del dipendente per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo della multa d'importo pari a 4 ore di retribuzione, si applicano, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
(a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
[…]
(c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nello svolgimento dell'attività di ricerca, fatto salvo, peraltro, quanto previsto dall'art. 60, comma 1, o nella cura dei locali o altri beni strumentali a lui affidati in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità;
(d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'ente o di terzi;
[…]
(g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricomprese specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'ente, per gli utenti o per terzi;
[…]
5) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
(a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
(b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
(c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;
[…]
(i) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
(j) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'ente, agli utenti o a terzi.
6) La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'ente e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, quali:
(a) recidiva plurima, per almeno 3 volte nell'anno, nelle mancanze previste dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di 10 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7, lett. a);
[…]

Titolo III - Relazioni sindacali
Art. 33 - Obiettivi e strumenti.

1) Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli enti e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con quello di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica e dei servizi istituzionali.
2) La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai CCNL e dai protocolli tra Governo e Parti sociali, nonché per il sostegno ai processi innovatori in atto.
3) In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di singolo ente:
(a) contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità indicate dal presente contratto;
(b) informazione;
(c) concertazione;
(d) consultazione;
(e) interpretazione autentica dei CCNL.

Art. 34 - Contrattazione integrativa collettiva.
1) Gli enti attivano, ai sensi dell'art. 40, comma 3, D.lgs. n. 165/01, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 5.
2) La contrattazione integrativa è finalizzata alla valorizzazione dell'autonomia progettuale e operativa dei singoli enti, nonché al miglioramento della qualità dei servizi istituzionali anche attraverso il coinvolgimento, con le diverse modalità previste, dei sindacati rappresentativi e delle RSU nella elaborazione e attuazione dei programmi d'innovazione organizzativa, ristrutturazione, riqualificazione e incentivazione.
3) La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:
[…]
(c) linee d'indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la professionalità ai processi di innovazione;
(d) linee d'indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
(e) le linee d'indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l'applicazione della normativa in materia;
(f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
(g) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
(h) modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, a integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL;
[…]
(k) forme di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate nel telelavoro e dell'uso delle stesse;
(l) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;
[…]
(o) definizione dei casi che richiedono la deroga, in via eccezionale, per le attività connesse agli Organi collegiali e dei vertici dirigenziali, dal limite individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario;
[…]
4) Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente art. 33, comma 1, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino a un massimo di ulteriori 30 giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà d'iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 3, lett. d), e), h), l), n), nonché relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate ai trattamenti economici accessori. In tal caso verrà data informazione alle OOSS.
5) I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai CCNL o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 36 - Contrattazione a livello locale.
1) Il livello locale di contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti, la struttura centrale, le aree di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi locali, escluse le strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali. La contrattazione a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione collettiva nazionale e integrativa di ente, sulle seguenti materie:
(a) criteri per l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche;
(b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
(c) modalità attuative dei criteri definiti dalla contrattazione integrativa collettiva di ente, ove necessario per le caratteristiche peculiari locali.
2) I contratti sottoscritti in sede locale non possono comportare, né direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, nonché dalla contrattazione integrativa di ente, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
3) Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2, possono essere oggetto di contrattazione in sede locale altre questioni che a tale sede siano demandate, senza duplicazioni o sovrapposizioni, dalla contrattazione collettiva integrativa nelle materie indicate nell'art. 34.

Art. 37 - Informazione.
1) L'informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
2) Ciascun ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 41 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3) Gli enti sono tenuti a fornire un'informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie:
(a) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio;
(b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche;
[…]
(d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;
(e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
(f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro e le sue modifiche;
(g) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro;
(h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all'art. 36, comma 1, D.lgs. n. 165/01;
[…]
4) Nelle seguenti materie l'informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
(a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
(b) misure in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
(d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative
prestazioni;
[…]
(f) andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale;
[…]
(h) attuazione delle materie oggetto d'informazione preventiva.
[…]

Art. 38 - Concertazione.
1) Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 40, ricevuta l'informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali nelle seguenti materie:
(a) articolazione dell'orario;
(b) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro;
[…]
2) La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il 4° giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
3) La concertazione si conclude nel termine massimo di 30 giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
4) Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, la mobilità, i benefici assistenziali, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle Amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le Amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto di competenza, ai Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti. La composizione degli Organismi previsti nel presente comma, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.

Art. 39 - Consultazione.
1) La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni legislative o norme contrattuali. In tali casi, senza particolari formalità, l'ente acquisisce il parere dei soggetti sindacali di cui all'art. 40.
2) La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni.
3) La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:
(a) contenuto e motivi di ciascun contratto di fornitura di lavoro interinale;
(b) programmazione triennale del fabbisogno di personale, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture e relativi fabbisogni formativi.

Art. 40 - Composizione delle delegazioni.
1) La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita per gli enti:
(a) a livello nazionale: dal presidente o da un suo delegato e dal direttore generale o da un suo delegato;
(b) a livello locale: dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente nell'ambito della sede locale, eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati.
2)Per le OOSS la delegazione è composta:
(a) a livello nazionale: dai rappresentanti delle OOSS nazionali di categoria firmatarie del presente contratto;
(b) a livello locale:
(b1) dalle RSU;
(b2) dai rappresentanti delle OOSS territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3) Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Aran.

Art. 43 - Interpretazione autentica dei contratti.
1) Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47, D.lgs. n. 165/01, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2) La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
3) Con analoga modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 35 del presente contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

Art. 46 - Rappresentante per la sicurezza (RLS).
1) Le procedure di cui agli artt. 37 e 39 si applicano alle informazioni al RLS e alle consultazioni dello stesso previste dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 47 - Indennità di rischio da radiazioni.
1) L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26, DPR n. 171/91, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D.lgs. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.

Parte II
Sezione I - Personale dal livello 4° al 9°.
Capo I

Art. 48 - Orario di lavoro.
1) L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato su 5 giorni ovvero su 6 giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2) L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le OOSS, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16 e 17, D.lgs. n. 165/01.
3) La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
(a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione della prestazione lavorativa; i diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere;
(b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alla 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo, con particolare riguardo alle tipologie d'orario da adottare per lo svolgimento delle attività fuori sede, e in caso di temporanea chiusura di strutture;
(c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l'orario d'inizio o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
(d) particolari forme di flessibilità purché compatibili con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11.8.91 n. 266.
[…]
5) Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento. Le parti verificheranno e converranno sulle modalità di applicazione a tutto il personale del comparto delle modifiche legislative che dovessero intervenire in materia.

Art. 49 - Conto ore individuale.
1) Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario autorizzate secondo gli ordinamenti degli enti possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative o frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze lavorative.
2) Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.
3) Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite.
4) Ulteriori criteri generali per la fruizione dei riposi compensativi possono essere oggetto di contrattazione integrativa.

Art. 51 - Formazione professionale.
1) Le parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane è fattore essenziale per la crescita qualitativa e quantitativa dei risultati dell'attività di ricerca pubblica.
2) Conseguentemente le parti individuano nella formazione:
(a) uno strumento indispensabile di aggiornamento e crescita professionale del personale in servizio e d'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione;
(b) uno strumento indispensabile per promuovere lo sviluppo del sistema della ricerca, i processi di mobilità, un atteggiamento propositivo nei confronti dell'innovazione tecnologica e del cambiamento nelle tecniche e strumenti gestionali.
3) Gli enti, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, promuovono e favoriscono la formazione continua, l'aggiornamento e l'addestramento del personale in servizio o di nuova assunzione, attraverso corsi di contenuto generale ovvero mirati su specifiche materie che tengano conto anche dell'evoluzione prevista delle competenze e dell'esigenza di non correlarli unicamente al profilo e livello di appartenenza.
4) Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono circa l'esigenza che nei bilanci degli enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun ente, ad almeno 1% del monte retributivo. I Fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
5) La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante l'attivazione di corsi teorico-pratici, d'intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dagli stessi enti.
6) Le iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo ente o in comune tra più enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti negli enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Possono essere chiamati allo svolgimento dei corsi di formazione esperti italiani e stranieri. Nell'ambito delle attività di formazione può essere previsto l'invio di personale per stages presso istituzioni e industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarie.
7) I programmi di formazione e di aggiornamento professionale sono definiti, in attuazione delle linee d'indirizzo generale oggetto di contrattazione integrativa, dagli enti che ne informano preventivamente le OOSS ai sensi dell'art. 37.
8) Gli enti individuano, in base alle esigenze tecniche, organizzative e scientifiche delle varie unità operative o di servizio, sulla base dei criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, i dipendenti che parteciperanno ai corsi, tenendo anche conto delle attitudini personali e culturali dei lavoratori e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 165/01, all'art. 57, lett. c).
9) Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli enti. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro e, in casi eccezionali, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
10) Nell'ambito dei programmi di cui ai commi 3, 5 e 6 i dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi, e/o la permanenza presso altre strutture o industrie e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo.
11) La formazione e l'aggiornamento del personale può avvenire sulla base di documentate iniziative, selezionate dallo stesso personale interessato, effettuate di norma fuori dell'orario di lavoro, e ove autorizzate dall'ente, anche in orario di lavoro. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'ente è, in tale caso, subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con l'attività di servizio.
12) La partecipazione ad attività formative è riconosciuta utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale.
13) L'attività di docenza in corsi di formazione e aggiornamento da parte dei dipendenti degli enti, se svolta fuori dell'orario di lavoro è remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse di cui al comma 4, con un compenso orario di £ 50.000 lorde. Se l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 40%; lo stesso compenso spetta in misura intera qualora venga recuperato l'orario di lavoro. Le misure di detti compensi possono essere modificate dagli enti in relazione a specifiche complessità dei corsi impartiti, fino ad un tetto massimo di £ 120.000.

Sezione II - Ricercatori e tecnologi
Capo I
Art. 58 - Orario di lavoro.

1) L'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
2) I ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'ente.
[…]
4) I ricercatori e tecnologi possono impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all'orario di lavoro indicato al punto 1) in attività destinate ad arricchimento professionale quali ricerca libera utilizzando le strutture dell'ente, attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie per le quali l'autorizzazione da parte dell'ente, ove richiesta, è sostituita dalla preventiva comunicazione all'ente medesimo da parte dell'interessato.
5) Le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui al comma 1 al netto dei giorni di ferie goduti e delle assenze di cui agli artt. 17 e 18, al termine del periodo di riferimento vengono cumulate con quelle risultanti dei periodi precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel successivo periodo di riferimento, ferma restando la compensazione prevista per le altre ore in difetto dal 1° periodo del presente articolo. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all'anno.
6) È ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi salvo quanto previsto al comma 5.
7) Le parti s'impegnano a costituire, dopo la sottoscrizione del presente CCNL, un'apposita Commissione paritetica con il compito di esaminare la possibilità d'introduzione in via sperimentale di ulteriori modalità di gestione dell'orario di lavoro di cui al comma 1.

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(1)CCNQ 2 giugno 1998
Articolo 7 Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1 lett. E). comprende il personale dipendente:
- dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'istituto superiore di -sanità (ISS);
- dall' istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall' istituto italiano di medicina sociale;
- dall' istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e tallassografici;
- dalle stazioni sperimentali per l’industria;
- dal Centro interforze studi applicazioni militari (C.I.S.A.M.) (D.M. 28 aprile 1994;
- dall’ istituto per le telecomunicazioni e della marina militare "Giancarlo Vallauri” (Mariteleradar);
- dall'Area di ricerca di Trieste;
- dall’INFM (Istituto nazionale di fisica della materia, istituito con d.lgs. 30 giugno 1994, n. 506);
- dall’Istituto Papirologico "G. Vitelli” di Firenze di cui al D.PR. 5agosto 1991;
- dall’ Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, istituita con legge del 21 gennaio 1994, n. 61 ( ANPA).
2. Al personale dell’ ANPA dal 1 gennaio 1998 si applicano i contratti collettivi del comparto di cui al presente articolo. Sino all’inquadramento definitivo si applicano i contratti collettivi di provenienza.
3. L’Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e l’ Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) già ricompresi tra gli enti di cui al primo alinea, al momento in cui sarà operativa la fusione prevista dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, assumeranno la denominazione di ISAE (Istituto di studi ed analisi economica).