Cassazione Penale, Sez. 4, 04 febbraio 2019, n. 5441 - Infortunio con un impianto di miscelazione di granuli di gomma: omesso fissaggio della tramoggia e responsabilità del CDA


 

 

«La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente tenendo conto delle condizioni climatiche), la sua stabilità sia tale da consentire l'utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo. Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni per l'uso appositi mezzi di fissaggio».

... Se - in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa di riferimento - la tramoggia fosse stata assicurata all'impianto, l'infortunio non si sarebbe verificato.

A nulla rileva la circostanza che il macchinario incriminato fosse in realtà provvisto di marchio CE e che il manuale d'uso dello stesso nulla dicesse in ordine alla necessità di fissaggio dello stesso.
In primo luogo va ricordato che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, é tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità (Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi e altro, Rv. 241020).
In secondo luogo, sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, va ribadito che l'essere la macchina in questione dotata di un manuale d'uso non é sufficiente a soddisfare gli obblighi di diligenza e di cautela gravanti, a tutela della incolumità fisica dei lavoratori dipendenti, sul datore di lavoro, al quale spetta di dare - o far dare - specifiche informazioni ai dipendenti sulle modalità di svolgimento delle operazioni lavorative.
Perciò, in presenza delle richiamate disposizioni antinfortunistiche tese a prevenire il rischio derivante da macchinari o attrezzature non stabili, incombeva comunque ai soggetti portatori degli obblighi di garanzia farsi carico dell'adozione di misure atte a prevenire tale rischio, a nulla rilevando l'affidamento sulla marchiatura CE o su quanto non espressamente indicato nel manuale d'uso.


 

 

Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 11/01/2019

 

Fatto

 


1. Con sentenza resa in data 19 aprile 2018, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Pavia in data 11 luglio 2017 nei confronti di L.L., M.F. e G.B. in ordine al reato p. e p. dagli artt. 113 e 590 cod.pen. (lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, segnatamente, degli artt. 70 e 71 D.Lgs. n. 81/2008), contestato come commesso in Casei Gerola il 22 luglio 2011.
Al L.L., al M.F. e al G.B. il reato é contestato nella loro qualità di consiglieri (il primo e il terzo) e di presidente (il secondo) del consiglio d'amministrazione della Casei engineering S.r.l., nonché (il primo) di presidente del C.d.A. della Casei Eco-system S.r.l., per avere gli stessi realizzato (e il L.L. per avere messo a disposizione) un impianto di miscelazione di granuli di gomma non conforme ai requisiti di sicurezza e alle previsioni della normativa antinfortunistica, nonché privo di adeguati punti di fissaggio per garantirne la stabilità. Tale condotta omissiva assumeva rilevanza causale nell'infortunio occorso al lavoratore J.J., dipendente della Casei Ec-system S.r.l., il quale, nel caricare la tramoggia che componeva l'impianto con un sacco contenente il granulato, veniva travolto dalla tramoggia stessa mentre un collega della vittima, per cercare di estrarre il sacco utilizzando un muletto, si era spostato all'indietro. Il peso del sacco aveva così fatto rovesciare la tramoggia, che non era fissata e comunque non aveva i requisiti di stabilità prescritti dalla normativa.
2. Avverso la sentenza ricorrono il L.L., il M.F. e il G.B., con unico atto a firma del loro difensore di fiducia. Il ricorso é affidato a quattro motivi di lagnanza.
2.1. Con il primo, ampio motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inesistenza di una condotta abnorme o comunque generatrice di un rischio eccentrico da parte del lavoratore: sia la vittima (lo J.J.) sia il collega B. hanno in realtà posto in essere condotte del tutto contrarie alle più elementari regole di sicurezza, avendo svuotato un nuovo sacco di granulato mentre la tramoggia conteneva ancora un'eccessiva quantità della sostanza versata in precedenza, cagionandone l'intasamento; ed inoltre ponendo in essere una manovra errata nel cercare di estrarre il sacco agganciato a una fascia di sollevamento per svuotarlo. A fronte dei richiami giurisprudenziali contenuti nella sentenza impugnata, i ricorrenti richiamano il dictum della sentenza a Sezioni Unite n. 38343/2014 (c.d. sentenza Thyssenkrupp) ed asseriscono che la condotta dei lavoratori fosse del tutto estranea al processo produttivo e alle mansioni lavorative, nonché estranea all'area di garanzia del datore di lavoro, e pertanto imprevedibile.
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla c.d. causalità della colpa: sostengono gli esponenti che non é stato dimostrato che il fissaggio a terra della tramoggia avrebbe evitato l'evento, ed anzi il C.T. della difesa ing. M. aveva accertato che la tramoggia era assolutamente stabile rispetto alla forza da contrastare e il ribaltamento fu causato solo dall'anomala forza di trazione del muletto. La motivazione della preferenza accordata dalla Corte di merito alla tesi contraria sostenuta, in termini approssimativi, dai funzionari ASL é da ritenersi illogica e carente.
2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza dei dati tecnici del macchinario (marchiatura CE ed assenza dal manuale d'uso di riferimenti alla necessità di ancoraggio alla struttura) di cui pure era contestata la mancanza nel capo d'imputazione.
2.4. Con il quarto e ultimo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione alla posizione di garanzia attribuita all'ing. G.B., atteso che egli é amministratore privo di poteri di gestione nell'ambito della Casei Engineering s.r.l. e non figura tra i debitori di sicurezza della società, in base all'organigramma della stessa acquisito agli atti; e peraltro la persona offesa J.J. dipendeva da altra società (la Casei Eco-system).
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo di ricorso é infondato.
Occorre muovere proprio dal principio, pur richiamato dai ricorrenti ed affermato dalla sentenza n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp), in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (negli stessi termini vds. anche Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 - dep. 2018, Spina e altro, Rv. 273247).
Nel caso di specie, l'infortunio é avvenuto mentre i lavoratori (la vittima e il collega alla guida del muletto) erano impegnati in un'attività che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, era propria delle mansioni loro affidate (lo J.J. era addetto alla pressa e, nello specifico, agiva sulla tramoggia caricandola con il materiale granulare da pressare; il collega alla guida del muletto lo stava aiutando a estrarre il sacco contenente detto materiale, che era rimasto agganciato a una fascia di sollevamento). Non viene contestata, almeno nell'ambito del motivo in esame, la posizione di garanzia datoriale in ordine a siffatta attività, con il risultato che non può affermarsi sotto tale punto di vista che la condotta della vittima e del suo collega fosse "eccentrica" rispetto al rischio governato dal datore di lavoro: rischio che, al contrario, risultava nella specie strettamente connesso all'attività lavorativa in corso di espletamento cui la persona offesa era assegnata.
2. Il secondo motivo di ricorso é a sua volta infondato, oltreché teso a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, incompatibile con il giudizio di legittimità, a fronte di un percorso argomentativo assolutamente corretto e puntuale come quello seguito dai giudici di merito: la Corte distrettuale ha al riguardo fatto richiamo alle osservazioni del Tribunale (il cui percorso argomentativo forma un unicum motivazionale con quello della sentenza impugnata, trattandosi di doppia conforme) che, nel motivare la propria adesione alla tesi dei funzionari ASL circa il difetto di stabilità della tramoggia come causa del sinistro, ha richiamato le previsioni generali della normativa antinfortunistica e, in particolare, il punto 1.3.1. dell'allegato 1 al d.P.R. n. 459/1996.
Tale disposizione prevede testualmente che «La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente tenendo conto delle condizioni climatiche), la sua stabilità sia tale da consentire l'utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo. Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni per l'uso appositi mezzi di fissaggio».
E', del resto, ampiamente ribadita anche negli allegati V e VI al d.lgs. n. 81/2008 la previsione della stabilità dei macchinari, delle attrezzature da lavoro e degli elementi mobili o, quanto meno, della messa in sicurezza con opportuni dispositivi dei macchinari e delle attrezzature mobili (cfr. ad es. punti 5.1 e 6 della parte I dell'allegato V; punti 2 e 3 parte II dell'allegato V; punti 1.6 e 2 dell'allegato VI).
Ha altresì adeguatamente argomentato la Corte di merito in ordine alla rilevanza causale dell'omesso fissaggio della tramoggia nel prodursi dell'evento; e alla conseguente conclusione in base alla quale, se - in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa di riferimento - la tramoggia fosse stata assicurata all'impianto, l'infortunio non si sarebbe verificato.
E', infine, insindacabile in questa sede, alla stregua del ragionamento probatorio articolato dai giudici di merito, l'adesione alla tesi sostenuta dai funzionari ASL circa la rilevanza decisiva del mancato fissaggio della tramoggia: secondo l'orientamento della Corte regolatrice in tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione é costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche per rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 46359 del 24/10/2007, Antignani, Rv. 239021).
3. Il terzo motivo di lagnanza é anch'esso infondato.
A nulla rileva infatti la circostanza che il macchinario incriminato fosse in realtà provvisto di marchio CE e che il manuale d'uso dello stesso nulla dicesse in ordine alla necessità di fissaggio dello stesso.
In primo luogo va ricordato che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, é tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità (Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi e altro, Rv. 241020).
In secondo luogo, sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, va ribadito che l'essere la macchina in questione dotata di un manuale d'uso non é sufficiente a soddisfare gli obblighi di diligenza e di cautela gravanti, a tutela della incolumità fisica dei lavoratori dipendenti, sul datore di lavoro, al quale spetta di dare - o far dare - specifiche informazioni ai dipendenti sulle modalità di svolgimento delle operazioni lavorative (principio affermato in Sez. 4, n. 22164 del 03/06/2008, Pacetti, n.m.).
Perciò, in presenza delle richiamate disposizioni antinfortunistiche tese a prevenire il rischio derivante da macchinari o attrezzature non stabili, incombeva comunque ai soggetti portatori degli obblighi di garanzia farsi carico dell'adozione di misure atte a prevenire tale rischio, a nulla rilevando l'affidamento sulla marchiatura CE o su quanto non espressamente indicato nel manuale d'uso.
4. E' infine infondato anche il quarto motivo di ricorso.
Ed invero, come pur sinteticamente precisato dalla Corte di merito, a radicare la responsabilità del G.B. - quale membro del consiglio d'amministrazione della Casei Engineering, società che realizzò e fornì l'impianto de quo senza il rispetto della richiamata normativa - é sufficiente la sua qualità di consigliere del predetto C.d.A., unitamente all'assenza di delega da parte sua della connessa posizione di garanzia. Ed invero, l'asserto della Corte distrettuale é aderente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 8118 del 01/02/2017, Ottavi, Rv. 269133; conf. Sez. 4, n. 49402 del 13/11/2013, Bruni e altri, Rv. 257673).
5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma l'11 gennaio 2019.