Categoria: 2002
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Tipologia: CCNL Integrativo
Data firma: 24 aprile 2002
Validità: 31.12.2001
Parti: Aran e Cgil-Aziende, Cisl-Aziende, Uil-Aziende, Csa-Aziende, Rdb-Cub-Aziende e Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Rdb-Cub(1)
Comparti: PA, Aziende e amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo
Fonte: CNEL
Note: Rdb-Cub-Aziende e Rdb-Cub non sottoscrivono il documento(1)

Sommario:

 Titolo I
Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione e finalità.
Capo II - Diritti sindacali
Art. 2 - Diritto di assemblea.
Titolo II
Capo I - Mobilità

Art. 3 - Assegnazione temporanea presso altra Amministrazione.
Art. 4 - Mobilità tra Amministrazioni diverse.
Art. 5 - Passaggio diretto ad altre Amministrazioni del personale in eccedenza.
Capo II - Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Art. 6 - Assenze per malattia.
Art. 7 - Aspettative.
Art. 8 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge.
Art. 9 - Congedi per eventi e cause particolari.
Art. 10 - Congedi dei genitori.
Art. 11 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Art. 12 - Tutela dei dipendenti portatori di handicap.
Art. 13 - Diritto allo studio.
Art. 14 - Congedi per la formazione.
Capo III - Disposizioni di particolare interesse
Art. 15 - Ricostituzione del rapporto di lavoro.
Art. 16 - Copertura assicurativa.
Art. 17 - Patrocinio legale.
Art. 18 - Clausole speciali.
Art. 19 - Diritti derivanti da invenzione industriale.
Titolo III - Flessibilità del rapporto di lavoro
Capo I

Art. 20 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 21 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Capo II - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 22 - Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale.
 Art. 23 - Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Capo III - Discipline sperimentali
Art. 24 - Disciplina sperimentale del telelavoro.
Titolo IV - Trattamento economico
Art. 25 - Retribuzione e sue definizioni.
Art. 26 - Lavoro straordinario.
Art. 27 - Banca delle ore.
Art. 28 - Trattamento di trasferta.
Art. 29 - Trattamento di trasferimento.
Art. 30 - Trattenute per scioperi brevi.
Titolo V
Capo I - Disposizioni finali e transitorie
Art. 31 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 32 - Norma programmatica.
Art. 33 - Procedure di conciliazione e arbitrato.
Art. 34 -Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali.
Art. 35 -Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Art. 36 - Norme finali.
Art. 37 - Disapplicazioni.
Allegato A
Allegato 2 Schema di codice di condotta da adottare nella lotta Contro le molestie sessuali
Art. 1 - Definizione.

Art. 2 - Principi.
Art. 3 - Procedure da adottare in caso di molestie sessuali.
Art. 4 - Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere.
Art. 5 - Denuncia formale.
Art. 6 - Attività di sensibilizzazione.
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Nota a verbale Aran.
Nota a verbale Rdb/Pi-Cub

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Integrativo del CCNL del comparto aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio 2000 sottoscritto in data 24 aprile 2002

Il giorno 24 aprile 2002 alle ore 12,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative per la definizione del CCNL Integrativo in oggetto.
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato CCNL Integrativo relativo al personale dipendente del comparto delle Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo: per l'Aran […] e le seguenti Organizzazioni sindacali: Cgil/Aziende, Cisl/Aziende, Uil/Aziende, Csa/Aziende, Rdb/Cub-Aziende e Confederazioni: Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Rdb/Cub(1)

Titolo I
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione e finalità.

1) Il presente contratto si applica a tutto il personale destinatario del CCNL stipulato il 24.5.00 e ha le seguenti finalità:
(a) completare il processo di trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro riconducendo alla disciplina pattizia gli istituti non ancora regolati dai CCNL vigenti;
(b) disciplinare gli istituti relativi alle flessibilità del rapporto di lavoro;
(c) modificare e integrare la normativa contrattuale vigente considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
2) Nelle vigenti disposizioni anche contrattuali relative al comparto aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ogni riferimento alla qualifica funzionale va inteso come posizione economica e area d'inquadramento nella quale essa è confluita per effetto del nuovo sistema di classificazione.

Capo II - Diritti sindacali
Art. 2 - Diritto di assemblea.

1) I dipendenti del comparto hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con le amministrazioni per 12 ore annue 'pro capite' senza decurtazione della retribuzione.
2) Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro:
[…]

Titolo II
Capo II - Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Art. 10 - Congedi dei genitori.

[…]
3) Ferma restando l'applicazione dell'art. 7, D.lgs. n. 151/01, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psico-fisico. Le lavoratrici madri appartenenti al CNVVF e adibite al servizio di soccorso, dovranno comunque essere impiegate a servizi giornalieri connessi con l'attività operativa che non comportino pericoli per la gestazione, a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto.
[…]

Art. 11 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
1) Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertata, da una Struttura sanitaria pubblica o da Strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che s'impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
[...]
(b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di 2 ore, per la durata del progetto;
(c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
(d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
[…]
3) Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'amministrazione dispone, con le modalità individuate dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
[…]

Art. 12 - Tutela dei dipendenti portatori di handicap.
1) Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una Struttura sanitaria pubblica o da Strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
[…]
(b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di 2 ore, per la durata del progetto;
(c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
(d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
[…]
3) Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'amministrazione dispone, con le modalità individuate dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
[…]
5) Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge n. 104/92 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo

Capo III - Disposizioni di particolare interesse
Art. 18 - Clausole speciali.

[…]
10) L'art. 33, CCNL 24.5.00, è integrato dal seguente comma:
"4. Il dipendente di cui al comma 1 che dal settore operativo o dal settore aeronavigante è transitato nel settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, qualora la competente Commissione medica ne verifichi l'idoneità fisica e laddove sussistano tutti i requisiti previsti per il passaggio al settore operativo o aeronavigante può, a domanda, essere ricollocato nel settore di provenienza, compatibilmente con le esigenze organizzative e con le disponibilità organiche. In caso di accoglimento il dipendente transita nell'area, nella posizione economica e nel profilo rivestiti al momento del passaggio al settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici".
[…]

Titolo III - Flessibilità del rapporto di lavoro
Capo I
Art. 20 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

[…]
4) Ai sensi dell'art. 2, CCNQ 9.8.00, non è consentito il ricorso al lavoro temporaneo:
(a) relativamente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:
- per il personale del settore operativo ed aeronavigante;
- per il personale del settore dei Servizi amministrativi, tecnici e informatici appartenente ai profili professionali delle posizioni economiche A1 e A2 del sistema di classificazione di cui all'art. 24, CCNL stipulato il 24.5.00;
(b) relativamente all'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato: per il personale appartenente ai profili professionali delle posizioni economiche A1 e B1 del sistema di classificazione di cui all'art. 54, CCNL stipulato il 24.5.00.
5) Il ricorso al contratto di fornitura di lavoro temporaneo è, altresì, escluso per il personale appartenente ai profili professionali addetti alla vigilanza e a compiti ispettivi.
[…]
7) Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. n. 626/94, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati.
[…]
10) I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso le amministrazioni utilizzatrici i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/70 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
11) Le amministrazioni provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), CCNL 24.5.00, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i 5 giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a), legge 24.6.97 n. 196.
12) Alla fine di ciascun anno le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine le amministrazioni forniscono alle OOSS di categoria firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 9.
[…]
14) Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni della legge n. 196/97 e all'Accordo quadro 9.8.00.

Art. 21 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).

1) Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), CCNL 24.5.00, le amministrazioni possono stipulare CFL nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, DL 30.10.84 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.84 n. 863 e all'art. 16, DL 16.5.94 n. 299 convertito, con modificazioni, dalla legge 19.7.94 n. 451.
[…]
6) Per i lavoratori assunti con CFL ai sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lett. b), il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale e antinfortunistica.
7) Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5, DL 16.5.94 n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19.7.94 n. 451, non sono retribuite.
[…]
10) Al personale di cui al presente articolo si applica la disciplina normativa per i lavoratori a tempo determinato di cui all'art. 18, CCNL 5.4.96 con le seguenti eccezioni:
[…]
19) I lavoratori assunti con CFL esercitano i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/70.

Capo III - Discipline sperimentali
Art. 24 - Disciplina sperimentale del telelavoro.

[…]
2) Le amministrazioni consultano preventivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) CCNL 24.5.00, sui contenuti dei progetti per la sperimentazione del telelavoro previsti dall'art. 3, DPR 8.3.99 n. 70. A livello di amministrazione le modalità di realizzazione dei progetti e l'ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro sono oggetto di concertazione con le procedure stabilite dall'art. 3, CCNQ 23.3.00.
3) La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'amministrazione, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori.
[…]
5) Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, d'intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore a 1 giorno per settimana, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 2.
6) L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in 2 periodi di 1 ora ciascuno concordati con l'amministrazione nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di 1 ora. Per effetto dell'autonoma distribuzione del tempo di lavoro non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive, né permessi brevi e altri istituti che comportano riduzioni d'orario.
[…]
8) L'amministrazione definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale d'amministrazione le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, Accordo quadro 23.3.00; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
[…]
11) Le amministrazioni, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
[…]
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
- copertura assicurativa Inail.
12) La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni 6 mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 626/94, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
[…]
14) È istituito, presso l'Aran, un Osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di settore e delle OOSS firmatarie del presente CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto nel comparto e gli eventuali problemi.
15) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al CCNQ 23.3.00 e al DPR n. 70/99.
16) Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili al personale del settore operativo ed aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Titolo IV - Trattamento economico
Art. 26 - Lavoro straordinario.

1) Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2) La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi d'impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.
[…]
5) La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'amministrazione in sede di contrattazione integrativa come previsto dall'Accordo 26.2.98 ai sensi dell'art. 21, comma 5, CCNL 5.4.96.
6) Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 27.

Art. 27 - Banca delle ore.
1) Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2) Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio delle amministrazioni, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro dicembre.
3) Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4) L'amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5) A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore e all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
[…]

Titolo V
Capo I - Disposizioni finali e transitorie

Art. 35 -Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
1) Le amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL 24.5.00, adottano con proprio atto il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla Raccomandazione della Commissione del 27.11.91 n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo.

Allegato 2 Schema di codice di condotta da adottare nella lotta Contro le molestie sessuali
Art. 1 - Definizione.

1) Per molestia sessuale s'intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;

Art. 2 - Principi.
1) Il codice è ispirato ai seguenti principi:
(a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
(b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
(c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
(d) è istituita la figura della consigliera/del consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi consigliera/consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della consigliera/del consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
(e) viene garantito l'impegno dell'amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale consigliera/consigliere. Per il ruolo di consigliera/consigliere gli enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
(f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
(g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli artt. 55 e 56, D.lgs. n. 165/01 venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili e i presupposti, un'apposita tipologia d'infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
(h) l'amministrazione s'impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
2) Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.

Art. 3 - Procedure da adottare in caso di molestie sessuali.
1) Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla consigliera/al consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2) L'intervento della consigliera/del consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3) La consigliera/il consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.

Art. 4 - Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere.
1) La consigliera/il consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2) L'intervento della consigliera/del consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

Art. 5 - Denuncia formale.
1) Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della consigliera/del consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della consigliera/del consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2) Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla Direzione generale.
3) Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4) Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OOSS e sentita la consigliera/il consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali e a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5) Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6) Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle OOSS, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

Art. 6 - Attività di sensibilizzazione.
1) Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali e alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2) L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3) Sarà cura dell'amministrazione promuovere, d'intesa con le OOSS, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4) Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5) Sarà cura dell'amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la consigliera/il consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo e alla presidente del Comitato nazionale di parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6) L'amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa per l'adozione del presente Codice s'impegnano ad incontrarsi al termine del 1° anno per verificare gli esiti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali e a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.

Nota a verbale Rdb/Pi-Cub
Dichiarazione da allegare al CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto aziende e amministrazioni dello Stato ad orientamento autonomo 1998-2001.
La RdB, come già espresso nella nota a verbale 10.1.02, dichiara di non sottoscrivere il CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto aziende e amministrazioni dello Stato ad orientamento autonomo, in quanto ritiene che tale accordo comporti per i lavoratori evidenti penalizzazioni nelle condizioni di lavoro.
Si accelera la privatizzazione del rapporto di lavoro, non si tiene conto della peculiarità del comparto, si limitano ulteriormente i diritti dei lavoratori attraverso il lavoro temporaneo e i contratti di formazione.
Inoltre, le risorse messe a disposizione risultano del tutto insufficienti tanto da non consentire un giusto riconoscimento ai lavoratori per le funzioni effettivamente svolte.