Ministero dell'interno
Decreto 25 gennaio 2019
Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
G.U. 5 febbraio 2019, n. 30

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 dicembre 1983, n. 339;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 1987, n. 148;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 1998, n. 81;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre 2005, n. 232;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201;
Tenuto conto dell'evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell'ultimo trentennio con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili;
Ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli edifici di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile e con l'indicazione degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate degli edifici;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;
 

Decreta:

Art. 1
Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246

1. È approvato l'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto e che modifica le norme tecniche contenute nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
2. Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo le modalità previste dall'art. 3.
 

Art. 2
Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione

1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);
c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 1, nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'interno può costituire un utile riferimento progettuale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
 

Art. 3
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:
a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.
2. Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2019

Il Ministro: Salvini
 

Allegato 1
(Art. 1)

Modifiche ed integrazioni all'Allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246
9. - Deroghe
Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
9-bis. - Gestione della sicurezza antincendio
9-bis.1 - Definizioni:
Ai fini del presente decreto, si definisce:
- EVAC (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza;
- GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza;
- Misure antincendio preventive: misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l’attività, al fine di diminuire il rischio incendio;
- L.P.: Livello di prestazione;
- h: altezza antincendi dell’edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.
9-bis.2- Attribuzione dei L.P.:
Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:
- L.P. 0 -> per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
- L.P. 1 -> per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
- L.P. 2 -> per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
- L.P. 3 -> per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);
- Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali¹, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
_______
¹Per attività pertinenti e funzionali all’edificio si intendono, ad esempio, impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc...

9-bis. 3 - Misure gestionali in funzione dei L.P.
Ai fini del presente decreto, il responsabile dell’attività deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione:

9-bis.3.1 - L.P.O (12 m h < 24 m)

  Compiti e funzioni
Responsabile

dell'attività

• identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio; (come sotto dettagliata)

• fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;

• espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;

• mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;

Occupanti In condizioni ordinarie:

• osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;

• non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;

In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo;

Misure da attuare in caso d’incendio (Nota 0) Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:

• istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;

• azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;

• istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;

• divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;

Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.
Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione 0

9-bis.3.2 - L.P.1 (24 m < h 54 m)
 

  Compiti e funzioni
Responsabile

dell'attività

Organizza la GSA attraverso:

• predisposizione e verifica periodica della pianificazione d’emergenza; (come sotto dettagliata)

• informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;

• mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;

• esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell’assemblea dei Condomini o qualora l’Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;

• verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;

• adozione delle misure antincendio preventive, (come sotto dettagliato)

Occupanti In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare:

• osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività;

• non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e Pefficacia delle misure di protezione attiva e passiva;

In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:

• attuano le procedure di allarme e comunicazioni;

• attuano l’evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza;

Misure antincendio preventive (Nota 1) Le misure antincendio previste consistono in:

• corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;

• mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili;

• corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;

• riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’ uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate,...);

• gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ...), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);

• valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti;

Pianificazione dell’emergenza (Nota 2) La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.

Essa deve riguardare:

• istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;

• informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto

• azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;

  Compiti e funzioni
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;

• divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;

• Ove presente rimpianto rivelazione automatica o manuale dell’incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell’allarme.

Nota 1 : Sono fatti salvi eli adempimenti previsti dalla normativa vigente. per le aree indicate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, individuate quali luoghi di lavoro;

Nota 2: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

Tabella 1: Misure gestionali per il livello di prestazione 1

9-

bis.3.3 - L.P. 2 (54m <h 80 m)
 

  Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività Come per il livello di prestazione 1 ed in aggiunta:

• Prevede l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d’arte;

Occupanti Come per il livello di prestazione 1
Misure antincendio preventive Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta i seguenti:

• impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico;

Pianificazione

dell’emergenza

• In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme;
 

Tabella 2: Misure gestionali per il livello di prestazione 2

9-bis.3.4 - L.P. 3 (oltre 80 m)
 

  Compiti e funzioni
Responsabile

dell'attività

Come per il livello di prestazione 2 ed in aggiunta:

• predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto sotto dettagliato;

• designa il Responsabile della GSA;

• designa il Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998);

• prevede l’installazione di un impianto EVAC a regola d’arte;

Responsabile della GSA (Nota 3) Pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate:

• predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;

• aggiorna la pianificazione dell’emergenza;

• effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate

• fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza;

• segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio;

Coordinatore

dell’emergenza

Sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.

• se presente in posto, collabora alla gestione dell’emergenza presso il centro di gestione dell'emergenza;

• se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza

Occupanti Come per il livello di prestazione 2
Misure antincendio preventive Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti:

• centro di gestione dell'emergenza;

• Sistema EVAC realizzato a regola d’arte;

Pianificazione

emergenza

• In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell'emergenza;
Centro di gestione dell'emergenza Il centro di gestione dell’emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino,...).

Il centro di gestione dell’ emergenza deve essere fornito almeno di:

• informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici...);

• centrale gestione sistema EVAC;

• centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti;

Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

Nota 3: Il responsabile della GSA può coincidere anche con il Responsabile dell'attività

Tabella 3: Misure gestionali per il livello di prestazione 3