PROTOCOLLO D'INTESA
tra
Inail
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
,
con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144 nella persona del Presidente Prof. Massimo De Felice
Confindustria Energia
Federazione delle Associazioni del comparto energia

con sede legale in Roma, Piazzale Sturzo, 31 nella persona del Presidente Ing. Giuseppe Ricci
Organizzazioni sindacali del settore energia-petrolio
Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil

nelle persone del Segretari Generali: Emilio Miceli, Nora Garofalo e Paolo Pirani

Di seguito dette anche "parti"
 

PREMESSO CHE

• il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
• il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) colloca l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
• il d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all’Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali;
• per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l'Inail esercita le proprie competenze in materia di prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti, protocolli e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
• Confindustria Energia e le Organizzazioni sindacali del settore energia-petrolio Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL hanno manifestato l'interesse a sottoscrivere con l'istituto un Protocollo d'intesa volto ad avviare soluzioni in grado di incidere concretamente sui livelli di salute e sicurezza dei lavoratori delle aziende del settore dell'energia e del petrolio e a contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• Confindustria Energia è la Federazione delle Associazioni del Comparto Energia di Confindustria, con lo scopo di concorrere a definire la politica industriale dell'intero settore energetico in stretto raccordo con le istituzioni europee e con quelle nazionali e di favorire la rappresentanza e la tutela dell'industria energetica nel suo complesso;
• Confindustria Energia rappresenta 50 aziende che applicano il CCNL Energia e Petrolio, per un totale di circa 31.500 dipendenti. Le attività di riferimento di tali aziende riguardano: esplorazione e produzione di idrocarburi, ingegneria, costruzione, perforazione e manutenzione; approvvigionamento, raffinazione e lavorazione del petrolio; stoccaggio e trasporto dei prodotti petroliferi; distribuzione e commercializzazione dei prodotti petroliferi e non oil; logistica integrata e avio rifornimento; vendita e trasporto gas; rigassificazione; cogenerazione e produzione energia elettrica; ricerca e sviluppo su petrolio, gas e rinnovabili; servizi logistici informativi, finanziari e assicurativi, relativi alle attività sopraelencate;
• Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL intendono collaborare nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa, finalizzate al miglioramento continuo della prevenzione dei rischi lavorativi nel settore d'interesse;
• Confindustria Energia, Filctem CGIL, Femca CISL ed Uiltec UIL sono da tempo impegnate a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell'ambiente alle aziende associate del settore Energia e Petrolio, anche attraverso le attività realizzate nell'ambito dell'HSE;
 

PRESO ATTO CHE

• Sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
• è intenzione delle parti continuare la collaborazione instaurata con gli Accordi sottoscritti nel 2007 e nel 2014;
 

CONSIDERATO CHE

• le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa;
• le sinergie tra Inail, Confindustria energia e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore, costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro nel settore del petrolio e dell'energia;
• è obiettivo condiviso dalle parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell'ambito del presente protocollo al fine di renderli applicabili e disponibili nei settori a cui gli stessi fanno riferimento. A tal fine, può rendersi necessario il coinvolgimento dei competenti soggetti istituzionali che insieme ad Inail fanno parte del "sistema di promozione della salute e sicurezza";
• il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
• supporto informativo alle aziende associate per la transizione dalla norma BS18001:2007 alla nuova UNI ISO:45001:2018, in considerazione dei rilevanti cambiamenti apportati e delle opportunità migliorative attese;
• aggiornamento delle Linee d'indirizzo SGI-AE, in relazione all'evoluzione normativa;
• promozione delle modalità gestionali innovative della SSL con visite presso le aziende aderenti al CCNL Energia e Petrolio;
• collaborazione finalizzata alla progettazione di programmi formativi destinati ai RSPP e ai RLSA, da attivarsi in compartecipazione, ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, con apposito atto convenzionale a titolo oneroso sulla base delle tariffe Inail;
• informazione/formazione in occasione delle Conferenze Territoriali/Nazionali sui temi HSE.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo d'intesa e secondo le prescrizioni in esso contenute, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle Parti, che dovranno trovare apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato paritetico di coordinamento di cui al successivo articolo 2.
 

ARTICOLO 2
COMITATO PARITETICO DI COORDINAMENTO

Il Comitato paritetico di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall’Inail e tre individuati dalle altre parti stipulanti, svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei risultati in relazione alle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 1; altresì, tale Comitato individua e propone specifiche attività progettuali che, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 1, saranno oggetto di successivi accordi attuativi o di specifiche convenzioni per l'erogazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 

ARTICOLO 3
OBBLIGHI DELLE PARTI

Il presente Protocollo d'intesa non è a titolo oneroso per le parti, fatte salve le attività realizzate nell'ambito degli Accordi attuativi i cui oneri - comunque rientranti nella programmazione economica delle parti - saranno ripartiti in logica di paritaria partecipazione.
In particolare, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d'intesa, in una logica di compartecipazione paritaria, di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

ARTICOLO 4
ACCORDI ATTUATIVI

Ciascun accordo attuativo di cui all'articolo 1 dovrà indicare:
• gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
• la composizione del tavolo di gestione con indicazione dei referenti per Inail e Confindustria Energia e le Associazioni sindacali;
• i profili professionali/amministrativi dei componenti del suddetto tavolo di gestione;
• gli oneri in termini di risorse economiche, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, - ripartiti in logica di paritaria partecipazione, nonché i tempi e modalità di rendicontazione;
• i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori;
• la durata, che non può superare quella del presente Protocollo d'intesa.
 

ARTICOLO 5
TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.
 

ARTICOLO 6
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Inail, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
 

ARTICOLO 7
COPERTURA ASSICURATIVA

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
 

ARTICOLO 8
DURATA

Il presente Protocollo d'intesa, salvo interruzioni delle attività dovute a causa di forza maggiore, avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
 

ARTICOLO 9
RECESSO UNILATERALE

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

ARTICOLO 10
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale, e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze, parti;
iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

ARTICOLO 11
CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, in ordine al presente Protocollo d'intesa, il Foro competente è quello di Roma.
 

ARTICOLO 12
REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.


 

Confindustria
Energia

Filctem CGIL

Femca CISL

Uiltec UIL

INAIL
Il Presidente
Massimo De Felice


Fonte: inail.it