Cassazione Civile, Sez. 6, 07 febbraio 2019, n. 3576 - Inammissibile richiesta di rendita per un danno biologico in seguito ad infortunio. Nessuna rilevanza causale


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 07/02/2019

 

 

Rilevato
- che con sentenza del 14 marzo 2017, la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione resa dal Tribunale di Messina e rigettava la domanda proposta da S.M. nei confronti dell'INAIL e della Direzione Generale Sicilia dello stesso Istituto, avente ad oggetto il riconoscimento di rendita vitalizia a fronte del danno biologico patito a seguito dell'Infortunio sul lavoro occorsogli;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover aderire alle conclusioni della CTU rinnovata in sede di gravame che aveva escluso il nesso causale tra la patologia sofferta e fatta oggetto di intervento chirurgico e l'evento infortunistico denunciato;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre il S.M., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il solo INAIL, non avendo la Direzione Generale Sicilia dell'Istituto svolto alcuna attività difensiva;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'alt. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
 

 

Considerato
- che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 1124/1965 e del d.lgs n. 38/2000, lamenta da parte della Corte territoriale l'acritica adesione ad un elaborato peritale che, mentre riconosce, l'essersi l'evento infortunistico verificato in occasione di lavoro, nega la riconducibilità ad esso della patologia sofferta pur in presenza di certificazioni che ne attestano una tale genesi;
- che il motivo si rivela inammissibile risultando l'impugnazione del tutto generica, non essendo stati fatti oggetto di specifica censura i passi dell'impugnata sentenza in cui la Corte territoriale rileva come, in occasione del ricovero seguito all'infortunio, né il ricorrente né gli ortopedici intervenuti abbiano fatto riferimento "a segni clinici di sofferenza del rachide cervicale" sede propria dell'infermità denunciata e come, nella stessa occasione, fu redatta la seguente diagnosi "lombalgia da sforzo riferito in soggetto con sospetta ernia del disco lombo sacrale", rilievi questi, che, dando conto del non interessamento diretto nell'infortunio della parte colpita dall'affezione denunciata ed addirittura della preesistenza della stessa, appaiono idonei ad escludere la qui sostenuta rilevanza dell'evento infortunistico occorso quale concausa del pregiudizio fisico patito;
- che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese beneficiando il ricorrente dell'esonero delle stesse ex art. 152 disp. att. c.p.c. e dandosi atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un importo pari al contributo unificato dovuto, per essere stato il ricorrente stesso ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2018