Cassazione Penale, Sez. 4, 11 febbraio 2019, n. 6408 - Caduta dalla scala durante i lavori di pitturazione di una chiesa. Responsabilità del parroco


 

... Poiché il parroco ha la direzione delle attività della parrocchia, egli assume una posizione di garanzia nei confronti di chi presti, anche occasionalmente e su base volontaria, il proprio lavoro al suo interno, rispondendo pertanto delle eventuali lesioni personali cagionate dall'omessa adozione delle misure necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro (Sez. 4, n. 7730 del 16/01/2008, Musso, Rv. 238756).


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 22/01/2019

 

 

Fatto

 

 

1. F.B.L. ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in data 2 marzo 2017, ha parzialmente riformato quoad poenam, confermandola nel resto, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - articolazione territoriale di Caserta - in data 24 marzo 2015 per il delitto di lesioni personali colpose, con violazione della normativa antinfortunistica, in danno di M.C., commesso in Maddaloni il 1 agosto 2009.
L'incidente oggetto del giudizio si verificava presso la chiesa di Santa Margherita di Maddaloni, di cui il F.B.L. era parroco: il M.C., unitamente a tale D.M., aveva dato la sua disponibilità a eseguire gratuitamente lavori di pitturazione dell'interno della chiesa, utilizzando una scala dell'altezza di tre metri circa e un trabattello. Durante la pitturazione il M.C. cadeva dalla scala, procurandosi le lesioni di cui in rubrica.
Al F.B.L. é contestato di avere impiegato il M.C. in mansioni lavorative senza il rispetto delle regole cautelari e delle norme prevenzionistiche (non solo, come da originaria contestazione, l'art. 2087 cod.civ., ma anche l'art. 107 d.lgs. n. 81/2008, che disciplina la sicurezza dei lavori in quota).
2. Il ricorso del F.B.L. é affidato a un unico motivo di lagnanza, nel quale egli deduce vizio di motivazione in relazione alla riconducibilità del fatto al prevenuto. Sostiene l'esponente che non fu il F.B.L., ma altra persona (tale signora R.) a conferire l'incarico al M.C., autorizzando i lavori in esame; contesta inoltre che la caduta fosse avvenuta da un'altezza di tre metri, atteso che il fatto che la porzione di muro già pitturata al momento del fatto fosse posizionata a mt. 2,50-3,00 non significa che il M.C. si trovasse a un'altezza superiore ai due metri, atteso che egli era sicuramente ad altezza inferiore a quella ove vi erano le tracce di pittura (chi dipinge una parete si trova al di sotto del pennello che utilizza).
3. All'odierna udienza il difensore della parte civile M.C. ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso é inammissibile, con ciò che ne consegue in termini di irrilevanza del decorso del termine di prescrizione.
1.1. Invero, quanto all'esecuzione della pitturazione ad altezza superiore ai due metri (desunta, secondo l'argomentare della sentenza impugnata, dal fatto che la porzione di muro pitturata era a circa tre metri di quota e che il M.C. era sicuramente caduto dalla scala, alta a sua volta tre metri), va ricordato che, in base alla normativa prevenzionistica, l'altezza superiore a metri due dal suolo va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 43987 del 28/02/2013, Mancuso e altro, Rv. 257693; a proposito delle scale a pioli, vds. Sez. 4, n. 7604 del 16/04/1982, Placucci, Rv. 154865).
1.2. Quanto poi al fatto che l'incarico di procedere alla pitturazione sarebbe stato conferito non dal F.B.L., ma da altra persona, trattasi di questione estranea al devolutum in sede d'appello, atteso che l'atto d'impugnazione della sentenza di primo grado non contiene alcun riferimento a detta questione, che pertanto non può essere proposta per la prima volta in questa sede; ma, a parte ciò, l'assunto é destituito di fondamento alla luce di quanto risulta in atti (ed in specie dalla lettura della sentenza di primo grado che, vertendosi in un'ipotesi di "doppia conforme", costituisce un unicum motivazionale con la sentenza oggi impugnata). Invero, consta che i due soggetti che stavano eseguendo la pitturazione avevano bensì raccolto il suggerimento dato in tal senso dalla R., ma avevano poi preso accordi per l'esecuzione dei lavori con il F.B.L., il quale, in quanto parroco e quindi soggetto disponente del luogo ove si svolgevano i lavori di pitturazione, era certamente titolare di una posizione di garanzia nei riguardi dei due soggetti impegnati nella pitturazione dell'interno della chiesa: é noto, infatti, che, poiché il parroco ha la direzione delle attività della parrocchia, egli assume una posizione di garanzia nei confronti di chi presti, anche occasionalmente e su base volontaria, il proprio lavoro al suo interno, rispondendo pertanto delle eventuali lesioni personali cagionate dall'omessa adozione delle misure necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro (Sez. 4, n. 7730 del 16/01/2008, Musso, Rv. 238756).
1.3. Del resto, le componenti essenziali della posizione di garanzia sono costituite, da un lato, da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta (o da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento); dall'altro lato, dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento (cfr. Sez. 4, n. 32298 del 06/07/2006, Abbiati e altro, Rv. 235369). Ed é certo, nella specie, che il F.B.L., quand'anche non avesse personalmente conferito l'incarico al M.C., era al corrente del fatto che presso la chiesa ove egli svolgeva le funzioni di parroco il M.C. stesse svolgendo lavori di pitturazione in quota delle pareti interne, con l'impiego tra l'altro di una scala, e che ciò comportava all'evidenza rischi di caduta dello stesso M.C., rischi poi concretizzatisi; il F.B.L., nella ridetta qualità, aveva quanto meno autorizzato o permesso detti lavori - del quali, del resto, era beneficiario - ed aveva sicuramente il potere, oltreché il dovere, di fare in modo che gli stessi si svolgessero in sicurezza, assumendo al riguardo, rispetto ai due prestatori d'opera, una posizione di garanzia assimilabile a quella datoriale (in ordine alla quale si vedano le prescrizioni di cui agli artt. 111 e 113 d.lgs. 81/2008).
2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare In colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in €2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
L'imputato ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile, M.C., che si liquidano In euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile, M.C., che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2019.