Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 13 febbraio 2019, n. 6928 - Molteplici contravvenzioni per il legale rappresentante di una pelletteria.
Violazione del principio del contraddittorio


 

Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 20/12/2018

 

Fatto

 


l. Con sentenza in data 12.4.2018 il Tribunale di Firenze ha condannato W.Y. alla pena di € 8.200 di ammenda, ritenendolo responsabile, in qualità di legale rappresentante dell'omonima pelletteria e datore di lavoro di una serie di contravvenzioni previste dal decreto legislativo 81/2018 connesse sia alla sicurezza del luogo di lavoro privo di postazioni provviste di aspirazione localizzata e di estintori antincendio, sia alla mancata adozione delle necessarie cautele atte a garantire la sicurezza dei lavoratori, quali la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione rischi, la adeguata formazione del personale dipendente in materia di salute e sicurezza e la presentazione della certificazione di conformità dell'impianto elettrico.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale eccepisce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 456, terzo comma cod. proc. pen., il mancato rispetto del termine dilatorio di 30 giorni rispetto all'udienza fissata per la data del 13.12.2017, per essergli stato il decreto di citazione a giudizio immediato conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna notificato via pec in data 13.11.2017, ovverosia al trentesimo giorno. Deduce che trattandosi di termine previsto per garantire in modo adeguato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, la sua violazione configura una nullità generale a regime intermedio e conclude pertanto per l'annullamento della sentenza.
 

 

Diritto

 


Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.
La violazione del termine a comparire - nella specie almeno trenta giorni, stabiliti dall'art. 456, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio immediato, previsto per il solo imputato che deve essere posto a conoscenza dell'imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi in tempo utile per effettuare le proprie scelte processuali - comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell'atto, ex art. 185, cod. proc. pen., di modo che sia sempre garantito un termine libero di pari durata, trattandosi di termine previsto per garantire in modo adeguato l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (Sez. 5, n. 16732 del 31/01/2018 - dep. 16/04/2018, Reinard, Rv. 272865).
Poiché la relativa sanatoria si verifica ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. quando la parte sia comparsa o abbia rinunciato a comparire, la mancata comparizione dell'imputato unitamente alla tempestiva eccezione sollevata dalla difesa consente di ritenere, nella specie, la doglianza, fondata: non è infatti condivisibile la risposta data dal Tribunale, che ha ritenuto la notifica regolare in quanto eseguita il 13.11.2017, ovverosia trenta giorni prima dell'udienza fissata al 13.12.2017, procedendo alla trattazione del processo, senza considerare, trattandosi di termine a comparire e dunque libero, che non potevano essere computati né il dies a quo né il dies ad quem.
La conseguente violazione del principio del contraddittorio per effetto del mancato rispetto del termine dilatorio di trenta giorni e della mancata assegnazione di un nuovo termine a difesa impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la correlativa trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze Così deciso il 20.12.2018