Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell'Interno
Circolare 16 gennaio 1949, n. 6
Organizzazione e disciplina dei servizi pubblici per la prevenzione degli incendi

 

La legge 27-12-1941, n. 1570, sull'organizzazione del servizio antincendi, stabilisce all'art. 22, tra l'altro, che tutti i servizi pubblici di prevenzione incendi e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito di ciascuna provincia, dal corpo vigili del fuoco.
A norma dell'art. 28 della medesima succitata legge il Ministero dell'interno:
a) dà le direttive generali per la prevenzione incendi;
b) stabilisce, su proposta dei comandanti dei corpi dei vigili del fuoco, quali industrie, stabilimenti, depositi e simili, debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima (personale e materiale) di detto servizio, nonché le caratteristiche degli impianti e dei materiali;
c) provvede all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della prevenzione incendi, dei materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e prodotti in genere.
Spettano, invece, ai comandanti dei corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 33 della stessa legge:
a) le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti;
b) il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi;
c) il controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione incendi;
d) le proposte circa le industrie, stabilimenti, depositi e simili che debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione degli incendi e la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco costituite dalle relative ditte.
Risulta a questo Ministero, che in molte province, la prevenzione incendi non viene effettuata, o che, da parte delle autorità competenti alla concessione delle licenze di esercizio (autorità comunali nei riguardi dell'esercizio commerciale e autorità di pubblica sicurezza nei riguardi di polizia, ai sensi di legge), non sempre vengono osservate le disposizioni di legge innanzi ricordate, mentre le medesime autorità hanno obbligo, prima del rilascio delle licenze, di richiedere la visita ed il controllo, da parte del comandante dei vigili del fuoco.
Nelle località, invece, ove le anzidette prescrizioni sono in tutto od in parte osservate, vengono seguiti criteri diversi da una città all'altra, non sempre tali da offrire le necessarie garanzie. Si rende pertanto necessario di unificare i criteri e le modalità per l'espletamento dei compiti di cui ai citati articoli di legge, in materia di prevenzione incendi.
Verranno, quindi, con provvedimenti in corso, sancite apposite disposizioni che contempleranno le prescrizioni di cui appresso, le quali dovranno essere obbligatoriamente osservate, con decorrenza immediata, sia dagli enti pubblici che dai privati, sotto il rigoroso controllo delle SS.LL.

1. - Il servizio di prevenzione incendi è di competenza, nell'ambito di ciascuna provincia, del comando del corpo dei vigili del fuoco.
Esso viene espletato:
a) per mezzo di visite del comandante dei vigili del fuoco e di ufficiali da lui delegato, da richiedersi obbligatoriamente dalle autorità competenti prima del rilascio delle licenze di esercizio, o del rinnovo delle licenze stesse;
b) per mezzo di visite di controllo degli stessi ufficiali, o dei sottufficiali dei vigili del fuoco, agli stabilimenti, depositi e rivendite di sostanze pericolose, appresso indicate, ogni volta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi, dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento dell'efficienza degli impianti aventi comunque, attinenza con la prevenzione.

2. - Gli stabilimenti, depositi e simili di cui al comma b) dell'art. 28 della legge dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal comando del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.

3. - Sono soggette alle visite ed ai controlli dei comandi dei corpi dei vigili del fuoco tutti gli impianti: stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite, ecc., che producono, impiegano, detengono o rivendono sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio.
Gli impianti predetti, ai fini della loro potenzialità, vanno distinti in classi e gruppi, a secondo della loro importanza industriale, ed, in base ai quantitativi di sostanze esplosive, infiammabili o combustibili impiegate nelle lavorazioni o depositate, secondo le classificazioni stabilite dai regolamenti e dalle norme speciali attualmente in vigore.
Per i depositi misti di olii minerali e carburanti e di altre sostanze, specificatamente trattate nei regolamenti speciali, l'entità complessiva in quintali, verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose, mediante i coefficienti di riduzione stabiliti da tali regolamenti speciali.
Per tutti gli altri depositi misti, l'entità complessiva in quintali verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose (sostanze solide di categoria III e liquidi di categoria II delle norme tecniche suggerite dalla commissione consultiva delle sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno), mediante i seguenti coefficienti di riduzione:
- 1/50 per le sostanze solide di categoria III/b e III/c e per i liquidi combustibili di categoria II/c delle norme predette;
- 1/5 per le sostanze solide di categoria III/a.1, e per i liquidi di categoria II/b delle medesime predette norme;
- 1/5 per il numero delle bombole di gas compressi;
e sommando poi i quantitativi così ridotti al quantitativo di liquidi di categoria II/a e di sostanze solide di categoria III/a.

4. - Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli di incendio, a preventiva approvazione da parte dei comandi dei vigili del fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 metri in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte dei medesimi comandi dei vigili del fuoco prima del rilascio del permesso o licenza di abitabilità o di esercizio.

5. - Le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza agli impianti e depositi innanzi specificati, e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla osta al comando dei vigili del fuoco, il quale dopo la visita sopralluogo, rilascerà un apposito "certificato di prevenzione incendi" dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.
Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio, o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare la esecuzione dei lavori stessi.
Le visite di controllo dovranno, altresì, essere eseguite, ogni anno nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano o detengono in deposito, sostanze esplosive od infiammabili di categoria II e III delle norme tecniche suggerite dalla commissione consultiva per gli esplosivi ed infiammabili del Ministero dell'interno, o gas compressi o liquefatti; saranno biennali, per gli altri depositi e stabilimenti, tranne che nelle piccole rivendite, ove saranno triennali.
Sarà, comunque, eseguita nuova visita di prevenzione incendi, in caso di voltura di licenza e nel caso che nelle fabbriche, nei depositi, nei locali di vendita e simili vengano apportate notevoli modifiche. Il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando dei vigili del fuoco, deve essere esposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco.

6. - Il versamento del compenso complessivo per ogni singola prestazione dovrà essere effettuato dagli interessati, prima del rilascio del certificato di prevenzione incendi, al tesoriere del locale corpo dei vigili del fuoco, residente nel capoluogo.