MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
Lettera Circolare

Prot. N 24648/4122 sott. 67

Roma, 22 dicembre 1987

OGGETTO: Art. 4 D.M. 16 maggio 1987, n. 246 “Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione” – Chiarimenti.
Su conforme parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, si chiarisce che le disposizioni contenute nella tabella C dell’art. 4 del D.M. indicato in oggetto sono riferite agli impianti di produzione di calore aventi potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h.
Restano ovviamente valide le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083.