MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILEE DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
Lettera Circolare
Prot. N. 14795/4101
Roma, 26 luglio 1988
OGGETTO: Chiarimenti interpretativi su problemi di prevenzione incendi.
Per uniformità di indirizzo si riportano di seguito alcuni chiarimenti a quesiti di carattere generale pervenuti a questo Ministero su problemi di prevenzione incendi.
1) È consentita la comunicazione dei locali ove sono ubicati gli impianti termici per forni di panificazione con i locali destinati alla vendita unicamente dei prodotti dei forni alle stesse condizioni previste dalla lettera-circolare n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 relativa ad impianti cucina a servizio di ristoranti, mense ecc.
2) È consentita l’installazione dì impianti termici a gas composti da uno o più moduli accoppiati tra loro e contenuti in armadi metallici, direttamente addossati al muro senza osservare la prescritta distanza di 0,6 m tra un lato dell’involucro ed il muro, a condizione che tutti i dispositivi di sicurezza siano facilmente raggiungibili negli altri tre lati.
3) Il punto 6 del D.M. 16 maggio 1987, n. 246, avente per oggetto « Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» così recita: «Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista.
Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità comunicante con l’esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna ».
3.1 - Si definiscono «condutture principali » le tubazioni al servizio comune delle utenze dell’edificio alimentato dall’impianto gas, cioè le sottocolonne e le colonne montanti (ved. Allegato 1).
3.2 - È consentita l’installazione delle condutture principali all’interno dell’edificio in apposito alloggiamento il quale:
a) sia ad esclusivo servizio dell’impianto gas;
b) abbia le pareti impermeabili ai gas;
c) sia permanentemente aerato con aperture alle due estremità; l’apertura di aerazione alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità superiore a 0,8, deve essere ubicata ad una quota superiore ai piano di campagna ad una distanza, misurata orizzontalmente, di almeno 10 m da altre aperture alla stessa quota o quota inferiore;
d) sia dotato, ad ogni piano, di sportello di ispezione a tenuta di gas e di resistenza al fuoco almeno REI 30.
L’alloggiamento suddetto può essere destinato a contenere anche i misuratori per l’utenza dei vari piani del fabbricato.
Si pregano gli Uffici in indirizzo di tenere conto di quanto sopra nell’espletamento del servizio di prevenzione incendi.
Allegato 1